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Circolare numero 16 del 01-02-2019


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Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Roma, 01/02/2019
Circolare n. 16
Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
   centrali e ai responsabili territoriali
   dell'Area medico legale

E, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo
   di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
   all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO:

Importo dei contributi dovuti per l’anno 2019 per i lavoratori domestici

SOMMARIO:

Con la presente circolare si comunicano gli importi dei contributi dovuti per l’anno 2019 per i lavoratori domestici a seguito della variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

 

INDICE

 

1. Premessa

2. Importo dei contributi. Decorrenza dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019

3. Coefficienti di ripartizione. Dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019

1. Premessa

 

L’ISTAT ha comunicato, nella misura del 1,1%, la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, tra il periodo gennaio 2017-dicembre 2017 ed il periodo gennaio 2018-dicembre 2018.

 

Conseguentemente sono state determinate le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l’anno 2019 per i lavoratori domestici.

 

Restano in vigore gli esoneri previsti ai sensi dell’articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con decorrenza 1° febbraio 2001, nonché gli esoneri istituiti ai sensi dell’articolo 1, commi 361 e 362, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decorrenza 1° gennaio 2006, come indicato nella circolare n. 19/2006. Si conferma, pertanto, la minore aliquota contributiva dovuta per l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI) dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAF che, ovviamente, incide sull’aliquota complessiva.

 

Per il rapporto di lavoro a tempo determinato continua ad applicarsi il contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, previsto dall’articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, pari all’1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale).

 

Tale contributo non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.

 

2. Importo dei contributi. Decorrenza dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019

 

  1. Senza contributo addizionaledi cui all’articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012

 

LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI

 

RETRIBUZIONE ORARIA

IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO

Effettiva

Convenzionale

Comprensivo quota CUAF

Senza quota

CUAF (1)

 

fino a €  8,06

 

oltre   €  8,06

fino a €  9,81

 

 

oltre  €  9,81

 

€  7,13

 

 

€  8,06

 

 

€  9,81

 

 

  1,42 (0,36) (2)

 

 

  1,61 (0,4) (2)

 

 

  1,96 (0,49) (2)

 

  1,43 (0,36) (2)

 

 

  1,62 (0,4) (2)

 

 

  1,97 (0,49) (2)

Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali

 

€  5,19

 

  1,04 (0,26) (2)

 

  1,04 (0,26) (2)

(1) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1403).

(2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.

 

 

B. Comprensivo del contributo addizionale di cui all’articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012, da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato

 

 

LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI

 

RETRIBUZIONE ORARIA

IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO

Effettiva

Convenzionale

Comprensivo quota CUAF

Senza quota

CUAF (1)

 

fino a €  8,06

 

oltre   €  8,06

fino a €  9,81

 

 

oltre  €  9,81

 

€  7,13

 

 

€  8,06

 

 

€  9,81

 

 

  1,52 (0,36) (2)

 

 

  1,72 (0,4) (2)

 

 

  2,10 (0,49) (2)

 

  1,53 (0,36) (2)

 

 

  1,73 (0,4) (2)

 

 

  2,11 (0,49) (2)

Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali

 

€  5,19

 

  1,11 (0,26) (2)

 

  1,12 (0,26) (2)

(1) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1403).

(2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.

 

3. Coefficienti di ripartizione. Dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019

 

A. Senza contributo addizionaledi cui all’articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012

GESTIONE

LAVORATORI DOMESTICI

CON CUAF

LAVORATORI DOMESTICI SENZA CUAF

ALIQUOTE

COEFFICIENTI

ALIQUOTE

COEFFICIENTI

 

F.P.L.D.

 

ASpI

 

C.U.A.F.

 

MATERNITA’

 

INAIL

 

Fondo garanzia tratt.

fine rapporto

 

 

TOTALE

 

17,4275%

 

1,03%

 

0%

 

0%

 

1,31%

 

 

 

0,2%

 

 

19,9675%

 

0,872793

 

0,051584

 

0

 

0

 

0,065607

 

 

 

0,010016

 

 

1

 

17,4275%

 

1,15%

 

 

 

0%

 

1,31%

 

 

 

0,2%

 

 

20,0875%

 

0,867579

 

0,05725

 

 

 

0

 

0,065215

 

 

 

0,009956

 

 

1

 

 

B. Comprensivo del contributo addizionale di cui all’articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012, da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato

 

GESTIONE

LAVORATORI DOMESTICI

CON CUAF

LAVORATORI DOMESTICI SENZA CUAF

ALIQUOTE

COEFFICIENTI

ALIQUOTE

COEFFICIENTI

 

F.P.L.D.

 

ASpI

 

C.U.A.F.

 

MATERNITA’

 

INAIL

 

Contributo addizionale

 

Fondo garanzia tratt.

fine rapporto

 

TOTALE

 

17,4275%

 

1,03%

 

0%

 

0%

 

1,31%

 

 

1,4%

 

 

0,2%

 

 

21,3675%

 

0,815608

 

0,048204

 

0

 

0

 

0,061308

 

 

0,06552

 

 

0,00936

 

 

1

 

17,4275%

 

1,15%

 

 

 

0%

 

1,31%

 

 

1,4%

 

 

0,2%

 

 

21,4875%

 

0,811053

 

0,053519

 

 

 

0

 

0,060966

 

 

0,065154

 

 

0,009308

 

 

1

 

Normativa di riferimento

 

(1) L’articolo 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, ha istituito l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI), al cui finanziamento concorrono i contributi di cui agli articoli 12, comma 6 (1,30%), e 28, comma 1 (0,01%), della legge 3 giugno 1975, n. 160.

 

(2) L’articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, ha previsto che ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all’ 1,40% della retribuzione convenzionale.

 

(3) In base all’articolo 1, comma 769, della legge 26 dicembre 2006, n. 296(legge finanziaria 2007), dal 1° gennaio 2007, l’aliquota contributiva di finanziamento per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria è elevata dello 0,30% per la quota a carico del lavoratore.

 

(4) In base alla legge 23 dicembre 2005, n. 266(legge finanziaria 2006), commi 361 e 362, dal 1° gennaio 2006 ai datori di lavoro domestico tenuti al versamento della contribuzione per il finanziamento degli assegni per il nucleo familiare alla Gestione di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, è riconosciuto un esonero del versamento dei seguenti contributi: CUAF (0,48%), maternità (0,24%) e disoccupazione (0,28%).

 

(5) L’articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388(legge finanziaria 2001), riconosce ai datori di lavoro, a decorrere dal 1° febbraio 2001, un esonero dal versamento del contributo CUAF pari a 0,8 punti percentuali (se il contributo CUAF è dovuto in misura superiore a 0,8 p.p.) oppure pari a 0,4 punti percentuali a valere sui versamenti di altri contributi sociali, prioritariamente sui contributi di maternità e disoccupazione (se il contributo CUAF è dovuto in misura inferiore a 0,8 p.p.).

 

(6) L’articolo 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000),dispone, dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2001, una riduzione del contributo dell’indennità economica di maternità a carico dei datori di lavoro nella misura di 0,20 punti percentuali. Tale riduzione resta confermata dall’articolo 43 della legge 28 dicembre 2001, n.448(legge finanziaria 2002).

 

(7) A norma dell’articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998,n.286(Testo Unico sull’immigrazione), a decorrere dal 1° gennaio 2000 è soppresso il contributo dello 0,50% a carico del lavoratore, destinato al Fondo di rimpatrio.

 

(8) A norma dell’articolo 3, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, a decorrere dal 1° gennaio 2000 sono stati soppressi i contributi Enaoli e Tbc.

 

(9) In base al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per effetto dell’introduzione dell’IRAP, a partire dal 1° gennaio 1998 il contributo TBC dell’1,66% ed il contributo al S.S.N. del 10,60% non sono più riscossi.

 

(10) In applicazione dell’articolo 27, comma 2-bis, della legge 28 febbraio 1997, n. 30, l’aliquota contributiva per i datori di lavoro domestico non soggetti al contributo CUAF, subisce un incremento dello 0,50 punti percentuali ogni due anni con iniziodal 1 gennaio 1997, andando a regime dal 1° gennaio 2011.

 

 

Il Direttore generale vicario

Vincenzo Damato