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900802
SERVIZIO RISCOSSIONE
CONTRIBUTI E VIGILANZA
Circolare n. 183
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI
   E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
Sentenza della Corte Costituzionale n. 568/1989.
Parziale illegittimita' costituzionale dell'art.
13, 4  e 5  comma, della legge 12.8.1962, n. 1338.
SERVIZIO RISCOSSIONE
CONTRIBUTI E VIGILANZA
Roma, 30 luglio 1990
Circolare n. 183
                                   AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
                                   AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI
                                      E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONA
All.1
                                   AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
                                      PRIMARI MEDICO LEGALI
                                   AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
                                      e, per conoscenza,
                                   AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                                   AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
                                   AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIA
OGGETTO: Sentenza della Corte Costituzionale n. 568/1989.
     Parziale illegittimita' costituzionale dell'art.
     13, 4  e 5  comma, della legge 12.8.1962, n. 1338.
 Con sentenza n. 568 del 13 dicembre 1989 pubblicata
sulla G.U. n. 52 del 27.12.1989, la Corte Costituzionale ha
dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 13,
quarto e quinto comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1338
(Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di
pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita',
la vecchia e i superstiti), nella parte in cui, salva la
necessita' della prova scritta sull'esistenza del rapporto
di lavoro da fornirsi dal lavoratore, non consente di
provare altrimenti la durata del rapporto stesso e l'ammon-
tare della retribuzione (cfr. allegato).
 Come si evince dalla lettura della sentenza - sia della
parte motiva che del dispositivo - la Corte Costituzionale,
distinguendo tra l'esistenza del rapporto di lavoro, la sua
durata e l'ammontare della retribuzione, ha previsto, in
ordine ai suddetti elementi di fatto, un regime probatorio
differenziato.
 In particolare, per quanto attiene al requisito della
"esistenza" del rapporto di lavoro, la Corte ha ritenuto che
questa "non debba apparire solo verosimile, ma risultare
certa, onde la necessita' dell'ammissione della sola prova
documentale", prevedendo peraltro che la data del documento
possa essere accertata mediante "qualunque mezzo di prova".
 Per quanto riguarda, invece, la durata del rapporto di
lavoro e l'ammontare della retribuzione, elementi qualifi-
cati "semplici modalita' del rapporto" la Corte ha ammesso
la possibilita' che la relativa prova venga fornita "con
altri mezzi".
                         oooooooooooo
 In ordine alle conseguenze della sentenza sulla trat-
tazione delle pratiche di costituzione di rendita vitalizia
ex art. 13 della legge n. 1338, si forniscono le seguenti
indicazioni che recepiscono anche quanto precisato in merito
dall'Avvocatura Centrale.
- Esistenza del rapporto di lavoro
 Come gia' evidenziato, resta ferma la necessita' del
documento come sola fonte di prova, ma viene ammesso il
ricorso a qualunque mezzo probatorio per l'accertamento -
quando necessario - della data dello stesso.
 Cio' consente di confermare la prassi amministrativa in
vigore, sintetizzata ai punti 13) e 14) delle "Istruzioni di
servizio n. 11", in ordine alla tipologia della documenta-
zione da esibire e alla necessita' che la stessa sia stata
redatta all'epoca dello svolgimento del rapporto di lavoro o
anche in un tempo successivo - ma non, comunque, all'epoca
della domanda di applicazione dell'art. 13 in esame - a
condizione che non sussistano elementi che la facciano
ritenere costituita allo specifico fine di usufruire della
facolta' concessa dal medesimo art. 13, con la particola-
rita' che - all'occorrenza - con qualsiasi mezzo probatorio,
anche testimoniale, possa essere fornita la prova della data
dei documenti esibiti.
 Si conferma, altresi', che le dichiarazioni rilasciate
ora per allora possono essere ritenute valide solo se
provenienti da pubbliche amministrazioni e sottoscritte dai
funzionari responsabili in quanto basate sulle risultanze
degli atti d'ufficio.
- Durata del rapporto di lavoro e ammontare della
  retribuzione.
 La portata innovativa della sentenza si manifesta
principalmente in ordine a tali elementi per i quali non e'
piu' richiesta la prova documentale di data certa, a condi-
zione che l'esistenza del rapporto di lavoro sia stata
dimostrata nei modi sopra indicati.
 Al riguardo va osservato che l'ampiezza e la generici-
ta' del tenore letterale del dispositivo (nel quale si
riconosce la possibilita' di provare "altrimenti" i suddetti
elementi), nonche' le argomentazioni sviluppate nella
motivazione (nella quale si afferma che "la durata e l'am-
montare della retribuzione possono essere provati con altri
mezzi, anche orali") non consentono di escludere il ricorso
alla prova testimoniale di terze persone.
 Si precisa in merito che la circostanza che tali
dichiarazioni non siano suffragate da giuramento (va comun-
que ricordato che l'art. 26 della L. 15/68 prevede sanzioni
penali per le dichiarazioni mendaci) non e' elemento suffi-
ciente a far escludere la loro ammissibilita'.
 Per quanto concerne le cautele che possono legittima-
mente adottarsi in sede amministrativa nella valutazione
delle prove testimoniali (ovvero delle dichiarazioni sosti-
tutive di notorieta' ex L. 15/68), si puo' per un verso fare
riferimento a quelle previste dallo stesso codice che
all'art. 252 cpc dispone che chi rende la dichiarazione
testimoniale deve preliminarmente dichiarare se ha rapporti
di parentela, affinita', affiliazione o dipendenza con la
parte interessata, ovvero un qualche interesse nei fatti sui
quali rende la propria dichiarazione, e per altro verso
richiedere chiaramente che le dichiarazioni ex art. 4 L. n.
15/68 abbiano ad oggetto non solo la mera conoscenza dei
fatti che vengono dichiarati (in cio' esaurendosi), ma
anche, ed in particolare, gli elementi di fatto che diano
ragione di come si sia venuti a conoscenza di tali fatti, in
modo tale da offrire un qualche elemento di riscontro (anche
solo potenziale).
 Va invero sottolineato, come criterio di orientamento,
che dopo la sentenza n. 568/89 e' solo la plausibil-
ita'-credibilita' delle dichiarazioni che puo' far ritenere
raggiunta la prova della "durata" del pregresso rapporto di
lavoro.
 L'esigenza delle cautele suddette si delinea con
particolare evidenza ove si consideri che la durata del
rapporto di lavoro puo', in sostanza, identificarsi con la
sua stessa esistenza.
 Al riguardo si precisa altresi' che le dichiarazioni di
conoscenza attestanti il dilatarsi nel tempo di un rapporto
di lavoro del quale, con prova documentale, sia stata
dimostrata l'esistenza in un preciso momento, oltre a
presentare le caratteristiche sopra evidenziate, devono
soddisfare la condizione della mancanza di soluzione di
continuita' tra la data documentalmente dimostrata e il
periodo cui si riferisce la dichiarazione di conoscenza.
 Qualora si ipotizzi, ad esempio, che sia documenta-
lmente accertata l'esistenza di un rapporto di lavoro in una
determinata data, puo' essere ritenuta idonea a dimostrare
il protrarsi del rapporto fino ad un momento successivo la
testimonianza in tal senso resa da un compagno di lavoro in
attivita' per l'intero periodo, mentre non altrettanto
idonea e' da ritenere la dichiarazione di conoscenza di un
lavoratore che sia stato assunto in epoca successiva alla
data documentalmente accertata.
 Tale ultima testimonianza non risulta nemmeno idonea a
fornire la prova del rapporto di lavoro a partire dalla data
di assunzione in servizio del testimone in quanto, rilevan-
dosi una soluzione di continuita' tra tale data e quella
documentalmente accertata, non risulta dimostrato che si
tratti dello stesso rapporto di lavoro invece che di due
distinti rapporti intervallati da un periodo di inattivita',
per cui la prova testimoniale non puo' essere supportata da
quella documentale.
                          ooooooooooooooo
 Secondo i principi gia' noti le disposizioni dell'art.
13 dichiarate incostituzionali hanno cessato di avere
efficacia a partire dal giorno successivo a quello di
pubblicazione sulla G.U. della relativa sentenza.
 Ne consegue che le istruzioni impartite con la presente
circolare dovranno essere applicate per la definizione sia
delle domande e dei ricorsi ancora in trattazione che dei
giudizi pendenti.
 Potranno altresi' essere riesaminati, a richiesta degli
interessati, i provvedimenti ancora non definitivi; il
provvedimento deve intendersi non definitivo ove non sia
decorso il termine decennale previsto per l'esperibilita'
dell'azione giudiziaria, qualora non siano intervenuti atti
negoziali ad effetti interamente esauriti (transazione,
rinuncia) oppure sia stato oggetto di azione giudiziaria che
non si sia conclusa con sentenza passata in giudicato.
 Ovviamente l'eventuale concessione della costituzione
di posizione ex art. 13 in argomento potra' essere riferita
all'originaria domanda (in particolare per quanto concerne
la determinazione del corrispondente onere) solo nell'ipo-
tesi in cui la prova documentale dell'esistenza del rapporto
di lavoro, che possa supportare le prove orali ammesse dalla
Corte Costituzionale, sia stata tempestivamente fornita.
                                   IL DIRETTORE GENERALE
                                        F.TO BILLIA