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Versione Grafica

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 108 del 12-07-2013


Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Entrate e Posizione Assicurativa Gestione Dipendenti Pubblici
Roma, 12/07/2013
Circolare n. 108
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
   Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.2
OGGETTO:
Determinazioni
n. 229 del 14 dicembre 2012 e n. 113 del 9 maggio 2013. Regolamento di Disciplina delle Rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa.
SOMMARIO:
Con le Determinazioni del Presidente dell’Istituto n. 229 del 14 dicembre 2012 e n. 113 del 9 maggio 2013, è stata approvata la nuova disciplina delle rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa di competenza delle Gestioni private, Dipendenti Pubblici e dei Lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico amministrate dall’Inps che, attraverso l’armonizzazione dei criteri amministrativi, costituisce l’unica fonte regolatrice della materia.
 
Premessa
 
L’art. 21 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” convertito con modificazioni dalla Legge 22 novembre 2011, n. 214, ha disposto la soppressione dell’Inpdap e dell’Enpals e il trasferimento delle relative funzioni all’Inps, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi a decorrere dal 1° gennaio 2012.
 
La norma, al comma 7, ha affidato all'Istituto il compito di provvedere al riassetto organizzativo e funzionale conseguente alla confluenza dei predetti Enti operando una razionalizzazione dell’organizzazione e delle procedure.
 
Nell’avviare il processo d’integrazione sopra richiamato, considerata la centralità che l’istituto della rateazione riveste nell’ambito dell’attività di recupero crediti, quale strumento che consente ai contribuenti, in condizione di temporanea difficoltà economica, di intraprendere un percorso virtuoso di rientro
in bonis
, si è provveduto all'armonizzazione dei criteri regolatori in materia di pagamenti in forma rateale dei crediti contributivi, in fase amministrativa, di competenza delle Gestioni private, Dipendenti Pubblici e Lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico amministrate dall’Inps.
 
In relazione a ciò, con le Determinazioni n. 229 del 14 dicembre 2012 e n. 113 del 9 maggio 2013, il Presidente dell’Istituto ha approvato il Regolamento di Disciplina delle Rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa che, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente circolare, costituisce l’unica fonte regolatrice della materia.
 
1. Quadro normativo di riferimento
 
La fonte principale di riferimento in tema di rateazioni è costituita dall’art. 2, comma 11 del Decreto Legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella Legge 7 dicembre 1989, n. 389 e successive modificazioni (1), che ha definito la titolarità degli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a concedere il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi ed accessori di legge, rispettivamente in 24 e 36 mensilità.
 
L'art. 116, comma 17, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (2), ha disciplinato, invece, la possibilità che il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, autorizzi il prolungamento della durata della rateazione fino a 60 mesi.
 
In attuazione delle predette disposizioni normative, ciascun Istituto (3) ha provveduto, nel tempo, a dettare la disciplina regolatrice e amministrativa per la definizione delle domande di pagamento rateale dei crediti di propria pertinenza.
 
2. Determinazioni n. 229 del 14 dicembre 2012 e n. 113
del 9 maggio 2013
 
L’unicità del quadro normativo di riferimento sopra richiamato costituisce il presupposto per procedere, attraverso l’armonizzazione dei criteri regolatori, alla definizione del procedimento amministrativo con il quale dovranno essere gestite le istanze di pagamento in forma dilazionata.
 
La revisione della disciplina operata con le Determinazioni n. 229 del 14 dicembre 2012 e n. 113 del 9 maggio 2013, soddisfa, nel contempo, l’ulteriore esigenza di considerazione delle attuali condizioni del contesto economico e sociale del Paese rispetto alle quali l’Istituto è chiamato a fornire risposte adeguate alle istanze dei contribuenti nell’ambito del ruolo ad esso riconosciuto.
 
Il nuovo Regolamento, nella logica di revisione sistemica, si pone quindi quale unica fonte di disciplina delle rateazioni contributive dei debiti in fase amministrativa, maturati dal contribuente nei confronti di tutte le Gestioni amministrate dall’Inps, per i quali non sia stato ancora formato l’Avviso di Addebito e sostituisce, abrogandole, tutte le precedenti disposizioni impartite sulla materia.
 
3. Pagamenti in forma rateale dei debiti in fase amministrativa maturati nei confronti di tutte le Gestioni amministrate dall'Inps
 
Il contribuente, per ottenere il pagamento in forma dilazionata della propria esposizione debitoria per contributi e sanzioni, deve presentare un’unica domanda, che comprenda tutti i debiti contributivi in fase amministrativa, maturati nei confronti di tutte le Gestioni amministrate dall'Inps, che risultano denunciati dal contribuente e accertati alla data di presentazione dell’istanza medesima.
 
Pertanto, la domanda di rateazione, nella quale il contribuente non indichi tutte le Gestioni nelle quali è maturato il debito da rateizzare, verrà respinta.
Il contribuente, tuttavia, potrà proporre una nuova istanza che, laddove comprenda l'intera esposizione debitoria denunciata e/o accertata alla data di presentazione della medesima, consentirà l'attivazione del relativo procedimento amministrativo previsto per la definizione della domanda di rateazione.
 
La domanda può avere ad oggetto il debito per contribuzione in fase amministrativa denunciato dal contribuente o accertato dall’Istituto per il quale, alla data di presentazione, non risulti effettuato il versamento con le modalità e nei termini legali previsti per ciascuna delle Gestioni considerate.
 
Sono da intendersi in fase amministrativa i crediti dell’Istituto per i quali, alla data di presentazione della domanda di rateazione, non risulti ancora formato l’Avviso di Addebito di cui all’art. 30 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122 del 30 luglio 2010, nonché i crediti in gestione presso gli uffici legali che, alla medesima data, non siano stati affidati per il recupero agli Agenti della Riscossione, ai sensi dell’art. 7-
quater
, comma 6, della Legge 9 aprile 2009, n. 33 (4).
Si precisa, in particolare, che il contribuente può richiedere la rateizzazione di tutte le partite a debito dovute a titolo di omissione o di evasione, ivi comprese le somme dovute a titolo di ritenute previdenziali e assistenziali a carico dei lavoratori. Tale ultima previsione conferma quanto in precedenza stabilito con la Determinazione del Commissario Straordinario Inps n. 250 del 18 dicembre 2009.
 
Al riguardo, si intendono interamente richiamate le disposizioni impartite dall’Istituto con la circolare n. 148 del 24 novembre 2010 (paragrafo 3.) ai fini della verifica dell’avvenuto versamento delle quote a carico dei lavoratori.
 
Le rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa possono essere concesse fino ad un massimo di 24 mesi.
 
Resta ferma, alla luce della richiamata disciplina, la possibilità per il contribuente di chiedere al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il prolungamento della rateazione fino a 36 rate (5).
 
Si rammenta infine che, per particolari specifici casi (6), il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e Finanze, può concedere con decreto il pagamento dilazionato fino a 60 mensilità.
 
4. Procedimento di definizione delle domande
 
Il Regolamento adottato, rispondendo all'esigenza di uniformità gestionale delle Gestioni Dipendenti Pubblici e dei Lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico amministrate dall’Inps, disciplina le fasi in cui si sviluppa il procedimento di definizione delle domande di rateazione.
 
4.a Presentazione della domanda
 
Nella logica delle nuove disposizioni, appare opportuno precisare che il contribuente, identificato con il codice fiscale, che intende regolarizzare la propria posizione debitoria in forma rateale, è tenuto a presentare una domanda di rateazione unica per tutte le Gestioni amministrate dall’Inps attraverso i consueti canali telematici (7). Al riguardo, si rammenta che la trasmissione può essere effettuata dal soggetto responsabile dell’adempimento contributivo (titolare/legale rappresentante), ovvero da specifico delegato o dall’intermediario a ciò appositamente autorizzato.
 
4.b Definizione estratto contributivo
 
Nel procedimento di definizione delle rateazioni contributive, la fase di individuazione dell'importo delle partite a debito che saranno oggetto della domanda, riveste un ruolo di particolare importanza nella logica della costruzione di un rapporto di trasparenza e collaborazione con il contribuente.
 
In relazione a ciò, il contribuente, prima della presentazione della domanda, dovrà acquisire, avvalendosi anche dei supporti delle procedure informatiche a disposizione del medesimo o del proprio intermediario, una chiara conoscenza della propria situazione debitoria.
 
Nel caso emergano situazioni di difformità tra quanto il contribuente ritenga di richiedere in rateazione e l’importo del debito come sopra verificato, l’interessato dovrà provvedere a segnalare alla competente struttura dell’Istituto, anche tramite i suddetti canali informatici, la discordanza rilevata al fine di ottenere la sistemazione dell’intera esposizione debitoria.
 
Definito così l’importo del debito, nella domanda dovrà essere indicato, sia l’importo complessivo del medesimo debito da rateizzare, sia quello ripartito per ciascuna delle Gestioni interessate dalla regolarizzazione in forma rateale.
 
Il piano di ammortamento verrà calcolato sulla base delle medesime partite debitorie indicate dal contribuente nella domanda, confermate in via definitiva dalla Sede competente a svolgere l’istruttoria in relazione alle singole Gestioni interessate.
 
Una volta emesso il piano di ammortamento, i versamenti effettuati successivamente, ancorché riferiti alle medesime partite debitorie inserite in rateazione, verranno considerati come partite a credito dell’azienda. Tali crediti potranno essere utilizzati in compensazione con i contributi mensili o periodici dovuti a partire dalla data di presentazione della domanda.
 
Diversamente, saranno esclusi dalla compensazione i versamenti che il contribuente, pur a fronte di quanto disposto dall’Istituto al paragrafo 3. della circolare n. 148 sopra richiamata, effettui, dopo l’emissione del piano di ammortamento, allo specifico titolo di ritenute previdenziali e assistenziali a carico dei lavoratori.
 
All’atto della domanda, infatti, il contribuente si impegna ad effettuare il versamento della prima delle rate complessivamente accordate e delle successive rate uguali e consecutive nel numero e nella misura indicati nel piano di ammortamento.
 
L’eccezione rispetto a tale previsione è costituita dal versamento diretto ad estinguere anticipatamente ed integralmente la rateazione concessa.
 
Al fine di costruire un sistema in grado di rafforzare la scelta del contribuente di intraprendere un percorso virtuoso di rientro
in bonis,
compiuta all’atto della domanda e consolidatasi con il comportamento attuato successivamente all’accoglimento della medesima attraverso il rispetto delle condizioni di regolarità del versamento delle rate accordate e della correntezza contributiva, le partite debitorie oggetto di rateazione potranno essere integrate con quelle delle quali si sia avuta conoscenza solo successivamente all’emissione del piano di ammortamento, purché maturate precedentemente alla data di presentazione della domanda di rateazione in corso.
In tal caso, essendo l’ulteriore debito incardinato nella domanda di rateazione già attivata, lo stesso verrà estinto con il pagamento di un numero di rate pari a quello delle rate accordate e non ancora scadute che saranno calcolate sugli stessi presupposti in base ai quali il piano di ammortamento in corso è stato emesso.
 
5. Condizioni per l’accoglimento
della domanda di pagamento in forma dilazionata
 
5.a Atto di impegno ed elementi conoscitivi contenuti nella domanda
 
Alla lettera C) del Regolamento sono fissate le condizioni previste per l’accoglimento della domanda di pagamento in forma dilazionata che richiedono, da parte del contribuente, il loro rispetto e l’esplicita accettazione. Con la presentazione dell’istanza di rateazione, pertanto, il contribuente si impegna ed accetta le condizioni ivi previste unitamente all’importo del debito oggetto di regolarizzazione.
Da tale ultima accettazione consegue l’ulteriore impegno a rinunciare a tutte le eccezioni che possano influire sull’esistenza e sull’azionabilità del credito stesso nonché agli eventuali giudizi di opposizione proposti in sede civile.
L'accettazione del piano di ammortamento avverrà, invece, solo per effetto del comportamento concludente posto in essere dal contribuente attraverso il pagamento, entro il termine comunicato nel piano stesso, dell'importo indicato come prima rata del medesimo.
Da ciò discende che l’attivazione della rateazione avviene esclusivamente in presenza del pagamento della prima delle rate complessivamente accordate entro la data indicata nel piano di ammortamento.
Si precisa che, da tale momento, potrà essere valutata la sussistenza della condizione di cui all’art. 5, comma 2 lett.a) del D.M. 24 ottobre 2007, tenuto conto che solo con l’attivazione della rateazione, a seguito del pagamento della prima rata, può considerarsi perfezionato il parere favorevole dell’Istituto alla rateazione medesima.
 
Inoltre, al fine di garantire la piena consapevolezza degli effetti derivanti dal mancato pagamento della contribuzione accertata come dovuta e dalla normativa in tema di rateazioni, il contribuente prenderà atto che la possibilità di richiedere il pagamento in forma dilazionata anche delle somme dovute a titolo di ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori non produce effetto sulla permanenza dell’obbligo, da parte dell’Istituto, di provvedere alla denuncia all’Autorità Giudiziaria competente (Procura della Repubblica presso il Tribunale competente) della notizia di reato ai sensi dell’art. 2, commi 1-bis e 1-ter del D.L. 12 settembre 1983, convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 1983 n. 638, come modificato da ultimo dal D.Lgs. 24 marzo 1994, n. 211 (8).
 
La soddisfazione del debito per contributi e somme aggiuntive per ciascuna Gestione interessata dalla predetta regolarizzazione avverrà imputando i versamenti delle rate accordate a partire dal periodo più remoto. Al riguardo, è stabilito che tale previsione sia espressamente dichiarata dal debitore nella domanda.
 
Parimenti, il contribuente dovrà prendere atto che il pagamento in forma rateale comporta l’applicazione degli interessi di dilazione al tasso vigente alla data di presentazione della domanda di rateazione (9).
 
In tema di riduzione degli interessi di dilazione, inoltre, il contribuente prenderà atto che, nell'ipotesi in cui sia accordata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (10) la riduzione del tasso da applicare, il credito costituito dalla maggiore misura degli interessi di dilazione già versati verrà conguagliato sull’importo del debito residuo oggetto della rateazione ovvero rimborsato in caso di intervenuto pagamento della stessa.
 
Analogamente si opererà, qualora, ai sensi dei commi 15 e 16 dell'art. 116 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, venga accordata la riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 del medesimo articolo (11).
 
5.b Requisito di correntezza contributiva
 
Per favorire l’utilizzo dell’istituto della rateazione come strumento idoneo ad agevolare il recupero dei crediti in funzione del definitivo superamento dello stato di insolvenza, potranno essere compresi nella rateazione anche gli importi relativi all’ultimo periodo contributivo - mese/trimestre/rata in relazione alla specificità di ciascuna Gestione - scaduto alla data di presentazione della domanda stessa.
Come precisato, il pagamento in forma dilazionata è finalizzato al recupero della condizione di regolarità del contribuente che, pertanto, per tutta la durata della rateazione concessa deve provvedere al regolare versamento, oltre che delle rate accordate, anche della contribuzione dovuta mensilmente o periodicamente per ciascuna Gestione, alle rispettive scadenze di legge.
 
In relazione a ciò, per espressa previsione del Regolamento, il contribuente non potrà inserire nell’istanza di rateazione un’esposizione debitoria che si sia determinata nel corso di una precedente dilazione.
 
Il requisito di correntezza contributiva, infatti, costituisce una delle condizioni essenziali per il permanere del titolo al pagamento in forma rateale.
 
 
5.c Rateazione breve e rateazione di periodi relativi ad esposizioni debitorie maturate nel corso di una precedente dilazione. 
 
Il Regolamento, nella logica di una più ampia valutazione della situazione di difficoltà che può determinarsi in capo al debitore, ha previsto una mitigazione della previsione che esclude la possibilità di proporre una domanda diretta ad ottenere l’attivazione di una rateazione relativa ad un’esposizione debitoria che si sia determinata nel corso di una precedente dilazione.
Il contribuente, infatti, in relazione alla specifica situazione debitoria maturata e sulla base di proprie valutazioni, potrà presentare alla  sede competente titolare della gestione dei crediti oggetto della rateazione in corso (principale):
 
1) 
domanda per accedere ad un apposito piano di
“rateazione breve”
(12);
 
2) 
domanda di nuova rateazione una volta estinta anticipatamente, con il pagamento integrale delle rate accordate e ancora dovute, la precedente rateazione.
 
Con riferimento al punto 1), al fine di agevolare il mantenimento della condizione di correntezza contributiva nel corso della rateazione concessa, è stata prevista la possibilità per il contribuente di accedere ad un apposito piano di “
rateazione breve
” di durata non superiore a sei mesi che possa consentire, a fronte di una situazione di temporanea mancanza di liquidità, l’effettuazione del versamento della contribuzione mensile o periodica, purché regolarmente denunciata o imposta.
 
Si precisa che tale strumento potrà essere utilizzato per una sola volta nel corso della rateazione principale e con pagamento da effettuare in un numero massimo di sei rate mensili.
 
Tenuto conto del carattere di eccezionalità che il ricorso a tale strumento riveste, è stato previsto che il periodo dilazionabile in modalità breve potrà essere:
- tre mesi per i datori di lavoro ed i committenti;
- un trimestre/rata per i lavoratori autonomi.
 
Il contribuente che utilizzi tale modalità e che provveda al versamento delle rate richieste (nel numero massimo di sei) manterrà il requisito di correntezza contributiva previsto dal Regolamento di cui al precedente paragrafo 5.
sub
5.b
.
 
In tal caso, il contribuente, oltre al regolare versamento delle rate accordate con la rateazione principale, dovrà effettuare il corretto adempimento delle rate in conto della “
rateazione breve”
.
 
Il mancato o parziale versamento mensile di una delle rate determinate con il piano di “
rateazione breve
”, comporterà, da una parte, la revoca della rateazione principale e, dall’altra, il venir meno del titolo al versamento delle rate ancora dovute in conto della contribuzione corrente regolarizzata mediante la medesima “
rateazione breve
”.
Il credito residuo oggetto della rateazione principale e l’importo ancora dovuto per le mensilità regolarizzate con il piano di “
rateazione breve
” saranno richiesti al contribuente con Avviso di Addebito e consegnati all’Agente della Riscossione per le successive attività di recupero.
La “
rateazione breve
”, infatti, presuppone sempre un piano di rateazione principale cui la stessa accede.
Si precisa che tale strumento potrà essere utilizzato dal contribuente – sulla base delle condizioni e dei limiti di durata specificati - per mantenere il requisito di correntezza contributiva non solo rispetto a ciascuna delle Gestioni comprese nella rateazione principale ma anche rispetto a quelle, non incluse in quest’ultima, per le quali il contribuente, identificato dal medesimo codice fiscale, è tenuto all’assolvimento di un ulteriore obbligo contributivo. In tal caso la domanda andrà indirizzata alla sede competente a gestire la contribuzione mensile/periodica regolarizzata con la domanda di “
rateazione breve
”.
 
Qualora il periodo di irregolarità superi quello sanabile mediante ricorso alla modalità di “
rateazione breve
”, gli importi ancora dovuti in conto della rateazione principale revocata saranno richiesti al contribuente con Avviso di Addebito e consegnati all’Agente della Riscossione per le successive attività di recupero.
 
Per quanto concerne l’ipotesi di cui al punto 2) che regola l’ammissione del contribuente ad una nuova rateazione di un’esposizione debitoria che si sia determinata nel corso di una precedente dilazione, il Regolamento, che ha definito il principio dell’unicità della rateazione in capo al medesimo contribuente, ha espressamente previsto che la nuova domanda può essere accettata a condizione che vi sia stata l’integrale definizione, con il pagamento delle rate accordate a ancora dovute, delle partite debitorie inserite nella precedente rateazione. 
 
6. Definizione della domanda di rateazione ed emissione del piano di ammortamento
 
La definizione della domanda di rateazione, all’esito dell’istruttoria compiuta sulla base della verifica del rispetto di tutte le condizioni previste, avviene con un provvedimento motivato di accoglimento, cui segue l’emissione del piano di ammortamento ovvero con un provvedimento di reiezione.
Il provvedimento adottato è comunicato al contribuente all’indirizzo PEC o al numero di fax indicati alternativamente ed obbligatoriamente nella domanda.
 
Il Regolamento definisce le fasi di gestione della domanda fissando il termine di 15 giorni dalla data di presentazione della domanda medesima per la conclusione del procedimento.
 
In relazione a ciò, il pagamento della prima rata, effettuato non oltre il termine assegnato con il piano di ammortamento, determinerà l’attivazione della rateazione costituendo lo stesso, come già evidenziato al paragrafo 5
sub 5.a
, espressione della volontà del contribuente di accettazione del piano di ammortamento comunicato con le modalità su indicate.
Il piano di ammortamento a rate costanti sarà pari al numero di rate accordate.
Le rate successive alla prima avranno scadenza mensile a 30 giorni dalla data di versamento della prima rata.
Qualora il pagamento della prima rata abbia una scadenza successiva a 15 giorni dalla data di presentazione della domanda, il versamento da effettuare sarà pari al numero di rate già scadute in relazione alle mensilità trascorse.
 
Sulle rate accordate con l’accoglimento dell’istanza sono applicati gli interessi di dilazione calcolati al tasso vigente alla data di presentazione della domanda di rateazione.
A tale riguardo, si richiama quanto previsto dal Regolamento, ed illustrato negli ultimi due capoversi del paragrafo 5
sub 5.a
della presente circolare
,
con riferimento all’ipotesi di intervenuto accoglimento da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dell’istanza di riduzione degli interessi di dilazione e alle modalità di utilizzo delle maggiori somme che a tale titolo risultino versate anteriormente al provvedimento di accoglimento.
 
Nel rinviare alle disposizioni impartite dall’Istituto in tema di modalità di applicazione della riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 dell'art. 116 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai sensi dei commi 15 e 16 della medesima norma (11), si rammenta che il Regolamento ha stabilito che il credito, costituito dalla differenza tra la misura delle sanzioni calcolate alla data di emissione del piano di ammortamento e quella definita a seguito della concessione della riduzione, è riconosciuto a favore del contribuente. Tale somma sarà conguagliata sull’importo del debito residuo oggetto della rateazione ovvero rimborsata in caso di intervenuto pagamento della stessa.
 
Il Regolamento, come esposto al precedente paragrafo 5
sub 5.a,
al fine di realizzare la tutela del credito meno garantito, ha espressamente previsto che l’imputazione dei versamenti effettuati in conto della rateazione avvenga a partire dal periodo più remoto.
 
Si evidenzia infine che i versamenti mensili delle rate accordate sono accettati dall’Inps a titolo di acconto sul credito oggetto di rateazione, lasciando salva la possibilità per l’Istituto di esperire ogni atto o azione idonei ad escludere il pregiudizio in ordine al recupero del credito residuo
.
 
7.
Annullamento del piano di ammortamento
 
Con il nuovo Regolamento si è inteso valorizzare, come sopra precisato, l’attività amministrativa che precede la definizione dei contenuti della domanda nonché gli impegni assunti dal contribuente con la presentazione della stessa.
 
Pertanto, qualora all’esito dell’istruttoria compiuta, la domanda di rateazione sia definita con un provvedimento motivato di accoglimento e con l’emissione del piano di ammortamento, il mancato o parziale pagamento della prima rata,  entro il termine assegnato con il medesimo piano comporterà l’annullamento del piano emesso.
 
In tal caso, resta preclusa la possibilità per il contribuente di proporre, per le medesime partite a debito, una nuova istanza di rateazione. Inoltre, i crediti interessati dall’annullamento saranno richiesti al contribuente con Avviso di Addebito e consegnati all’Agente della Riscossione per le successive attività di recupero.
 
Diversamente, laddove sia intervenuto un provvedimento di reiezione per carenza delle condizioni riportate nel precedente paragrafo 6
sub 6.a,
il contribuente, una volta rientrato in possesso dei requisiti richiesti dal Regolamento, potrà riproporre una domanda di dilazione riferita alle medesime partite che avevano formato oggetto della precedente istanza.
 
8. Gestione della domanda
 
Come precisato, la domanda di rateazione dovrà indicare l’importo complessivo del debito da rateizzare e quello ripartito per ciascuna delle Gestioni amministrate dall'Inps ed interessate dalla regolarizzazione in forma rateale.
 
Con successivo messaggio, saranno fornite indicazioni in ordine alle modalità di presentazione della domanda a cui il contribuente dovrà attenersi.
 
Con il medesimo messaggio, tenuto conto del nuovo assetto conseguente alle recenti disposizioni emanate dall’Istituto in ordine all’integrazione organizzativa delle funzioni dei soppressi Enpals e Inpdap, al fine di garantire la gestione integrata dell'istanza, qualora la stessa interessi contestualmente più Gestioni, verranno fornite inoltre le indicazioni cui le singole strutture competenti, in relazione al credito oggetto di regolarizzazione, dovranno attenersi nelle more del completamento delle attività dirette alla realizzazione di archivi relazionali.
 
9. Provvedimento di revoca della rateazione
 
Il permanere del titolo al pagamento in forma dilazionata dei crediti compresi nella domanda è condizionato alla circostanza che, nel corso della rateazione concessa, il contribuente provveda al regolare versamento sia della contribuzione dovuta per ciascuna Gestione, alle rispettive scadenze di legge, sia delle rate accordate.
In tal senso, all'atto della presentazione della domanda, il contribuente si impegna ad effettuare, in caso di accoglimento della medesima, sia il versamento delle rate mensili accordate e definite nel piano di ammortamento, sia il versamento dei contributi correnti mensili o periodici nei confronti di tutte le Gestioni previdenziali dell'Istituto.
Il venir meno di una o di entrambe le condizioni comporta l’immediata revoca della dilazione accordata.
 
Si evidenzia, tuttavia, che il requisito della correntezza contributiva può essere mantenuto dal contribuente facendo ricorso allo strumento della “
rateazione breve
”. Nel rinviare a quanto precisato al precedente paragrafo 5.
sub 5.c,
si sottolinea la necessità che sia posta particolare attenzione nel controllo delle evidenze contabili nella fase successiva all'avvio del piano di “
rateazione breve
”, al fine della puntuale adozione dei provvedimenti di revoca della rateazione principale e della “
rateazione breve”
conseguenti al mancato regolare versamento delle rate relative a quest'ultima.
 
Analogamente, si dovrà procedere all’immediata revoca della rateazione accordata laddove, attraverso il costante monitoraggio dei versamenti, successivi al primo e fino al limite massimo di 24 (36/60) rate, sia accertato contabilmente il mancato pagamento da parte del contribuente di due rate mensili consecutive, pur in presenza della condizione di regolarità nel versamento della contribuzione dovuta mensilmente o periodicamente.
 
Il provvedimento di revoca ha effetto dalla data della sua adozione e, pertanto, tenuto conto che l'art. 5, comma 2, del Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007, ai fini dell'emissione del Documento Unico di Regolarità Contributiva, ha stabilito che l'attestazione della regolarità contributiva sussiste qualora, in caso di richiesta di pagamento in forma rateale, l'Istituto competente abbia espresso parere favorevole, nel rinviare alle precisazioni fornite al precedente punto 5.
sub 5.a,
si sottolinea l'importanza della correttezza dell'azione amministrativa al fine di escludere che ogni ritardo possa rendere meno efficace la finalità che il legislatore ha inteso riconoscere nel sistema al documento medesimo.
 
Si precisa, infine, che i residui crediti oggetto della dilazione revocata saranno richiesti al contribuente con Avviso di Addebito e consegnati all’Agente della Riscossione per le successive attività di recupero.
 
10. Competenze decisionali
 
Tenuto conto dell’attuale assetto organizzativo (13), conseguente agli interventi adottati per pervenire all’integrazione delle funzioni già proprie dei soppressi enti Inpdap ed Enpals, la competenza decisionale in tema di rateazioni dei debiti in fase amministrativa, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente circolare, resta confermata, secondo una logica di ripartizione per importi, in capo ai Direttori provinciali, ai Direttori regionali e al Direttore Centrale Entrate, competente per Gestione (14).
 
In relazione a ciò, si riporta di seguito la prevista articolazione delle competenze.
 
Ai Direttori provinciali dell’Istituto è attribuito il potere di:
- decidere le rateazioni fino a 24 rate dei debiti contributivi in fase amministrativa, nel limite d'importo di euro 500.000,00;
- esprimere il parere sull'estensione della rateazione fino a 36 rate, nel limite del predetto importo;
- dare esecuzione all'autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sull'estensione della dilazione a 36 rate.
 
Ai Direttori regionali dell’Istituto, è attribuito il potere di:
- decidere le rateazioni fino a 24 rate dei debiti contributivi in fase amministrativa, nel limite d'importo superiore ad euro 500.000,00 e fino a euro 1.000.000,00;
- esprimere il parere sull'estensione della rateazione fino a 36 rate, entro i predetti limiti d'importo.
 
Al Direttore Centrale Entrate, titolare della funzione di monitoraggio e verifica della puntuale ed uniforme applicazione della normativa in materia di rateazione dei debiti contributivi da parte delle strutture territoriali finalizzata all’individuazione delle eventuali azioni correttive
,
compete il potere di:
- decidere le domande di rateazione nel limite di 24 rate per i crediti di importo superiore a euro 1.000.000,00;
- esprimere il parere sull’estensione della rateazione fino a 36 rate nell’ambito degli importi di competenza.
 
Le sopra specificate competenze si estendono anche al potere di decisione delle richieste di riduzione delle sanzioni civili in applicazione della già richiamata disciplina della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (14).
 
 
 
Il Direttore Generale
 
 
Nori
 
 
                                                      
Note:
(1) Art. 2, comma 11, del Decreto Legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla Legge 7 dicembre 1989, n. 389, “Il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi ed accessori di legge, dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, ove previsto dalle disposizioni vigenti, può essere consentito dal comitato esecutivo, ovvero, per delega di quest'ultimo, e per casi straordinari e periodi limitati, ed in relazione a rateazioni non superiori a dodici mesi, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dai comitati regionali, in quanto previsti dall'ordinamento degli enti medesimi. Le rateazioni superiori a dodici mesi sono disposte con provvedimento motivato e sono comunicate trimestralmente ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, secondo modalità stabilite, con apposito decreto, dai Ministri medesimi. Non sono consentite per ciascun debito, complessivamente, rateazioni superiori a ventiquattro mesi; in casi eccezionali, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere consentite rateazioni fino a trentasei mesi”.
 
(2) Art. 116, comma 17 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, “Nei casi previsti dal comma 15, lettera a), il pagamento rateale di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, può essere consentito fino a sessanta mesi, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e sulla base dei criteri di eccezionalità ivi previsti”.
 
(3) Per l’Enpals la regolamentazione del pagamento rateale dei debiti contributivi è stata definita con la Deliberazione n. 541 del 10 maggio 2000 del Commissario Straordinario successivamente integrata con le circolari n. 15 del 30 aprile 2002, n. 17 del 3 aprile 2003 e n. 18 del 6 luglio 2004.
Per l’Inpdap i criteri regolatori in materia di pagamento rateale dei debiti contributivi sono stati esplicitati con la circolare n. 18 del 2 maggio 2002 e la successiva nota operativa n. 11 del 7 aprile 2004.
Per l’Inps il vigente Regolamento per la definizione delle rateazioni contributive è stato adottato con la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 288 dell’11 aprile 1995 ed è stato successivamente integrato con le Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 1202 del 23 luglio 1996 e n. 356 dell’11 marzo 1997 e modificato con le Determinazioni Commissariali n. 250 del 18 dicembre 2009 e n. 106 del 7 maggio 2010. Con le circolari n. 106 del 3 agosto 2010 e n. 148 del 24 novembre 2010 sono state fornite, da ultimo, le indicazioni operative che riepilogano le disposizioni in materia di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa.
 
(4) Circolare Inps n. 4 del 13 gennaio 2011 che ha definito, a decorrere dal 1 gennaio 2011, nuove modalità di gestione delle rateazioni in fase amministrativa.
 
(5) Circolare Inps. n. 165 del 22 agosto 2001.
 
(6) Legge n. 388 del 23 dicembre 2000, art. 116, comma 17 e circolare Inps n. 165 del 22 agosto 2001.
 
(7) Circolare Inps n. 169 del 31 dicembre 2010; circolare inps n. 110 del 30 agosto 2001, circolare Inps n.48 del 27 marzo 2012; circolare Inps n.129 del 13 novembre 2012; messaggio Inps n. 005276 del 26 marzo 2012.
 
(8) Il legislatore, al fine di rendere omogenea la normativa vigente per tutti i settori produttivi, ha esteso, dapprima, ai datori di lavoro del settore agricolo (comma 1172 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n.296) e, successivamente, ai committenti della Gestione separata (l’art. 39 della Legge 4 novembre 2010, n. 183) la medesima fattispecie di reato disciplinata dall’art. 2, della Legge 11 novembre 1983 n. 638, come modificato dal D. Lgs. 24 marzo 1994, n. 211  in precedenza applicabile solo ai datori di lavoro subordinato.
 
(9) Le norme che regolano la misura degli interessi di dilazione e differimento sono:
- D.L. 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella Legge 26 settembre 1981, n. 537 art. 13, comma 1, “L'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è pari al tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di più favorevole trattamento, maggiorato di cinque punti, e sarà determinato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con effetto dalla data di emanazione del decreto stesso”.
- D.L. n. 318 del 14 giugno 1996, convertito nella Legge n. 402 del 29 luglio 1996, art. 3, comma 4, “A decorrere dal 1° luglio 1996, è determinata in sei punti la maggiorazione di cui all'art. 13, primo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537 e successive modificazioni e integrazioni”.
 
(10) Messaggio Inps n. 25413 del 19 ottobre 2007.
 
(11) Circolare Inps n. 88 del 9 maggio 2002.
 
(12) A decorrere dalla data di pubblicazione della presente circolare viene meno la possibilità di utilizzare l’applicazione web "Piano di rientro" di cui al messaggio n. 019684 del 28/07/2010.  
 
(13) Circolari Inps: n.78 dell’8 giugno 2012; n. 15 del 30 gennaio 2013; n. 31 del 25 febbraio 2013; n. 81 del 14 maggio 2013.
 
(14) L’attribuzione del potere decisionale in materia di rateazione dei debiti contributivi e di riduzione delle sanzioni civili è stata definita dal Consiglio di Amministrazione dell’Istituto con le deliberazioni n. 340 del 21 settembre 2005 e  n. 175 del 7 giugno 2006. Per le rateazioni cfr. circolari Inps n. 106 del 28 settembre 2005 e n. 84 del 30 giugno 2006. Per la riduzione delle sanzioni cfr. circolare Inps n. 88 del 9 maggio 2002.
Allegato N.1
Allegato N.2