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Circolare numero 90 del 27-06-2012


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Direzione Centrale Entrate
Roma, 27/06/2012
Circolare n. 90
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
   Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:

Riscossione 2012 dei contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni degli artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale e dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995 n. 335   

SOMMARIO:

1. Termini e modalità di versamento

2. Reddito imponibile

3. Reddito imponibile per i contribuenti minimi

4. Rateizzazione

5. Quadro RR del modello UNICO 2012

6. Compensazione

 

 

1.Termini e modalità di versamento

 

L’Istituto ha provveduto, previo scambio di dati con l’Agenzia delle Entrate, alla spedizione di un prospetto di liquidazione contenente l’indicazione degli importi e delle causali per il versamento dei contributi previdenziali relativi all’anno 2012, nonché una lettera esplicativa delle modalità di determinazione degli importi dovuti dai commercianti ed artigiani.

 

Nel richiamare le precisazioni fornite con circolare n. 14 del 3 febbraio 2012 in ordine alla misura e alle modalità di pagamento dei contributi previdenziali dovuti nel corrente anno dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali, si fa presente che, ai sensi del D. L. 15 aprile 2002, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi.

 

I lavoratori autonomi, che svolgono attività di cui all’art. 53, comma 1, del TUIR, iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335 devono versare il contributo dovuto, al netto degli eventuali acconti versati nell’anno precedente, entro le scadenze stabilite ai fini fiscali. Alla stessa data deve essere versato anche l’acconto relativo all’anno d’imposta 2012.

 

Per il corrente anno le scadenze fiscali, inizialmente stabilite per il 18 giugno 2012 per il saldo 2011 ed il primo acconto 2012 e 30 novembre 2012 per il secondo acconto 2012, sono state modificate dal D.P.C.M. 6 giugno 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 135 del 12 giugno 2012.

 

L’art. 1 del citato D.P.C.M. prevede, infatti, lo slittamento dei termini, dal 18 giugno al 9 luglio 2012, senza alcun pagamento aggiuntivo, dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive  e dalla dichiarazione unificata annuale: tale slittamento è applicabile anche a quei contributi che devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi.

 

La proroga riguarda le persone fisiche, mentre per tutti gli altri soggetti lo spostamento in avanti delle scadenze si riferisce soltanto alle attività interessate dagli studi di settore.

 

Il D.P.C.M prevede, inoltre, in relazione alle stesse imposte, la possibilità di effettuare i versamenti dal 10 luglio al 20 agosto 2012, versando una maggiorazione, a titolo di interesse, pari allo 0,40 per cento.

 

La predetta maggiorazione dello 0,40 per cento deve essere versata separatamente dai contributi, utilizzando la causale contributo "API" (artigiani) o "CPI" (commercianti) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo, oppure con la causale DPPI nel caso dei liberi professionisti.

 

 

2. Reddito imponibile

 

In merito all’individuazione dell’ammontare del reddito da assoggettare all’imposizione dei contributi previdenziali, nel far rinvio alle precisazioni fornite con circolare n. 102 del 12 giugno 2003, si fa presente che deve essere preso in considerazione il totale dei redditi d’impresa conseguiti nel 2011, al netto delle eventuali perdite dei periodi d’imposta precedenti scomputate dal reddito dell’anno.

 

Per i soci di S.r.l. iscritti alle gestioni degli artigiani o dei commercianti la base imponibile, oltre a quanto eventualmente dichiarato come reddito d’impresa, è costituita dalla parte del reddito d’impresa della S.r.l. corrispondente alla quota di partecipazione agli utili, ovvero alla quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza.

 

Ciò premesso, si indicano, di seguito, gli elementi che costituiscono la base imponibile per il calcolo della contribuzione dovuta, indicati eventualmente nei quadri RF (impresa in contabilità ordinaria), RG (impresa in regime di contabilità semplificata e regimi forfetari) e RH (redditi di partecipazione in società di persone ed assimilate):

 

RF47 – (RF48 + RF50, col.1) + [RG29 – (RG31+RG33, col.1)] + [somma algebrica (colonne 4 da RH1 a RH4 con codice 1,3 e 6 e colonne 4 da RH5 a RH6) – RH12] + RS37 colonna 11.

 

Si sottolinea che i redditi in argomento devono essere integrati anche con quelli eventualmente derivanti, agli iscritti alle Gestioni, dalla partecipazione a società a responsabilità limitata denunciati con il mod. Unico SC (società di capitali).

 

Per i Liberi professionisti la base imponibile sulla quale calcolare la contribuzione dovuta è rappresentata dal reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini Irpef nel quadro RE , se l’attività è esercitata in forma individuale e/o nel quadro RH, nel caso in cui l’attività è esercitata in forma associata.

 

Si rammenta che, a partire dalla dichiarazione Unico Persone Fisiche 2011, ai fini della determinazione dell’imponibile da assoggettare a contribuzione, devono essere indicati tutti i redditi che hanno concorso al raggiungimento del massimale retributivo, di cui all’art. 2, comma 18, L. 335/1995, oltre il quale nella Gestione separata non è più dovuta la contribuzione previdenziale.

 

In particolare nei righi da RR5 a RR7 della sezione II del Quadro RR del modello unico PF, a colonna 1, deve essere riportato il reddito imponibile sul quale è stato calcolato il contributo a carico del professionista, eventualmente ridotto entro il limite del massimale e dell’eventuale quota che ha concorso al massimale stesso derivante da altri redditi già assoggettati a contribuzione nella gestione separata (ad esempio il reddito derivante da attività di collaborazione o da lavoro autonomo occasionale superiore a € 5.000). Se ricorre tale ultimo caso deve essere barrata la casella di colonna 8 del rigo RR5.

 

 

3. Reddito imponibile per i contribuenti minimi

 

Per i soggetti che – ai sensi dell’art. 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 – fruiscono del regime semplificato per i contribuenti minimi, la base imponibile per il calcolo dei contributi dovuti viene determinata come segue:

CM6 (Reddito lordo o perdita) – CM9 (Perdite pregresse).

Il reddito da assoggettare ad imposizione contributiva previdenziale, infatti, deve essere considerato al netto delle perdite pregresse ma al lordo dei contributi previdenziali, che il contribuente dovrà indicare nel rigo CM7.

 

 

4. Rateizzazione

 

Per i commercianti e gli artigiani la rateizzazione può avere ad oggetto esclusivamente i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile, con esclusione quindi dei contributi dovuti sul minimale predetto, ancorché risultanti a debito del contribuente nel Quadro RR in quanto non versati in tutto o in parte all'atto della compilazione del modello UNICO 2012.

 

Per i liberi professionisti la rateazione può essere effettuata sia sul contributo dovuto a saldo per l’anno di imposta 2011 che sull’importo del primo acconto relativo ai contributi per l’anno 2012.

 

La prima rata deve essere corrisposta entro il giorno di scadenza del saldo e/o dell’acconto differito; le altre rate alle scadenze indicate nel modello Unico persone fisiche 2012.

 

In ogni caso il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre 2012.

 

L’importo da pagare ad ogni scadenza dovrà essere determinato secondo le modalità riportate nelle istruzioni per la compilazione del mod. Unico 2012 nella parte riguardante “Modalità e termini di versamento – Rateazione”.

 

Gli interessi devono essere corrisposti utilizzando, per ogni sezione del modello, l'apposita causale (API o CPI o DPPI) e, per gli artigiani e commercianti, la medesima codeline relativa al contributo cui afferiscono. Essi decorrono dal termine previsto per il versamento in via ordinaria dell'acconto e/o del saldo, eventualmente differito, che coincide con il termine di versamento della prima rata.

 

In merito alle modalità di compilazione del modello F24 in caso di pagamento rateale, si precisa quanto segue:

 

  •  gli interessi vanno esposti separatamente dai contributi;
  •  le causali da utilizzare per il pagamento dei soli contributi sono: CP, CPR, AP, APR, P10, P10R, PXX, PXXR, mentre per il pagamento degli interessi comprensivi anche della maggiorazione devono essere utilizzate le causali CPI o API o DPPI;
  •  la rateizzazione riguarda sia i contributi dovuti, che la maggiorazione dello 0,40 per cento nel caso in cui il versamento della prima rata sia effettuato dal 10 luglio al 20 agosto.

 

 

5. Il Quadro RR del modello UNICO Persone Fisiche 2012

 

Ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo n. 241/97, il quadro RR sezione I del modello UNICO Persone Fisiche 2012 deve essere compilato, ai fini della determinazione dei contributi dovuti per l’anno 2011, sulla base dei redditi dichiarati per il medesimo anno, dai soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali.

 

In questa sede appare sufficiente evidenziare che, qualora dal Quadro RR emergano debiti a titolo di contributi dovuti sul minimale di reddito ed il contribuente intenda regolarizzare la propria posizione tramite mod. F24, la codeline da riportare nel modello è sempre quella relativa ai predetti contributi sul minimale di reddito (codeline del titolare).

 

In caso di importi diversi da quelli originari, la codeline deve essere rideterminata secondo i criteri esposti al punto 6 che segue. Qualora l’importo da corrispondere si riferisca a più di una rata, dovrà essere riportato quale numero rata “0”.

 

I liberi professionisti iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 terranno conto della circolare n. 16 del 03 febbraio 2012 per la determinazione della contribuzione dovuta, mentre per la compilazione del Quadro RR - sezione II, avranno cura di osservare le istruzioni contenute nel mod. Unico 2012.

 

 

6. Compensazione

 

L’importo eventualmente risultante a credito dal Quadro RR del modello UNICO 2012 può essere portato in compensazione nel modello di pagamento unificato F24.

Per effettuare la compensazione il contribuente compilerà uno o più righi di uno o più modelli F24 indicando la causale contributo AP o AF (artigiani) o CP o CF (commercianti), il codice sede, il codice INPS (17 caratteri) relativo alla riscossione dell’anno 2010, se il credito è evidenziato nella colonna 16 o 28 del Quadro RR (credito dell’anno precedente) o dell’anno 2011 se il credito emerge dalla dichiarazione 2012 (i codici INPS sono rilevabili dai prospetti inviati unitamente ai modelli F24 dei predetti anni).

Sarà quindi indicato il periodo di riferimento (l’anno 2010 ovvero il 2011, secondo quanto appena evidenziato) e l'importo che si intende compensare.

 

Qualora venga portata in compensazione soltanto una quota parte della contribuzione originariamente versata con una delle quattro rate relative al minimale imponibile il codice INPS (codeline di n. 17 caratteri) dovrà essere rideterminato in funzione del nuovo importo secondo i criteri di cui al punto 3 della circolare n. 98 del 7 maggio 2001.

A tal fine potrà essere utilizzata la funzione di calcolo della codeline rilevabile nel sito Internet www.inps.it - servizi on line – elenco di tutti i servizi – calcolo codeline.

 

Analogamente per i liberi professionisti l’eventuale importo che risulta a credito dal Quadro RR del modello UNICO 2012 potrà essere portato in compensazione utilizzando sempre il modello di pagamento unificato F24, secondo le modalità indicate nelle istruzioni relative allo stesso.

 

  Il Direttore Generale  
  Nori