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Versione Grafica

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 137 del 05-11-2014


Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali
Roma, 05/11/2014
Circolare n. 137
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
   Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Al Commissario Straordinario
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.1
OGGETTO:
Art. 5 D.L. 91/2014, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116. Nuovo incentivo per l’assunzione di giovani lavoratori agricoli.
SOMMARIO:
A decorrere dal primo luglio 2014, l’art. 5 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 , prevede l’erogazione di un incentivo per i datori di lavoro agricolo di cui all’art.2135 del c.c. che hanno assunto o assumono, nel periodo compreso tra il primo luglio 2014 e il 30 giugno 2015, giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni.
1.   
Lavoratori per i quali spetta l’incentivo
 
Ai sensi dell’art. 5, comma 4, del Decreto Legge 24 giugno 2014, n.91, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, a decorrere dal primo luglio 2014 è in vigore un nuovo incentivo per le assunzioni dei lavoratori di età compresa tra i 18 e i 35 anni, che si trovino in una delle seguenti condizioni:
 
a)    essere privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
b)    essere privi di diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
 
Le assunzioni delle categorie sopraindicate dovranno essere effettuate nel periodo compreso tra il primo Luglio 2014 e il trenta Giugno 2015.
 
La locuzione legislativa “giovani di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni“ contenuta nell’art.5, comma 1, del D.L. 91/2014, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, comprende persone che, al momento dell’assunzione, abbiano compiuto diciotto anni e non abbiano ancora compiuto trentacinque anni.
 
In merito alla nozione di soggetto “privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi” (art. 5, comma 4, lett. a), per i lavoratori che hanno prestato attività lavorativa a tempo determinato (OTD) nel settore agricolo, si precisa quanto segue.
 
Sono da considerare “svantaggiati” in quanto “privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi” coloro che non hanno prestato attività lavorativa nel semestre precedente l’assunzione e coloro che, pur avendo prestato attività lavorativa nel semestre precedente l’assunzione, hanno lavorato per un numero di giornate inferiore a 100 nei 12 mesi antecedenti l’assunzione.
 
 
2.   
Rapporti incentivati. Misura e durata dell’incentivo.
 
L’incentivo in argomento spetta sia per le assunzioni a tempo determinato che per le assunzioni a tempo indeterminato, anche a tempo parziale.
 
Per le assunzioni a tempo determinato il contratto deve presentare i seguenti requisiti:
-       Avere una durata almeno triennale;
-       Garantire al lavoratore un periodo di occupazione minima di 102 giornate annue;
-       Essere redatto in forma scritta.
 
Il beneficio può altresì essere riconosciuto in caso di proroga e trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto instaurato prima del primo luglio 2014. L’incentivo potrà essere riconosciuto nel solo caso in cui la proroga o trasformazione soddisfino, comunque, il requisito oggettivo dell’incremento occupazionale netto, di cui al seguente paragrafo 5.
 
In caso di assunzione e trasformazione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione il beneficio spetta a favore dell’agenzia.
 
L’incentivo è pari
a 1/3 della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali
per un periodo complessivo di
18 mesi.
Nell’ipotesi di assunzione di
OTI
, l’incentivo viene corrisposto in un’unica soluzione decorsi diciotto mesi dalla data di assunzione.
Nell’ipotesi di assunzione di
OTD
, l’incentivo viene corrisposto con le seguenti modalità:
-sei mensilità dopo il primo anno di assunzione;
-sei mensilità dopo il secondo anno di assunzione;
-sei mensilità dopo il terzo anno di assunzione.
 
L’incentivo è riconosciuto dall’Istituto in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande e fino ad esaurimento dei fondi stanziati.
 
L’incentivo è riconosciuto al datore di lavoro unicamente mediante compensazione con i contributi dovuti.
 
L’importo annuale dell’incentivo non potrà superare, per ciascun lavoratore per la cui assunzione si richiede il beneficio in argomento, l’importo di:
a)    Euro 3.000,00(tremila) per lavoratori OTD;
b)    Euro 5.000,00 (cinquemila) per lavoratori OTI.
 
In caso di rapporto a tempo parziale il beneficio è proporzionalmente ridotto.
 
3.   
Condizioni di accesso al beneficio
 
Il diritto all’incentivo è subordinato al possesso, da parte del datore di lavoro, dei seguenti requisiti:
 
-    Essere in possesso della regolarità prevista dall’art.1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006 inerente l’adempimento degli obblighi contributivi, l’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro, il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
-    Essere in regola con l’applicazione dei principi stabiliti dall’art.4, commi 12,13 e 15, della legge 92/2012.
 
 
4.   
Coordinamento con altri incentivi
 
Il decreto legge in oggetto prevede che, a decorrere dalla data in cui è possibile presentare istanza di ammissione al citato incentivo, per le assunzioni di lavoratori agricoli a tempo indeterminato non trova più applicazione l’incentivo di cui all’art.1 del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.99.
 
Come meglio indicato nel successivo paragrafo 6
”Domanda di ammissione al beneficio”
la data di presentazione dell’istanza di ammissione al beneficio in argomento è quella del 10 novembre 2014.
 
Pertanto, le sole domande di ammissione all’incentivo di cui all’art.1 del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.99, pervenute prima del 10 novembre 2014 saranno considerate valide ai fini della valutazione dell’ammissibilità dell’incentivo in argomento.
 
Ricorrendone i presupposti, l’incentivo è cumulabile con le agevolazioni contributive eventualmente spettanti in forza della normativa vigente.
 
 
5.   
Incremento occupazionale netto
 
Ai fini della fruizione dell’incentivo, altro requisito richiesto è quello, di carattere oggettivo, relativo alle assunzioni, che devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero di giornate lavorate nei singoli anni successivi all’assunzione e il numero di giornate lavorate nell’anno precedente all’assunzione.
 
La condizione prevista dal paragrafo 3 dell’art.32 del Regolamento Comunitario 651/2014, inerente l’incremento occupazionale, deve essere verificata in concreto, in relazione alle singole assunzioni agevolate.
 
Ai sensi del paragrafo 3, l’incentivo spetta se l’assunzione realizzi un incremento netto del numero dei dipendenti del datore di lavoro interessato rispetto alla media dei dodici mesi precedenti; l’incentivo è comunque applicabile, qualora l’incremento non avvenga per:
 
dimissioni volontarie del lavoratore;
invalidità sopravvenuta o decesso del lavoratore;
pensionamento per raggiunti limiti di età;
riduzione volontaria dell’orario di lavoro;
licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.
 
In considerazione della circostanza che l’articolo 32, paragrafo 3, del Regolamento comunitario 651/2014 fa riferimento all’”
impresa
”, l’incremento occupazione deve essere valutato secondo la nozione del criterio di “impresa unica” definito dall’art.2, paragrafo 2, del Regolamento n. 1408/2013 (cfr. circolare INPS n.102/2014).
 
La base di computo della forza aziendale per la valutazione dell’incremento occupazionale comprende le varie tipologie di lavoratori a tempo determinato e indeterminato, salvo il lavoro cosiddetto accessorio; devono essere considerati anche i lavoratori che sono somministrati nell’ambito di un rapporto di lavoro a tempo determinato intercorrente con l’agenzia. Il lavoratore assunto (o utilizzato mediante somministrazione) in sostituzione di un lavoratore assente non si computa; si computa il lavoratore sostituito.
 
 
6.   
Domanda di ammissione al beneficio 
 
Per accedere all’incentivo introdotto dall'art.5 del DL 91/2014, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, è necessario inoltrare a questo Istituto specifica istanza (all.1); la domanda potrà essere presentata a partire dal giorno
10 novembre 2014.
 
La domanda di ammissione al beneficio potrà essere inviata esclusivamente in via telematica accedendo al modello di comunicazione “
GIOV/AGR (D.L. 91/2014)”
disponibile all’interno del “Cassetto previdenziale aziende agricole” _ sezione “Comunicazioni bidirezionale – Invio Comunicazione”.
 
Tramite la medesima funzionalità sarà possibile consultare l’esito della richiesta di ammissione al beneficio che sarà riportato, a cura dell’operatore, previa verifica dei requisiti richiesti, nell’apposito campo “Note comunicazione”. 
 
Alle aziende ammesse al beneficio sarà attribuito il codice di autorizzazione (C.A.)
A3
 che sarà consultabile, da parte del datore di lavoro, attraverso la specifica funzionalità “
Codice autorizzazione
” presente nella sezione “Dati Azienda” del Cassetto previdenziale Aziende agricole.
 
Con successivo messaggio saranno rese note le modalità di fruizione del beneficio da parte dei datori di lavoro agricolo ammessi allo stesso e le necessarie istruzioni alle Sedi territoriali per la verifica della sussistenza dei presupposti per la fruizione del beneficio.
 
 
Il Direttore Generale
 
 
Nori
 
 
 
Allegato N.1
Domanda di ammissione all’incentivo per l’assunzione d
i giovani lavoratori agricoli (art. 5 D.L. 91/2014)
Dichiarazione di responsabilità ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000
 
Ai fini della concessione dell’incentivo previsto dall’articolo 5 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 per l’assunzione di giovani lavoratori agricoli di età compresa tra i 18 e i 35 anni,
 
io sottoscritto                         ____________________________
<Codice fiscale datore di lavoro>
 
dichiaro che in data                ____________________________
<Giorno/Mese/Anno>,
 
 
ho                                                       assunto
 
trasformato a tempo pieno e indeterminato,
 
il seguente lavoratore:             ___________________________
<Codice fiscale lavoratore>
 
con contratto di lavoro a tempo                 determinato OTD      
       indeterminato OTI.
<(barrare la casella che interessa)>
 
Dichiaro inoltre che
non sussiste un obbligo di assunzione del lavoratore;
l’assunzione/la somministrazione è avvenuta nel rispetto delle norme che riconoscono un diritto di precedenza alla riassunzione, in favore dei lavoratori a tempo determinato e indeterminato;
presso la stessa unità produttiva, alla data dell’assunzione/somministrazione:
non erano in atto sospensioni dal lavoro per crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale;
erano in atto per crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale, sospensioni dal lavoro riguardanti personale avente le qualifiche di:
Categoria____________
<categorie>
Qualifica____________
<qualifiche di lavoratori sospesi>
Categoria____________
<categorie>
Qualifica____________
<qualifiche di lavoratori sospesi>
mentre il lavoratore è assunto/somministratocon la diversa qualifica di:
Categoria _____________
<categorie>
Qualifica_____________ <
qualifica del lavoratore>
tra colui che assume/utilizza e il datore di lavoro che ha licenziato il lavoratore non sussiste sostanziale coincidenza degli assetti proprietari, né intercorrono rapporti di collegamento o di controllo;
pur ricorrendo sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero rapporti di collegamento o controllo tra colui che assume/utilizza e il datore di lavoro che ha licenziato il lavoratore, sono trascorsi più di sei mesi tra l’assunzione/la somministrazione e il licenziamento.
 
In conseguenza di quanto dichiarato chiedo il riconoscimento del contributo, pari a un terzo della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali di cui all’art. 5 del D.L. 91/2014, convertito con modificazioni dalla L.11 agosto 2014, n.116.
 
Io sottoscritto dichiaro di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000.
 
Io sottoscritto mi impegno, altresì, a comunicare tempestivamente all'INPS qualsiasi variazione della situazione sopra descritta, consapevole che la mancata o tardiva denuncia delle variazioni intervenute, comporterà oltre alle responsabilità penali previste dalla legge, il recupero delle somme che risulteranno indebitamente percepite.
 
 ____________________________
<data>
 
 ____________________________<
firma del datore di lavoro>
 
Se ricorre la somministrazione, apporre qui la firma dell’utilizzatore, come attestazione che ricorrono le condizioni di cui ai punti selezionati.
 
____________________________
<firma dell’utilizzatore>
 
Allego copia del documento di riconoscimento di colui che rende la dichiarazione.
 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali
(art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”)
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L’Inps la informa che è nelle sue facoltà esercitare il diritto di accesso previsto dall’art. 7 del Codice, rivolgendosi direttamente al direttore della struttura territorialmente competente all’istruttoria della presente domanda; se si tratta di una agenzia, l’istanza deve essere presentata al Direttore provinciale, anche per il tramite dell’agenzia stessa.