Trova in INPS
Home > News

Versione Testuale

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Banche dati documentali Inps Servizi Banche dati documentali

Messaggio numero 4821 del 29-11-2016


Attivando questo Link si puo' ricevere il documento in formato PDF

Direzione Generale
Roma, 29-11-2016
Messaggio n. 4821
OGGETTO:

art. 1, comma 60, Legge 24 dicembre 2007, n. 247, abrogato dall’art. 1, comma 865, Legge 28 dicembre 2015, n. 208 – “Riconoscimento della riduzione della contribuzione INAIL per le aziende agricole”.

   

 

INPS -  Istituto Nazionale Previdenza Sociale 

INAIL  - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro

 

L’art. 1, comma 60, della Legge 24 dicembre 2007, n. 247, al fine di promuovere la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, ha previsto, con effetto dal 1° gennaio 2008, l’applicazione di una riduzione dei contributi dovuti per l’assicurazione dei lavoratori agricoli dipendenti dalle imprese in possesso di particolari requisiti.

 

L’INPS (con circolare n. 130 del 13 novembre 2012) e l’INAIL (con circolare n. 61 del 9 novembre 2012) hanno fornito le istruzioni in merito alla predetta riduzione contributiva, individuando l’ambito di applicazione, indicando le modalità e i termini per la presentazione delle istanze e descrivendo l’iter istruttorio.

 

L’art.1, comma 865, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ha espressamente abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il predetto comma 60 dell’art. 1 della Legge 24 dicembre 2007 n. 247.

 

La citata riduzione dei contributi INAIL per le aziende agricole, pertanto, trova applicazione dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2015.

 

Al riguardo si rammenta che la riduzione in parola spetta alle aziende, attive da almeno un biennio, che sono in regola con tutti gli obblighi in tema di sicurezza e igiene del lavoro e con gli adempimenti contributivi e assicurativi,  che hanno adottato misure per l'eliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro e che non hanno  registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio.

 

Con il presente messaggio si comunica che a seguito dell’istruttoria delle domande presentate per il riconoscimento della riduzione dei contributi INAIL, per uno o più anni, sono state individuate le aziende a cui si applica il beneficio.

 

L’importo riconosciuto a titolo di riduzione contributiva sarà inserito nell’estratto conto contributivo delle singole aziende beneficiarie.

 

L’azienda interessata e il suo intermediario delegato saranno informati del riconoscimento della riduzione e del relativo importo mediante una comunicazione presente nella sezione “News individuali” del Cassetto Previdenziale Aziende Agricole dell’INPS. Per ogni codice fiscale sarà presente il dettaglio degli importi della riduzione per ogni annualità di riferimento, suddiviso per ciascun progressivo aziendale.

 

Le aziende agricole beneficiarie potranno richiedere, tramite la consueta istanza telematica, la compensazione delle somme relative alla riduzione su periodi contributivi successivamente dovuti, indicando nel campo “Note” della domanda la motivazione “sconto INAIL”.

 

Solo nel caso in cui l’azienda agricola sia cessata sarà possibile inoltrare istanza telematica di rimborso, indicando nel campo “Note” la motivazione “sconto INAIL”. In tal caso la Sede, in presenza di più progressivi, dovrà verificare, a livello di codice fiscale, la cessazione effettiva dell’azienda.

 

IL DIRETTORE GENERALE INPS f.f.

Vincenzo Damato

 

IL DIRETTORE GENERALE INAIL

Giuseppe Lucibello