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Versione Testuale
970717
DIREZIONE CENTRALE
PENSIONI
DIREZIONE CENTRALE
CONTRIBUTI
970717
Circolare n. 160
Ai DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Ai COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E
   PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
Al COORDINATORE GENERALE MEDICO LEGALE
   E PRIMARI MEDICO LEGALI
     e, per conoscenza,
Al PRESIDENTE
Ai CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
Al PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO
   DI INDIRIZZO E VIGILANZA
Ai PRESIDENTI DEI COMITATI AMMINISTRATORI
   DI FONDI, GESTIONI E CASSE
Ai PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
Ai PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
Articolo 3,   comma 6,  del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n.503. Rivalutazione delle retribu-
zioni   accreditate    figurativamente per periodi
relativi a trattamenti di mobilita.
DIREZIONE CENTRALE
PENSIONI
DIREZIONE CENTRALE
CONTRIBUTI
Roma, 17 luglio 1997    Ai DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 160        Ai COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E
                           PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
                        Al COORDINATORE GENERALE MEDICO LEGALE
                           E PRIMARI MEDICO LEGALI
                             e, per conoscenza,
                        Al PRESIDENTE
                        Ai CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                        Al PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO
                           DI INDIRIZZO E VIGILANZA
                        Ai PRESIDENTI DEI COMITATI AMMINISTRATORI
                           DI FONDI, GESTIONI E CASSE
                        Ai PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
                        Ai PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
Allegati 1
OGGETTO:  Articolo 3,   comma 6,  del decreto legislativo 30
          dicembre 1992, n.503. Rivalutazione delle retribu-
          zioni   accreditate    figurativamente per periodi
          relativi a trattamenti di mobilita.
1 - PREMESSA
L'articolo 3, comma 6,   del decreto legislativo 30 dicembre
1992,   n.503,   stabilisce   che "per i periodi relativi ai
trattamenti di  mobilita' di   durata continuativa superiore
all'anno,   di  cui  alla  legge   n.223 del 23 luglio 1991,
ricadenti nel periodo di riferimento   per la determinazione
della retribuzione pensionabile, le retribuzioni accreditate
figurativamente sono rivalutate anche in base agli indici di
variazione delle   retribuzioni  contrattuali del settore di
appartenenza, rilevati dall' ISTAT".
In applicazione dell'anzidetta  disposizione,  con circolare
n.50 del 23 febbraio 1993,   e'  stato  precisato che per le
pensioni   con  decorrenza  dall'1 gennaio 1993, qualora nel
periodo di riferimento per la  determinazione della retribu-
zione pensionabile si  collochino periodi relativi a tratta-
menti di mobilita'  di durata continuativa superiore all'an-
no,  le  retribuzioni  accreditate  figurativamente per tali
periodi sono rivalutate anche  in base agli indici di varia-
zione delle retribuzioni  contrattuali del settore di appar-
tenenza rilevati dall'ISTAT.
Come e' noto,  poiche'  la generica formulazione della norma
non  consentiva  una   e satta  individuazione  dei relativi
criteri applicativi, sono state sottoposte  al Ministero del
Lavoro le problematiche emerse con  riferimento alla richia-
mata disposizione.
Nel frattempo,  con  messaggio  n.29325 del 13 ottobre 1995,
sono state date indicazioni alle  Sedi affinche' le pensioni
interessate dalla predetta  normativa venissero liquidate in
via provvisoria sulla  base  dei criteri di cui al messaggio
n.27757 del 5 giugno 1992 (allegato 1).
Poiche'  il   Ministero   del  Lavoro  ha fatto conoscere le
proprie indicazioni in ordine  a quanto richiesto, si impar-
tiscono le istruzioni ai fini  dell'applicazione della norma
in questione sulla base dei chiarimenti forniti dal predetto
Ministero.
2 -  CRITERI PER LA RIVALUTAZIONE DELLE RETRIBUZIONI FIGURA-
TIVE
2.1 - Si  e' posto  preliminarmente il problema di stabilire
se  debbano essere rivalutate tutte le retribuzioni accredi-
tate figurativamente per i periodi relativi a trattamenti di
mobilita'  di  durata continuativa superiore all'anno, rica-
denti nel periodo di riferimento per la determinazione della
retribuzione  pensionabile,   ovvero solo quelle accreditate
nei mesi successivi al dodicesimo mese.
Al riguardo,  il  Ministero  del Lavoro, ritenendo che l'in-
tendimento del legislatore nella predisposizione della norma
in esame sia stato quello di offrire la piu' ampia tutela ai
lavoratori  posti in mobilita' per lunghi periodi, ha preci-
sato che,  per  i periodi relativi a trattamenti di mobilita'
di durata  continuativa  superiore all'anno, la rivalutazione
delle retribuzioni   accreditate   figurativamente deve inte-
ressare l'intero periodo  di  percezione del predetto tratta-
mento.
2.2 - In merito al problema relativo alla periodicita' della
rivalutazione, ed  in  particolare se la stessa debba essere
effettuata  a  cadenza  mensile,  in  base  alle  variazioni
dell'indice  registrate   in ciascun mese rispetto al prece-
dente,  ovvero  a  cadenza  annuale, in base alle variazioni
intervenute tra le medie annue degli indici, il Ministero ha
ritenuto che la  rivalutazione a cadenza mensile sia la piu'
idonea a garantire un  efficace  e  puntuale aggancio con la
dinamica retributiva dei lavoratori in attivita'.
2.3 - Ulteriore  problematica  si  e'  posta con riferimento
alla scelta dell'indice da utilizzare.
Attualmente infatti l'ISTAT elabora  mensilmente due diversi
indici delle retribuzioni contrattuali:
- l'indice   delle   retribuzioni  orarie  contrattuali, che
fornisce l'andamento  delle retribuzioni a parita' di durata
di lavoro;
- l'indice delle retribuzioni  contrattuali  per dipendente,
che  invece  tiene  conto  anche  delle eventuali variazioni
nella durata contrattuale del lavoro.
Considerato che l'indice delle retribuzioni contrattuali per
dipendente  garantisce  l'aggancio  con l'effettiva dinamica
retributiva  dei  lavoratori  in attivita', il Ministero del
lavoro ha convenuto circa l'utilizzazione di tale indice.
2.4 - Gli indici sono  disponibili secondo diverse classifi-
cazioni,  per  ogni  classificazione  esiste un indice degli
impiegati,  uno  degli  operai ed un indice globale.
Ai fini della pratica applicazione della norma, tenuto conto
delle  indicazioni  del  Ministero  del Lavoro, occorre fare
riferimento  alla  classificazione  analitica  per gruppi di
contratto e per qualifica fornita dall'ISTAT.
3 - CALCOLO   DELLA   PENSIONE  IN  PRESENZA DI RETRIBUZIONI
FIGURATIVE  PER  PERIODI  RELATIVI  A  TRATTAMENTI  DI MOBI-
LITA' DI DURATA CONTINUATIVA SUPERIORE ALL'ANNO.
3.1 - Come  precisato  con  circolare n.50 del 1993, per le
pensioni  con  decorrenza  anteriore  all'1 gennaio 1993 e,
qualunque sia  la  decorrenza della pensione, per i periodi
relativi ai trattamenti di mobilita' di durata continuativa
non superiore all'anno, continuano a trovare applicazione le
disposizioni di cui al citato messaggio n.27757 del 1992.
Per  le  pensioni  con  decorrenza successiva al 31 dicembre
1992, per i periodi  relativi ai trattamenti di mobilita' di
durata  continuativa  superiore  all'anno, di cui alla legge
n.223  del  23 luglio 1991, ricadenti nel periodo di riferi-
mento per  la determinazione della retribuzione pensionabile,
la  retribuzione  figurativa  relativa ad ogni mese di perce-
zione del trattamento di  mobilita' deve essere rivalutata in
base  alla  variazione percentuale dell'indice delle retribu-
zioni  contrattuali  del  settore di appartenenza intervenuta
tra il  mese  stesso  e  quello in cui si colloca la retribu-
zione presa a base   per la determinazione della retribuzione
figurativa.  La  rivalutazione  in parola deve essere operata
anche  con  riferimento alle retribuzioni figurative accredi-
tate per  periodi di percezione del trattamento di mobilita'
che si collochino nell'anno di decorrenza della pensione e/o
nell'anno precedente.
3.2 - Una  volta  effettuata  la rivalutazione delle retribu-
zioni  accreditate  figurativamente  per  i  predetti periodi
sulla  base  degli  indici  di  variazione delle retribuzioni
contrattuali  del settore di appartenenza, la retribuzione di
ciascun  anno  solare dovra' essere rivalutata sulla base dei
coefficienti  di  rivalutazione delle retribuzioni da utiliz-
zare ai fini del calcolo della pensione.
In  particolare,  la  retribuzione  degli anni solari da uti-
lizzare per il calcolo della quota  di pensione relativa alle
anzianita'  contributive  maturate  fino  al 31 dicembre 1992
deve  essere  rivalutata  con i coefficienti di cui all'arti-
colo 3  della  legge  29 maggio 1982, n.297, mentre la retri-
buzione  degli anni solari da utilizzare per il calcolo della
quota  di  pensione  relativa  alle  anzianita'  contributive
maturate dall'1  gennaio  1993  deve  essere rivalutata con i
coefficienti  di  cui  all'articolo  3,  comma 5, del decreto
legislativo n.503.
Considerato che  la  rivalutazione introdotta dall'articolo 3,
comma 6,  del  decreto  503 consente di attualizzare la retri-
buzione sulla  base  d ella quale e' stata calcolata la retri-
buzione  figurativa  per  mobilita',  per  le  pensioni per le
quali trova applicazione tale  disposizione,  le  retribuzioni
figurative  per  mobilita'  di  ciascun  anno  solare   devono
essere  rivalutate  con  il coefficiente rilevato in relazione
all'anno  solare  nel  quale   si   colloca   la contribuzione
figurativa,  anziche'   con il coefficiente dell'anno al quale
e'  stato  fatto  riferimento per la determinazione del valore
retributivo figurativo.
3.3 - La  rivalutazione  prevista dal citato articolo 3, comma
6, deve essere  effettuata  anche nei casi in cui i periodi di
mobilita'  di  durata  continuativa superiore all'anno debbano
essere  utilizzati  ai  fini  del  calcolo della quota di pen-
sione in  forma  contributiva  per  i periodi di contribuzione
successivi al 31 dicembre 1992.
In  tali  casi  la  retribuzione  figurativa  rivalutata con i
criteri di cui al punto 3.1  costituisce  la  base  imponibile
alla quale  deve  essere  applicata  l'aliquota di computo del
33 per  cento   prevista   per  gli iscritti all'assicurazione
generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti.
La  contribuzione  cosi' ottenuta per ciascun anno solare deve
essere  rivalutata  al  tasso   di  capitalizzazione  e con le
modalita'   di  cui  all'articolo  1, commi 8 e 9, del decreto
legislativo  n.503  (v.  circolare    n.180   del 14 settembre
1996).
4 - AGGIORNAMENTO DEGLI INDICI
Considerato   che  g li indici delle retribuzioni sono attual-
mente    pubblicati  dall'ISTAT con un ritardo di due/tre mesi
rispetto  al  periodo di riferimento, per evitare, nei casi in
cui le   retribuzioni  figurative  da rivalutare si collochino
in  periodi  prossimi   alla   decorrenza   della pensione, di
ritardare  la   liquidazione  della pensione fino all'acquisi-
zione  del   valore  anche  degli ultimi indici da utilizzare,
occorre   procedere  alla    liquidazione  provvisoria   delle
pensioni  rivalutando   sulla base dell'ultimo indice disponi-
bile  le  retribuzioni figurative accreditate per i mesi per i
quali non sono stati pubblicati gli indici.
Allorche'  saranno  disponibili  gli  indici ISTAT relativi ai
mesi  mancanti  si   procedera'   alla liquidazione definitiva
della pensione.
5 -  CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEL SETTORE DI APPARTENENZA
Ai fini   dell'applicazione  degli indici di variazione delle
retribuzioni   contrattuali  forniti   dall'ISTAT per rami di
attivita'  economica   e   contratti,  tenuto  conto che tali
indici  sono   raggruppati   secondo la classificazione delle
attivita'  economiche  "ISTAT 91", il settore di appartenenza
dell'azienda potra'  essere individuato dal codice statistico
contributivo  (CSC)  attribuito    dall'INPS,  riportato  nel
manuale  di   classificazione  dei  datori di lavoro allegato
alla circolare n.65 del 25  marzo 1996, nella colonna "CSC di
prov. e att."  e  dal  corrispondente codice ISTAT, riportato
nella colonna "ISTAT 91".
Nei casi in cui  per lo stesso CSC siano previsti piu' codici
ISTAT 91   si   dovra'   fare  riferimento al codice ISTAT 91
attribuito dalla SAP INPS.
In particolare,  si  dovra'  fare riferimento al codice ISTAT
91 nel  caso  di  aziende  gia'  inquadrate nell'industria ai
sensi  della  normativa vigente anteriormente all'articolo 49
della  legge  n.88  del  1989  che,  per  effetto  del regime
transitorio  previsto  dal terzo comma dello stesso articolo,
hanno mantenuto tale inquadramento  fino  al 31 dicembre 1996
(data  di  cessazione  della  disciplina transitoria prevista
dall'articolo  2,  comma  215, della legge n.662 del 1996), e
che transitano, dall'1 gennaio  1997,  nel settore terziario.
Tali attivita'  sono   evidenziate alle pagine da 41 a 44 del
predetto manuale.
Parimenti,  dovra'  essere  fatto riferimento al codice ISTAT
91  attribuito  dalla  SAP  in  tutti  i  casi  in cui il CSC
attribuito dall'INPS  sia  1.16.01 (attivita' industriali non
altrove classificate).
Essendo  in   corso di completamento da parte delle SAP l'at-
tribuzione del codice  ISTAT, allo stato attuale detto codice
e' visionabile, sul sistema   AS400,   consultando  l'opzione
"Evidenza  da   archivi  aziende",  sub opzione "3" "Archivio
centrale aziende".
Una   volta   individuato   il settore di appartenenza dell'a-
zienda sulla  base  del  c odice ISTAT 91, dovra' essere rile-
vato  il  corrispondente  ramo  d i attivita' economica o con-
tratto  fornito   dall'ISTAT   ai   fini     dell'applicazione
dell'indice di variazione delle retribuzioni contrattuali.
                       o     o
                          o
Ai  fini   della  pratica   applicazione  della  normativa in
questione,  si  sta  predisponendo  una tabella riepilogativa
contenente i  valori  dell'indice delle retribuzioni contrat-
tuali  per  dipendente per tutti i mesi dal gennaio 1991 alla
data piu' recente disponibile.
La  tabella  riportera'  i valori dell'indice disaggregati per
qualifica  del  dipendente (operaio o impiegato) e per tutti i
rami  di   attivita'  economica  ed i contratti presi in esame
nella  rilevazione  condotta    dall'ISTAT; per consentire una
piu'  agevole   utilizzazione,  i   valori dell'indice saranno
riportati ad  un'unica  base (dicembre 1995), evitando cosi' i
problemi  operativi   connessi   ai   cambiamenti di base gia'
intevenuti o  che  potranno intervenire in seguito nella serie
originaria.
La tabella  in  questione, corredata dalle relative istruzioni
e  da  opportune   esemplificazioni,  sara' trasmessa con suc-
cessiva  circolare,  non   appena  l'ISTAT avra' completato la
fornitura dei  dati  di  base;  nella stessa occasione saranno
indicate  le  modalita' di trasmissione e di utilizzazione dei
successivi aggiornamenti mensili.
                                IL DIRETTORE GENERALE
                                       TRIZZINO
                                   Allegato 1
                         Messaggio n. 27757 del 5.06.1992
    I.N.P.S.
D.G. SERV.PRESTAZIONI AGO
MITTENTE UFFICIO NORMATIVA PENSIONI
                         AI DIRETTORI DELLE SEDI
                         AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
OGGETTO:  Contributi   figurativi   per   periodi di godimento
          dell'indennita'   di  mobilita'. Valutazione ai fini
          della   determinazione  della retribuzione pensiona-
          bile.
Al paragrafo  7 della circolare n.3 del 2 gennaio 1992 avente
ad oggetto  "Legge  n.223 del 23 luglio 1991. Disposizioni in
materia  di  indennita'  di mobilita'" e' stato precisato che
la misura  dei  contributi  figurativi accreditabili in rela-
zione  ai  periodi  di godimento dell'indennita' di mobilita'
va calcolata sulla base   della  retribuzione cui e' riferito
il  trattamento  s traordinario  di integrazione salariale al
quale si  fa  riferimento per determinare l'importo dell'in-
dennita' di mobilita'.
"La  contribuzione   figurativa  cosi' determinata - e' stato
ulteriormente precisato -  va attribuita per l'intero periodo
di  percezione  dell'indennita'   di  mobilita',  senza alcun
adeguamento o rivalutazione".
Quest'ultima circostanza ha costituito  e tuttora costituisce
- in alcuni casi -  motivo  di  apprensione  per i lavoratori
interessati i quali temono  che  una prolungata permanenza in
mobilita'  possa  avere  effetti pregiudizievoli all'atto del
pensionamento   determinando  -  nei casi in cui i periodi di
mobilita' coincidono in tutto o  in parte con quelli utili ai
fini della rilevazione della  retribuzione pensionabile - una
progressiva   riduzione    della    misura della retribuzione
pensionabile stessa.
In proposito e'   da tener presente che proprio allo scopo di
evitare  i   pregiudizi  ora paventati dai lavoratori in que-
stione il Consiglio  di   Amministrazione  dell'Istituto, con
deliberazione n. 279 del 7  dicembre  1984, ha stabilito, tra
l'altro, che nei casi in  cui  i  periodi presi a base per il
calcolo del  valore  figurativo e quelli da coprire figurati-
vamente  afferiscono  ad anni solari diversi, il coefficiente
di rivalutazione  da  adottare  ai  fini della determinazione
della retribuzione  pensionabile  e' quello relativo all'anno
solare cui e'  stato  fatto riferimento per la determinazione
del  valore  retributivo  figurativo  ( v.  paragrafo 3 della
circolare n.671 R.C.V. n.60103 A.G.O. del 6 marzo 1985).
Tutto  cio'   avuto   riguardo  alla ratio che ha ispirato il
legislatore nella formulazione   dell'art. 3, comma 11, della
legge n. 297/1982 che e'   quella   di rivalutare le retribu-
zioni percepite in anni  pregressi   in  base ai coefficienti
stabiliti con riferimento   all'anno   in cui le retribuzioni
stesse sono state in concreto percepite.
                              *
                         *         *
Al   fine   di  dissipare eventuali residue perplessita' che
sullo   specifico  argomento dovessero manifestarsi, le Sedi
avranno  cura   di  fornire,   ogni qualvolta se ne presenti
l'occasione, i chiarimenti di cui al presente messaggio.
                         IL DIRETTORE CENTRALE
                              FAMILIARI