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Assegno per il nucleo familiare per periodi pregressi
Data pubblicazione: 05/05/2006L’assegno per il nucleo familiare deve essere anticipato dal datore di lavoro per conto dell’Inps anche nel caso in cui il rapporto di lavoro con il dipendente si è risolto, se la prestazione è dovuta per periodi durante i quali il lavoratore prestava attività alle dipendenze di quel datore di lavoro. Dal momento, infatti, che il diritto all’assegno si prescrive in cinque anni, il datore di lavoro non può sottrarsi al pagamento della prestazione se la domanda è presentata dall’ex dipendente nei termini della prescrizione. Anche il diritto del datore di lavoro a richiedere il rimborso all’Inps si prescrive in cinque anni che, però, nel caso di periodi pregressi, decorrono dalla data in cui è stato corrisposto l’assegno ai dipendenti. Messaggio n. 12790 del 2 maggio 2006









