Trova in INPS

Versione Grafica

920514
DIREZIONE CENTRALE
PER I CONTRIBUTI
Circolare n. 125.
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI
   E PERIFERICI DEI RAMI
   PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
   PRIMARI MEDICO LEGALI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
       e, per conoscenza,
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   PROVINCIALI
Legge 11 maggio 1990, n. 108 sui licenziamenti
individuali. Riflessi in materia previdenziale.
DIREZIONE CENTRALE
PER I CONTRIBUTI
Roma, 11 maggio 1992     AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 125.        AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI
                            E PERIFERICI DEI RAMI
                            PROFESSIONALI
                         AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
                            PRIMARI MEDICO LEGALI
                         AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
                                e, per conoscenza,
                         AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                         AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                            REGIONALI
                         AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                            PROVINCIALI
OGGETTO: Legge 11 maggio 1990, n. 108 sui licenziamenti
         individuali. Riflessi in materia previdenziale.
     La legge 11 maggio 1990, n. 108, entrata in  vigore  il
26  maggio 1990, ha innovato la disciplina dei licenziamenti
individuali, ampliando il campo di intervento  della  norma-
tiva  precedente  ed  introducendo,  con  gli  artt.  1 e 2,
modifiche rispettivamente all'art. 18 della legge 20  maggio
1970,  n.  300  e  all'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n.
604.
     Le  nuove  disposizioni  comportano  che  i  datori  di
lavoro,  imprenditori  e  non, con l'eccezione dei datori di
lavoro domestici, sono sottoposti a  vincoli  nella  risolu-
zione  del  rapporto  di lavoro "ad nutum"  ex art. 2118 del
c.c.. Il legislatore peraltro ha  differenziato  gli  inter-
venti  a  tutela  del  lavoratore  ingiustamente licenziato,
parametrando gli effetti  della  declaratoria  di  illegitt-
imita'  al numero di dipendenti occupati presso il datore di
lavoro, con conseguenze sul ripristino o meno  del  rapporto
di lavoro.
     Fra  tali  conseguenze sono rilevanti, per i fini isti-
tuzionali dell'Istituto, quelle  connesse  all'obbligo  con-
tributivo, oggetto della presente circolare.
     Cio'  premesso,  e'  opportuno  distinguere gli effetti
della declaratoria di illegittimita' del  licenziamento,  ai
sensi dell'art. 18 della legge n. 300/1970, modificato
dall'art. 1 della legge n.  108/90,  da  quelli  conseguenti
alla  declaratoria  pronunciata  ai  sensi dell'art. 8 della
legge n. 604/66,  modificato  dall'art.  2  della  legge  n.
108/90.
     Sia  l'art.  1  che  l'art.  2  della  legge n. 108/90,
comunque, commisurano le indennita' da liquidare al  lavora-
tore alla retribuzione globale di fatto; con tale locuzione,
frequentemente usata  nella  contrattazione  collettiva,  si
individuano  tutti  gli  emolumenti, comunque denominati, di
carattere continuativo, corrisposti  a  scadenze  periodiche
mensili, o piu' brevi, ultramensili, ecc..
     Per  quanto  riguarda la rilevanza che, ai fini contri-
butivi, assumono le  varie  indennita'  che  di  seguito  si
illustrano,  si  annota  che i comportamenti contributivi da
adottare sono in sintonia con quelli  delineati  dal  quadro
normativo-giurisprudenziale,  precedente l'entrata in vigore
della citata legge n. 108/90, che  possono  cosi'  sintetiz-
zarsi:
     a)  viene ripristinato il rapporto assicurativo ex tunc
con il connesso obbligo contributivo, qualora venga  sancito
il reintegro nel posto di lavoro;
     b)  non  viene  ripristinato il rapporto assicurativo e
rivestono natura esclusivamente risarcitoria  le  indennita'
liquidate al lavoratore, qualora quest'ultimo abbia ottenuto
la dichiarazione di illegittimita' del licenziamento, ma non
il reintegro nel posto di lavoro.
A) INDENNITA' DI CUI ALL'ART. 18 DELLA LEGGE N. 300/70,
   MODIFICATO DALL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 108/90.
     Con circolare n. 521 RCV del 19 marzo 1980 sono state a
suo tempo emanate le disposizioni relative agli effetti,  ai
fini  contributivi, della declaratoria di illegittimita' del
licenziamento e della reintegrazione nel posto di lavoro.
     Il diritto del lavoratore alla  garanzia  della  tutela
previdenziale per il periodo compreso tra il licenziamento e
l'ordine giudiziale  di  reintegrazione  ed  il  correlativo
obbligo  del datore di lavoro di provvedere al pagamento dei
contributi  sulla  base  delle  retribuzioni  che  sarebbero
spettate  al  lavoratore  medesimo  durante l'allontanamento
hanno  avuto  in  linea  di  massima  riconoscimento   nelle
statuizioni  della  successiva  giurisprudenza e trovano ora
esplicita e positiva affermazione nell'art. 18 quale risulta
dalla  sua  nuova stesura dettata dall'art. 1 della legge n.
108/90.
     Quest'ultima norma, infatti, comporta che  il  giudice,
nel  sancire  l'illegittimita'  del  licenziamento  intimato
                              2
senza giusta causa o giustificato motivo, ordini il  reinte-
gro  del  lavoratore  nel  posto di lavoro e contestualmente
condanni il datore di lavoro al pagamento di una  indennita'
commisurata  alla  retribuzione  globale di fatto dal giorno
del licenziamento sino a  quello  dell'effettiva  reintegra-
zione  e al versamento dei contributi assistenziali e previ-
denziali dalla data del licenziamento  al  momento  dell'ef-
fettiva  reintegrazione: in ogni caso la misura del risarci-
mento non potra' essere inferiore a cinque mensilita'  della
retribuzione globale di fatto.
     Fermo restando il diritto al risarcimento del danno, il
lavoratore puo' chiedere al datore di  lavoro,  in  sostitu-
zione    della   reintegrazione   nel   posto   di   lavoro,
un'indennita' pari a quindici mensilita' della  retribuzione
globale di fatto.
     I trattamenti economici previsti dalla norma in caso di
reintegro nel posto di lavoro  sono  quindi  due:  il  primo
indennizza  il  lucro  cessante  integrale per il periodo di
illegittimo allontanamento dal lavoro, il secondo indennizza
il  lavoratore  della  rinuncia  al  reintegro  ed ha natura
risarcitoria.
     Si rileva, per quanto riguarda  l'indennita'  liquidata
dal  giudice  e  commisurata alla retribuzione spettante dal
giorno del licenziamento a  quello  del  reintegro,  che  la
nuova formulazione dell'art. 18 della legge n. 300/70 limita
la quantificazione del risarcimento del danno alla  retribu-
zione  globale  di  fatto, e cioe' a quella via via maturata
nel  periodo  di  estromissione,  unificando  l'obbligazione
primaria  retributiva  a quella secondaria risarcitoria, con
conseguente equivalenza, ai fini contributivi,  delle  somme
liquidate ai due suddetti fini, concepibile solo in costanza
di un rapporto giuridicamente valido e vigente tra le parti.
     In conclusione, la sentenza di reintegrazione  comporta
l'obbligo   di  pagare  le  contribuzioni  previdenziali  ed
assistenziali  sulla  retribuzione  globale  di  fatto   dal
momento  del licenziamento al momento dell'effettiva reinte-
grazione, retribuzione che,  se  inferiore,  va  adeguata  a
quella  minima  imponibile  determinata ai sensi dell'art. 1
della legge 26.9.1981, n. 537, annualmente rivalutata, ed  a
sua  volta  ragguagliata ai sensi dell'art. 7 della legge n.
638/1983 e successive modificazioni  (9,5%  del  trattamento
minimo di pensione FPLD).
     Inoltre in caso di aziende non aderenti ad Associazioni
firmatarie del CCNL - nel qual caso la retribuzione  globale
di  fatto  potrebbe  essere inferiore alla retribuzione con-
trattualmente prevista - gli adempimenti contributivi  vanno
comunque  assolti nel rispetto della retribuzione imponibile
di cui all'art. 1, comma  1,  della  legge  n.  389/89,  che
rappresenta   il   parametro  generalizzato  dei  versamenti
                              3
previdenziali, al quale la legge n.  108/90  non  ha  inteso
derogare.
     Gli obblighi contributivi non decadono se il lavoratore
aziona  il  diritto,  espressamente  riconosciutogli   dalla
norma,  di  chiedere  il  pagamento di una indennita' pari a
quindici mensilita', in sostituzione della reintegrazione.
      E cio' non solo per la locuzione usata dal legislatore
(art.  1, comma 5, della legge n. 108/90) "fermo restando il
diritto al risarcimento del danno  cosi'  come  previsto  al
quarto   comma"  ma  perche',  comunque,  l'esercizio  della
facolta' concessa  al  lavoratore  avviene  in  costanza  di
rapporto  di  lavoro,  che  la  sentenza  pretorile,  con la
declaratoria di illegittimita' del licenziamento effettuato,
ha  ripristinato  "ex  tunc"  e che rimane in essere, con le
relative  obbligazioni  contributive,  fino  alla  data   di
pagamento  della  gia' menzionata indennita' sostitutiva del
reintegro stesso.
     Qualora invece il lavoratore non abbia ripreso servizio
entro  trenta  giorni  dall'invito del datore di lavoro, ne'
abbia richiesto, entro trenta giorni dalla comunicazione del
deposito   della   sentenza,  il  pagamento  dell'indennita'
sostitutiva del reintegro, il rapporto di lavoro si  intende
risolto  alle  scadenze  dei  termini predetti e fino a tale
data sono dovuti i contributi.
     Peraltro,  la  predetta  indennita'  pari  a   quindici
mensilita',  come  gia'  affermato  in  premessa,  ha natura
risarcitoria e non rientra quindi nell'imponibile  contribu-
tivo.
     Si  annota infine che la legge n. 223/91, nel discipli-
nare le procedure di mobilita' sia da CIG che  da  riduzione
di  personale,  dispone che si applica l'art. 18 della legge
n. 300/70 e successiva modificazione al  recesso  comunicato
dal  datore  di  lavoro  e  del  quale  sia stata dichiarata
l'inefficacia e l'invalidita' (art. 5, comma 3, della  legge
n. 223/91).
B) INDENNITA' DI CUI ALL'ART. 8 DELLA LEGGE 15 LUGLIO 1966,
   N. 604, MODIFICATO DALL'ART. 2, COMMA 3, DELLA LEGGE N.
   108/90
     L'art. 2 della  legge  n.  108/90  ha  modificato  vari
articoli  della  legge n. 604/66, disponendo che i datori di
lavoro - non destinatari dell'art. 18 della legge n. 300/70,
modificato dall'art. 1 della legge n. 108/90 - sono tenuti a
riassumere entro tre giorni il lavoratore  licenziato  senza
giusta  causa o giustificato motivo o, in mancanza, a liqui-
dare una  indennita',  commisurata  all'ultima  retribuzione
globale  di fatto, di importo variabile fra un minimo di 2,5
                              4
mensilita' ad un massimo di quattordici, avuto  riguardo  al
numero  dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impre-
sa, all'anzianita' di servizio del prestatore di lavoro,  al
comportamento ed alle condizioni elle parti.
     In  proposito  si  osserva  che  la norma, riformulando
l'art. 8 della legge  n.  604/66,  non  ha  attribuito  alle
indennita'   ivi   contemplate   natura  diversa  da  quella
risarcitoria  gia'  prevista.  D'altro  canto,   il   titolo
dell'articolo e la stessa enunciazione della norma attengono
la "riassunzione" e non la  "reintegrazione"  nel  posto  di
lavoro;  e' quindi colpito da sanzione, ma non annullato, il
licenziamento illegittimamente intimato.
     Conseguentemente non essendo ripristinato "ex tunc"  il
rapporto  di  lavoro  non  sussistono  i  connessi  obblighi
contributivi.
C) CAMPO DI APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 108/90 E
   DELL'ART. 2 DELLA MEDESIMA LEGGE
     Come precisato al precedente punto B), l'art. 8,  della
legge  n.  604/66,  modificato  dall'art.  2  della legge n.
108/90 si applica ai datori non  destinatari  dell'art.  18,
della legge n. 300/70, modificato dall'art. 1 della legge n.
108/90.
     Pertanto, per completezza di informazione si elencano i
destinatari dell'art. 18 (cfr. art. 1 legge n. 108/90):
     a)  datori  di  lavoro, imprenditori e non, che in cia-
scuna sede, stabilimento, filiale, occupino piu' di quindici
prestatori  di  lavoro  o  piu'  di  cinque, se imprenditori
agricoli;
     b) datori di lavoro, imprenditori e non,  che  nell'am-
bito  dello  stesso  comune occupano piu' di quindici dipen-
denti, o piu' di cinque, se imprenditori agricoli, anche  se
ciascuna  unita'  produttiva, singolarmente considerata, non
raggiunge tali limiti;
     c) datori di lavoro, imprenditori e non,  che  comunque
occupano piu' di sessanta dipendenti;
     d)  imprese che comunque occupano piu' di 15 dipendenti
e che abbiano attuato le procedure di mobilita', ex lege  n.
223/91,  da  esubero  di CIG straordinaria o da riduzione di
personale;
     e) datori di lavoro, compreso  quello  domestico,  qua-
lunque  sia  il  numero dei dipendenti occupati, che abbiano
effettuato   licenziamenti   discriminatori,   per   ragioni
                              5
politiche, sindacali, religiose, razziali e di lingua  o  di
sesso.
     Si  conclude  con  l'annotazione  che, qualunque sia la
forza occupazionale, si applica solo l'art. 8 della legge n.
604/66,  modificato  dall'art. 2 della legge n. 108/90, alle
organizzazioni di tendenza, che  l'art.  4  della  legge  n.
108/90  individua  nei  datori  di lavoro, che senza fini di
culturale, di istruzione ovvero di religione o culto.
                                  IL DIRETTORE GENERALE
                                      F.to BILLIA
                              6