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Circolare numero 113 del 19-10-2005.htm

  
Legge 3 Agosto. 2004, n. 206 concernente “Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice”.   

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Direzione Centrale

delle Prestazioni

 

 

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 19 Ottobre 2005

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

 

 

Dirigenti Medici

 

 

 

Circolare n.  113

 

e, per conoscenza,

 

 

 

 

Al

Presidente

 

Ai

Consiglieri di Amministrazione

 

Al

Presidente e ai Membri del Consiglio

 

 

di Indirizzo e Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato

 

 

all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

 

 

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

 

 

per l’accertamento e la riscossione

 

 

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

Allegati 2

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

 

OGGETTO:

Legge 3 Agosto. 2004, n. 206 concernente “Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice”.

 

Con la legge 3 agosto 2004, n. 206 (allegato n. 1), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 187 dell’11 agosto 2004, sono stati introdotti ed ampliati un complesso di benefici economici, previdenziali e fiscali in favore dei cittadini italiani vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tali matrice, compiuti sul territorio nazionale o extranazionale, nonché dei loro familiari superstiti.

 

Con la presente circolare, i cui contenuti sono stati condivisi dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota n. 24/VII/008633 dell’11 ottobre 2005, si forniscono le istruzioni per l’applicazione della normativa indicata in oggetto, con la riserva di fornire ulteriori chiarimenti relativi ad aspetti applicativi per i quali sono stati richiesti chiarimenti ai competenti Ministeri.

I benefici previsti dalla legge in esame si applicano alle vittime di eventi terroristici verificatisi sul territorio nazionale dal 1° gennaio 1961 e dal 1° gennaio 2003 per eventi accaduti al di fuori del territorio nazionale.

 

 

Destinatari (art. 1, comma 1)

 

Sono destinatari dei benefici pensionistici introdotti dalla legge n. 206 del 2004 la generalità dei lavoratori dipendenti ed autonomi, in possesso della cittadinanza italiana al momento dell’evento, indipendentemente dal regime assicurativo cui sono iscritti e che risultino vittime di eventi terroristici verificatisi sul territorio italiano o all’estero, nei periodi indicati al paragrafo precedente.

 

Sono altresì destinatari della disciplina in esame coloro che risultino già pensionati alla data di entrata in vigore della legge in argomento, per i quali dovrà procedersi ad una ricostituzione della pensione in accordo con le nuove disposizioni.

 

In particolare, i benefici sono riconosciuti a tutti coloro che abbiano subìto un’invalidità permanente per effetto dei suddetti eventi terroristici.

 

Gli stessi benefici sono attribuiti sulle pensioni indirette o di reversibilità liquidate a favore dei superstiti dei soggetti sopra menzionati aventi diritto a tali trattamenti. Per tali soggetti non rileva il possesso della cittadinanza italiana.

 

 

Benefici ex art. 2 legge n. 336/70 (art. 2)

 

L’articolo 2 della legge n. 206 del 2004 stabilisce che coloro che subiscono ovvero hanno subito un’invalidità permanente di qualsiasi entità e grado, in conseguenza di atti di terrorismo o stragi, nonché il coniuge superstite e gli orfani, hanno diritto all’applicazione, sulle rispettive pensioni dirette, dell’art. 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni, al momento della liquidazione della pensione stessa.

 

Tale beneficio spetta anche a soggetti pensionati prima del 26 agosto 2004. (art. 2, commi 1 e 2).

 

Per questi ultimi dovranno essere rideterminati, secondo la metodologia di seguito illustrata, i trattamenti pensionistici già liquidati, con l’attribuzione del beneficio ex art. 2 della legge n. 336/1970 prendendo a riferimento la retribuzione spettante al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

 

L’articolo 2 della legge n. 336 del 1970 prevede la concessione di aumenti periodici di stipendio ovvero l’attribuzione della qualifica o classe di stipendio, paga o retribuzione superiore a quella posseduta agli ex combattenti o appartenenti a categorie assimilate.

 

Occorre tenere presente che la norma contenuta nella legge n. 336 del 1970 era preordinata per i dipendenti dello Stato, il cui trattamento pensionistico era, allora, calcolato sulla base dell’ultima retribuzione percepita in servizio, alla quale, per effetto del suddetto articolo 2, veniva sostituita la retribuzione incrementata riconosciuta all’atto della cessazione dal servizio.

Per l’applicazione della medesima norma per le pensioni gestite dall’Istituto si rende necessario armonizzare la normativa contenuta nel predetto articolo 2 della legge n. 336 del 1970 con le regole di calcolo dell’assicurazione generale obbligatoria.

 

Di seguito si forniscono le istruzioni per il riconoscimento del beneficio in esame nei confronti dei lavoratori dipendenti, per le quali si tiene conto anche dei criteri forniti con circolare n. 53470 Prs. del 13 aprile 1972.

 

Per il calcolo della quota retributiva, ovvero dell’intero importo pensionistico per i soggetti aventi più di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995, bisognerà:

 

1.      considerare la quota di stipendio dell’assicurato, all’atto del pensionamento, costituita dall’importo settimanale tabellare e dall’elemento distinto della retribuzione (E.D.R.) e maggiorarla con gli aumenti periodici di anzianità stabiliti dal contratto collettivo nazionale applicabile all’assicurato, ovvero, a scelta dello stesso pensionando, determinare l’importo tabellare più l’E.D.R. della classe di retribuzione immediatamente superiore;

2.      determinare la retribuzione media settimanale per la quota A, secondo la normale disciplina in vigore;

3.      determinare la retribuzione media settimanale per la quota B, secondo la normale disciplina in vigore;

4.      confrontare la retribuzione media settimanale sub 2) con l’importo risultante dall’operazione descritta al punto 1). Qualora la retribuzione media pensionabile risulti di importo inferiore alla retribuzione sub 1), la differenza tra i due importi dovrà essere aggiunta alla retribuzione media settimanale;

5.      confrontare la retribuzione media settimanale sub 3) con l’importo risultante dall’operazione descritta al punto 1). Qualora la retribuzione media settimanale risulti di importo inferiore alla retribuzione sub 1), la differenza tra i due importi dovrà essere aggiunta alla retribuzione media settimanale;

 

I valori risultanti dalle operazioni descritte ai punti 4 e 5 saranno presi a base per il calcolo della pensione.

 

Per la determinazione della quota contributiva della pensione, bisognerà:

 

1.      determinare la quota di stipendio mensile o settimanale dell’assicurato, all’atto del pensionamento, costituita dall’importo tabellare e dall’elemento distinto della retribuzione (E.D.R.) e maggiorarla con gli aumenti periodici di anzianità stabiliti dal contratto collettivo nazionale applicabile all’assicurato, ovvero, a scelta dello stesso pensionando, determinare l’importo tabellare più l’E.D.R. della classe di retribuzione immediatamente superiore;

2.      applicare al valore di cui al punto 1 l’aliquota di computo prevista e moltiplicare tale ultimo importo, per i mesi o le settimane di contribuzione utili per la misura della pensione;

3.      calcolare, secondo le regole generali, il montante contributivo ottenuto con le retribuzioni effettivamente percepite dall’interessato nel corso della sua vita lavorativa;

4.      confrontare il valore sub 2) con il valore sub 3), prendere il maggiore e moltiplicarlo con il coefficiente di trasformazione corrispondente all’età del pensionando, ottenendo così l’importo di pensione.

 

Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del legge n. 206/2004 sono fatti salvi i trattamenti pensionistici di maggior favore derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie di lavoratori dipendenti, autonomo o liberi professionisti.

 

Aumento figurativo di 10 anni di anzianità contributiva per invalidità permanente inferiore all’80% (art. 3)

 

L’art. 3, comma 1, della legge in esame riconosce, per coloro che hanno subito un’invalidità permanente della capacità lavorativa inferiore all’80%, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un aumento figurativo di 10 anni di anzianità contributiva utile ai fini del diritto e della misura della pensione.

 

Il riconoscimento della maggiore anzianità contributiva, che espleta i propri effetti anche sull’anzianità assicurativa, comportando la retrodatazione dell’inizio dell’assicurazione, non configura un accreditamento di contributi, ma ha effetto solo ai fini del riconoscimento e del calcolo della pensione.

 

Il beneficio spetta sia ai soggetti ancora in attività, sia a coloro che siano già titolari alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame di un trattamento pensionistico e va riconosciuto entro l’anzianità contributiva massima valutabile nel Fondo nel quale è liquidata la prestazione.

 

Nei confronti dei soggetti ancora in attività la maggiorazione contributiva va riconosciuta all’atto della liquidazione della pensione e, pertanto, se ne deve prescindere nelle operazioni di ricongiunzione di diverse posizioni assicurative, tenendone conto nel solo fondo destinatario della ricongiunzione.

 

Nel solo caso in cui l’assicurato presenti la domanda per ottenere la certificazione del diritto ovvero l’incentivo per il posticipo del pensionamento, di cui all’art. 1, comma 12 e seguenti, della legge n. 243 del 2004, si dovrà tenere conto della maggiorazione contributiva in esame nella verifica del raggiungimento dei requisiti richiesti per la certificazione e per l'incentivo, secondo quanto illustrato con la circolare n. 149 del 2004, relativamente alle altre fattispecie di maggiorazioni contributive presenti nell’ordinamento.

 

L'aumento figurativo di 10 anni di anzianità contributiva, introdotto dalla norma oggetto della presente circolare, sulle pensioni calcolate in forma retributiva o mista vaad incrementare l'anzianità contributiva relativa all'ultima quota di pensione calcolata con il sistema retributivo.

 

Il riconoscimento della maggiore anzianità contributiva nei confronti di coloro che liquidano il trattamento pensionistico esclusivamente secondo le regole del sistema contributivo dovrà essere effettuato, in assenza di specifiche particolari disposizioni normative, applicando i criteri stabiliti in via generale dall'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, per la determinazione del valore retributivo da attribuire ai periodi da accreditare figurativamente.

 

Pertanto, dovrà essere determinata la retribuzione media settimanale dell'anno solare in cui si colloca la decorrenza della pensione, oppure la retribuzione media settimanale dell'anno solare precedente nel caso in cui nell'anno di decorrenza della pensione non risultino retribuzioni; all'anzidetta retribuzione media settimanale deve essere applicata l'aliquota di computo vigente nell'anno di decorrenza della pensione e relativa alla gestione previdenziale ove sono accreditati i contributi del lavoratore. La contribuzione, così determinata, moltiplicata per il numero di settimane di maggiorazione dell'anzianità contributiva da riconoscere a norma della legge n. 206/2004, costituirà il valore contributivo relativo al periodo di maggiorazione di anzianità contributiva in esame. Il valore contributivo così determinato non dovrà essere rivalutato del tasso di crescita del PIL, in quanto collocato nell’anno di decorrenza del trattamento pensionistico.

 

Il valore contributivo relativo al periodo di maggiorazione, sommato al montante individuale determinato in relazione ai periodi di contribuzione compresi tra il 1° gennaio 1996 e la data di decorrenza della pensione, costituisce il montante contributivo complessivo da moltiplicare per il coefficiente di trasformazione corrispondente all'età dell'interessato. Nel caso di età inferiore a 57 anni, deve essere utilizzato il coefficiente di trasformazione relativo a tale età.

 

Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 3 sopra menzionato, operano i requisiti di assicurazione e di contribuzione per il diritto ai trattamenti pensionistici secondo le regole di carattere generale vigenti per gli iscritti nelle assicurazioni generali obbligatorie gestite dall'Istituto.

 

Il comma 2  dell’articolo 3 in esame stabilisce altresì che la pensione maturata ai sensi del menzionato comma 1 è esente dall’imposta a sul reddito delle persone fisiche.

 

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 108/E del 29 luglio 2005, ha chiarito che è esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche soltanto la quota di pensione maturata in base ai dieci anni di versamenti figurativi riconosciuti sul totale degli anni utili  ai fini della liquidazione del trattamento pensionistico.

 

 

Equiparazione ai grandi invalidi di guerra per invalidità  permanente pari o superiore all’80% (art. 4)

 

L’art. 4 della legge in argomento fissa i benefici per i soggetti, che, per effetto di eventi terroristici, abbiano riportato un’invalidità permanente pari o superiore all’80 per cento.

 

Il comma 2 prevede il riconoscimento del diritto immediato alla pensione diretta, calcolata in base all’ultima retribuzione percepita integralmente dall’avente diritto e rideterminata secondo le previsioni di cui all’articolo 2, comma 2, del medesimo provvedimento.

 

Gli stessi potranno essere collocati in pensione dal mese successivo alla presentazione della domanda di pensione, indipendentemente dall’età anagrafica e dall’anzianità contributiva e assicurativa effettivamente maturate.

 

La pensione dovrà essere calcolata, secondo le previsioni di cui al precedente articolo 2, comma 2, ma considerando integralmente l’ultima retribuzione percepita dal pensionando, applicata all’anzianità contributiva dallo stesso maturata.

 

A differenza di quanto illustrato nel paragrafo relativo all’applicazione del beneficio ex art. 2 della legge n. 336 del 1970, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della pensione dovrà essere costituita da tutte le voci presenti nell’ultima busta paga del lavoratore. Tale importo dovrà essere aumentato applicando alla quota di retribuzione tabellare gli aumenti periodici di anzianità stabiliti dal contratto collettivo nazionale del settore in cui opera l’assicurato, ovvero, a scelta dello stesso pensionando, utilizzando l’importo tabellare e l’E.D.R. della classe di retribuzione immediatamente superiore.

 

Il successivo comma 3 dello stesso articolo 4 prevede che i criteri previsti dal comma 2 e sopra illustrati si applichino anche alle pensioni di reversibilità, ovvero alle pensioni indirette in favore dei superstiti. Pertanto le pensioni di reversibilità o indirette liquidate a favore del familiare superstite della vittima di atto di terrorismo o strage che abbia riportato un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento dovranno essere calcolate sulla base dell'ultima retribuzione integralmente percepita dall'avente diritto e rideterminata ai sensi dell'art. 2 della legge n. 336/1970 e sull'intera anzianità contributiva accreditata a favore del de cuius.

 

Inoltre, il medesimo comma stabilisce che dette ultime prestazioni non sono decurtabili ad ogni effetto di legge e, pertanto, nel caso di specie, non è applicabile l’articolo 1, comma 41, della legge n. 335 del 1995, nonché le disposizioni relative all’applicazione del contributo di solidarietà.

 

In proposito, l’Agenzia delle Entrate con la menzionata risoluzione n. 108/E, ha altresì precisato che i trattamenti pensionistici di cui sopra non concorrono per l’intera somma a formare il reddito imponibile ai fine IRPEF. Tale criterio si applica anche per le pensioni di reversibilità o indirette in favore dei superstiti in caso di morte di vittime di atti di terrorismo.

 

 

 

Adeguamento delle pensioni alla retribuzione dei lavoratori in attività (art. 7)

 

L’art. 7 della legge n. 206/2004 prevede altresì l’adeguamento costante della misura delle pensioni corrisposte alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro familiari superstiti al trattamento retributivo corrisposto ai lavoratori in attività e che si trovino in posizioni economiche corrispondenti e con pari anzianità.

 

Pertanto, l’adeguamento delle pensioni dei soggetti destinatari della normativa in commento dovrà essere effettuato avendo riguardo agli adeguamenti retributivi stabiliti nei contratti collettivi nazionali di lavoro per i lavoratori che si trovino nella posizione economica corrispondente a quella del pensionato all’atto della cessazione dal servizio, senza riguardo a eventuali incrementi del livello retributivo assegnati al momento della liquidazione della pensione, per effetto dell’applicazione dei benefici previsti dall’articolo 2 della legge n. 336 del 1970. Il predetto adeguamento dovrà anche tenere conto degli scatti di anzianità previsti per i lavoratori in attività, considerando come anzianità del pensionato quella posseduta presso l’azienda o altra organizzazione in cui operava, all’atto della cessazione dal servizio.

Con la medesima decorrenza degli effetti economici del contratto collettivo di riferimento dovrà essere ricostituita la pensione, calcolando la retribuzione pensionabile sulla base dei valori retributivi adeguati secondo quanto sopra descritto.

 

 

 

Riconoscimento dei benefici sulle pensioni (art. 14)

 

Ai sensi dell’articolo 14 il riconoscimento dell’infermità, nonché il nesso causale con l’evento terroristico dovranno essere attestati dalla certificazione emessa dalla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo, cui l’interessato deve presentare apposita domanda e rilasciata, ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510, dalla quale risulti la data e il luogo dell'atto criminoso e dell'eventuale decesso, e, qualora si tratti di invalidità, la natura delle ferite e delle lesioni che l'hanno determinata, la patologia invalidante, la percentuale dell’invalidità..

 

Al momento del pensionamento l’interessato dovrà allegare per l’applicazione dei benefici la predetta certificazione alla domanda di pensione.

 

Le prestazioni da liquidare a favore di vittime di atti di terrorismo verificatisi sul territorio nazionale con il computo determinante della maggiorazione contributiva prevista dall’articolo 3, non possono avere decorrenza anteriore al 1° settembre 2004 (primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore del più volte citato provvedimento).

 

Qualora i benefici debbano essere attribuiti a soggetti già titolari di pensione, le Sedi dovranno provvedere d’ufficio alla ricostituzione della pensione non appena in possesso della certificazione attestante la qualifica di vittima del terrorismo, che potrà essere acquisita dalla Prefettura, ovvero presentata direttamente dall’interessato.

 

In caso di ricostituzione, la pensione dovrà essere ricalcolata a far tempo dalla decorrenza originaria con attribuzione degli effetti economici a partire dal 1° settembre 2004.

 

I provvedimenti di liquidazione e/o ricostituzione dovranno essere tempestivamente adottati stante che l'art. 14 della norma in esame stabilisce che "il riconoscimento delle infermità, il ricalcolo dell'avvenuto aggravamento ai sensi dell'articolo 9 e delle pensioni, nonché la liquidazione economica connessa a vittime del terrorismo e delle stragi devono essere conclusi entro il termine di quattro mesi dalla presentazione della domanda dell’avente diritto all’Ufficio territoriale del Governo competente in base alla residenza anagrafica del richiedente".

 

 


Doppia annualità (art. 5, comma 4)

 

A norma dell’art. 5, comma 4, della più volte citata legge n. 206 del 2004, in caso di decesso di soggetti che subiscono o abbiano subito un’invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime, compresi gli orfani maggiorenni, ai quali oltre alla attribuzione della elargizione di cui al comma 1 dell'articolo 5, è stato concesso lo speciale assegno vitalizio, non reversibile e soggetto alla perequazione automatica, ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità sono attribuite due annualità, comprensive della tredicesima mensilità, del trattamento pensionistico stesso. Detto importo, pari a quello determinato all’atto del decesso del dante causa, spetta al coniuge superstite, ai figli minori, ai figli maggiorenni, ai genitori e ai fratelli e alle sorelle, se conviventi e a carico.

 

 

In merito all'Amministrazione competente a provvedere all’attribuzione delle due annualità del trattamento pensionistico di cui sopra, si fa riferimento a quanto stabilito dall’art. 2 del D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510 (allegato 2).

 

IL Direttore Generale

Crecco

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                               

   Allegato n. 1

 

 

Legge 3 agosto 2004, n. 206

"Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 11 agosto 2004

 

Art. 1.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutte le vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio nazionale o extranazionale, se coinvolgenti cittadini italiani, nonché ai loro familiari superstiti.
2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nelle leggi 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, nonché l'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ad eccezione del comma 6.

Art. 2.

1. Ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di fine rapporto o altro trattamento equipollente a chiunque subisca o abbia subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado in conseguenza di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonché alle vedove e agli orfani, si applica l'articolo 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.
2. E' riconosciuto il diritto ad una maggiorazione della misura della pensione e ai relativi benefici sulla base dei criteri indicati dalla presente legge per coloro che sono stati collocati a riposo alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici di maggior favore derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie di lavoratori dipendenti, autonomi o liberi professionisti.

Art. 3.

1. A tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, è riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente. A tale fine è autorizzata la spesa di 5.807.000 euro per l'anno 2004 e di 2.790.000 euro a decorrere dall'anno 2005.
2. La pensione maturata ai sensi del comma 1 è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

Art. 4.

1. Coloro che hanno subito un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacita' lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, sono equiparati, ad ogni effetto di legge, ai grandi invalidi di guerra di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. A tale fine e' autorizzata la spesa di 126.432 euro per l'anno 2004, di 128.960 euro per l'anno 2005 e di 131.539 euro a decorrere dall'anno 2006.
2. A tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, è riconosciuto il diritto immediato alla pensione diretta, calcolata in base all'ultima retribuzione percepita integralmente dall'avente diritto e rideterminata secondo le previsioni di cui all'articolo 2, comma 2. Per tale finalità è autorizzata la spesa di 156.000 euro a decorrere dall'anno 2004.
3. I criteri di cui al comma 2 si applicano per la determinazione della misura della pensione di reversibilità o indiretta in favore dei superstiti in caso di morte della vittima di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice; tali pensioni non sono decurtabili ad ogni effetto di legge.
4. Ai trattamenti pensionistici di cui ai commi 2 e 3 si applicano i benefici fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di esenzione dall'IRPEF.

 

Art. 5.

1. L'elargizione di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, è corrisposta nella misura massima di 200.000 euro in proporzione alla percentuale di invalidità riportata, in ragione di 2.000 euro per ogni punto percentuale.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle elargizioni già erogate prima della data di entrata in vigore della presente legge, considerando nel computo anche la rivalutazione di cui all'articolo 6. A tale fine è autorizzata la spesa di 12.070.000 euro per l'anno 2004.
3. A chiunque subisca o abbia subito, per effetto di ferite o di lesioni, causate da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime, compresi i figli maggiorenni, é concesso, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, oltre all'elargizione di cui al comma 1, uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni. Per le medesime finalità è autorizzata la spesa di 8.268.132 euro per l'anno 2004, di 8.474.834 euro per l'anno 2005 e di 8.686.694 euro a decorrere dall'anno 2006.
4. In caso di decesso dei soggetti di cui al comma 3, ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità sono attribuite due annualità, comprensive della tredicesima mensilità, del suddetto trattamento pensionistico limitatamente al coniuge superstite, ai figli minori, ai figli maggiorenni, ai genitori e ai fratelli e alle sorelle, se conviventi e a carico. A tale fine è autorizzata la spesa di 857.000 euro per l'anno 2004 e di 12.500 euro a decorrere dall'anno 2005.
5. L'elargizione di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 12, comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come sostituito dall'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge 23 novembre 1998, n. 407, è corrisposta nella misura di 200.000 euro. Per le stesse finalità è autorizzata la spesa di 34.300.000 euro per l'anno 2004.

Art. 6.

1. Le percentuali di invalidità già riconosciute e indennizzate in base ai criteri e alle disposizioni della normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge sono rivalutate tenendo conto dell'eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale. Per le stesse finalità e' autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2004.
2. Alle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro familiari è assicurata assistenza psicologica a carico dello Stato. A tale fine è autorizzata la spesa di 50.000 euro a decorrere dall'anno 2004.

Art. 7.

1. Ai pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro superstiti è assicurato l'adeguamento costante della misura delle relative pensioni al trattamento in godimento dei lavoratori in attività nelle corrispondenti posizioni economiche e con pari anzianità. A tale fine è autorizzata la spesa di 75.180 euro a decorrere dall'anno 2004.

Art. 8.

1. I documenti e gli atti delle procedure di liquidazione dei benefici previsti dalla presente legge sono esenti dall'imposta di bollo.
2. L'erogazione delle indennità è comunque esente da ogni imposta diretta o indiretta.

Art. 9.

1. Gli invalidi vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e i familiari, inclusi i familiari dei deceduti, limitatamente al coniuge e ai figli e, in mancanza dei predetti, ai genitori, sono esenti dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica.

Art. 10.

1. Nei procedimenti penali, civili, amministrativi e contabili il patrocinio delle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice o dei superstiti è a totale carico dello Stato. A tale fine e' autorizzata la spesa di 50.000 euro a decorrere dall'anno 2004.
2. Ove non risulti essere stata effettuata la comunicazione del deposito della sentenza penale relativa ai fatti di cui all'articolo 1, comma 1, i soggetti danneggiati possono promuovere l'azione civile contro i diretti responsabili entro il termine di decadenza di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, prescindendo dall'eventuale maturata prescrizione del diritto.

Art. 11.

1. Nelle ipotesi in cui in sede giudiziaria, amministrativa o contabile siano già state accertate con atti definitivi la dipendenza dell'invalidità e il suo grado ovvero della morte da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, ivi comprese le perizie giudiziarie penali, le consulenze tecniche o le certificazioni delle aziende sanitarie locali od ospedaliere e degli ospedali militari, è instaurato ad istanza di parte, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un procedimento civile dinanzi al tribunale in composizione monocratica. Tale procedimento deve essere concluso con sentenza soggetta all'impugnazione di cui all'articolo 12, comma 2.

Art. 12.

1. Il tribunale in composizione monocratica competente in base alla residenza anagrafica della vittima o dei superstiti fissa una o al massimo due udienze, intervallate da un periodo di tempo non superiore a quarantacinque giorni, al termine del quale, esposte le richieste delle parti, prodotte ed esperite le prove e precisate le conclusioni, la causa è assegnata a sentenza e decisa nel termine di quattro mesi.
2. Le sentenze di cui al comma 1 sono ricorribili esclusivamente dinanzi alla Corte di cassazione per violazione di legge, ivi compresa la manifesta illogicità della motivazione.

Art. 13.

1. La competente amministrazione dello Stato, anche prima dell'inizio di azioni giudiziarie o amministrative, d'ufficio o su richiesta di parte, può offrire alla vittima di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice o agli eredi una somma a titolo di definitiva liquidazione, che, in caso di accettazione, è preclusiva di ogni altra azione, costituendo ad ogni effetto transazione.
2. La liquidazione di cui al comma 1 deve essere effettuata nel termine di quattro mesi dalla relativa deliberazione.

Art. 14.

1. Il riconoscimento delle infermità, il ricalcolo dell'avvenuto aggravamento ai sensi dell'articolo 6 e delle pensioni, nonché ogni liquidazione economica in favore delle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice devono essere conclusi entro il termine di quattro mesi dalla presentazione della domanda da parte dell'avente diritto alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente in base alla residenza anagrafica del medesimo soggetto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510.

Art. 15.

1. I benefici di cui alla presente legge si applicano agli eventi verificatisi sul territorio nazionale a decorrere dal 1° gennaio 1961. A tale fine è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2004.
2. Per gli eventi coinvolgenti cittadini italiani verificatisi all'estero, i benefici di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2003.

Art. 16.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato complessivamente in 64.100.000 euro per l'anno 2004, in 12.480.000 euro per l'anno 2005 e in 12.900.000 euro a decorrere dall'anno 2006, ivi comprese le minori entrate derivanti dal comma 2 dell'articolo 3, valutate in 407.238 euro per l'anno 2004, in 610.587 euro per l'anno 2005 e in 814.476 euro a decorrere dall'anno 2006, e quelle derivanti dal comma 1 dell'articolo 9, valutate in 130.500 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando: quanto a 4.210.000 euro per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; quanto a 4.997.000 euro per l'anno 2004, a 506.000 euro per l'anno 2005 e a 1.430.000 euro per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia; quanto a 26.450.000 euro per l'anno 2004, a 27.000 euro per l'anno 2005 e a 29.000 euro per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri; quanto a 3.401.000 euro per l'anno 2004, a 7.456.000 euro per l'anno 2005 e a 9.273.000 euro per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; quanto a 1.027.000 euro per l'anno 2004, a 682.000 euro per l'anno 2005 e a 2.168.000 euro per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa; quanto a 21.436.000 euro per l'anno 2004 e a 3.809.000 euro per l'anno 2005, l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali e quanto a 2.579.000 euro per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     Allegato n. 2

 

 

Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510 (in Gazz. Uff., 7 gennaio, n. 4)

Regolamento recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita’ organizzata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407, recante «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita’ organizzata»;

Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante «Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita’ organizzata»;

Vista la legge 13 agosto 1980, n. 466, recante: «Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche» e successive modificazioni ed integrazioni»;

Visto l'art. 17, commi 1 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti i decreti ministeriali 30 ottobre 1980, 11 luglio 1983, 29 luglio 1987, n. 561, 29 agosto 1991, n. 319, 16 marzo 1992, n. 377;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 364;

Ritenuto di dover riunire e coordinare le disposizioni dettate dai decreti ministeriali e dal decreto presidenziale sopracitato e di dover disciplinare le modalita’ di attuazione della legge 23 novembre 1998, n. 407, ai sensi dell'art. 5 della predetta legge;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 giugno 1999;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 23 luglio 1999;

Sulla proposta del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della difesa e delle politiche agricole;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Principi generali.

Il presente regolamento riunisce e coordina le disposizioni riguardanti le modalita’ di attuazione delle leggi 13 agosto 1980, n. 466, e 20 ottobre 1990, n. 302, recate dai decreti ministeriali 30 ottobre 1980, 11 luglio 1983, 29 luglio 1987, n. 561, 29 agosto 1991, n. 319, 16 marzo 1992, n. 377 e dal decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 364 nonche’ le modalita’ di attuazione della legge 23 novembre 1998, n. 407.

Art. 2.

Amministrazioni competenti.

1. All'attribuzione delle speciali elargizioni e dell'assegno vitalizio previsti dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, e 23 novembre 1998, n. 407, in favore dei superstiti di dipendenti pubblici vittime del dovere o in favore degli stessi dipendenti pubblici che abbiano riportato le invalidita’ indicate dalle citate leggi nell'adempimento del dovere, provvedono le seguenti amministrazioni:

a) il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - per gli appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo forestale dello Stato, al Corpo di polizia penitenziaria, alle polizie municipali; il Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi - per gli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

b) il Ministero di grazia e giustizia per i magistrati ordinari, i giudici di pace, i giudici onorari di tribunale, i giudici popolari ed il personale civile dell'amministrazione penitenziaria non appartenente al Corpo di polizia penitenziaria;

c) il Ministero della difesa per gli appartenenti alle Forze armate dello Stato.

2. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza e’, altresi’, competente in ordine all'attribuzione dei benefici previsti dalle predette leggi in favore delle persone che, legalmente richieste, abbiano prestato assistenza ad ufficiali e agenti di polizia giudiziaria o ad autorita’, ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.

3. All'attribuzione dei benefici previsti in favore dei cittadini italiani che non rientrano in alcuna delle categorie per le quali e’ determinata l'amministrazione competente, nonche’ degli stranieri e degli apolidi, ovvero dei loro superstiti, provvede il Ministero dell'interno - Direzione generale dei servizi civili.

4. Per i benefici correlati al trattamento pensionistico, per le esenzioni fiscali e per i benefici di guerra, provvedono per i dipendenti pubblici le amministrazioni di appartenenza.

5. Per i restanti benefici provvedono le amministrazioni competenti.

 

“omissis”