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Versione Grafica

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 145 del 17/11/2010


Direzione centrale Entrate
 
 
Ai
Dirigenti centrali e periferici
 
Ai
Direttori delle Agenzie
 
Ai
Coordinatori generali, centrali e
Roma,
17/11/2010
 
periferici dei Rami professionali
 
Al
Coordinatore generale Medico legale e
 
 
Dirigenti Medici
 
 
 
Circolare n.
145
 
 
E, per conoscenza,
 
 
 
 
Al
Presidente
 
Al
Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza
 
Al
Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
 
Al
Magistrato della Corte dei Conti delegato
 
 
all’esercizio del controllo
 
Ai
Presidenti dei Comitati amministratori
 
 
di fondi, gestioni e casse
 
Al
Presidente della Commissione centrale
 
 
per l’accertamento e la riscossione
 
 
dei contributi agricoli unificati
 
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
 
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n. 1
 
 
 
 
OGGETTO:
Validità temporale del DURC. Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 35 dell’8 ottobre 2010
.
 
 
 
SOMMARIO
:
I
l Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la circolare n. 35/2010 ha previsto che nelle procedure di appalti di opere, servizi e forniture pubbliche, ai fini dell’iscrizione all’Albo fornitori e per le attestazioni SOA, il  DURC ha validità trimestrale
.
 
 
Premessa
 
La normativa che disciplina il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), è stata oggetto con il DM 24 ottobre 2007 di un intervento finalizzato a definire una regolamentazione uniforme
in ordine alle modalità di rilascio e ai suoi contenuti analitici.
 
L’art. 7, comma 1,del citato D.M., ha stabilito che, ai fini della fruizione delle agevolazioni normative e contributive, il DURC ha validità mensile precisando, al comma 2, che, nel solo settore degli appalti privati, il DURC ha validità trimestrale.
 
La fattispecie relativa alla validità temporale del DURC è stata oggetto di ripetuti interventi giurisprudenziali che hanno espresso nel tempo orientamenti diversi.
 
In tale quadro si inserisce la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 35 dell’8 ottobre 2010
che modifica, a decorrere dalla medesima data, i termini di validità del DURC richiesto ai soggetti indicati all’art. 1 del citato Decreto.
 
 
1. Contratti pubblici.
 
Già l’Autorità di Vigilanza in materia di contratti pubblici, con determinazione n. 1 del 12 gennaio 2010, “
anche in un’ottica di semplificazione e speditezza delle procedure di gara, nel settore degli appalti pubblici
”, aveva riconosciuto la validità trimestrale del DURC.
 
A tale conclusione la predetta Autorità è pervenuta in considerazione di quanto già previsto con riferimento al settore dei lavori privati in edilizia
(1)
.
 
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla scorta delle conclusioni cui è pervenuta l’Autorità, e tenuto conto di recenti pronunce giurisprudenziali che hanno espresso orientamenti conformi
(2),
con la circolare n. 35/2010 ha dettato le indicazioni in merito alla validità temporale del Documento Unico di Regolarità Contributiva nelle varie ipotesi previste in materia di contratti pubblici disciplinati dal Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
 
Nella citata circolare, il Ministero ha riconosciuto, nell’ambito delle diverse fattispecie esaminate, la validità trimestrale del DURC definendo, inoltre, l’ambito nel quale il documento emesso possa essere utilizzato.
 
 
Ø
   
Procedure di selezione del contraente.
 
Il DURC che, come noto, attesta la regolarità contributiva dell’impresa alla data del suo rilascio, deve essere richiesto per ogni singola procedura  di selezione e la sua validità trimestrale opera limitatamente alla specifica procedura per la quale è stato richiesto.
 
La legge 28 gennaio 2009, n. 2,  ha stabilito che le stazioni appaltanti acquisiscono d’ufficio il DURC, nei casi previsti dalla legge
(3).
Si rammenta che l’impresa nell’ambito delle procedure di selezione, dalla fase di partecipazione e fino all’aggiu
dicazione,può, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, può dichiarare di avere assolto gli obblighi contributivi nei confronti degli Istituti previdenziali.  Il DURC emesso ai fini del controllo dell’autocertificazione attesta la regolarità alla medesima data e la sua validità trimestrale
decorrerà
dalla data di autocertificazione indicata nella richiesta.
 
Fermo restando il vincolo dell’utilizzo del DURC nell’ambito della singola procedura di selezione, la stazione appaltante potrà utilizzare il documento oltre che ai fini della partecipazione anche ai fini dell’aggiudicazione e della sottoscrizione del contratto, a condizione che lo stesso risulti emesso in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella dell’aggiudicazione e/o stipula del contratto.
 
Si precisa, inoltre, che, nell’ambito degli appalti pubblici, non può essere utilizzato un DURC richiesto a fini diversi dal momento che le verifiche effettuate dai competenti Istituti e/o Casse Edili seguono ambiti e procedure, in parte diverse, in relazione alle finalità per cui lo stesso è stato emesso.
 
 
Ø
   
Fasi di stato avanzamento lavori o di stato finale/regolare esecuzione.
 
Per lo stato di avanzamento lavori o
stato finale/regolare esecuzione sussiste l’obbligo di richiesta di un nuovo DURC con riferimento a ciascun contratto. In tale ipotesi, il documento, richiesto ai fini del pagamento, avrà validità trimestrale relativamente a ciascun contratto.
 
Allo stesso modo, il DURC avrà validità trimestrale, ai fini del pagamento, per la  liquidazione di fatture relative a contratti pubblici per servizi e forniture.
 
 
Ø
   
Acquisizione di beni, servizi e lavori effettuati in economia.
 
Nell’ambito degli appalti aventi ad oggetto acquisizione di beni, servizi e lavori effettuati in economia, ai sensi dell’art. 125, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n.163/2006
(4),
la validità trimestrale del DURC si riferisce allo specifico contratto per il quale il documento è stato richiesto.
 
Si evidenzia che, nella sola ipotesi di acquisizione in economia di beni e servizi per i quali è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, la validità trimestrale del DURC sarà collegata all’oggetto e non allo specifico contratto.
 
 
2. Attestazione SOA, iscrizione albo fornitori e lavori privati in edilizia.
 
In analogia a quanto disposto in materia di contratti pubblici, la validità trimestrale del DURC trova applicazione anche con riferimento alle ipotesi di attestazione SOA, iscrizione albo fornitori e lavori privati in edilizia.
 
Con riferimento a tale fattispecie, si precisa che il DURC rilasciato per lavori privati in edilizia, nell’ambito dell’intero periodo di validità trimestrale, potrà essere utilizzato ai fini dell’inizio di più lavori.
 
 
3. Benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale.
 
Con circolare n. 51 del 18 aprile 2008, l’Istituto ha provveduto a fornire chiarimenti in ordine alla disciplina del rilascio del DURC richiesto ai datori di lavoro per la fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale.  
 
In particolare, è stato precisato che tutti i datori di lavoro che intendano fruire dei benefici normativi e contributivi, in presenza delle condizioni previste dalla legge
(5),
devono essere in possesso della regolarità contributiva attestata tramite il DURC.
 
In ordine alla validità di tale documento, si conferma che l’art. 7, comma 1, del DM 24 ottobre 2007, ha stabilito che l’attestazione di regolarità ha validità mensile. Tale termine continuerà, pertanto, ad avere validità anche successivamente alla presente circolare.
 
 
Effetti della validità trimestrale del DURC nei confronti delle Stazioni appaltanti.
 
In relazione a quanto sopra esposto, considerato il ruolo fondamentale che il DURC riveste nell’ambito delle procedure di appalti di opere, servizi e forniture pubbliche e nei lavori privati nell’edilizia, le stazioni appaltanti devono porre la massima attenzione nell’utilizzo del documento all’interno della medesima procedura di selezione che, come in precedenza evidenziato, ha validità anche per la fase di aggiudicazione e sottoscrizione del contratto, a condizione che non sia trascorso un periodo superiore a tre mesi dalla sua emissione.
 
Al riguardo si rammenta che l’elemento della validità temporale non modifica il vincolo per le stazioni appaltanti di poter utilizzare il DURC limitatamente alla motivazioni per cui è stato richiesto.
A titolo esemplificativo, il Ministero nella circolare ha precisato che un DURC richiesto ai fini della fruizione di benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria ovvero per lavori privati dell’edilizia, non potrà essere validamente utilizzato dalla stazione appaltante, nell’ambito di un appalto pubblico, con riferimento alla procedura in corso di svolgimento.
 
Per quanto riguarda altresì le fasi di stato avanzamento lavori, la previsione della validità trimestrale potrà consentire l’utilizzo del medesimo documento per l’intera fase di gestione della spesa da parte della stazione appaltante, laddove la stessa si concluda nel medesimo arco temporale.
 
 
 
 
 
 
Il Direttore Generale
Nori
Allegato 1 (circolare 35/2010 del min lavoro)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note:
 
(1)
Tale certificato ha validità di tre mesi così come stabilito
dall'art. 39-
septies
del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito
dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
(2) TAR Puglia, Lecce sez. III – sentenza 16 ottobre 2009, n.2304.
(3) L’art. 16
bis
, comma 10, del D.L. n. 185/2009 conv. dalla L. n. 2/2009, prevede che “le
stazioni appaltanti acquisiscono d’ufficio, anche mediante strumenti informatici, il Documento di Regolarità Contributiva dagli Istituti Previdenziali o dagli Enti abilitati al rilascio in tutti casi in cui è richiesto dalla legge”. Ne consegue che l’obbligo di richiedere il DURC in tutti i casi di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture è diventato ad esclusivo carico delle stazioni appaltanti.
(4) L’art. 125 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n.163/2006 dispone che le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori, possono essere effettuate mediante procedura di cottimo fiduciario.
(5) L’art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha disposto che a decorrere dal 1 luglio 2007, la fruizione, da parte dei datori di lavoro, dei “
benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale” è subordinata al possesso del DURC. La norma stabilisce, inoltre, che fermi restando gli altri obblighi di legge, i datori di lavoro sono tenuti al rispetto “degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
 

Allegato N.1