Fase transitoria
Il comma 33 detta la disciplina transitoria, prevedendo che “resta fermo l’utilizzo, secondo la previgente disciplina, dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio, di cui all’articolo 72 del decreto legislativo n. 276 del 2003, già richiesti alla data di entrata in vigore della presente legge e comunque non oltre il 31 maggio 2013”.
Considerato che la legge n. 92 è entrata in vigore il 18 luglio 2012 con riferimento a tutti i buoni lavoro già in possesso dei committenti alla data del 17 luglio 2012 e per tutti i buoni lavoro acquistati entro la medesima data, anche con riferimento a prestazioni in corso o da avviare, continuerà ad essere applicata la normativa previgente fino e comunque non oltre il 31 maggio 2013.
Conseguentemente per i voucher acquistati entro il 17 luglio 2012 continueranno ad operare tutte le precedenti disposizioni in materia di buoni lavoro relativamente sia agli ambiti soggettivi ed oggettivi di applicazione, sia alle norme riferite ai percettori a sostegno del reddito, sia ai limiti economici.
Si osserva inoltre che la data del 18 luglio 2012 rappresenta, ai sensi del novellato articolo 72 del Decreto leg.vo n. 276/2003, lo spartiacque per l’applicazione della nuova normativa in materia di buoni lavoro, da parte dei committenti e dei prestatori, non influendo, per il momento, su tutti gli aspetti procedurali e operativi di gestione di voucher.
Pertanto, le Sedi continueranno a distribuire i voucher a disposizione anche per i periodi successivi a tale data, dal momento che l’adeguamento dei buoni lavoro alle nuove caratteristiche previste, avverrà solo dopo l’emanazione del richiamato decreto ministeriale.
Con riferimento all’espressione “già richiesti”, utilizzata dal legislatore in considerazione del fatto che la possibilità di una richiesta precedente all’acquisto, tecnicamente, si verifica solo per i buoni cartacei distribuiti dalle Sedi INPS e non per tutte le tipologie di voucher, si ritiene che il termine “richiesti” vada inteso, nel caso dei voucher cartacei distribuiti dalle sedi, come prenotati in modo certo, attestato dal versamento del relativo importo. Negli altri canali di distribuzione, il termine “già richiesti” deve ovviamente intendersi come “acquistati”, alla data del 17 luglio 2012.
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Il comma 33 detta la disciplina transitoria, prevedendo che “resta fermo l’utilizzo, secondo la previgente disciplina, dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio, di cui all’articolo 72 del decreto legislativo n. 276 del 2003, già richiesti alla data di entrata in vigore della presente legge e comunque non oltre il 31 maggio 2013”.
Considerato che la legge n. 92 è entrata in vigore il 18 luglio 2012 con riferimento a tutti i buoni lavoro già in possesso dei committenti alla data del 17 luglio 2012 e per tutti i buoni lavoro acquistati entro la medesima data, anche con riferimento a prestazioni in corso o da avviare, continuerà ad essere applicata la normativa previgente fino e comunque non oltre il 31 maggio 2013.
Conseguentemente per i voucher acquistati entro il 17 luglio 2012 continueranno ad operare tutte le precedenti disposizioni in materia di buoni lavoro relativamente sia agli ambiti soggettivi ed oggettivi di applicazione, sia alle norme riferite ai percettori a sostegno del reddito, sia ai limiti economici.
Si osserva inoltre che la data del 18 luglio 2012 rappresenta, ai sensi del novellato articolo 72 del Decreto leg.vo n. 276/2003, lo spartiacque per l’applicazione della nuova normativa in materia di buoni lavoro, da parte dei committenti e dei prestatori, non influendo, per il momento, su tutti gli aspetti procedurali e operativi di gestione di voucher.
Pertanto, le Sedi continueranno a distribuire i voucher a disposizione anche per i periodi successivi a tale data, dal momento che l’adeguamento dei buoni lavoro alle nuove caratteristiche previste, avverrà solo dopo l’emanazione del richiamato decreto ministeriale.
Con riferimento all’espressione “già richiesti”, utilizzata dal legislatore in considerazione del fatto che la possibilità di una richiesta precedente all’acquisto, tecnicamente, si verifica solo per i buoni cartacei distribuiti dalle Sedi INPS e non per tutte le tipologie di voucher, si ritiene che il termine “richiesti” vada inteso, nel caso dei voucher cartacei distribuiti dalle sedi, come prenotati in modo certo, attestato dal versamento del relativo importo. Negli altri canali di distribuzione, il termine “già richiesti” deve ovviamente intendersi come “acquistati”, alla data del 17 luglio 2012.
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