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Circolare numero 109 del 26-07-2019


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Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali
Roma, 26/07/2019
Circolare n. 109
Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
   centrali e ai responsabili territoriali
   dell'Area medico legale

E, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo
   di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
   all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.3
OGGETTO:

Articolo 24-bis del D.lgs n. 148/2015. Assegno di ricollocazione per i titolari di un trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS). “Bonus rioccupazione”. Istruzioni contabili. Variazione al piano dei conti

SOMMARIO:

Con la presente circolare vengono trattati gli aspetti connessi al riconoscimento e all’erogazione del contributo mensile, c.d. “bonus rioccupazione”, previsto in favore dei titolari di un trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) che si rioccupano durante il periodo di erogazione dell’assegno di ricollocazione (AdRCIGS).

 

INDICE

 

Premessa

1. L’assegno di ricollocazione. Contenuto e caratteristiche

2. L’intervento della legge n. 205/2017

3. Le misure previste in favore di chi si rioccupa

3.1 Condizioni di accesso alle misure incentivanti

3.2 Facilitazione fiscale

3.3 Il “bonus rioccupazione”

3.3.1 Rapporti di lavoro ammessi al “bonus rioccupazione”

3.3.2 Caratteristiche del “bonus rioccupazione”

4. Procedimento di accesso al “bonus rioccupazione”

4.1. Gestione ed erogazione del “bonus rioccupazione”

4.2 Verifica dell’IBAN. Modello “SR185”

5. Regime fiscale

6. Istruzioni contabili

 

 

Premessa

 

Nel quadro delle disposizioni in materia di lavoro, la legge di bilancio 2018[1] è intervenuta anche sulla disciplina relativa all’assegno di ricollocazione e, dal 1° gennaio 2018, lo ha esteso, a determinate condizioni, ai titolari di un trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) che lo possono utilizzare allo scopo di ottenere un servizio intensivo di assistenza nella ricerca di una nuova occupazione.

L’impianto normativo, novellato attraverso un’integrazione apportata al D.lgs n. 148/2015, prevede, inoltre, la concessione di una serie di misure in favore dei lavoratori cassaintegrati che, durante la fruizione del servizio intensivo, accettino una nuova offerta di lavoro; in particolare, gli interessati possono beneficiare di un contributo mensile pari al 50% del trattamento straordinario di integrazione salariale che avrebbero ancora percepito, se non si fossero occupati.

Anche il datore di lavoro che provvede ad effettuare l’assunzione può contare su una agevolazione contributiva, avendo la legge previsto un esonero, nella misura del 50%, degli oneri contributivi complessivi a suo carico - esclusi i premi e i contributi dovuti all’INAIL -  nel limite massimo di importo pari a 4.030 euro annui, rivalutabile sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

 

In merito agli aspetti normativi riguardanti l’accordo di ricollocazione ai sensi dell’articolo 24-bis del D.lgs n. 148/2015, si richiamano le indicazioni fornite nella circolare congiunta del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e dell’ANPAL n. 2/2018 (Allegato n. 1).

 

Con la presente circolare si illustrano le novità apportate dalla legge n. 205/2017 alla disciplina relativa all’assegno di ricollocazione e si forniscono le istruzioni che i lavoratori dovranno seguire per accedere al “bonus rioccupazione” consistente nel contributo commisurato al trattamento di CIGS.

 

1. L’assegno di ricollocazione. Contenuto e caratteristiche

 

Introdotto dall’articolo 23 del D.lgs n. 150/2015, l’assegno di ricollocazione si configura come una misura di politica attiva del lavoro rivolta a una platea circoscritta di destinatari cui, dal 2018, si sono aggiunti anche i lavoratori cassaintegrati, alle condizioni più avanti illustrate.

La misura consiste in una somma, graduata in funzione del profilo personale di occupabilità dei soggetti e del tipo di contratto di lavoro cui si riconosce l'esito occupazionale, finalizzata a facilitarne il reinserimento nel mondo del lavoro. L'assegno, il cui importo varia da 250 euro a 5.000 euro, viene coordinato dall’ANPAL ed è riconosciuto al soggetto erogatore che ha fornito il servizio, solo a risultato occupazionale acquisito.

In sede di prima applicazione, l’assegno ha riguardato i soggetti disoccupati, percettori della NASpI da almeno 4 mesi, che ne hanno fatto richiesta al Centro per l'Impiego o, telematicamente, attraverso il “Sistema informativo unitario” (SIU) del portale dell’ANPAL.

Successivamente, il D.lgs n. 147/2017 ha esteso la platea dei potenziali destinatari dell’assegno di ricollocazione anche ai beneficiari del Reddito di Inclusione (ReI); per questi ultimi, il progetto personalizzato deve prevedere la stipula del patto di servizio di cui all’articolo 20 del D.lgs n. 150/2015.

Da ultimo, si rileva che il D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, ha rivisitato temporalmente la disciplina e ha destinato l’assegno, fino e non oltre il 31 dicembre 2021, ai beneficiari del Reddito di Cittadinanza. Parallelamente, in base alla previsione contenuta nell’articolo 9, comma 7, l’erogazione dell’assegno di ricollocazione ai disoccupati, percettori della NASpI da almeno 4 mesi, è stata sospesa fino alla medesima data del 31 dicembre 2021.

 

2. L’intervento della legge n. 205/2017

 

Come anticipato, la legge di bilancio 2018 ha previsto un’ulteriore ipotesi di accesso all’assegno di ricollocazione, valida dal 1° gennaio 2018.

L’articolo 1, comma 136, della legge n. 205/2017, modificando il D.lgs n. 148/2015, ha inserito l’articolo 24-bis, rubricato “Accordo di ricollocazione”.

La nuova previsione, finalizzata a ridurre i licenziamenti successivi all’intervento della cassa integrazione straordinaria (CIGS) per le causali di riorganizzazione o crisi aziendale in cui non sia stato concordato un completo recupero occupazionale, trova applicazione esclusivamente quando la procedura di consultazione sindacale, di cui all’articolo 24 del D.lgs n. 148/2015, si concluda con un accordo che preveda un piano di ricollocazione in cui siano indicati gli ambiti aziendali e i profili professionali a rischio di esubero.

Entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell’intesa, i lavoratori coinvolti possono richiedere all’ANPAL l’attribuzione anticipata dell’assegno di ricollocazione, nei limiti e alle condizioni previsti dai programmi di CIGS presentati per le due causali sopra richiamate.

In deroga alla disciplina di cui all’articolo 23, comma 4, del D.lgs n. 150/2015, il comma 2 dell’articolo 24-bis prevede che l’assegno possa essere speso dal lavoratore cassaintegrato, durante il periodo di fruizione della CIGS, per ottenere un servizio intensivo di assistenza nella ricerca di un altro lavoro.

La durata del servizio, che di norma corrisponde a quella del trattamento di cassa integrazione straordinaria, non può essere inferiore a sei mesi, prorogabili di ulteriori dodici, nell’ipotesi in cui, entro il termine della CIGS, non sia stato utilizzato l’intero ammontare dell’assegno.

Riguardo alle modalità operative che i lavoratori cassaintegrati devono seguire per richiedere l’assegno di ricollocazione ai sensi dell’articolo 24-bis del D.lgs n. 148/2015 (AdRCIGS), si rinvia alle indicazioni contenute nella nota ANPAL 23 luglio 2018, n. 9352 (Allegato n. 2).

 

3. Le misure previste in favore di chi si rioccupa

 

L’assegno di ricollocazione, come già evidenziato, rientra nell’ambito delle politiche attive del lavoro. Al fine di promuoverne l’utilizzo, il nuovo impianto normativo prevede il riconoscimento di una facilitazione fiscale e di un “bonus rioccupazione” in favore dei lavoratori cassaintegrati che, durante l'erogazione del servizio intensivo e grazie allo stesso, accettino una nuova offerta di lavoro.

 

3.1 Condizioni di accesso alle misure incentivanti

 

Condizione comune ai due incentivi, dettagliati ai paragrafi successivi, è che il soggetto, nel periodo in cui usufruisce del servizio di assistenza intensivo, venga assunto da un datore di lavoro che non presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa presso cui era precedentemente impiegato.

Ricorrendo detta ipotesi, viene conseguentemente a cessare il rapporto di lavoro tra il lavoratore cassaintegrato e l’azienda dalla quale precedentemente dipendeva e che è stata ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale.

 

3.2 Facilitazione fiscale

 

Il regime relativo alla facilitazione fiscale è disciplinato dal comma 4 dell’articolo 24-bis del D.lgs n. 148/2015. La norma prevede, in favore del lavoratore cassaintegrato che venga assunto nel rispetto delle condizioni sopra descritte, l’esenzione dal reddito imponibile ai fini IRPEF delle somme percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, entro il limite massimo di 9 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (TFR). Le eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede sono, invece, oggetto di ordinario prelievo fiscale.

Ai fini della quantificazione degli importi che possono rientrare nel regime di esenzione fiscale, si osserva che il legislatore assume a parametro la retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR. Al riguardo, si ricorda che la materia è disciplinata dall’articolo 2120 del codice civile che, a tal fine, ricomprende tutte le somme, compreso l’equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte o comunque dovute in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto corrisposto come rimborso spese.

Sono fatte salve, in ogni caso, eventuali espresse disposizioni di contratto collettivo che individuino diversamente, rispetto alla previsione legale, la retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

 

3.3 Il “bonus rioccupazione”

 

Il comma 5 dell’articolo 24-bis del D.lgs n. 148/2015 aggiunge un ulteriore incentivo in favore del lavoratore cassaintegrato che si rioccupa durante il periodo di fruizione del servizio intensivo[2].

La norma prevede che, oltre alla facilitazione fiscale, al lavoratore venga concesso un contributo mensile, c.d. “bonus rioccupazione”, pari al 50% del trattamento straordinario di integrazione salariale che gli sarebbe stato altrimenti corrisposto.

 

3.3.1 Rapporti di lavoro ammessi al “bonus rioccupazione”

 

Riguardo alla natura del nuovo rapporto di lavoro, che rende possibile l’accesso al “bonus rioccupazione”, si precisa che lo stesso deve essere esclusivamente di tipo subordinato e può essere instaurato, anche in regime di part-time, sia con un contratto a tempo indeterminato che a termine.

In relazione alla finalità della norma, possono rientrare nella previsione anche le assunzioni a scopo di somministrazione[3], nonché i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della legge n. 142/2001.

L’assunzione può avvenire anche con contratto di apprendistato, nel rispetto della normativa declinata dal D.lgs n. 81/2015.

In relazione alla loro specificità, restano invece esclusi sia i rapporti di lavoro intermittente che il lavoro domestico.

 

3.3.2 Caratteristiche del “bonus rioccupazione”

 

Il “bonus rioccupazione” è un contributo economico di entità pari al 50% del trattamento straordinario di integrazione salariale che sarebbe stato altrimenti corrisposto al lavoratore se non si fosse rioccupato.

In base alla previsione legislativa, il contributo spetta dal giorno dell'assunzione e non può, comunque, essere fruito dall’interessato per un periodo superiore a quello di durata dell'integrazione salariale straordinaria che gli sarebbe ancora spettata; la durata è, quindi, da determinarsi - di volta in volta - con riferimento alla decorrenza iniziale della CIGS e detraendo i periodi di cui il lavoratore ha già usufruito.

Riguardo all’ammontare del contributo, in linea con quanto precisato nella citata circolare n. 2/2018, si fa presente che l’importo spettante al lavoratore sarà calcolato applicando al periodo residuo previsto dal programma di riorganizzazione o crisi aziendale, la percentuale di ore integrate mediamente osservata dall’interessato nel periodo di fruizione della CIGS.

 

Per l’identificazione della durata del bonus, in considerazione delle specificità della previsione legislativa e avuto riguardo alla ratio legis, verrà preso a riferimento il periodo di integrazione salariale straordinaria concesso all’impresa presso cui il soggetto era precedentemente occupato, in relazione alla specifica causale di intervento[4], a prescindere dalla durata del nuovo rapporto di lavoro instaurato.

A titolo di esempio, quindi, se un lavoratore - dipendente da un’impresa ammessa all’intervento di CIGS per crisi aziendale – viene assunto, nel periodo in cui usufruisce del servizio di assistenza intensiva a seguito della richiesta di attribuzione anticipata dell’assegno di ricollocamento, al primo giorno del quinto mese di godimento del trattamento di integrazione salariale, il bonus spettante sarà pari al 50% della CIGS residua calcolata su una durata di 8 mesi (12 totali, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs n. 148/15, meno 4 già fruiti dall’interessato).

 

Il pagamento avverrà in unica soluzione per l’ammontare complessivamente spettante al lavoratore.

 

4. Procedimento di accesso al “bonus rioccupazione

 

Per l’accesso all’incentivo, i lavoratori interessati non dovranno inoltrare alcuna specifica domanda. Al pagamento del bonus provvederà, infatti, direttamente l’INPS sui conti correnti bancari o postali, libretti postali e carte prepagate i cui estremi sono comunicati dagli stessi lavoratori all’ANPAL.

 

4.1. Gestione ed erogazione del “bonus rioccupazione

 

La gestione del flusso amministrativo sotteso all’erogazione del “bonus rioccupazione” si compone delle seguenti due fasi:

  • l’istruttoria, finalizzata alla verifica del rispetto delle condizioni previste dalla legge per l’ammissione all’incentivo;
  • il pagamento diretto della prestazione ai lavoratori beneficiari.

In sede di prima applicazione della norma, entrambe le fasi sono state accentrate in un polo unico presso la Sede di Ascoli Piceno.

 

Ottimizzando l’interscambio di dati in atto con l’ANPAL - cui i lavoratori cassaintegrati devono rivolgersi per richiedere l'assegno di ricollocazione – e in relazione alle informazioni rilevate dai flussi di comunicazione telematica Unilav, l’Istituto erogherà il bonus, previa verifica delle seguenti condizioni:

 

  • dell’avvenuta assunzione dei destinatari del “bonus rioccupazione” e della tipologia di rapporto di lavoro instaurato; a tal fine, si richiamano le indicazioni fornite al precedente paragrafo 3.3.1;
  • del rispetto della condizione stabilita dal comma 4 dell’articolo 24-bis del D.lgs n. 148/2015, ovvero che l’assunzione sia stata eseguita da un datore di lavoro che non presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa presso cui il destinatario del bonus era precedentemente impiegato.

 

4.2 Verifica dell’IBAN. Modello “SR185”

 

I destinatari del “bonus rioccupazione”, salvo che non vi abbiano già provveduto in occasione di altre domande di prestazioni a sostegno del reddito, dovranno trasmettere all’Istituto il modello “SR185” - reperibile nella sezione “Prestazioni e servizi” > “Tutti i moduli” del sito www.inps.it - necessario per verificare la corrispondenza tra l’IBAN indicato all’ANPAL e la titolarità del conto a cui l’IBAN stesso si riferisce.

A tal fine, la Sede di Ascoli Piceno, quale polo unico per la gestione e definizione del “bonus rioccupazione”, avrà cura di contattare gli interessati per comunicare loro l’avvenuta ammissione all’incentivo e per invitarli a presentare – ove non vi abbiano già provveduto - il citato modello “SR185”, in cui andrà riportato, oltre al codice fiscale del richiedente, il codice IBAN, riferito al rapporto finanziario del destinatario del bonus, con data, timbro e firma del funzionario del competente Ufficio postale o della Banca.

Si fa presente che la trasmissione del modello è funzionale alla corretta erogazione del bonus in favore dei destinatari.

 

Il modulo può essere trasmesso con una delle seguenti modalità:

 

  • inviato da una casella di posta elettronica certificata (PEC) alla seguente casella PEC: direzione.provinciale.ascolipiceno@postacert.inps.gov.it;
  • trasmesso da una casella di posta elettronica ordinaria alla casella istituzionale della Sede di Ascoli Piceno al seguente indirizzo: direzione.ascolipiceno@inps.it, con allegata la copia di un documento d’identità in corso di validità;
  • spedito in originale alla Sede di Ascoli Piceno, con allegata copia del documento di identità del richiedente in corso di validità.

 

5. Regime fiscale

 

Il contributo mensile “bonus rioccupazione” è imponibile ai fini IRPEF, come reddito assimilato al lavoro dipendente. L’Istituto, in qualità di sostituto d’imposta, è tenuto ad operare, all’atto del pagamento, le ritenute IRPEF, ad applicare le detrazioni d’imposta spettanti e ad elaborare l’eventuale conguaglio fiscale di fine anno, con il conseguente rilascio della Certificazione unica dei redditi.

 

6. Istruzioni contabili

 

Con riferimento alle diposizioni normative introdotte dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), che ha aggiunto l’articolo 24-bis al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, oggetto della presente circolare, ai fini della rappresentazione contabile degli eventi sopra descritti, si istituiscono i seguenti conti di rilevazione dell’onere per l’erogazione del “bonus rioccupazione” nell’ambito della GIAS, contabilità GAU - Gestione degli oneri per il mantenimento del salario:

 

GAU30223 - onere per la rilevazione del bonus rioccupazione con pagamento diretto a favore dei soggetti titolari di trattamento di integrazione salariale, di cui all’art.24 bis del Decreto Legislativo n. 148/2015.

 

Il debito nei confronti dei beneficiari della prestazione, andrà imputato al nuovo conto:

 

GAU10223 - debiti per il pagamento diretto del bonus rioccupazione a favore dei soggetti titolari di trattamento di integrazione salariale, di cui all’art.24 bis del Decreto Legislativo n. 148/2015.

 

La procedura informatica che consente la liquidazione della prestazione in argomento, con l’utilizzo della struttura in uso prevista per i pagamenti accentrati delle prestazioni a sostegno del reddito, sarà opportunamente adeguata per la produzione delle scritture contabili.

 

Eventuali riaccrediti di somme per pagamenti non andati a buon fine andranno rilevati sulla contabilità di Direzione generale al conto d’interferenza GPA55180, da parte della procedura automatizzata che gestisce i riaccrediti da Banca d’Italia.

 

La chiusura del conto d’interferenza, sulla Sede interessata, avverrà in contropartita del conto in uso GPA10031, assistito da partitario contabile, con l’indicazione del seguente codice bilancio, opportunamente istituito:

 

“3179” – Somme non riscosse dai beneficiari – bonus rioccupazione, art. 24 bis D.Lgs 148/2015 – GAU (Gestione degli oneri per il mantenimento del salario)”.

 

Per gli eventuali recuperi dell’indennità in argomento, si istituisce il seguente conto nell’ambito della gestione di pertinenza:

 

GAU24223 – Entrate varie - recuperi e reintroiti del bonus rioccupazione – art. 24 bis, del D.Lgs. 148/2015.

 

Al conto di recupero in questione verrà abbinato, nell’ambito della procedura “recupero crediti per prestazioni”, il nuovo codice bilancio istituito per la nuova tipologia di prestazione:

 

“1156” – recupero del bonus rioccupazione, art. 24 bis D.Lgs 148/2015 – GAU (Gestione degli oneri per il mantenimento del salario)”.

 

Gli importi relativi alle partite che alla fine dell'esercizio risultino ancora da definire, saranno imputati mediante la ripartizione del saldo del conto GPA00032, eseguita dalla procedura recupero indebiti (RI), al conto esistente GAU00030.

 

Il codice bilancio “1156” dovrà essere utilizzato anche per evidenziare, nell'ambito del partitario del conto GPA00069, i crediti per prestazioni divenuti inesigibili.

 

La definizione dei rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso degli oneri in questione, sarà curata direttamente dalla Direzione generale.

 

Nell’allegato n. 3 è riportata la variazione al piano dei conti.

 

 

  Il Direttore Generale  
  Gabriella Di Michele  
 
 


[1] Legge 27 dicembre 2017, n. 205, pubblicata nella G.U. n. 302 del 29-12-2017, Supplemento Ordinario n. 62.

[2] Si richiamano le condizioni illustrate al paragrafo 3.1.

[3] Sul punto, si richiama la previsione dettata dall’articolo 31, comma 1, lettera e), del D.lgs n. 150/2015, secondo cui “con riferimento al contratto di somministrazione i benefici economici legati all'assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all'utilizzatore e, in caso di incentivo soggetto al regime de minimis, il beneficio viene computato in capo all'utilizzatore”.

[4] L’articolo 22 del D.lgs n. 148/2015 prevede che per la causale di riorganizzazione aziendale, relativamente a ciascuna unità produttiva, il trattamento straordinario di integrazione salariale può avere una durata massima di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile. Per la causale di crisi aziendale, invece, la durata massima del trattamento è di 12 mesi, anche continuativi, per ciascuna unità produttiva.