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Circolare numero 124 del 03-08-2017


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Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Coordinamento Generale Legale
Roma, 03/08/2017
Circolare n. 124
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
   Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.2
OGGETTO:

Obbligazione contributiva di finanziamento dell’indennità economica di malattia per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo e al Fondo pensioni sportivi professionisti (gestioni ex ENPALS)

SOMMARIO:

 

Con la presente circolare si provvede ad una ricognizione dei principi fondanti l’assicurazione della prestazione economica di malattia per i soggetti iscritti, ai fini previdenziali, al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo e al Fondo pensioni sportivi professionisti, e si illustra la disciplina relativa alla correlata obbligazione contributiva. Si forniscono, altresì, i chiarimenti sui connessi riflessi di natura contributiva nei casi in cui il trattamento economico di malattia sia corrisposto, per effetto di norma di legge o di contratto collettivo, dal datore di lavoro.

 

INDICE

Premessa

1.   Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo. Profili normativi dell’obbligo dell’assicurazione economica di malattia

1.1.      Quadro normativo

1.2.      Fondazioni lirico-sinfoniche

1.3.      Riepilogo degli obblighi contributivi

2.   Fondo pensioni sportivi professionisti. Precisazioni

 

Premessa

 

In relazione al completamento del processo di integrazione dell’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (gestioni ex Enpals), allo scopo di favorire il corretto assolvimento degli obblighi contributivi da parte dei datori di lavoro e lo svolgimento delle funzioni di assistenza e controllo da parte delle Sedi territoriali dell’Istituto, con la presente circolare, si delineano in modo sistematico i principi legislativi che regolano il finanziamento dell’assicurazione economica di malattia per i lavoratori iscritti alle predette Gestioni e si forniscono le istruzioni operative finalizzate a promuoverne l’uniforme applicazione.

 

In ordine ai principi generali, si fa presente che nell’ambito dello spettacolo la tutela relativa all’assicurazione economica di malattia trova il suo principale fondamento normativo nel medesimo testo di legge che regola l’assicurazione IVS e, in particolare, il Decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708 con il quale è stata regolamentata la relativa disciplina in regime sostitutivo dell’assicurazione generale obbligatoria di malattia di cui alla legge 11 gennaio 1943, n. 138.

 

Infatti, proprio tenendo conto delle caratteristiche delle prestazioni rese dai lavoratori del settore - non sempre riconducibili agli schemi tipici del rapporto di lavoro subordinato - il legislatore ha ritenuto opportuno prevedere che l’assicurazione di malattia fosse riconosciuta a tutti i lavoratori dello spettacolo stabilendo, pertanto, regole volte a rendere effettiva detta tutela anche ai soggetti che svolgono la loro attività senza vincolo di subordinazione (es. prevedendo l’erogazione del relativo trattamento da parte dell’Istituto per i lavoratori saltuari e “a prestazione”, introducendo per i lavoratori a tempo determinato specifici massimali per il calcolo dei contributi e delle prestazioni per le indennità economiche di malattia e maternità, etc.).

 

Fatte salve le predette specificità riconducibili, sostanzialmente, alla “platea” dei soggetti beneficiari, nonché alla sussistenza di determinati requisiti contributivi ai fini dell’erogazione dell’indennità economica, si evidenzia come le norme dettate siano basate sui medesimi principi stabiliti per l’assicurazione generale dei lavoratori dipendenti, tanto che il loro contenuto è, in molti casi, equivalente sia sul piano letterale, che funzionale, a quello delle disposizioni di cui alla citata L. n. 138/1943.

 

Detta equivalenza sussiste anche con riguardo alle disposizioni che disciplinano le modalità di finanziamento di detta assicurazione, tanto che l’obbligazione contributiva si connota in linea generale per il datore di lavoro in relazione ai rapporti di lavoro subordinato, alla stessa stregua dell’obbligo sussistente con riguardo ai lavoratori assicurati presso l’assicurazione generale.

 

Ciò premesso, con la presente circolare, anche per assicurare ai lavoratori l’effettività delle tutele previste dal vigente ordinamento, si ricostruiscono le fonti normative che regolano l’obbligo contributivo relativo all’assicurazione economica di malattia rispettivamente dei lavoratori dello spettacolo iscritti, per l’assicurazione IVS, al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo e degli sportivi professionisti iscritti, per l’assicurazione IVS, al Fondo pensioni sportivi professionisti, avendo a riferimento, altresì, la prassi amministrativa adottata dall’Istituto, con particolare riguardo  alla  circolare Inps/Enpals n. 134363/AGO - n. 1065/RCV - n. 632/EAD del 21 maggio 1980 (allegato 1), alla circ. n. 10314 del 16 giugno 1983, ed alla circ. n. 180 del 26 giugno 1987.

 

 

1.   Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo. Profili normativi dell’obbligo dell’assicurazione economica di malattia

 

1.1.      Quadro normativo

 

Il diritto all’assicurazione obbligatoria di malattia nell’ambito dello spettacolo è disciplinato, come innanzi precisato, dal D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947,

in forza del quale detta assicurazione, allo stato da riferirsi al solo trattamento economico, opera, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del citato decreto,

in regime sostitutivo dell’assicurazione generale di malattia di cui alla L. n. 138/1943 in favore degli “iscritti” al Fondo pensioni lavoratori dello

spettacolo.

 

Il riferimento agli “iscritti” di cui al predetto art. 2 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947 fa sì che il diritto al trattamento economico di malattia sussista (nella ricorrenza dei requisiti contributivi minimi), in linea generale, in favore di tutti i lavoratori dello spettacolo identificati dall’obbligo assicurativo IVS presso il Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (F.p.l.s.) senza che abbia rilievo la sussistenza o meno del vincolo di subordinazione (cfr. circolare Inps/Enpals n. 134363/AGO, n. 1065/RCV e n. 632/EAD del 21 maggio 1980).

 

Infatti, con la predetta norma il legislatore ha individuato la platea dei soggetti per i quali è prevista l’assicurazione obbligatoria di malattia, identificandola nei soggetti che svolgono le attività artistiche, tecniche o amministrative analiticamente riportate nell’art. 3 del medesimo D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947 (artisti lirici, attori di prosa, registi, sceneggiatori, maestranze teatrali, etc.).

 

Fa eccezione a tale regola l’appartenenza dell’assicurato ad una particolare figura professionale, quella del “lavoratore autonomo esercente attività musicali” di cui al n. 23-bis ex art. 3, co. 1, D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947, categoria introdotta dalla legge n. 350/2003 (cfr. art. 3, commi 98, 99 e 100)[1]. Per tali soggetti, in considerazione delle particolari modalità di svolgimento della attività svolta che si connota per l’ampia autonomia di organizzazione dell’attività economica e dei compiti assunti, il legislatore ha previsto che siano i medesimi a provvedere direttamente, in deroga al regime ordinario, all’adempimento degli obblighi informativi e contributivi ai soli fini IVS, contemplando, quindi, per tale categoria di lavoratori la sola assicurazione pensionistica.

 

In tali casi, infatti, il legislatore, posto che l’attività svolta presenta i predetti profili di imprenditorialità, ha ritenuto di riconoscere al lavoratore esercente attività musicali le medesime tutele assicurative spettanti agli esercenti attività commerciali. Pertanto non sussistendo il diritto all’indennità economica di malattia, non si configura, parallelamente, la relativa obbligazione contributiva.

 

Si rammenta, in proposito, che l’elenco delle figure professionali dello spettacolo contenuto nell’art. 3 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947 è stato adeguato dal Ministero del lavoro con il decreto 15 marzo 2005 n. 17445[2], pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 aprile 2005, n. 80 (cfr. circolare Enpals n. 7 del 30 marzo 2006 e circolare Inps n. 66 del 18 maggio 2010).

 

Pertanto, assumendo rilievo, unicamente, ai fini dell’insorgenza dell’obbligazione contributiva la natura dell’attività svolta da parte delle “figure professionali” enucleate nell’ambito delle predette norme, detto obbligo si configura per il datore di lavoro/committente a prescindere dalla natura del rapporto di lavoro instaurato con il lavoratore sia essa di tipo subordinato ovvero riconducibile ad una delle diverse fattispecie di lavoro parasubordinato o autonomo, ivi inclusa la prestazione professionale resa da soggetto titolare di partita iva[3].

 

Al riguardo, si osserva che le predette precisazioni sono peraltro utili a favorire la necessaria rivisitazione delle indicazioni fornite sul punto, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nell’ambito dell’Interpello n. 13 dell’8 marzo 2011 (“…gli artisti che prestano la loro opera senza vincolo di subordinazione sono soggetti a contribuzione INPS solo per l’indennità economica di maternità”).

 

Inoltre, il riferimento agli “iscritti” in genere fa sì che l’obbligazione contributiva prescinda da tratti distintivi del datore di lavoro[4] e, piuttosto, si configuri anche con riguardo a categorie di lavoratori che, in base al settore di attività dell’impresa, sarebbero normalmente escluse. In specifici casi, quando il legislatore ha ritenuto, invece, di conferire rilevanza alla natura del rapporto di lavoro quale presupposto dell’obbligo assicurativo, lo ha fatto espressamente. Pertanto, sulla base di quanto precisato, a titolo meramente esemplificativo, anche per gli “impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa” - quali soggetti espressamente annoverati tra le qualifiche professionali assoggettate ad assicurazione dello spettacolo - l’impresa è obbligata al versamento della contribuzione di finanziamento dell’indennità economica di malattia, sulla base della regolamentazione dettata dal D.lgs.C.P.S. n. 708/1947, ancorché la medesima sia inquadrata nel settore “industria”.

 

Per la disciplina dell’erogazione dell’assicurazione economica di malattia, l’art. 13 del citato D.lgs.C.P.S. n. 708/1947 rinvia alle previsioni del contratto collettivo 28 agosto 1934 (cfr. allegato 2) - istitutivo della Cassa Nazionale di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, confluita con il decreto citato nell’ex Enpals - fino all’emanazione di nuove disposizioni concernenti, più in generale, la natura, i limiti, le condizioni e le modalità per la concessione delle prestazioni, nonché il coordinamento dell’attività dell’Ente con quella dell’Istituto nazionale previdenza sociale e dell’Istituto nazionale assicurazione malattia.

 

Il legislatore del 1947 aveva fatta salva, pertanto, la vigenza della normativa di dettaglio di cui al citato contratto collettivo recante le condizioni per la concessione della prestazione economica, ivi compresa la disposizione secondo la quale “non è dovuta l’indennità a quegli iscritti che in caso di malattia od infortunio percepiscono, in applicazione dei contratti collettivi di lavoro o disposizioni di legge, un assegno corrispondente alla retribuzione intera o ridotta” (cfr. art. 11), confermando, in tal modo, il generale impianto delineato dalla L. n. 138/1943.

 

La disposizione sopra richiamata è infatti equivalente a quella dettata dal legislatore nell’assicurazione generale di cui alla citata legge n. 138/1943 (cfr. art. 6, comma 2[5]) esprimendo sia sul piano letterale, che sostanziale, anche nel settore dello spettacolo, la fungibilità della retribuzione dovuta (sulla base delle previsioni contrattuali o di legge) durante la malattia da parte del datore di lavoro rispetto all’indennità economica corrisposta dall’ente previdenziale.

 

Sulla scorta di tale previsione, in presenza di eventuali accordi contrattuali che garantissero nella ricorrenza dell’evento la corresponsione dell’intera retribuzione, il datore di lavoro era esonerato dal versamento della contribuzione di finanziamento dell’assicurazione per l’indennità economica di malattia.

 

Va tuttavia evidenziato che, a decorrere dal 1° maggio 2011, è esclusa per il datore di lavoro la possibilità di essere esonerato dall’obbligo di versamento del contributo di malattia anche nei casi in cui il medesimo sia, per norma di legge o per previsione contrattuale, tenuto a corrispondere una prestazione di valore non inferiore a quella prevista dalla legge.

 

Al riguardo, va ricordato che, in ordine all’interpretazione del citato articolo 6, si sono registrati orientamenti giurisprudenziali che sancivano l’obbligo di versamento del contributo di finanziamento dell’assicurazione di malattia anche nelle fattispecie in cui il datore di lavoro era tenuto, per previsioni contrattuali, al pagamento, in caso di malattia, del trattamento economico in misura non inferiore a quelle fissata dalla legge, confutati dalla emanazione di una norma di interpretazione autentica (cfr. dell’art. 20, comma 1, del D.L. n. 112/2008, conv. in L. n. 133/2008).

 

La querelle interpretativa è stata, da ultimo, risolta per via di un successivo intervento normativo. In particolare, con l’inserimento del comma 1-bis all’art. 20 del D.L. n. 112/2008, intervenuto con il D.L. n. 98/2011 (conv. in L. n. 111/2011), è stato, in via legislativa, definitivamente stabilito che, a partire dal 1° maggio 2011,i datori di lavoro sono comunque tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dell’indennità economica di malattia in base all’articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per le categorie di lavoratori cui la suddetta assicurazione è applicabile ai sensi della normativa vigente.

 

Pertanto, a partire dal 1° maggio 2011, sulla base delle citate disposizioni, l’obbligo contributivo per il finanziamento della predetta assicurazione è esteso anche ai i datori di lavoro che occupino lavoratori dello spettacolo - subordinati, parasubordinati o autonomi – aventi diritto all’indennità (cfr. tabella G di cui alla legge n. 41/1986), che corrispondano, per previsione di legge o di contratto collettivo, un trattamento economico sostitutivo della predetta indennità. Come già chiarito dall’Istituto, l’obbligo di versamento del contributo di malattia è riaffermato in via generale per tutti i datori di lavoro indicati nella tabella G di cui alla legge n. 41/1986, con riferimento ai lavoratori aventi diritto all’indennità economica di malattia, individuati dalla vigente normativa (cfr. circolare n. 122/2011).

 

Una volta individuato l’ambito soggettivo di applicazione dell’assicurazione economica di malattia, si riassumono di seguito gli altri profili strutturali della obbligazione contributiva del datore di lavoro/committente attinenti all’assolvimento dell’obbligazione contributiva (cfr. circolare Inps/Enpals n. 134363/AGO e 1065/RCV del 21 maggio 1980; circ. n. 10314 del 16 giugno 1983; circ. n. 180 del 26 giugno 1987).

 

In particolare, anche nello spettacolo, le aliquote contributive relative all’assicurazione economica di malattia, come per la generalità dei lavoratori dipendenti, devono essere applicate sull’intera retribuzione imponibile come individuata dall’art. 12 della legge n. 153/1969[6] e successive modifiche (cfr. art. 4, co. 4, D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947 e art. 31, L. n. 41/1986); dovranno, altresì, essere osservate tutte quelle disposizioni che prevedono retribuzioni medie e convenzionali nonché il rispetto di minimali di retribuzione contrattuale (cfr. art. 1, co. 1, del D.L. n. 338/1989, conv. in L. n. 389/1989,) e di retribuzione giornaliera di legge (D.L. n. 402/1981, convertito in L. n. 537/1981 e art. 7, co 1, secondo periodo, del D.L. n. 463/1983, conv. in L. n. 638/1983).

 

In considerazione della sostanziale equiparazione del “lavoratore a prestazione” a quello subordinato ai fini della determinazione degli elementi di retribuzione imponibile prevista nel settore, alle predette norme fa riferimento il committente nella determinazione dell’imponibile contributivo. Spetta, infatti, sempre al soggetto che si avvale delle prestazioni lavorative, sia esso datore di lavoro ovvero committente nelle ipotesi di lavoro autonomo, versare la contribuzione e adempiere i correlati oneri informativi di denuncia (cfr. combinato disposto art. 4, commi 1 e 4, che rimanda al D.Lgt. n. 692/1945, e art. 5, comma 1 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947).

 

Inoltre, va precisato che per i lavoratori dello spettacolo con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi di quanto previsto dall’art. 6, co. 15, D.L. n. 536/1987, conv. in L. n. 48/1988, i contributi - così come le prestazioni per le indennità economiche di malattia - sono calcolati su un importo massimo della retribuzione giornaliera; detto massimale è allo stato pari ad euro 67,14 (cfr. circolari n. 180 del 26 giugno 1987 e, da ultimo, n. 11 del 27 gennaio 2016, par. 10.4). In proposito, si precisa che la disposizione in esame, tenuto conto dell’evoluzione nell’utilizzo dei contratti a termine come tipologie flessibili di impiego, va applicata a tutte le fattispecie di rapporti di lavoro a “durata limitata”. Pertanto, sia nelle ipotesi di lavoro autonomo “a prestazione” che nelle ipotesi di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato si tiene conto del predetto massimale nell’assolvimento degli obblighi contributivi.

 

Delineate come sopra le principali caratteristiche dell’obbligazione contributiva nel settore di riferimento, va precisato che con l’emanazione della L. n. 833/1978, istitutiva del servizio sanitario nazionale, il legislatore ha demandato la competenza ad erogare le prestazioni economiche di malattia dei lavoratori dello spettacolo e a riscuotere la relativa contribuzione all’Inps, che, a partire dal 1° gennaio 1980, ha provveduto a gestire l’assicurazione di dette prestazioni sulla base dei principi e dei criteri vigenti presso l’ex Enpals.

 

Al predetto intervento normativo istitutivo del S.S.N., ha fatto seguito la legge n. 41/1986, con la quale il legislatore all’art. 31, in continuità con le disposizioni vigenti in materia, ha stabilito la nuova misura dell’onere contributivo relativo all’assicurazione economica di malattia per i lavoratori aventi diritto alle indennità economiche.

 

La nuova aliquota di finanziamento è stata fissata con riferimento ai vari settori di attività produttiva, annoverando espressamente in tale ambito, in coerenza con il quadro normativo sopra delineato, i lavoratori dello spettacolo (cfr. tabella G allegata alla citata legge). Allo stato, la misura del contributo per i “lavoratori dello “spettacolo” è pari al 2,22% della retribuzione ovvero del compenso imponibile.

 

Stante il quadro normativo vigente che conferisce esclusivo rilievo alla esplicita individuazione di determinate categorie di lavoratori, detta misura dell’aliquota di finanziamento si applica a tutti i datori di lavoro/committenti che si avvalgono delle prestazioni dei lavoratori dello spettacolo a prescindere dal settore produttivo a cui i medesimi appartengono.

 

Alla luce di quanto innanzi esposto e a rettifica di quanto disposto al par. 4 della circolare n. 76 dell’11 aprile 2002, recante disposizioni in materia di “Inquadramento previdenziale delle imprese che gestiscono il gioco del Bingo”, anche per gli impiegati e operai delle sale bingo la misura del contributo per l’assicurazione economica di malattia è pari al 2,22%, in quanto tali lavoratori rientrano nelle categorie di lavoratori per i quali è previsto l’obbligo di iscrizione al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, a prescindere dall’inquadramento del datore di lavoro nel settore terziario.

 

 

1.2.      Fondazioni lirico-sinfoniche

 

Fa eccezione a quanto innanzi esposto il peculiare regime del trattamento di malattia in vigore per i lavoratori subordinati a tempo indeterminato, dipendenti dalle Fondazioni-lirico sinfoniche.

 

Al riguardo, l’art. 11, comma 19 del decreto legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, stabilisce che per i predetti lavoratori, pur essendo gli stessi dipendenti da enti di diritto privato, si applicano le disposizioni vigenti per il pubblico impiego con riferimento alla “certificazione, le conseguenti verifiche e le relative riduzioni del trattamento economico delle assenze per malattia o per infortunio non sul lavoro”.

 

Pertanto, la sostanziale equiparazione, ai fini del trattamento di malattia, dei dipendenti delle Fondazioni lirico-sinfoniche ai dipendenti pubblici, comporta per i medesimi l’esonero dal versamento della contribuzione di malattia; a tali lavoratori, infatti, in caso di malattia viene corrisposta, dal datore di lavoro, la retribuzione ordinariamente spettante, sulla base delle regole che disciplinano l’istituto per i dipendenti pubblici.

 

Quanto innanzi vale esclusivamente per i lavoratori che abbiano un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con le suddette Fondazioni, atteso il riferimento espresso che l’art. 11 del D.L. n. 91/2013 fa esclusivamente a tale tipologia di rapporto di lavoro.

 

Per le altre tipologie di rapporto di lavoro instaurate tra le Fondazioni lirico-sinfoniche e i lavoratori rientranti nelle categorie elencate dall’art. 3 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947, valgono, invece le disposizioni innanzi fornite per la generalità dei lavoratori dello spettacolo, con conseguente obbligo contributivo a carico del datore di lavoro/committente.

 

In relazione all’inquadramento delle Fondazioni lirico-sinfoniche, è stato istituito il nuovo codice statistico contributivo 1.18.09, atto ad identificarle in maniera puntuale, che andrà associato al codice Ateco2007 90.04.00, avente il significato di “Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche”.

 

Le sedi territoriali dell’Istituto, ognuna per i propri ambiti di competenza, avranno cura di effettuare le necessarie operazioni di adeguamento anagrafico aziendale delle citate Fondazioni lirico-sinfoniche.  In conformità a quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della legge n. 335/1995, detto adeguamento produrrà effetti, nel rispetto del principio della non retroattività, a decorrere dal periodo di paga successivo alla pubblicazione della presente circolare. A decorrere dalla medesima data produrrà effetto la revoca del codice di autorizzazione 8G afferente alle matricole delle Fondazioni lirico-sinfoniche.

 

 

1.3.      Riepilogo degli obblighi contributivi

 

Come analiticamente riferito nell’ambito dei precedenti paragrafi, sulla base del vigente assetto normativo, l’assicurazione di malattia, con i connessi obblighi contributivi a carico del datore di lavoro, opera a favore di tutti i lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (ex Enpals), in forza del D.lgs.C.P.S. n. 708/1947 a prescindere dalla natura del relativo rapporto di lavoro (subordinata, parasubordinata o autonoma) e dal tipo di qualifica dallo stesso rivestita (impiegato, operaio, quadro, etc.), nonché dal settore produttivo in cui opera l’impresa che lo impiega, sempreché si tratti di figure professionali espressamente individuate dal legislatore, per le quali è previsto l’obbligo di iscrizione al medesimo Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.

 

Inoltre, sulla scorta del dettato del comma 1-bis dell’art. 20 del D.L. n. 112/2008, a far data dal 1° maggio 2011, sempre per i lavoratori sopra individuati, detti obblighi sono sempre vigenti, prescindendosi dalla eventuale circostanza che il datore di lavoro/committente sia tenuto, per effetto di norma di legge o di contratto, a corrispondere al lavoratore, in caso di malattia, una prestazione di valore pari o superiore all’indennità economica di malattia a carico dell’Istituto.

 

Infine, non sono soggetti all’assicurazione di malattia:

a)   i “lavoratori autonomi esercenti attività musicali” di cui al n. 23-bis ex art. 3, co. 1, D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947, categoria introdotta dalla legge n. 350/2003 (cfr. art. 3, commi 98, 99 e 100);

b)   i dipendenti con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con le Fondazioni lirico-sinfoniche di cui al D.L. n. 91/2013.

 

Sul piano operativo, sulla base di quanto precisato nell’ambito della presente circolare, l’eventuale utilizzo da parte dei datori di lavoro/committenti che si avvalgono delle prestazioni lavorative dei soggetti identificati dall’obbligo assicurativo al F.p.l.s., dei codici di autorizzazione 8G e 4J non risulta in linea con l’assetto della normativa previdenziale di settore.

 

Pertanto, in via automatizzata, l’Istituto procederà a revocare, nei confronti delle aziende con obblighi assicurativi nei confronti del F.p.l.s., i citati codici di autorizzazione. Ai sensi dell’art. 3, comma 8, della legge n. 335/1995, terzo periodo, tenuto conto che l’assetto contributivo qui delineato assume una connotazione di generalità di applicazione per tutti i lavoratori iscritti al F.p.l.s., la predetta revoca produce effetti, nel rispetto del principio della non retroattività, a decorrere dal periodo di paga successivo alla pubblicazione della presente circolare.

 

 

2.   Fondo pensioni sportivi professionisti. Precisazioni

 

Come noto, la L. n. 366/1973 ha esteso la tutela assicurativa per IVS di cui al D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947 prevista per i lavoratori dello spettacolo ai calciatori vincolati da contratto con società sportive affiliate alla Federazione italiana gioco calcio che svolgono la loro attività nei campionati di serie A, B e C (ora Lega Pro) e agli allenatori di calcio vincolati con società sportive affiliate alla Federazione italiana gioco calcio che svolgono professionalmente la loro attività in campionati di divisione nazionale.

 

Detto ampliamento di tutela è intervenuto anche con riguardo all’assicurazione contro le malattie (cfr. art. 1, L. n. 366/1973) ma non anche con riferimento all’assicurazione per l’indennità economica di malattia e di maternità, posto che il comma 3 del predetto art. 1, sempre avendo a riferimento la medesima platea di assicurati, l’ha espressamente esclusa.[7]

 

Successivamente il legislatore, con la L. n. 91/1981, ha ulteriormente esteso la sola assicurazione per invalidità vecchiaia e superstiti ad atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi e preparatori atletici che svolgono la loro attività anche nell’ambito di altre discipline che hanno ottenuto il riconoscimento dello status di professionismo sportivo[8], non considerandoli, pertanto, destinatari dei trattamenti economici di malattia e di maternità, parimenti a quanto precedentemente previsto per calciatori e allenatori di calcio. Allo stato hanno ricevuto il riconoscimento dello status di “sport professionistico” le discipline sportive del calcio, del ciclismo, del golf, del pugilato, del motociclismo e del basket.

 

In conclusione, non essendo prevista l’estensione dell’assicurazione relativa al trattamento economico di malattia per gli sportivi professionisti come sopra individuati, i datori di lavoro non sono obbligati al versamento della relativa contribuzione minore.

 

  Il Direttore Generale  
  Gabriella Di Michele  

 

 

                                                        

[1] Si rinvia per il dettaglio della disciplina relativa agli obblighi previdenziali per il lavoratore autonomo esercente attività musicali alla circolare Enpals n. 17/2004 e al messaggio Enpals n. 5/2007.

 

[2] Allo scopo di far sì che l’estensione della tutela previdenziale potesse accompagnare l’istituzione di nuove figure professionali indotta dall’evoluzione del settore dello spettacolo, il legislatore - con le modifiche apportate, dall’art. 43 della L. n. 289/2003, all’art. 3, comma 2, del citato D.Lgs.C.P.S.  n. 708/1947 - ha previsto la possibilità di adeguare il novero delle qualifiche professionali assicurate al F.p.l.s, sulla base di un iter che prende le mosse da proposte formulate dall’ex Enpals e si conclude con l’adozione di un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, a seguito della consultazione delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale.

 

[3] A tale riguardo, a più riprese la giurisprudenza ha ribadito che l’obbligo assicurativo per i lavoratori dello spettacolo discende indipendentemente dal concreto atteggiarsi del rapporto, dall’art. 3 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947, che impone l’iscrizione ad una serie di lavoratori specificamente individuati senza distinguere sulla natura del rapporto di lavoro, tanto che la medesima disposizione “nel determinare la categoria degli iscritti, raggruppa sia coloro che prestano attività in un certo senso autonoma sia coloro che svolgono attività subordinata” (Cass. Civ. nn. 5323/1992 e 7323/1992; cfr. anche Corte Appello Trieste, sez. lavoro, n. 20/2002)". Sempre secondo la Corte di Cassazione, le categorie elencate nell’art. 3 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947 comprendono lavoratori “nei cui confronti potevano essere instaurati – a seconda della ricorrenza dei vari requisiti delineati dalla giurisprudenza per distinguere i due diversi tipi di prestazione lavorativa – rapporti sia di lavoro subordinato, sia di lavoro autonomo”, avendo voluto il legislatore “predisporre una tutela previdenziale ad ampio raggio – non diversa da quella elargita ai lavoratori dipendenti –  a vantaggio di categorie di lavoratori esplicanti la loro opera nel settore dello spettacolo e in relazione ai quali non sempre è possibile distinguere se l’attività dai medesimi espletata sia di lavoro subordinato o di lavoro autonomo (e senza, quindi, che sia necessario previamente accertare la natura, autonoma o subordinata, dell’attività prestata)”. Senza alcuna necessità di operare una siffatta distinzione, allora, i lavoratori dello spettacolo inseriti nell’elenco di cui all’originario testo dell’art. 3 del D.Lgs. del 1947, poi via via ampliato, hanno potuto usufruire di tutte le provvidenze previdenziali e assistenziali riconosciute ai lavoratori privati subordinati […] (cfr. Cass. Civ. sez. unite, sent. n. 581/1999; Cass. Civ., sez. lavoro, sent. nn. 17301/2002, 12548/2003, 17509/2005; Cass. Civ., sent. n. 21245/2014).

 

[4] Cfr., fra le altre, la citata sentenza n. 12548/2003 con la quale la Corte di Cassazione ha precisato che  “l'assicurazione che copre i c.d. lavoratori dello spettacolo (con la relativa contribuzione) è svincolata dalla natura (del settore di appartenenza) dell'impresa nei cui confronti viene svolta la prestazione lavorativa, dovendosi invece avere riguardo alla qualificazione data dalla legge alle singole categorie di lavoratori” e,  da ultimo, la sent. n. 4882/2013, con la quale sempre la Suprema Corte ha ribadito l’irrilevanza della natura dell’impresa ai fini della configurazione dell'obbligazione contributiva ai sensi del D.L.C.P.S. n. 708 del 1947.

 

[5] “L’indennità non è dovuta quando il trattamento economico di malattia è corrisposto per legge o per contratto collettivo dal datore di lavoro o da altri Enti in misura pari o superiore a quella fissata dai contratti collettivi ai sensi del presente articolo. Le prestazioni corrisposte da terzi in misura inferiore a quella della indennità saranno integrate dall’Ente sino a concorrenza” (art. 6, comma 2, L. n. 138/1943).”

 

[6] Si ricorda che l’articolo 12 della l. n. 153/1969, sostituito dall’art. 6 del D.Lgs. n. 314/1997, sostituisce, altresì, con un unico articolo, gli artt. 1 e 2, n. 692/1945 (recepiti negli artt. 27 e 28, testo unico approvato con D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797).

 

[7] Art. 1, c. 3, L. n. 366/1973: “Non si applicano agli assicurati di cui ai precedenti commi le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420 , nonché quelle concernenti il trattamento economico di malattia e la tutela economica per le lavoratrici madri”.

 

[8] In proposito, si ricorda che, in base alla legge n. 91/1981, recante norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti, la prestazione sportiva può formare oggetto di contratto di lavoro subordinato ovvero autonomo, da stipulare, a pena di nullità, in forma scritta.