Trova in INPS

Versione Testuale
900612
SERVIZIO RESTAZIONI MALATTIA
MATERNITA' E CONTROLLI
MEDICO LEGALI
Circolare n. 129
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Coordinatori generali, centrali e
      periferici dei Rami Professionali
Ai Primari Coordinatori generali e
   primari Medico legali
Ai Direttori dei Centri operativi
   e, per conoscenza,
Ai Consiglieri di amministrazione
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Omessa o incompleta comunicazione dell'indirizzo da parte del
lavoratore.
SERVIZIO RESTAZIONI MALATTIA
MATERNITA' E CONTROLLI
MEDICO LEGALI
Roma, 6 giugno 1990             Ai Dirigenti centrali e periferici
                                Ai Coordinatori generali, centrali e
Circolare n. 129                      periferici dei Rami Professionali
                                Ai Primari Coordinatori generali e
                                   primari Medico legali
                                Ai Direttori dei Centri operativi
                                   e, per conoscenza,
                                Ai Consiglieri di amministrazione
                                Ai Presidenti dei Comitati regionali
                                Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO: Omessa o incompleta comunicazione dell'indirizzo da parte del
  lavoratore.
 In sede di esame di istanze o ricorsi, avanzati dagli interessati,
inerenti a fattispecie riguardanti l'argomento indicato in oggetto, sono
emerse in alcuni casi perplessita' a livello periferico in ordine
all'applicazione di quanto previsto al punto 4 della delibera del Consiglio
di Amministrazione n. 127 dell'1.7.1988, pure in relazione a notizie nel
tempo riportate dalla stampa circa il contenuto della sentenza della Corte
di Cassazione n. 4591 del 16/3 - 3/11/1989.
 Il Comitato amministratore della gestione delle prestazioni temporanee
ai lavoratori dipendenti ha soffermato la sua attenzione sulla problematica
di interesse, anche in connessione al contenuto della sentenza suddetta,
problematica riguardante la possibilita' o meno e, in ipotesi affermativa,
in quali casi, di riconnettere conseguenze  al comportamento del lavoratore
sottrattosi all'onere di comunicare l'esatto indirizzo all'Istituto o al
datore di lavoro, non consentendo in tal modo l'effettuazione delle visite
mediche di controllo.
 Al riguardo, si premette anzitutto che il Comitato stesso ha condiviso
le linee di indirizzo (punto 4 della delibera citata) sinora seguite
dall'Istituto sull'argomento, che sono, pertanto, da considerarsi tuttora
applicabili.
 Infatti la sentenza citata prevede soltanto, nei casi della suddetta
omissione, la non applicabilita' delle sanzioni per assenza a visita di
controllo di cui all'art. 5 della legge n. 638 dell'11.11.1983, sanzioni
previste esclusivamente per tale ultima fattispecie. Una diversa
interpretazione della norma, ha aggiunto ancora la sentenza, integrerebbe
una interpretazione analogica, come tale non consentita trattandosi di
norma limitatrice di diritti del lavoratore. La Corte ha pero', altresi',
precisato di non aver esaminato l'ulteriore aspetto "se sussiste o meno per
il lavoratore l'obbligo di indicare il proprio indirizzo.... e se una volta
ritenuto sussistente tale obbligo una sanzione dell'inosservanza di tale
obbligo possa rinvenirsi nell'ordinamento vigente (considerando ad esempio,
detta inosservanza quale mancata trasmissione del certificato)....", in
quanto tale questione non era stata sollevata dalle parti in causa.
 In effetti la delibera sopra ricordata aveva gia' tenuto distinta
(successivamente ai fatti oggetto della controversia di cui alla sentenza
citata) l'ipotesi dell'assenza a visita di controllo, da quella relativa
alla impossibilita' dell'esecuzione di quest'ultima per l'omissione
dell'indirizzo sulla certificazione.
 Infatti, mentre nel primo caso e' prevista l'applicazione della
sanzione ai sensi dell'art.5 della legge suddetta, modificata dalla
sentenza della Corte Costituzionale n. 78 del 14/26 gennaio 1988, nella
seconda - qualificata non come "assenza" alla visita di controllo, ma come
mancanza di un requisito essenziale della certificazione - e' prevista la
perdita dell'indennita' fino a quando non venga segnalato l'indirizzo
mancante o incompleto.
 Tale ultima previsione si riferisce pure all'inadempienza nei confronti
del datore di lavoro (anche se per quest'ultimo l'omissione si identifica
nella mancata segnalazione della nuova residenza o del recapito occasionale
e viene rilevata generalmente solo in occasione di controlli richiesti
dallo stesso), in quanto destinatario della certificazione di malattia e
pertanto, come l'Istituto, abilitato a richiedere le visite di controllo -
(vds.circ. n.38 PMMC del 26.3.1987).
 Premesso quanto sopra, nel ribadire che in via generale alla
fattispecie in oggetto si applicano le disposizioni di cui ai punti 4 e 5
della deliberazione citata (vds. circ. n.166/1988), in ordine all'argomento
si forniscono, comunque, le ulteriori precisazioni che seguono.
 In caso di mancata, inesatta o incompleta indicazione dell'indirizzo,
sempreche' l'incompletezza consista in un'omissione tale - da valutarsi
pure secondo la obiettiva situazione locale - da non poter in alcun modo
consentire la predisposizione della visita di controllo, si provvedera' a
non corrispondere l'indennita' di malattia fino a quando non verra'
comunicato da parte dell'interessato il dato di interesse omesso o
incompleto; (si rammenta che e' fatta salva comunque, l'ipotesi che
l'indirizzo sia rilevabile altrimenti - v. circ. n. 2 PMMC/dell'11.4.1985).
 Nel caso di predisposizione di visita di controllo a cui il lavoratore
risulti irreperibile per inesatta segnalazione del recapito (compreso il
caso di omessa segnalazione di quello occasionale), si dara', comunque,
applicazione delle disposizioni di cui al punto 4 della delibera di
interesse piu' volte menzionata.
 Tenuto conto che generalmente la fattispecie viene rilevata, in un
primo momento, (a livello del medico di controllo) quale "assenza", e'
ovvio che, una volta inquadrata, invece, come incompleta o errata notifica
dell'indirizzo, dovra' provvedersi, a cura delle Sedi, alle necessarie
rettifiche del provvedimento, qualora in precedenza adottato ai sensi dell'
art. 5 legge n. 638/1983.
 Si invitano, ancora una volta, le SAP a raccomandare ai medici di
controllo - tenuto, tra l'altro, conto che spesso l'acquisizione di notizie
utili atte al reperimento degli interessati non comporta particolari
difficolta' o eccessivo dispendio di tempo, attraverso l'assunzione di
qualche informazione sul posto - di adoperarsi affinche' nello espletamento
dei controlli loro affidati non trascurino, qualora necessario, di svolgere
le iniziative suddette, atte ad agevolare il reperimento stesso.
 Analoga sensibilizzazione dovra' essere svolta anche nei confronti
delle USL, per i controlli domiciliari dalle stesse eventualmente eseguiti.
 Si coglie l'occasione per rappresentare l'opportunita' che l'attivita'
svolta dai sanitari interessati agli accertamenti domiciliari venga
costantemente seguita al fine di verificare la piu' corretta osservanza
delle incombenze dovute.
 Qualora, poi, per le visite di controllo richieste dal datore di
lavoro, il lavoratore risulti sconosciuto o comunque irreperibile (a causa
della mancata comunicazione all'Azienda del nuovo recapito o del recapito
occasionale, come piu' sopra precisato), si fa presente quanto segue.
 Considerato che la certificazione destinata al datore di lavoro e'
generalmente priva dell'indirizzo del lavoratore, (peraltro in alcune
Regioni i nuovi esemplari prevedono tale indicazione) - indirizzo di cui
l'azienda dovrebbe essere di norma a conoscenza a cura del lavoratore - si
puo' talvolta verificare che sulla certificazione di malattia inviata
all'Istituto sia regolarmente riportato il nuovo recapito o quello
occasionale, non comunicato invece al datore di lavoro; al riguardo,
accertato che all'Azienda effettivamente non e' stata data la comunicazione
di interesse, troveranno applicazione le piu' volte citate disposizioni di
cui al punto 4 della delibera in questione (circ. n.166/1988 e n.38/1987
gia' menzionate); tuttavia e' opportuno che, acclarata la difformita' di
indirizzo, a riscontro con la certificazione in possesso,le SAP, nel
comunicare al datore di lavoro l'esito del controllo, (ovviamente se
richiesto all'INPS), precisino all'azienda il diverso indirizzo notificato
all'Istituto, facendo riserva di portare a conoscenza l'esito di altro
controllo, da disporre tempestivamente d'ufficio, dopo aver accertato che
l'interessato non si sia presentato alla visita ambulatoriale presso la USL
(su segnalazione dell'accesso infruttuoso del medico di controllo da parte
di qualche vicino, parente, ecc.)e che non abbia nel frattempo ripreso il
lavoro.
 E' evidente che nel caso di intervento della USL nel processo
gestionale,(per la ricezione della certificazione di malattia o per
l'espletamento delle visite di controllo domiciliari) i tempi di cognizione
dell'esito della visita stessa e dei suddetti adempimenti nei confronti del
datore di lavoro possono  essere tali da  non consentire, in ogni caso, la
tempestiva disposizione di altra visita.
  Cio' stante si invitano le Sedi a voler curare tutto quanto di
competenza affinche' possano essere svolti con la massima possibile
tempestivita', nello spirito delle istruzioni che precedono, tutti gli
adempimenti necessari.
 E' ovvio a tal punto che,venendo in tal modo l'azienda a conoscenza
dell'esatto indirizzo, da tale momento, agli effetti dell'indennita', viene
meno pure per l'azienda stessa l'irreperibilita' del lavoratore, eccettuata
ovviamente l'ipotesi di ulteriori visite di controllo senza esito.
 Analoga conclusione vale evidentemente anche per il caso in cui,
venendo a conoscenza il medico incaricato del controllo domiciliare della
USL, del diverso, effettivo recapito del lavoratore, lo indichi sul referto
di visita, trasmesso al datore di lavoro.
 Naturalmente quanto sopra e' riferibile pure all'Istituto, quando
questo prenda cognizione, tramite il referto, del nuovo indirizzo
dell'interessato, in precedenza non comunicato all'INPS.
 Anche in tale circostanza si rileva l'opportunita' di disporre
d'ufficio altra visita, sempreche' previe intese con le USL, queste ultime
non la effettuino direttamente.
                         000000000000000
 Si ritiene infine di dover ribadire (vds msg. 7253 del 12.12.1985) che
quando la certificazione e' consegnata allo sportello, l'impiegato addetto
e' tenuto ad una verifica della completezza dell'atto prodotto, chiedendo
l'integrazione dei dati eventualmente mancanti. L'adempimento deve essere
curato anche nei casi in cui la ricezione della certificazione avviene
tramite USL.
 Non sembrano neppure inopportuni appositi "avvisi", agli sportelli, di
richiamo della necessita' che la documentazione di cui trattasi sia sempre
consegnata completa dei dati di interesse.
 In tale ordine considerativo vorranno altresi' attivarsi contatti con i
Patronati, i mass-media, ecc. per la piu' propria divulgazione delle
"avvertenze" che attengono all'erogazione delle prestazioni economiche in
argomento.
                                       IL DIRETTORE GENERALE
                                           BILLIA