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Versione Grafica

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 106 del 4-12-2008.htm
  
principi generali applicabili alle sospensioni contributive concesse a seguito di calamità naturali
  


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Direzione Centrale
Entrate
Contributive
 
 
 
Ai
Dirigenti centrali e periferici
 
Ai
Direttori delle Agenzie
 
Ai
Coordinatori generali, centrali e
Roma, 4 Dicembre 2008
 
periferici dei Rami professionali
 
Al
Coordinatore generale Medico legale e
 
 
Dirigenti Medici
 
 
 
Circolare n.  106
 
e, per conoscenza,
 
 
 
 
Al
Commissario Straordinario
 
Al
Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
 
Al
Magistrato della Corte dei Conti delegato
 
 
all’esercizio del controllo
 
Ai
Presidenti dei Comitati amministratori
 
 
di fondi, gestioni e casse
 
Al
Presidente della Commissione centrale
 
 
per l’accertamento e la riscossione
 
 
dei contributi agricoli unificati
 
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
Allegati 1
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
 
 
OGGETTO:
principi generali applicabili alle sospensioni contributive concesse a seguito di calamità naturali
 
SOMMARIO:
Premessa
1.Campo di applicazione
2.Condizioni di accesso alle sospensioni
3.Legge n. 290 del 2006
4.Sospensione contributiva
5.recupero dei contributi sospesi
6.Cessazione e sospensione attività
7.istruzioni operative
8.eventi vari
 
 
 
 
 
 
Premessa
 
Le sospensioni contributive connesse ad eventi eccezionali o calamità naturali sono sempre disposte con appositi provvedimenti normativi, solitamente ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile.
 
Tali provvedimenti sono sempre conseguenti ad uno stato d’emergenza nei territori interessati, che viene dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
 
Si precisa che non esiste alcun automatismo fra le due norme, vale a dire che:
 
la dichiarazione dello stato d’emergenza non implica la sospensione contributiva, poiché questa deve essere sempre disposta da un’apposita norma;
l’eventuale proroga dello stato d’emergenza non ha automaticamente effetti sulla sospensione.
 
La ratio delle sospensioni contributive è quella di riportare alla normalità i soggetti danneggiati dall’evento calamitoso. L’accesso al beneficio è dunque condizionato al possesso di due requisiti:
1.
   
soggettivo
: esistenza alla data dell’evento;
2.
   
oggettivo
: nesso causale fra danno subito ed evento calamitoso.
 
 
1. Campo di applicazione
 
I principi generali qui illustrati sono volti ad assicurare uniformità di disciplina sul territorio nazionale nella gestione delle sospensioni contributive e dei relativi piani di recupero. Devono pertanto intendersi superate tutte le disposizioni precedenti incompatibili con la presente circolare, mentre sono fatte salve eventuali disposizioni in deroga specificamente previste dalle norme per i singoli eventi.
 
 
2. Condizioni di accesso alla sospensione
 
Dalle condizioni in premessa consegue che:
a)
   
nessuna agevolazione può essere concessa ai soggetti la cui attività sia iniziata in data successiva a quella dell’evento calamitoso, ancorché gli stessi operino nelle zone danneggiate e ancorché l’attività inizi nel periodo di vigenza della sospensione contributiva;
b)
   
parimenti il beneficio della sospensione e dell’eventuale rateazione non può essere concesso ai soggetti già in attività alla data dell’evento calamitoso ma che non avevano provveduto tempestivamente all’iscrizione e al versamento della contribuzione, secondo la normativa vigente; analogamente i suddetti benefici non possono essere concessi a tutti i contribuenti iscritti in data successiva all’evento calamitoso a seguito di denuncia del lavoratore o di verbale ispettivo (msg. 1365 del 13/01/2006);
c)
    
i datori di lavoro privati ed i lavoratori autonomi che possono usufruire della sospensione, non possono comunque estendere il beneficio ai rapporti di lavoro (dipendente, di collaborazione, di associazione, ecc.) instaurati in data successiva all’evento calamitoso;
d)
   
analogamente nessuna agevolazione può essere concessa alle aziende non operanti nelle zone danneggiate, ancorché il titolare sia residente nelle suddette zone o vi esista la sola sede legale senza alcuna operatività; infatti l’espressione “sede legale ed/od operativa”, ricorrente nei provvedimenti normativi di sospensione, va interpretata nel senso che la sospensione del versamento dei contributi spetta unicamente con riferimento all’unità operativa ubicata nella zona colpita dagli eventi calamitosi, indipendentemente dalla circostanza che in tale zona vi sia o meno la sede legale del datore di lavoro;
e)
   
le sospensioni sono applicabili solo agli oneri contributivi relativi alle attività svolte nelle zone danneggiate. Le aziende private con dipendenti, i committenti di collaborazioni, gli associanti in partecipazione possono usufruire delle agevolazioni contributive solo per i lavoratori che risultino impiegati alla data dell’evento calamitoso nelle sedi ubicate nelle zone danneggiate; per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, liberi professionisti) rileva l’ubicazione dell’attività;
f)
     
le aziende così individuate beneficiano della sospensione contributiva, per le sole sedi danneggiate, anche nel caso in cui abbiano operato l’accentramento contributivo presso altra sede non interessata dall’evento calamitoso;
g)
   
in caso di cessione, scissione, fusione o incorporazione di azienda il beneficio può essere trasmesso a condizione che risulti esplicitamente nell’atto di cessione, scissione, fusione o incorporazione che la nuova azienda si accolla tutti i debiti e crediti contributivi della vecchia; la trasmissione del beneficio avviene indipendentemente dal fatto che i lavoratori abbiano subito o meno la cessazione del rapporto di lavoro e la liquidazione del TFR. Viceversa, qualora nell’atto non sia posta tale condizione, l’azienda cessante deve restituire l’intero debito in unica soluzione all’atto della comunicazione della cessazione;
h)
   
in alcuni casi l’evento calamitoso può interessare non una specifica zona geografica ma un’attività economica (es. l’influenza aviaria, la BSE). In tal caso potranno ovviamente accedere alle agevolazioni solo i soggetti operanti nel settore economico danneggiato, secondo i c.s.c. individuati nelle circolari esplicative.
 
 
3. Legge 290 del 6 dicembre 2006
 
L’art. 6, c. 1 bis della L. 290/2006
(1)
, pubblicata nella G.U. n. 285 del 7 dicembre 2006, ha fornito un’interpretazione autentica, e quindi ad effetto retroattivo, della L. 225/1992 sul potere di ordinanza della Protezione Civile, escludendo dai possibili beneficiari una serie di soggetti, ovvero:
 
a)
   
tutti i datori di lavoro pubblici;
b)
   
i singoli lavoratori (dipendenti, collaboratori, associati) nei casi in cui l’azienda non possa o non voglia usufruire della sospensione, poiché la norma non riconosce ad essi un diritto autonomo alla sospensione;
c)
    
tutti i dipendenti pubblici, per l’effetto combinato delle disposizioni di cui ai punti a) e b);
d)
   
i datori di lavoro domestico, dato il riferimento della norma alla sede legale ed operativa del datore di lavoro e non anche alla sua residenza; in proposito si sottolinea come l’esclusione trovi, per altro verso, fondamento anche nella ratio della normativa emergenziale, volta a ricostruire il tessuto sociale ed economico danneggiato dall’evento calamitoso;
e)
   
i prosecutori volontari, non essendo essi datori di lavoro e data peraltro la natura non obbligatoria della contribuzione.
 
Si ritengono invece inclusi fra i possibili soggetti beneficiari i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, iscritti alla Gestione Separata), vista anche l’estensione disposta dalla successiva OPCM 3564/2007. 
Infine con la espressione “datori di lavoro” la norma intende escludere i lavoratori dai soggetti abilitati a chiedere la sospensione.
 
 
3.1  Recupero contribuzioni indebitamente sospese
 
Con circolare n. 65 del 23 marzo 2007, sono state fornite istruzioni per il recupero delle contribuzioni che, dal 1992 in poi, per effetto delle nuove disposizioni, risultano indebitamente sospese. Le stesse non si applicano alle sospensioni il cui recupero sia già terminato.
 
Per tutti i soggetti che non sono più beneficiari della sospensione è stato quindi disposto il recupero in
unica soluzione
, senza aggravio di oneri accessori, entro il terzo mese successivo alla pubblicazione della circ. 65/2007, ovvero entro il
16 giugno 2007
(msg. 8870 del 5/4/2007).
E’ comunque sempre possibile presentare istanza di dilazione, secondo le disposizioni vigenti per la generalità dei contribuenti, con aggravio quindi degli interessi di dilazione.
 
A seguito delle varie questioni di legittimità costituzionale dell’art. 6, c. 1 bis della L. 290/2006 sollevate dal TAR Molise, per i soli datori di lavoro che hanno sospeso
esclusivamente
la quota a carico dei lavoratori
(2)
, è stata disposta una temporanea sospensione del recupero fino al 31/12/2007, nelle more del giudizio della Corte Costituzionale (msg. 8870 del 5/04/2007).
Con sentenza n. 325/2008 la Corte ha giudicato inammissibili o infondate le suddette questioni di legittimità costituzionale. Pertanto, con circ. 91 del 14 ottobre 2008, l’Istituto ha disposto l’obbligo, per i datori di lavoro interessati, di provvedere alla restituzione della quota a carico dei lavoratori indebitamente sospesa, entro il
16 novembre 2008
.
Il recupero non può beneficiare delle rateizzazioni previste dalle norme per i singoli eventi; pertanto esso può essere effettuato solo in unica soluzione o, su istanza di parte, rateizzando il debito nel rispetto del limite del quinto dello stipendio, ai sensi dell’art. 2, c. 2 del DPR 180 del 5/01/1950.
Peraltro, la circolare dispone che,  per particolari esigenze di comprovata necessità, i dirigenti delle strutture o delle aziende interessate  potranno concordare dilazioni anche più ampie.
 
4.
   
Sospensione contributiva
 
a)
         
contributi oggetto di sospensione
: stante il rispetto dei requisiti d’accesso al beneficio, possono essere sospesi tutti i versamenti contributivi aventi scadenza legale nell’arco temporale identificato dalle norme, indipendentemente dal periodo di attività a cui essi si riferiscono.
 
b)
   
Istanza di sospensione
: condizione per fruire della sospensione contributiva è la presentazione di apposita domanda presso la sede Inps competente, ovvero quella presso la quale il contribuente è iscritto e svolge gli adempimenti contributivi, entro i termini previsti dalla norma ed in mancanza, entro il termine di
tre mesi
dalla pubblicazione della circolare applicativa della norma che dispone la sospensione. La domanda deve essere corredata dall’eventuale documentazione richiesta dalle norme specifiche che concedono il beneficio (ad es. per la certificazione del possesso dei requisiti richiesti per l’accesso: perizia giurata del danno subito, ordinanza sindacale di sgombero, ecc.).
 
c)
    
Denunce ed altri adempimenti
: in mancanza di diversa disposizione specifica, la presentazione delle denunce contributive e gli altri adempimenti connessi ai versamenti contributivi devono essere sempre effettuati alle normali scadenze.Laddove invece la norma specifica che disciplina l’evento ne disponga la sospensione, gli adempimenti devono essere effettuati, a pena di decadenza dal beneficio, entro il giorno 16 successivo al termine del periodo di sospensione o nel diverso termine previsto dalla norma stessa (msg. 25434 del 19/10/2007).   
 
d)
   
Istanza di rateazione
: anche il beneficio della rateazione, laddove prevista, è subordinato alla presentazione di apposita istanza; il termine ultimo per tale adempimento è la data di inizio del recupero, ovvero la data entro cui deve essere effettuato il pagamento in unica soluzione.
 
e)
   
Quote a carico del lavoratore
: nei rapporti di lavoro subordinato, di collaborazione e di associazione in partecipazione, il datore di lavoro, committente o associante ha anche la responsabilità del versamento della quota a carico del lavoratore. L’azienda che intenda usufruire della sospensione contributiva sospende sia la propria quota che quella a carico del lavoratore, per il quale il beneficio è stato riconosciuto, non essendo le due sospensioni fruibili in maniera disgiunta.
 
f)
     
Quote trattenute e non versate
: il datore di lavoro che sospende il versamento della contribuzione, sia della propria quota che di quella a carico del lavoratore, e che contemporaneamente opera la trattenuta a carico del lavoratore, è soggetto alle norme sull’illecito penale, di cui all’art. 2 del D.L. 463/1983, convertito in L. 638/1983, oltre che alle sanzioni amministrative previste. Le somme trattenute e non versate non beneficiano delle disposizioni relative alla rateizzazione del debito contributivo.
 
g)
   
Lavoratori cessati
: qualora i lavoratori cessino l’attività o cambino datore di lavoro durante o post sospensione, verseranno le loro quote sospese al vecchio datore di lavoro, committente o associante, che rimane responsabile del versamento all’Inps.La scelta della modalità di recupero delle suddette quote nei confronti del lavoratore è rimessa alla volontà delle parti e può consistere in:
1)
   
un recupero immediato dell’intera quota sospesa, nel qual caso il datore di lavoro, committente o associante deve restituirla interamente entro la prima scadenza utile
(3);
2)
   
un recupero rateale secondo il piano di rateazione concesso, nel qual caso il datore di lavoro, committente o associante prosegue regolarmente nel versamento rateale anche della quota a carico del lavoratore.
Il mancato recupero nei confronti del lavoratore non esime il datore di lavoro, committente o associante dall’obbligo contributivo.
 
 
5.  Recupero dei contributi sospesi
 
a)
   
Contributi versati
: i contributi versati nonostante la sospensione non possono essere rimborsati, né posti in compensazione.
b)
   
Decorrenza
: il termine di decorrenza del recupero dei contributi sospesi, in mancanza di diverse disposizioni, è il giorno 16 successivo alla scadenza della sospensione.
c)
    
Rateizzazione
: l’eventuale rateizzazione deve essere espressamente prevista dalle norme che disciplinano l’evento; le stesse dovranno anche specificare il numero massimo di rate concedibili, la decorrenza, la periodicità e l’eventuale aggravio di interessi legali o altri oneri accessori. In mancanza di detta previsione normativa, il recupero della contribuzione sospesa deve essere effettuato in unica soluzione. In alternativa è possibile presentare istanza di dilazione, secondo le disposizioni vigenti per la generalità dei contribuenti, con aggravio quindi degli interessi di dilazione.
d)
   
Prima rata
: laddove la rateazione è prevista, la data di pagamento in unica soluzione è anche la data di inizio del recupero, entro cui va versata la prima rata.
e)
   
Opzioni rate
: la rateazione è sempre concessa per il numero massimo di rate previsto dalle norme specifiche che disciplinano l’evento. Tuttavia il contribuente può sempre optare per il pagamento in unica soluzione o per un numero di rate inferiori. Analogamente può scegliere di beneficiare di un periodo di sospensione inferiore a quello concesso dalle norme: in tal caso il recupero potrà comunque avvenire nel numero massimo di rate concesso per l’evento.
f)
     
Importo minimo
:l’importo di ogni singola rata mensile deve essere comunque non inferiore ad
euro 50
; in caso contrario il numero massimo delle rate concedibili deve essere rideterminato, in modo da rispettare tale importo minimo.
g)
   
Scadenze
: i pagamenti con mod. F24, rateali o in unica soluzione, hanno sempre scadenza il giorno 16 di ogni mese (o, se festivo, il primo giorno lavorativo successivo), in armonia con le disposizioni in materia di versamenti unificati previste dai D. lgs. 241/1997 e 422/1998; pertanto, ove le specifiche norme dispongano una decorrenza diversa, i pagamenti saranno comunque considerati tempestivi se effettuati entro il giorno 16 successivo.
h)
   
Definizione automatica
: se sull’ammontare contributivo sospeso è concessa dal legislatore una facoltà di definizione agevolata ( es. con abbattimento percentuale del debito residuo) l’esercizio di tale facoltà determina l’annullamento delle modalità di recupero previste per l’evento. In caso di mancata adesione entro i termini fissati dal legislatore, il recupero prosegue alle condizioni e con le modalità preesistenti. Il calcolo dell’abbattimento percentuale viene effettuato con riferimento al debito residuo, al netto cioè di quanto già versato a titolo di capitale ed interessi, alla data di entrata in vigore del provvedimento agevolativo: non è pertanto ammessa alcuna forma di ripetizione dei versamenti effettuati ai sensi della normativa previgente (msg. 12486 del 29/05/08).
i)
     
Inadempienze
:
·
       
da rateazione
: in caso di pagamento rateale ordinario (senza cioè abbattimenti del capitale), il mancato versamento di una o più rate non comporta decadenza dal beneficio della rateazione, bensì configura un’omissione contributiva relativa esclusivamente alle singole rate, che sarà soggetta al regime sanzionatorio ordinario;       
·
       
da definizione automatica con abbattimento del debito contributivo
: in caso di tempestiva adesione alla definizione automatica e di successivo mancato rispetto delle modalità e dei termini di pagamento, il soggetto decade sia dal beneficio della rateazione, sia dalla definizione agevolata; il recupero avviene per le vie ordinarie e per l’intero credito gravato degli oneri accessori a far data dall’ultima rata pagata nei termini
(4).
l)
Automaticità delle prestazioni
: per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, iscritti alla Gestione Separata) la mancanza di automaticità delle prestazioni implica che la contribuzione sospesa a seguito di calamità naturali non può essere utilizzata fino a che non sia stata effettivamente versata. In caso di definizione automatica con percentuali di abbattimento del capitale da restituire, il completo versamento del residuo debito determina sulla posizione assicurativa del beneficiario:
·
       
l’accreditamento dell’intera contribuzione, se è prevista la completa copertura finanziaria del relativo onere;
·
       
l’accreditamento di contribuzione proporzionalmente ridotta, nel caso in cui non sia prevista la suddetta copertura.
 
 
6. Cessazione e sospensione attività
 
I soggetti che cessano definitivamente l’attività nel periodo di sospensione contributiva o in periodi successivi, devono restituire l’intero capitale sospeso in unica soluzione all’atto della comunicazione della cessazione stessa. Qualora l’azienda cessi definitivamente nel corso di un recupero rateale gravato da interessi di dilazione, la sorta capitale dovrà essere gravata dei suddetti interessi, calcolati fino alla data di restituzione.  
I soggetti che sospendono temporaneamente la propria attività nel corso del recupero, possono non decadere dal beneficio se proseguono regolarmente nel versamento rateale anche nel periodo di inattività.
 
 
7. Istruzioni operative
 
7.1 Aziende
I modelli DM10 vanno compilati esponendo l’importo dei contributi sospesi nel quadro D, con il codice di tipo
N9
xx
assegnato all’evento calamitoso. Tali modalità di presentazione devono essere comunque osservate dalle aziende anche se:
·
       
sono autorizzate all’accentramento contributivo in territori diversi da quelli danneggiati e tuttavia in questi ultimi hanno svolto attività lavorativa per la quale hanno diritto al beneficio della sospensione;
·
       
presentano il modello DM10 con saldo a proprio credito per il conguaglio delle prestazioni anticipate per conto dell’Istituto (assegni per il nucleo familiare, indennità economica di malattia e maternità, integrazioni salariali, ecc.). 
Il recupero viene effettuato con mod. F24, utilizzando il codice contributo
DSOS
, istituito con circ. 98/2002, ed esponendo la matricola aziendale seguita dal codice evento. 
 
ES: modalità di compilazione del mod. F24 in caso di recupero di contributi sospesi dal 03/1998 al 12/1999
 
Codice Sede
Causale contributo
Matricola Inps Codice Inps
Filiale azienda
Periodo di riferimento
Importi a debito versati
Importi a credito compensati
Da
A
XXXX
DSOS
PPNNNNNNCCN9XX
03/1998
12/1999
..........
//////
 
 
7.2 Artigiani e commercianti
Coloro che intendono versare in unica soluzione devono utilizzare gli F24 originali (uno per ognuna delle rate sospese) e, qualora non ne siano in possesso, possono chiederne la ristampa alla Sede competente. Ciò permetterà la regolare contabilizzazione dell'eventuale quota associativa. Coloro che intendono avvalersi della rateazione devono presentare apposita domanda e versare la prima rata con F24 indicando, nella sezione riservata all'INPS, i seguenti codici istituiti con la circ. 138/2000:
·
       
AD
per le rate relative alla contribuzione dovuta alla gestione artigiani;
·
       
CD
per le rate relative alla contribuzione dovuta alla gestione commercianti.
 
 
 
 
 
ES: modalità di compilazione del mod. F24 in caso di recupero di contributi sospesi dal 03/1998 al 12/1999
 
Codice Sede
Causale contributo
Matricola Inps Codice Inps
Filiale azienda
Periodo di riferimento
Importi a debito versati
Importi a credito compensati
Da
A
XXXX
AD/CD
Codeline17cifre
03/1998
12/1999
……….
//////
 
 
 
7.3 Gestione Separata
Per i contributi dovuti dagli iscritti alla Gestione Separata il recupero avviene con F24, utilizzando:
·
       
le causali e le modalità di compilazione in uso per i pagamenti correnti (
P10, PXX, C10, CXX
), in caso di pagamento in unica soluzione; in tal caso utilizzare un rigo di F24 per ogni mese di pagamento sospeso;
·
       
le causali
COC
(per i committenti di collaborazioni e figure assimilate) e
POC
(per i liberi professionisti), istituite con circ. 98/2002, in caso di pagamento rateale; laddove previsto, nel campo “matr. Inps/codice Inps/filiale azienda” deve essere riportato il codice calamità previsto per l’evento, seguito da tanti “9” fino a formare un codice di 12 cifre (es. per l’aviaria: “069999999999”).   
 
ES: modalità di compilazione del mod. F24 in caso di recupero di contributi sospesi dal 03/1998 al 12/1999
 
Codice Sede
Causale contributo
Matricola Inps Codice Inps Filiale azienda
Periodo di riferimento
Importi a debito versati
Importi a credito compensati
Da
A
XXXX
C10/CXX
Cap/comune
03/1998
(un rigo per ogni mese)
////
……….
//////
XXXX
P10/PXX
//////
03/1998
12/1998
……….
//////
XXXX
P10/PXX
//////
01/1999
12/1999
……….
 
XXXX
COC/POC
XX9999999999
(se previsto)
03/1998
12/1999
……….
//////
 
7.4 Adempimenti delle sedi
In presenza di sospensione contributiva anche la corresponsione del bonus, ex L. 243/2004 viene sospesa; alla ripresa dei pagamenti, anche l’erogazione riprende (msg. 17966 del 22/06/2006).
 
Con msg. 25926 del 29/09/2006 sono state impartite istruzioni procedurali per le sedi periferiche al fine di eliminare le anomalie amministrative e contabili createsi a seguito di:
·
       
errata compilazione delle denunce DM10/2 da parte delle aziende aventi diritto alla sospensione, in particolare per mancato utilizzo del relativo codice di sospensione nel quadro “D”;
·
       
indebita fruizione della sospensione, per utilizzo del suddetto codice da parte di aziende non aventi diritto.
8. Eventi vari
 
Per alcuni eventi calamitosi le autorità competenti non hanno emanato disposizioni per il recupero dei contributi sospesi e, pertanto - ai sensi di quanto disposto al par. 5, punto b –il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato in unica soluzione entro il giorno 16 successivo al termine del periodo di sospensione. Ai soggetti interessati, in possesso dei requisiti di accesso alla sospensione e che abbiano presentato all’epoca regolare istanza, senza tuttavia provvedere al pagamento, è consentito regolarizzare la propria posizione senza aggravio di oneri accessori,versando i contributi sospesi in unica soluzione entro il giorno 16 del terzo mese successivo all’emanazione della presente circolare.
In particolare sono interessati dalle suddette disposizioni i soggetti colpiti dai seguenti eventi calamitosi:
 
alluvione in provincia di Cagliari del 12 e 13 novembre 1999: contributi sospesi dal 12/11/1999 al 31/12/2000 con ordinanza del Ministro dell’Interno n. 3024 del 30/11/1999 (cfr circ. 38/2000);
 
alluvione nelle province di Avellino, Benevento e Salerno del 14, 15 e 16 dicembre 1999: contributi sospesi dal 14/12/1999 al 30/06/2000 disposta dall’ordinanza del Ministero dell’Interno n. 3036 del 09/02/2000, prorogata al 30/06/2001 dall’ordinanza n. 3061 del 30/06/2000 (circ. 79/2000 – msg. 128 del 7/06/2001);
 
trombe d’aria nelle province di Milano e Bergamo del 7 luglio 2001: contributi sospesi dal 7/07/2001 al 31/12/2001 con OPCM 3143 dell’11/07/2001 (circ. 156/2001);
 
alluvioni nelle province di Napoli, Avellino, Salerno e Caserta del 22 agosto, 5 settembre e 14/15 settembre 2001: contributi sospesi con ordinanza del Ministero dell’Interno n. 3158 del 12/11/2001 (msg. 291 del 7/12/2001):
a.
   
dal 22/08/2001 al 10/12/2001 per il comune di Santa Maria a Vico (CE);
b.
   
dal 05/09/2001 al 10/12/2001 per il comune di Calvanico (SA);
c.
    
dal 17/09/2001 al 10/12/2001 per i comuni colpiti dall’alluvione del 14/15 settembre in provincia di Napoli, Salerno e Avellino;
 
eventi atmosferici nel comune di Pontedera (PI) del 20 e 21 ottobre 2001: contributi sospesi dal 12/08/2002 al 31/12/2002 con OPCM n. 3236 del 5/08/2002 (circ. 15/2003).
 
 
Il Direttore generale
Crecco
 
 
 
(1)
Art. 6, c. 1 bis: “ La legge 24 febbraio 1992, n. 225, si interpreta nel senso che le disposizioni delle ordinanze di protezione civile che prevedono il beneficio della sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi si applicano esclusivamente ai datori di lavoro privati aventi sede legale ed operativa nei comuni individuati da ordinanze di protezione civile”.
 
(2)
punto 4 della circ. 65/2007. In particolare la fattispecie riguarda tutti i casi in cui sono state sospese le sole quote a carico del lavoratore:
per libera scelta dell’azienda titolare del diritto di sospensione o per richiesta in tal senso del lavoratore stesso;
perché solo il lavoratore, in quanto residente nei territori calamitati, era titolare del diritto di sospensione, ai sensi delle disposizioni allora vigenti, mentre l’azienda, in quanto operante fuori dai suddetti territori, ne era esclusa;
perché dipendente di aziende bancarie, assicurative o imprese a prevalente capitale pubblico (anche se privatizzate in data successiva all’evento calamitoso), essendo esse talvolta esplicitamente escluse dal beneficio della sospensione dalle relative ordinanze.    
 
(3)
Per i dipendenti il recupero può essere effettuato sul TFR o, in caso di aziende in CIG a zero ore, sugli importi dovuti al dipendente a titolo di prestazioni a carico della CIG;
 
(4)
In
pratica si riconosce il beneficio della rateazione per tutto il periodo in cui il contribuente ha adempiuto regolarmente agli obblighi di versamento. Per tale motivo, nel caso in cui si decada da una rateazione gravata da interessi, le rate pagate sono comprensive anche di una quota interessi che rimane acquisita; il residuo capitale, da recuperare per le vie ordinarie, va quindi calcolato decurtando solo la quota delle rate versata in conto capitale.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato N.1