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Messaggio numero 18092 del 08-11-2013


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Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Roma, 08-11-2013
Messaggio n. 18092
OGGETTO:

Fondo di Tesoreria. Lavoratori in contratto di solidarietà assistita da intervento di Cigs. Chiarimenti. Modalità operative.

   

 

Con il messaggio n. 9468 del 28/04/2009, sono state fornite precisazioni in merito ai principi da seguire per il versamento delle quote di TFR riferite a lavoratori in Cassa integrazione straordinaria e alle relative modalità di recupero.

 

Riguardo ai criteri di commisurazione delle quote di trattamento di fine rapporto nelle ipotesi di ricorso al contratto di solidarietà assistito dalla Cigs (L.863/84) e, in particolare, per la valutazione del momento temporale per il recupero delle stesse da parte dei datori di lavoro, tramite imputazione alla Cassa integrazione, l’Istituto – invece - si era riservato successivi chiarimenti.

 

Con il presente messaggio, si forniscono, sull’argomento, le precisazioni che seguono, condivise – peraltro - con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

 

La materia dei contratti di solidarietà difensivi supportati da Cigs è disciplinata dalla legge n. 863/84. Con riguardo al TFR, l’articolo 1, c. 5 prevede che:

 

  • ai fini della determinazione delle quote di accantonamento relative al trattamento di fine rapporto, deve essere computato l’equivalente della retribuzione alla quale il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di svolgimento dell’attività di lavoro;
  • le quote di TFR relative alla retribuzione persa dai lavoratori a seguito della riduzione dell'orario di lavoro sono a carico della Cassa integrazione guadagni.

 

Diversamente da quanto stabilito per la Cigsdall’articolo 2, c. 2, della legge n. 464/1972 [1], la normativa in materia di contratti di solidarietà pone in ogni caso a carico della cassa integrazione le quote di TFR connesse alla retribuzione persa dai lavoratori a seguito della riduzione dell’orario di lavoro.

 

Va, peraltro, considerato che, nell'ipotesi di ricorso alla solidarietà difensiva, tenuto conto delle finalità dell’istituto contrattuale, la risoluzione del rapporto di lavoro potrebbe verificarsi anche a distanza di diversi anni dall'avvenuta scadenza del contratto medesimo.

 

Considerato, quindi, quanto precede e atteso che la legge n. 863/84 non pone la cessazione del rapporto di lavoro al termine del periodo di cassa, quale "conditio sine qua non" per il rimborso delle quote del TFR connesse alla retribuzione persa dai lavoratori, si è pervenuti nella determinazione di consentire alle aziende - che utilizzano il contratto di solidarietà difensivo assistito da Cigs come strumento gestionale per il mantenimento dei livelli occupazionali - di recuperare le quote di TFR connesse alla retribuzione persa dai lavoratori alla conclusione del periodo di vigenza di tale istituto contrattuale.

Avuto riguardo alla previsione contenuta nell’articolo 2120 del c.c., le suddette operazioni dovranno essere effettuate entro l’anno solare di conclusione del contratto di solidarietà.

In tal senso si intendono modificate le indicazioni contenute al punto 5 della circolare 13 luglio 1994, n. 212.

 

Resta confermata, durante il periodo di ricorso al CdS assistito da Cigs, l’obbligatorietà del versamento delle quote di TFR riferite ai lavoratori interessati dal contratto di solidarietà al Fondo di Tesoreria o ai Fondi di previdenza complementare, secondo la prassi in uso [2].

 

Modalità di recupero

 

Ai fini dell’imputazione alla Cassa integrazione guadagni delle quote di TFR riferite alla retribuzione persa dai lavoratori durante il CdS, i datori di lavoro provvederanno ad indicare - nell’elemento <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi> di <AltreACredito> delflusso Uniemens - il codice causale “L042” con il relativo ammontare.

 

Per il recupero delle quote riferite a lavoratori non più in forza alla data del 1/1/2010, dovrà, invece, essere utilizzata la procedura delle regolarizzazioni contributive.

 

  Il Direttore Generale  
  Nori  

 

 



[1] La norma prevede la possibilità di chiedere il rimborso alla Cassa integrazione guadagni delle quote di trattamento di fine rapporto maturate durante il periodo di integrazione salariale, con esclusivo riferimento ai lavoratori licenziati al termine del predetto periodo.

[2] Cfr. circolare n. 70/2007 e messaggio n. 9468/2009.