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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 102 del 21-06-2017


Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Roma, 21/06/2017
Circolare n. 102
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
   Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.2
OGGETTO:
Versamenti volontari del settore agricolo - Anno 2017
 
SOMMARIO:
1) Lavoratori agricoli dipendenti;
2) Coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli  professionali;
3) Contributi integrativi volontari di cui all’art.4 del D.P.R. N.1432/1971:
a) Operai agricoli a tempo determinato e indeterminato;
b) Piccoli coloni e compartecipanti familiari;
4) Coloni e mezzadri reinseriti nell’A.g.o:
a) Contribuenti già autorizzati alla data del 12 luglio 1997;
b) Contribuenti  autorizzati dal 12 luglio 1997.
PREMESSA
 
 Si illustrano di seguito le modalità  di calcolo, per l’anno 2017, dei contributi volontari relativi  alle varie categorie di lavoratori agricoli, diversificate in relazione alla tipologia e alla gestione di appartenenza dei prosecutori volontari. 
 
1. Lavoratori agricoli dipendenti
 
Nei confronti sia dei soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria dell’assicurazione entro il 30 dicembre 1995, sia dei lavoratori agricoli dipendenti autorizzati dal 31 dicembre 1995, per i quali nell’anno 2006 è stata raggiunta l’aliquota dovuta dalla generalità delle aziende agricole,  l’aliquota applicata per il F.P.L.D. è pari al 28,70%. 
 
Conseguentemente, a partire dal 1 gennaio 2017, per i lavoratori agricoli autorizzati entro il 30 dicembre 1995 e per quelli autorizzati dal 31 dicembre 1995 l’aliquota è pari al 28,70%.
 
 
Aliquote e Coefficienti di riparto
Decorrenza 1 gennaio 2017
 
 
Autorizzati prima del
31 dicembre 1995
 
Coefficienti di riparto
Aliquota Base
0,11%
 
0,003833
Quota Pensione
28,59%
 
0,996167
Totale IVS
28,70%
 
1,000000
Autorizzati dopo il 31 dicembre 1995
 
Coefficienti di riparto
0,11%
 
 
0,003833
28,59%
 
 
0,996167
28,70%
 
 
1,000000
 
 
 
2. Coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali
 
Per effetto dell’art.10 della Legge 2 agosto 1990 n. 233 i coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali pagano i contributi volontari secondo quattro classi di reddito medio giornaliero, stabilite ogni anno da un apposito decreto ministeriale.
 
Classi di reddito settimanale e contributi a
i fini della prosecuzione volontaria
Decorrenza 1 gennaio 2017
 
 
 
Classi
Classi di reddito settimanale
Reddito
settimanale
medio imponibile
Quota
Pensione
 
21,60% RM
Addizionale
Legge 233/90
2,00%RM
Addizionale
Legge 160/75
(€ 0,66 x 3)
Contributo
Totale

Fino a 
€ 224,64
 
€ 224,64
 
€ 48,53
 
€ 4,50
 
€ 1,98
 
€55,01 (a)

Oltre € 224,64
Fino a
€ 299,52
 
 
 
€ 262,08
 
 
 
€ 56,61
 
 
 
€ 5,25
 
 
 
€ 1,98
 
 
 
€63,84 (a)

Oltre
€ 299,52
Fino a
€ 374,40
 
 
 
€ 336,96
 
 
 
€ 72,79
 
 
 
€ 6,74
 
 
 
€ 1,98
 
 
 
€    81,51

Oltre
€ 374,40
 
€ 411,84
 
€ 88,96
 
€ 8,24
 
€ 1,98
 
€    99,18
 
(a) Ai sensi dell’art.10, comma 2, della Legge 2 agosto 1990, n.233, l’importo del contributo settimanale non può essere inferiore a :
 
- € 55,95 settimanali, se l’autorizzazione alla contribuzione volontaria è stata    accordata prima del 31 dicembre 1995;
 - € 66,25 settimanali, se l’autorizzazione alla contribuzione volontaria è stata    accordatadopo il 31 dicembre 1995.
 
 
 3. Contributi integrativi volontari di cui all’art. 4 del D.P.R. n. 1432/1971
 
a) Operai agricoli a tempo determinato e indeterminato
 
Come é noto, in conformità alla disposizione di cui all’art. 4 del D.P.R. n. 1432/1971 e successive modificazioni, l’importo del contributo integrativo volontario, che può essere richiesto fino alla concorrenza di 270 giornate, è pari a quello del contributo obbligatorio vigente nell’anno cui si riferiscono i versamenti volontari ad integrazione.
 
Pertanto i contributi integrativi vanno commisurati all’imponibile contributivo determinato in base alle retribuzioni percepite, sul quale va  applicata l’aliquota IVS vigente nel settore che, per l’anno 2017, risulta essere: Fondo pensioni Lavoratori dipendenti 28,59% + quota base 0,11% = 28,70%. (cfr
.
circolare n.18 del 31 gennaio 2017
).
 
 
 
Si fa presente che, per effetto dell’art. 1, comma 4 del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito nella Legge 11 marzo 2006, n. 81, non trova più applicazione l’art. 28 del DPR 27 aprile 1968, n. 488, in forza del quale i contributi erano dovuti in rapporto alle retribuzioni medie convenzionali, come già previsto dall’art. 4 del D.lgs. 146/1997, nei casi in cui le stesse non fossero superate dal salario contrattuale; sull’argomento si rimanda a quanto esposto con

circolare n. 57 del 14 aprile 2006.

 
 
b) Piccoli  coloni e compartecipanti familiari.
 
L’art.1, comma 785, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ha autenticamente interpretato il comma 4 dell’articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81,  nel senso che per i soggetti di cui all’articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334, continuano a trovare applicazione le disposizioni recate dall’articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.
 
Si riportano, quindi, di seguito le retribuzioni medie giornaliere, determinate dal Ministero competente con  Decreto Direttoriale del 18 maggio 2017 e valevoli per il corrente anno,  ribadendo che queste sono utilizzabili soltanto nei confronti dei piccoli coloni e compartecipanti familiari, limitatamente ai quali continuano a trovare applicazione i salari medi convenzionali determinati, anno per anno e per ciascuna provincia.
 
 
Le aliquote contributive che devono essere applicate sono quelle per gli operai a tempo determinato, sopra specificate, per l’anno 2017.
 
Si riporta, in allegato, la tabella da utilizzare per i contributi volontari ad integrazione, relativa ai piccoli coloni e compartecipanti familiari, tenendo presente  che nella colonna “retribuzione”  è indicata la retribuzione giornaliera imponibile determinata dal decreto direttoriale in premessa (allegato 1).
 
 
4. Coloni e mezzadri reinseriti nell’Assicurazione Generale Obbligatoria
 
Per effetto del D.lgs. 184/1997, art.7, commi 1 e 7, i coloni e mezzadri reinseriti nell’AGO versano i contributi volontari con differenti modalità, se autorizzati prima o dopo il 12 luglio 1997, data di entrata in vigore del citato Decreto Legislativo.
 
  
a) Contribuenti già autorizzati alla data del 12 luglio 1997
 
 
Si riportano, in allegato, gli importi dei contributi volontari per l’anno 2017, dovuti dai contribuenti autorizzati alla prosecuzione volontaria prima della data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 184/1997.
 
Come é noto, l’importo del contributo è commisurato alla retribuzione media settimanale della classe di contribuzione assegnata antecedentemente al 12 luglio 1997, aggiornata all’indice del costo della vita (allegato 2).
 
 
b) Contribuenti autorizzati alla contribuzione volontaria dal 12 luglio 1997
 
 
Il contributo volontario settimanale è determinato dalla somma del contributo integrativo e del contributo base, calcolati sulla media delle retribuzioni imponibili percepite nell’anno precedente la data della domanda.
 
 
Al riguardo si precisa che per le domande accolte con decorrenza collocata nell’anno 2017, il
contributo integrativo
è costituito dalla somma:
 
dell’importo dovuto dal concedente in regime obbligatorio pari a  € 19,11;
 
dell’importo a titolo di contribuzione obbligatoria IVS, calcolato sulla media delle retribuzioni percepite nell’anno precedente la data della domanda di autorizzazione ai versamenti volontari, applicando l’aliquota percentuale pari al 9,34% (aliquota dell’8,84% prevista per gli operai agricoli, aumentata dello 0,50% di cui all’art.3 della Legge 29 maggio 1982, n. 297);
 
il contributo base
è pari
 
all’importo dovuto a titolo di contribuzione obbligatoria IVS calcolato sulla media delle  retribuzioni imponibili percepite nell’anno precedente la data della domanda di autorizzazione ai versamenti volontari applicando l’aliquota pari allo 0,11%.
 
 
Coefficienti di ripartizione calcolati sulla 18° Classe
 
Base IVS
0,005778
Quota Pensione
0,994222  
Totale
1,000000
 
 Il Direttore Generale Vicario
 Vincenzo Damato
 
 
                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato N.1
Allegato N.2