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Messaggio numero 17768 del 05-11-2013


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Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Roma, 05-11-2013
Messaggio n. 17768
Allegati n.2
OGGETTO:

Prestazione in favore di lavoratori prossimi alla pensione al fine di incentivarne l’esodo, prevista dall’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92 del 28 giugno 2012 rubricata “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, e successive modifiche ed integrazioni. Modalità di finanziamento ed ulteriori chiarimenti.

   

 

L’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92 del 28 giugno 2012 ha introdotto una nuova prestazione per far fronte agli esuberi aziendali, incentivando l’uscita dal mondo del lavoro dei dipendenti prossimi a pensione. La predetta prestazione di esodo è stata illustrata con la circolare n. 119 del 1° agosto 2013.

 

Con il presente documento, nel fornire il nuovo modello di domanda preliminare (all. 1) ed il modello di domanda di prestazione (all. 2), si illustrano le modalità di finanziamento della prestazione di esodo. Da ultimo, vengono precisati alcuni degli adempimenti richiesti.

 

1) Finanziamento

 

1.1) Versamento anticipato della provvista mensile a copertura della prestazione di esodo

 

Analogamente a quanto già previsto per gli assegni straordinari di sostegno al reddito dei Fondi di solidarietà di settore, il giorno 10 di ciascun mese la procedura informatica individua le prestazioni in essere, per le quali deve essere predisposto il flusso di pagamento relativo al mese successivo.

Pertanto, le prestazioni vengono aggregate in base al codice di censimento attribuito al datore di lavoro esodante al fine di quantificare la somma complessiva lorda che deve essere versata dal datore di lavoro medesimo per il finanziamento delle prestazioni in favore dei propri dipendenti.

 

L’importo viene reso disponibile:

 

·  in ambiente IMSPN, procedura AGENDA1, funzione PAES (con le modalità previste per i Fondi di solidarietà per il sostegno del reddito), per la Sede INPS indicata dal datore di lavoro per il versamento mensile della provvista anticipata;

 

·  sul sito internet www.inps.it “Servizi online”, nella sezione “Enti pagatori: assegno straordinario di sostegno al reddito”, per i datori di lavoro. Il servizio de quo rende disponibili in consultazione i dati sintetici ed analitici relativi al finanziamento mensile delle prestazioni in oggetto. L’accesso alle informazioni è consentito previo rilascio del codice PIN, con le modalità fornite nella pagina iniziale dell’applicazione (opzione “modalità di accesso”). Il codice PIN deve essere richiesto alla Sede INPS presso la quale avviene il versamento mensile, e viene assegnato dalla stessa Sede con le modalità descritte nel messaggio n. 386 del 18 novembre 2003.

 

La Sede INPS competente, a partire dal giorno 10 del mese, comunica all’azienda l’importo della provvista.

 

L’accreditamento della provvista, sulla contabilità speciale intestata alla Sede, deve avvenire al massimo entro il giorno 15 del mese precedente a quello cui si riferisce la corresponsione delle prestazioni, e deve riportare la seguente causale "CONTRIBUTO DI FINANZIAMENTO ASSEGNI – ART. 4, COMMI 1- 7ter, della legge n. 92/2012”.

La predetta Sede INPS, inderogabilmente entro il giorno 16 di ciascun mese, deve inserire in procedura, con la funzione PAES, la conferma dell’avvenuto versamento della somma richiesta.

 

1.2) Pagamento della prestazione di esodo

 

Il pagamento della prestazione è corrisposto per 13 mensilità ed è disposto - come per la generalità delle pensioni pagate dall’INPS - in rate mensili anticipate, la cui esigibilità è fissata al primo giorno bancabile di ciascun mese.

 

1.3) Comunicazione di liquidazione e scadenza della prestazione di esodo

 

A seguito della liquidazione della prestazione di esodo, viene inviata agli interessati,  unitamente al relativo certificato, una comunicazione con le informazioni relative al pagamento ed alla data di scadenza della prestazione stessa.

 

Non essendo prevista la trasformazione automatica della prestazione in argomento in pensione, entro il mese di scadenza della stessa il lavoratore ha l’onere di presentare in tempo utile la domanda di pensione alla Sede INPS competente.

 

2) Prestazione di esodo e trattenute sulla stessa

 

Si ritiene utile rammentare che sull’importo della prestazione non possono essere effettuate trattenute per il pagamento di oneri (ad esempio per cessione del quinto dello stipendio; per mutui ecc.).

In particolare, per i riscatti e le ricongiunzioni il pagamento deve essere interamente effettuato prima dell’accesso alla prestazione (punto 7 della circolare n. 119/2013).

 

3) Esito verifica requisiti datore di lavoro

 

Ad integrazione delle istruzioni fornite al punto 4 della circolare n. 119/13, si precisa che la Sede presso la quale il datore di lavoro assolve i propri obblighi contributivi, una volta verificata la sussistenza dei prescritti requisiti in capo al datore di lavoro, deve comunicare - ai fini dell’attribuzione del codice di censimento dell’azienda da parte della Direzione centrale pensioni - l’esito delle verifiche di competenza effettuate sull’accordo aziendale e sulla richiesta di accesso alle procedure automatizzate di gestione della prestazione di cui alla legge n. 92/2012 art. 4, commi da 1 a 7-ter (compilata secondo il modello allegato al messaggio n. 12997 del 12 agosto 2013) utilizzando la funzionalità telematica “contatti” del fascicolo elettronico aziendale,  inserendo nel campo “esito” della sezione “Dati Richiesta” con oggetto “Esodi lavoratori prossimi a pensione (art. 4, comma 1-7-ter, legge n, 92/2012)”, la dicitura “accolta” se l’esito della verifica è positivo o “respinta” se l’esito della verifica è negativo.

 

4) Precisazioni sulla determinazione della contribuzione correlata

 

Come chiarito nella circolare n. 119/2013, la misura della contribuzione correlata mensile deve essere individuata con gli stessi criteri di calcolo dei contributi figurativi ai fini Aspi. Tale dato viene comunicato dall’azienda esodante e verrà poi sottoposto a verifica da parte dell’INPS.

Ai fini dell’ASpI la circolare INPS n.142 del 2012 ha precisato che nella determinazione della retribuzione imponibile ai fini previdenziali sono “considerate tutte le settimane, indipendentemente dal fatto che esse siano interamente o parzialmente retribuite (in uni-emens settimane di tipo “X” o “2”). La retribuzione delle settimane di tipo 2 sarà integrata (…) al valore pieno con l’utilizzo dell’ informazione “Sett./Diff. Accredito” presente in Uniemens”. Gli stessi criteri devono, quindi, essere utilizzati dall’azienda nell’individuazione della retribuzione imponibile di calcolo della contribuzione correlata. L’azienda deve assumere la retribuzione imponibile esposta in UNIEMENS ed a questa sommare l’imponibile perso per eventi tutelati che danno luogo ad accredito figurativo.

 

5) Istruzioni contabili

 

Le istruzioni relative alla rilevazione contabile di tutti i fatti di gestione connessi con l’erogazione degli assegni in argomento, ai lavoratori prossimi alla pensione, saranno oggetto di specifico messaggio a cura della Direzione centrale bilanci e servizi fiscali.

 

 

  Il Direttore Generale  
  Nori