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Circolare numero 159 del 31-10-2017


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Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali
Roma, 31/10/2017
Circolare n. 159
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
   Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.1
OGGETTO:

Trattamenti di mobilità in deroga per i lavoratori che operino in un’area di crisi complessa riconosciuta ai sensi dell’art. 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Art. 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Circolare ministeriale n. 13 del 27 giugno 2017. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

SOMMARIO:

Premessa

1.Mobilità in deroga per i lavoratori che operino in un’area di crisi industriale complessa 

2. Istruzioni operative e modalità di pagamento

3. Istruzioni contabili

4. Regime Fiscale                                       

                                       

Premessa

 

L’art. 53-ter del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, ha previsto che le risorse finanziarie di cui all’art. 44, comma 11-bis, del D.Lgs.14 settembre 2015, n. 148, così come ripartite tra le Regioni con i decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e finanze n. 1 del 12 dicembre 2016 e n. 12 del 5 aprile 2017, possono essere destinate dalle Regioni medesime, per la parte non utilizzata, alla prosecuzione, senza soluzione di continuità ed a prescindere dall’applicazione dei criteri di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze n. 83473 del 1 agosto 2014, del trattamento di mobilità in deroga, per un massimo di 12 mesi, per i lavoratori che operino in un’area di crisi industriale complessa, riconosciuta ai sensi dell’art. 27 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, e che alla data del 1 gennaio 2017 risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga.

 

Il trattamento spetta a condizione che ai medesimi lavoratori siano contestualmente somministrate le misure di politica attive individuate in un apposito piano regionale da comunicare all’ANPAL e al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. L’Istituto è autorizzato ad erogare i trattamenti fino a concorrenza delle risorse finanziarie disponibili per ciascuna Regione.

 

1.Mobilità in deroga per i lavoratori che operino in un’area di crisi industriale complessa

 

Con la circolare n. 13 del 27 giugno 2017 il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha fornito le indicazioni operative in merito alla nuova prestazione introdotta dai provvedimenti citati in premessa.

 

In particolare è stato previsto che, prima di procedere a qualsiasi autorizzazione di trattamento di mobilità in deroga, le Regioni devono presentare al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali il Piano Regionale di Politiche Attive del Lavoro contenente, oltre alle specifiche misure di politica attiva, anche l’elenco nominativo e il codice fiscale dei lavoratori interessati, la data di cessazione del precedente trattamento di mobilità ordinaria o in deroga, il periodo di godimento del trattamento concesso in prosecuzione (data “dal” e data “al”) ed il costo della stessa.

 

Si evidenzia che potranno essere beneficiari della prestazione esclusivamente i lavoratori che hanno terminato, senza soluzione di continuità, un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga, e che alla data del 1 gennaio 2017 risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga. Sono esclusi, pertanto, i lavoratori che abbiano terminato il precedente trattamento il 31 dicembre 2016, i quali non possono essere considerati beneficiari alla data del 1 gennaio 2017, fissata dalla norma.

 

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, dopo aver effettuato la propria valutazione in ordine alla sostenibilità finanziaria del trattamento, comunica all’Inps e alla Regione richiedente che quest’ultima può procedere alla autorizzazione dei trattamenti previsti.

 

Una volta ricevuto l’assenso da parte del Ministero la Regione emana un decreto di concessione conforme, in relazione all’elenco dei beneficiari, alla durata del trattamento ed al periodo concesso, a quanto valutato positivamente dal Ministero vigilante.

 

Il decreto dovrà contenere, per ogni singolo beneficiario, anche la matricola Inps dell’azienda di appartenenza del lavoratore, azienda la cui unità operativa/produttiva era ubicata nell’area di crisi complessa riconosciuta ai sensi dell’art. 27 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134.

 

I decreti regionali, da trasmettere all'INPS, devono espressamente indicare il riferimento normativo dell'art. 53-ter del decreto-legge n. 50 del 2017, onde non creare confusione contabile con altri provvedimenti regionali di autorizzazione del medesimo trattamento, in particolare con quelli concessi o in via di concessione ai sensi dell'art. 44, comma 6-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015.

 

Così come chiarito nella nota dell’Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, prot. 6597 del 28/09/2017, spetta alla Regione l’accertamento, e la conseguente assunzione di responsabilità, in ordine al requisito della provenienza del beneficiario da un’azienda ubicata in un’area di crisi industriale complessa unitamente alle specifiche misure di politica attiva ed agli altri dati richiesti.

 

La trasmissione all’INPS avverrà esclusivamente per il tramite del Sistema Informativo Percettori (SIP) utilizzando il numero di decreto convenzionale “20000”. In considerazione dell’obbligo per l’Istituto di procedere con il monitoraggio delle risorse erogate, non sarà consentito il pagamento di decreti inviati con modalità diverse.

 

Per permettere all’INPS di effettuare il controllo sulla coerenza tra quanto decretato dalla Regione e la sostenibilità finanziaria comunicata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l’Istituto verificherà che l’importo stimato del singolo decreto di mobilità regionale sia coerente con l’importo complessivo a disposizione della Regione, seguendo l’ordine cronologico di trasmissione dei singoli decreti Regionali.

 

Per l’anno 2017, l’importo medio mensile delle prestazioni di mobilità in deroga è pari ad € 1.629, comprensivo di copertura figurativa e ANF: il suddetto dato potrà essere utilizzato per l’accertamento della sostenibilità finanziaria del trattamento di prosecuzione della mobilità in deroga.  

 

Nel caso che l’importo cumulato superi l’importo complessivo a disposizione della Regione, l’Istituto non procederà con il pagamento di tale ultimo decreto, nonché di quelli successivi, inviandone notizia alla Regione ed al Ministero.

 

Al fine di consentire il controllo, ogni file xml inviato in SIP dalla Regione dovrà contenere un unico decreto regionale che fa riferimento al decreto convenzionale “20000”, anche se riferito a più beneficiari; pertanto, non saranno consentiti invii in SIP di file xml contenenti più decreti regionali facenti riferimento al decreto convenzionale “20000”.

 

2. Istruzioni operative e modalità di pagamento

 

Successivamente all’invio in SIP da parte della Regione del decreto di concessione, lo stesso sarà visibile, preliminarmente, solo alla Sede Regionale INPS, che dovrà effettuare il controllo sulla coerenza tra quanto decretato dalla Regione e la sostenibilità finanziaria comunicata all’INPS dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e trasmessa dalla D.C. Ammortizzatori Sociali dell’Istituto alla Sede Regionale.

 

La Sede Regionale INPS, per effettuare tale controllo dovrà confrontare la stima della spesa complessiva del decreto, calcolata direttamente dal SIP utilizzando il parametro di € 1.629 come costo medio mensile della prestazione, comprensivo di oneri, con l’importo di sostenibilità finanziaria comunicato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Se tale confronto ha esito positivo, la sede regionale procederà con la validazione in SIP del decreto trasmesso dalla Regione, rendendolo visibile a tutte le Sedi Inps per i successivi adempimenti.

 

Il pagamento della prestazione di mobilità in deroga è subordinata alla presentazione da parte del beneficiario di un’apposita domanda on-line di mobilità in deroga.

 

Per erogare le prestazioni di mobilità in deroga le Sedi dovranno inserire, nella procedura di pagamento della prestazione, i seguenti codici d’intervento a seconda della Regione che ha disposto il provvedimento di concessione:

 

Codice Intervento da utilizzare per il D.I. n. “20000”

REGIONE

380

ABRUZZO

381

FRIULI VENEZIA GIULIA

382

LAZIO

383

LIGURIA

384

MARCHE

385

MOLISE

386

PUGLIA

387

SARDEGNA

388

SICILIA

389

TOSCANA

390

UMBRIA

 

L’operatore di Sede dovrà fare attenzione nel liquidare le prestazioni di mobilità in deroga concesse per i lavoratori provenienti da aziende ubicate in “aree di crisi industriali complesse” i cui nominativi sono rintracciabili nel SIP con l’indicazione, oltre al periodo concesso, anche del decreto ministeriale di finanziamento (decreto convenzionale D.I. n. 20000).

 

Si ribadisce, come già indicato in precedenti messaggi, che sarà possibile procedere all’erogazione delle prestazioni in deroga solo ed esclusivamente dopo aver ricevuto la trasmissione su SIP del relativo e specifico provvedimento concessorio di competenza delle Regioni contenente i nomi dei beneficiari ed il periodo concesso.

 

L’operatore di Sede dovrà controllare che il nominativo alla data del 1 gennaio 2017 risulti beneficiario di un trattamento di mobilità ordinaria o di mobilità in deroga e che la prestazione concessa dalla Regione sia senza soluzione di continuità rispetto alla precedente mobilità ordinaria o in deroga. Nel caso che queste due condizioni non siano verificate, l’operatore non dovrà procedere al pagamento della prestazione e dovrà altresì darne riscontro alla propria sede Regionale, che, a sua volta, provvederà ad informare la Regione che ha decretato la prestazione, per i successivi adempimenti.   

  

Si ricorda che, per permettere alla procedura di effettuare correttamente il pagamento della prestazione di mobilità in deroga, le prestazioni devono essere erogate in sequenza temporale, ne deriva che, prima di pagare una mensilità, occorre verificare che siano state pagate tutte le mensilità precedenti (oppure, in caso di riprese di lavoro a tempo determinato, devono essere state inserite correttamente le sospensioni).

 

Si ricorda, infine, che l’operatore dovrà inserire manualmente la data di decadenza, la quale dovrà coincidere con il giorno successivo alla data di fine concessione del periodo decretato dalla Regione. Si raccomanda pertanto alle Sedi di procedere alla lavorazione delle prestazioni di mobilità in deroga solo dopo aver verificato che tutte le indennità afferenti a periodi antecedenti siano state effettivamente erogate.

 

Si ricorda, altresì, che la prestazione concessa è una prestazione di mobilità in deroga; di conseguenza ai percettori dei trattamenti in deroga spetta l’accredito della contribuzione figurativa ed, eventualmente, l’assegno al nucleo familiare secondo le vigenti disposizioni di legge. Infine si evidenzia che vanno applicate le riduzioni del trattamento previste dalla normativa vigente, secondo quanto previsto dalla Circolare INPS n. 57 del 13 marzo 2007.

 

3. Istruzioni contabili

 

Con riferimento agli aspetti contabili, tenuto conto di quanto stabilito in ordine alla possibilità attribuita alle Regioni di utilizzare la parte residua delle risorse finanziarie di cui all’art. 44 co.11 bis del D.lgs 148/2015, per i lavoratori che operano in un’ area di crisi industriale complessa con i requisiti già descritti nei paragrafi precedenti, si procede all’istituzione nell’ambito della gestione “GAU” - gestione degli oneri per il mantenimento del salario di un nuovo conto di uscita così denominato:

 

 GAU30275 - per l’attribuzione della mobilità in deroga e connessi ANF, corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti da imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa;

 

Gli oneri, definiti secondo i codici di intervento riportati nel paragrafo 2, saranno rilevati contabilmente in maniera automatizzata dalla procedura dei pagamenti accentrati.

 

Il conto di debito di riferimento da utilizzare in contropartita ai sopra riportati conti di uscita sarà quello in uso GPA10052.

 

Eventuali recuperi di prestazioni indebitamente erogate andranno imputati al nuovo conto di entrata:

 

GAU24208 – Entrate varie – recuperi e re-introiti relativi all’ulteriore mobilità in deroga e connessi ANF, corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti da imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa.

 

Detto conto sarà abbinato nell’ambito della procedura “recupero indebiti per prestazioni” al già presente codice di bilancio  “1094 – indebiti relativi a prestazioni diverse a sostegno del reddito – GA (Gestione Assistenziale), da utilizzare anche ai fini dell’eliminazione dei crediti divenuti inesigibili, da imputare questi ultimi al conto GPA00069.

 

Infine, con riferimento alle somme eventualmente non riscosse dai beneficiari nonché alle prestazioni ed alle partite che a fine esercizio risultino da definire si utilizzerà il conto già in uso GPA10031, con codice bilancio 3074 – somme non riscosse dai beneficiari - prestazioni diverse a sostegno del reddito – GA (Gestione Assistenziale).

 

Si allega alla presente la variazione al piano dei conti.

 

4. Regime Fiscale

 

L’indennità (la prestazione) in questione riconosciuta ai soggetti in relazione alle condizioni sopra esposte è considerata ai sensi del comma 2, art.6 del Tuir, reddito imponibile della stessa categoria dei redditi sostituiti o integrati e, pertanto, è soggetta al regime della tassazione ordinaria, ai sensi dell’art. 23 del DPR 600/73, con le aliquote previste all’art. 11 del Tuir e con il riconoscimento delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 del Tuir se richieste.

 

L’Istituto, in qualità di sostituto d’imposta, opererà a fine anno 2017 il conguaglio fiscale e rilascerà la relativa certificazione fiscale (mod.CU).

 

  Il Direttore Generale  
  Gabriella Di Michele