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Lavoratori in mobilità ed altre particolari situazioni

I requisiti di accesso e di regime delle decorrenze previsti dalla precedente normativa continuano ad applicarsi, nei limiti delle risorse stabilite, ad alcune categorie di lavoratori che si trovano in particolari condizioni e che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, e precisamente:

  • ai lavoratori collocati in mobilità ordinaria sulla base di accordi sindacali stipulati prima del 4 dicembre 2011, che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità;
  • ai lavoratori collocati in mobilità lunga per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011;
  • ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore , nonché ai lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarietà; in tale secondo caso gli interessati restano tuttavia a carico dei fondi medesimi fino al compimento di almeno 60 anni di età, anche nel caso in cui maturino prima del compimento della predetta età i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del presente decreto;
  • ai lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 abbiano in corso l'istituto dell'esonero dal servizio, purché il provvedimento di concessione sia stato emanato prima di tale data;
  • ai lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli artt. 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi di incentivi all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, a condizione che ricorrano i seguenti elementi:
  1. la data di cessazione del rapporto risulti da elementi certi ed oggettivi
  2. il lavoratore risulti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che in base alla previgente normativa, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento pensionistico entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011.

 

Le modalità di applicazione della esenzione e i limiti numerici dei pensionamenti saranno stabiliti con un decreto che sarà adottato entro il 30 giugno 2012. Gli enti previdenziali provvederanno al monitoraggio delle domande, per verificare il raggiungimento dei limiti numerici.


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