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Circolare numero 100 del 09-09-2020


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Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 09/09/2020
Circolare n. 100
Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
   centrali e ai responsabili territoriali
   dell'Area medico legale

E, per conoscenza,

Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo
   di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
   all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.2
OGGETTO:

Sgravio contributivo per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi dell’articolo 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 863/1984, nonché dell’articolo 21, comma 1, lett. c), del D.lgs n. 148/2015. Modalità di recupero a valere sulle risorse stanziate per l’anno 2019. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti

SOMMARIO:

Con la presente circolare si forniscono istruzioni operative per la fruizione delle riduzioni contributive connesse ai contratti di solidarietà in favore delle aziende che, sulla base dei decreti direttoriali adottati dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, siano state ammesse allo sgravio dei contributi previsto dall’articolo 6 del D.L. n. 510/1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608/1996, a valere sullo stanziamento relativo all’anno 2019.

INDICE

 

Premessa

 

1.  Ambito soggettivo di applicazione. Misura e durata dello sgravio

2.  Iter istruttorio

3.  Calcolo della riduzione contributiva

4.  Adempimenti delle Strutture territoriali

5.  Datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens. Modalità di compilazione del flusso. Aziende destinatarie di decreti direttoriali di autorizzazione alla riduzione contributiva finanziata con le risorse stanziate per l’anno 2019

6.  Istruzioni contabili

 

 

 

Premessa

 

Il decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, tra le varie misure a vantaggio delle imprese, è intervenuto sull’impianto a sostegno degli incentivi connessi ai contratti di solidarietà (CdS) difensivi accompagnati da CIGS, apportando rilevanti modifiche alla precedente disciplina dettata dall’articolo 6 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

 

In particolare, il citato articolo 6, comma 4, del D.L. n. 510/1996 prevede, in favore dei datori di lavoro che stipulino contratti di solidarietà, una riduzione contributiva del 35% per ogni lavoratore interessato alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20% per la durata del contratto e, comunque, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, nei limiti delle risorse preordinate nel Fondo per l’occupazione.

 

Il successivo comma 4-bis, come modificato dall’articolo 1, comma 240, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dispone che tale limite, a decorrere dall'anno 2017, è pari a 30 milioni di euro annui.

 

Con i decreti interministeriali n. 83312 del 7 luglio 2014 e n. 17981 del 14 settembre 2015 sono stati disciplinati i criteri di ammissione alla riduzione contributiva di cui all’articolo 6 del D.L. n. 510/1996, e ss.mm.ii., in favore delle imprese interessate, a valere sulle risorse stanziate per gli anni 2014, 2015 e 2016[1].

 

Con il decreto interministeriale n. 2 del 27 settembre 2017 sono state rideterminate le modalità e le regole di accesso alla riduzione contributiva per le imprese che stipulino ovvero abbiano in corso contratti di solidarietà ai sensi del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, ovvero dell’articolo 21, comma 1, lett. c), del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148[2].

 

Con la circolare n. 18/2017, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha emanato le istruzioni per la concessione delle riduzioni contributive disciplinate dal citato D.I. n. 2/2017.

 

Con la presente circolare si illustrano le modalità per il recupero delle riduzioni contributive, a valere sulle risorse stanziate per l’anno 2019.

 

 

 

1. Ambito soggettivo di applicazione. Misura e durata dello sgravio

 

Per l’anno 2019 destinatarie della riduzione contributiva sono le imprese che al 30 novembre 2019 abbiano stipulato un contratto di solidarietà ai sensi del D.L. n. 726/1984, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 863/1984, o del D.lgs n. 148/2015, nonché le imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente.

 

Lo sgravio è riconosciuto, per la durata del contratto di solidarietà e, comunque, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi nel quinquennio mobile, sulla contribuzione a carico del datore di lavoro, dovuta sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori interessati alla contrazione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%.

 

La misura della riduzione contributiva è pari al 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro.

 

 

 

2. Iter istruttorio

 

Completata l’istruttoria delle istanze, la Direzione generale degli Ammortizzatori sociali e della formazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha adottato i provvedimenti di ammissione alla riduzione contributiva, per l’importo massimo indicato in ciascuna istanza.

 

L’Istituto, tenuto alla quantificazione dell’onere effettivo derivante dalla riduzione contributiva richiesta dalle imprese ammesse allo sgravio,  può svolgere compiutamente i relativi controlli solo con riferimento a periodi per i quali siano state inviate ed elaborate le denunce Uniemens, recanti le informazioni sulla retribuzione imponibile, sulla contribuzione obbligatoria versata e sulle prestazioni di CIGS conguagliate, riferite ai lavoratori interessati dalla riduzione dell’orario di lavoro concordata nei contratti di solidarietà.

 

Per quanto attiene, in particolare, alla verifica delle prestazioni di CIGS conguagliate, si richiama l’articolo 7, comma 3, del D.lgs n. 148/2015, secondo cui il conguaglio delle integrazioni salariali corrisposte ai lavoratori deve essere effettuato, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata dell’autorizzazione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo.

 

Tanto premesso, si forniscono le indicazioni e le istruzioni per la fruizione della riduzione contributiva di cui al D.L. n. 510/1996 alle sole imprese, destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione, i cui periodi di CIGS per solidarietà risultino conclusi entro il 31 ottobre 2019 (Allegato n. 1).

 

Le predette aziende usufruiranno delle riduzioni contributive mediante le operazioni di conguaglio descritte al successivo paragrafo 5.

 

Le altre aziende, non indicate nell’elenco allegato alla presente circolare, ancorché già destinatarie dei decreti di ammissione alle riduzioni contributive, saranno autorizzate ad operare i conguagli con successive comunicazioni.

 

Con riguardo all’effettiva misura della riduzione contributiva da conguagliare, si precisa che gli importi contenuti nei decreti direttoriali e comunicati alle imprese interessate costituiscono la misura massima dell’agevolazione fruibile.

 

Fermo il predetto limite massimo, potranno essere conguagliate solo le somme effettivamente spettanti, calcolate sulla base delle indicazioni fornite al successivo paragrafo 3.

 

 

 

3. Calcolo della riduzione contributiva

 

Come già illustrato nelle precedenti circolari[3], la riduzione contributiva deve essere applicata sui contributi versati per ciascun dipendente interessato all'abbattimento dell’orario di lavoro, come stabilito nel contratto di solidarietà.

 

Il beneficio della riduzione contributiva deve essere rapportato a ciascun periodo di paga ricompreso nell’arco temporale di autorizzazione alla fruizione del beneficio stesso.

 

Considerato che l'obbligazione contributiva sorge alla scadenza del periodo di paga, le riduzioni contributive sono applicabili nel periodo cui si riferisce la denuncia contributiva, in relazione all'orario di lavoro effettuato da ogni lavoratore.

 

Conseguentemente, per ogni mese i datori di lavoro hanno diritto alla riduzione del 35% sulla parte dei contributi a loro carico per ogni lavoratore che, in detto mese, abbia un orario ridotto in misura superiore al 20% rispetto a quello contrattuale.

 

Non sono soggette alla riduzione contributiva in argomento le seguenti forme di contribuzione, dovute dai datori di lavoro interessati:

 

•  il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile;

 

•  il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria di cui alla legge 1 giugno 1991, n. 166;

 

•  il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo, di cui all’articolo 1, commi 8 e 14, del D.lgs 30 aprile 1997, n. 182;

 

•  il contributo per la garanzia sul finanziamento della Qu.I.R., di cui all’articolo 1, comma 29, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, laddove vi siano periodi di paga ante luglio 2018.

 

Il beneficio contributivo è incompatibile con qualunque altro beneficio contributivo previsto, a qualsiasi titolo, dall’ordinamento.

 

Conseguentemente, i lavoratori per i quali l’impresa fruisce del beneficio di cui all’articolo 6, comma 4, del D.L. n. 510/1996, non devono essere destinatari di altre agevolazioni contributive.

 

L’applicazione del beneficio in parola rimane inoltre subordinata al rispetto delle condizioni previste dall’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, in materia di regolarità contributiva e di rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi.

 

 

 

4. Adempimenti delle Strutture territoriali

 

La procedura per il conseguimento della riduzione contributiva deve essere attivata ad iniziativa del datore di lavoro.

 

La Struttura competente, accertata sulla base della documentazione prodotta dall’azienda (decreto direttoriale di ammissione al beneficio) la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della riduzione contributiva, provvederà ad attribuire alla posizione aziendale il codice di autorizzazione "1W", avente il significato di "Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà accompagnati da CIGS, ammessa alla fruizione delle riduzioni contributive ex lege 608/1996”.

 

 

 

5.    Datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens. Modalità di compilazione del flusso. Aziende destinatarie di decreti direttoriali di autorizzazione alla riduzione contributiva finanziata con le risorse stanziate per l’anno 2019

 

Le aziende interessate dai provvedimenti ministeriali in oggetto (Allegato n. 1), per esporre nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, valorizzeranno all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:

 

•  nell’elemento<CausaleACredito>, inseriranno il codice causale di nuova istituzione “L982”, avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 del DL 30 ottobre 1984, n.726 (L.863/1984), nonché dell’art. 21, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 148/2015, anno 2019”;

 

•  nell’elemento <ImportoACredito>, indicheranno il relativo importo.

 

In conformità a quanto stabilito nella deliberazione n. 5 del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto del 26 marzo 1993, approvata con D.M. del 7 ottobre 1993, le predette operazioni di conguaglio dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della presente circolare.

 

Le aziende che hanno diritto al beneficio e che hanno sospeso o cessato l’attività, ai fini della fruizione dello sgravio spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig). 

 

 

 

6. Istruzioni contabili

 

Ai fini della rilevazione contabile degli sgravi a favore delle imprese che al 30 novembre 2019 abbiano stipulato un contratto di solidarietà, nonché delle imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente, finanziati con le risorse stanziate per l’anno 2019 (codice causale “L982”), si adotterà nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – evidenza contabile GAW (Gestione sgravi degli oneri sociali ed altre agevolazioni contributive), il seguente conto di nuova istituzione:

 

GAW37349 - Sgravi di oneri contributivi a favore dei datori di lavoro per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi dell’art. 1, del Decreto legge n. 726/1984, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 863/1984 – art. 21, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 148/2015. Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e del Ministero delle Economia e delle Finanze n. 2 del 27/09/2017 – anno 2019.

 

Come di consueto, la gestione dei rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso dei relativi oneri sostenuti dall’Istituto, è di competenza della Direzione generale.

 

Si riporta nell’Allegato n. 2 la variazione intervenuta al piano dei conti.

 

 

 
 
 
  Il Direttore Generale  
 

Gabriella Di Michele

 

 

 

 
 
 
 
 


[1] Cfr. le circolari n. 153/2014, n. 77/2016, n. 65/2017, n. 165/2017 e n. 98/2018.

[2] Per l’illustrazione della disciplina introdotta dal citato D.I n. 2/2017 si rinvia alle circolari n. 98/2018 e n. 133/2019.

[3] Cfr. le circolari n. 192/1994, n. 178/1999, n. 153/2014, n. 98/2018 e n. 133/2019.