Per la richiesta di
prestazioni assistenziali legate al reddito o di servizi di
pubblica utilità
è prevista la valutazione della situazione economica
del richiedente, con riferimento al suo nucleo familiare: a tal fine sono calcolati
due indici: l'ISE (indicatore della situazione economica) e l'ISEE (indicatore della situazione
economica equivalente). L' ISE è determinato
dalla somma dei redditi e del venti per cento del patrimonio; l' ISEE scaturisce invece dal rapporto
tra l'ISE e il parametro desunto dalla scala di equivalenza.
Il nucleo di
riferimento è composto, in linea generale, dal dichiarante, dal
coniuge e dai figli, nonché da altre persone con lui conviventi e da altre persone a suo
carico ai fini IRPEF, con alcune eccezioni e particolarità; il reddito "medio" è quello complessivo ai fini IRPEF
sommato al reddito delle attività finanziarie, con una detrazione in caso di residenza
del nucleo in un'abitazione in locazione; per patrimonio si intende sia quello immobiliare che mobiliare,
con l'applicazione di una franchigia; la scala di equivalenza prevede i parametri legati al numero dei componenti il nucleo familiare
e alcune maggiorazioni da applicare in casi particolari, quali la presenza di un solo genitore
o di figli minori o di componenti con handicap, lo svolgimento di attività lavorativa da parte
di entrambi i genitori, ecc.
La disciplina prevede:
-
la redazione, da parte del cittadino, di un'unica dichiarazione sostitutiva,
avente validità annuale, contenente informazioni sul proprio nucleo familiare e sui redditi e il patrimonio di tale nucleo.
La dichiarazione va redatta esclusivamente secondo il tracciato previsto dal modello-tipo, puo' essere presentata in qualunque momento dell'anno, ma, se non contiene
i dati sulla situazione reddituale relativa all'anno solare precedente quello della presentazione, l'Ente erogatore ha facolta' di richiedere una dichiarazione aggiornata;
-
la presentazione di tale dichiarazione, da parte del cittadino, direttamente agli Enti erogatori
delle prestazioni sociali oppure ai Comuni, ai Centri di Assistenza Fiscale (CAF), alle Sedi ed Agenzie INPS presenti
sul territorio, mentre la domanda per ottenere
le prestazioni sociali agevolate deve essere presentata direttamente
all'Ente erogatore;
- la possibilità di presentare tale dichiarazione secondo diverse modalità:
- consegnandola di persona all'addetto
all'Ufficio e sottoscrivendola in sua presenza,
- trasmettendola all'Ufficio, completa della
sottoscrizione autenticata o di una fotocopia del documento di
riconoscimento;
- rendendo la dichiarazione direttamente
all'addetto all'Ufficio, se chi dichiara non sa o non può firmare;
- la possibilità di presentare, nel periodo di validità della dichiarazione, una nuova dichiarazione sostitutiva per far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari
ed economiche;
- l'assistenza, per
la compilazione della dichiarazione, da parte degli Enti riceventi;
- il rilascio, da parte dei soggetti che hanno ricevuto la dichiarazione sostitutiva (quindi Enti erogatori, Comuni, CAF e INPS)
di un'attestazione, contenente le informazioni della
dichiarazione sostitutiva e gli elementi necessari per il calcolo
dell'ISEE;
- l'utilizzo dell'attestazione e della
dichiarazione sostitutiva, nel periodo di validità, da parte di ogni componente il nucleo per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate e ai servizi di
pubblica utilità: sono escluse le prestazioni previdenziali, nonché, per esplicita previsione
normativa, alcune prestazioni sociali, come l'integrazione al minimo, la
maggiorazione sociale delle pensioni, l'assegno e la pensione sociale,
la pensione e l'assegno di invalidità civile, le indennità di
accompagnamento e assimilate;
- il calcolo dell'indicatore della situazione economica (ISE) e dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), che vengono
messi a disposizione, da parte dell'INPS, ai componenti del nucleo
familiare cui si riferisce la dichiarazione sostitutiva e agli Enti
erogatori delle prestazioni sociali agevolate;
- il rilascio, da parte dell'INPS, agli Enti
erogatori e al dichiarante - anche ai fini del suo successivo utilizzo da parte dei componenti del nucleo familiare - di una seconda attestazione, contenente le
informazioni relative a:
- nucleo familiare del dichiarante
- indicatore della situazione economica (ISE)
del nucleo standard, con descrizione delle modalità del calcolo
- valore della scala di equivalenza applicato
- indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE) di ciascun soggetto
- attestazione che detti elementi derivano dai
dati della dichiarazione sostitutiva unica e sono stati elaborati
sulla base dei dati trasmessi dall'Ente presso il quale la
dichiarazione è stata presentata
- data di trasmissione dei dati da parte
dell'Ente
- denominazione dell'Ente
- data dell'attestazione della dichiarazione
sostitutiva unica
- data di scadenza della dichiarazione sostitutiva unica
- la possibilità, per gli Enti erogatori, di fissare ulteriori criteri e un
nucleo familiare ristretto rispetto a quello standard, ai fini dell'erogazione delle prestazioni sociali
agevolate;
- i controlli formali sulla veridicità dei dati e i controlli di tipo sostanziale, a cura degli Enti erogatori, dell'INPS e della Guardia di Finanza, compresi
quelli da effettuare direttamente presso gli Istituti di credito o altri intermediari finanziari.
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