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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 137 del 25-09-2013


Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali
Roma, 25/09/2013
Circolare n. 137
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
   Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.1
OGGETTO:
Pescatori autonomi. Aliquota contributiva per l’anno 2013.
SOMMARIO:
Adeguamento delle retribuzioni convenzionali.
Aliquota contributiva per l’anno 2013
Proroga dello sgravio contributivo ex art. 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
Riscossione del contributo di maternità
Modalità di versamento
Istruzioni contabili
1. Adeguamento delle retribuzioni convenzionali.
 
 
I lavoratori autonomi che svolgono l'attività di pesca, anche quando non siano associati in cooperativa, sono soggetti alla legge 13 marzo 1958, n. 250 e sono tenuti a versare all'Istituto un contributo mensile, soggetto ad adeguamento annuale, commisurato alla misura del salario convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa.
 
Per il corrente anno la variazione percentuale ai fini della perequazione automatica delle pensioni è stata accertata dall’ISTAT nella misura del 3 per cento.  La misura del salario giornaliero convenzionale per i pescatori soggetti alla legge 13 marzo 1958, n. 250, risulta come segue:
 
Anno 2013
Retribuzione convenzionale
misura giornaliera
 €  26,15
misura mensile (25gg)
         €  654,00       
 
Su tale retribuzione mensile devono essere calcolati, per il 2013, i contributi dovuti dai pescatori “autonomi”.
 
 
2. Aliquota contributiva dovuta al FPLD
 
In base alle disposizioni di cui al Decreto interministeriale del 21 febbraio 1996 – emanato in attuazione dell’art. 3, comma 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335 – e dell’art. 27, comma 2-bis, della legge 28 febbraio 1997, n. 30, i pescatori autonomi sono soggetti all’aumento di 4,29 punti percentuali; tale incremento è applicato gradualmente in ragione di 0,50% ogni due anni a partire dal 1° gennaio 1997, con ultimo aumento di 0,29 % dal 1° gennaio 2013.
 
Conseguentemente, a decorrere dal 1 gennaio 2013, nei confronti dei pescatori “autonomi”, l’aliquota contributiva aumenta di un ulteriore 0,29 %, per un totale di 14,90 %.
 Tale aliquota risulta determinata come segue:
 
 Gestione F.P.L.D.
Aliquote
Coefficienti di ripartizione
Base
  0,11
0,007383
Adeguamento
14,79
0,992617
Totale
14,90
1,000000
 
Il contributo mensile per l'anno 2013, risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva alla retribuzione convenzionale, è pari a  Euro  97,45,   così suddiviso:
 
F.P.L.D.
Contributo mensile
base
       0,72
adeguamento
     96,73
Totale
     97,45
 
 
3. Sgravio contributivo ex art. 2, comma 2, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
 
L’articolo 1, c. 74 della legge di stabilità 2013 dispone che “
I benefici di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30  dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio 1998, n. 30, sono corrisposti nel limite del 63,2 per cento  per  gli anni 2013 e 2014, del 57,5 per cento per l'anno 2015 e del 50,3 per cento a decorrere dall'anno 2016
”.
A far tempo dal periodo “
gennaio 2013
”, quindi, le imprese in questione sono tenute a diminuire la percentuale del beneficio spettante, che - in conseguenza - si attesterà sulle seguenti percentuali:
· 63,20% per gli anni 2013 e 2014;
· 57,50% per il 2015;
· 50,30% per il 2016
 
Conseguentemente il contributo mensile, al netto della predetta agevolazione, deve essere corrisposto in misura pari a €. 35,86 così suddiviso:
 
F.P.L.D.
Contributo mensile
Base
euro      0,26
Adeguamento
euro    35,60
Totale
euro    35,86
 
 
4. Riscossione del contributo di maternità
 
Con circolare n. 130 del 16 settembre 2013 è stata disciplinata l’estensione del diritto all’indennità di maternità alle pescatrici autonome della piccola pesca e delle acque interne, di cui alla l. 13 marzo 1958 n. 250 e s.m.i..
Ai sensi del nuovo comma 1
bis
inserito nell’art. 82 del d.lgs. 151/2001, alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del predetto beneficio si provvede con il versamento di un contributo, la cui misura a carico di ogni iscritto al fondo di cui all’art. 12, co. 3 della legge 250/1958 è uguale a quella prevista per ogni iscritto all’assicurazione IVS per le gestioni dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani ed esercenti attività commerciali, ossia pari all’importo mensile di €. 0,62. Lo stesso è riscosso congiuntamente al contributo IVS.
 
 
5. Modalità di versamento
 
Nulla è innovato in materia di versamento del contributo che, si rammenta, deve essere effettuato in rate mensili aventi scadenza il giorno 16 di ogni mese.
 
L’Istituto ha già provveduto ad inviare agli assicurati, nel corso del mese di maggio u.s., le comunicazioni contenenti i dati utili per il versamento della contribuzione dovuta per l’anno 2013.
 
In applicazione di quanto disposto dall’art. 37, comma 49, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e dall’art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio del 4 ottobre 2006, non si procede all’invio dei modelli F24 ai pescatori autonomi titolari di partita IVA.
 
 
6. Istruzioni contabili
 
Al fine di rilevare contabilmente il contributo di maternità si comunica l’istituzione dei conti, nell’ambito della contabilità PTP – gestione delle prestazioni economiche di malattia e maternità:
PTP21133 – contributi per le prestazioni economiche di maternità dovuti per le pescatrici autonome, di competenza dell’anno precedente;
PTP21173 – contributi per le prestazioni economiche di maternità dovuti per le pescatrici autonome, di competenza dell’anno in corso.
La procedura di ripartizione dei contributi versati dai pescatori autonomi, opportunamente aggiornata, imputerà le somme riscosse a titolo di contributo di maternità ai citati conti.
 
 L’allegato n. 1 contiene la variazione al piano dei conti.
 
 
 
Il Direttore Generale
 
 
Nori
 
Allegato N.1