La notifica al contribuente avviene tramite posta elettronica certificata (PEC) o in alternativa attraverso l’invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno. L’avviso di addebito può anche essere notificato da messi comunali o da agenti di Polizia municipale.
Il pagamento dell’avviso di addebito deve avvenire entro 60 giorni dalla notifica. Per il pagamento si può utilizzare il bollettino RAV prestampato e allegato all’avviso di addebito.
L’avviso di addebito viene contestualmente consegnato telematicamente all’agente della riscossione, che procederà al recupero coattivo del debito una volta superato il termine dei 60 giorni previsti per il pagamento.
A partire dal 1° gennaio 2016, il decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 ha previsto una riduzione dei costi per il cittadino, grazie alla sostituzione dell’ aggio previsto per l’agente della riscossione, con gli “oneri di riscossione” dovuti per il funzionamento del servizio nazionale di riscossione.
I pagamenti effettuati entro 60 giorni dalla notifica prevedono un onere del 3% sulle somme riscosse. Superati i 60 giorni, gli oneri aumentano al 6% e all’importo dovuto vanno anche aggiunte le ulteriori somme previste dalla legge.
Entro 40 giorni dalla notifica dell’avviso di addebito, il contribuente può presentare ricorso al giudice del lavoro secondo le modalità indicate in avviso nella sezione “Comunicazioni dell’INPS”. Il giudice del lavoro può sospendere l’esecuzione dell’avviso di addebito. Il ricorrente dovrà, quindi, notificare il provvedimento di sospensione al competente agente della riscossione.
Nei casi previsti dalla legge, l’avviso di addebito può essere pagato a rate, presentando apposita richiesta all’agente della riscossione.