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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 165 del 03-12-2013


Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Entrate e Posizione Assicurativa Gestione Dipendenti Pubblici
Roma, 03/12/2013
Circolare n. 165
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
   Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.1
OGGETTO:
Regolamentazione comunitaria: Trattato di adesione all’Unione europea tra gli Stati membri e la Repubblica di Croazia, in vigore dal 1° luglio 2013. Disposizioni in materia di legislazione applicabile.
SOMMARIO:
Premessa
1. Ambito di applicazione ratione personae del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (UE) n. 1231/2010
2. Ambito di applicazione ratione materiae del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (UE) n. 1231/2010
3. Disposizioni in materia di legislazione applicabile: 3.1
Distacco dei lavoratori dipendenti. 3.2 Distacco dei lavoratori autonomi. 3.3 Regime transitorio in materia di
distacchi. 3.4
Personale viaggiante delle imprese di trasporto aereo, su strada e per ferrovia. 3.5 Esercizio di un’attività in due o più Stati
    
4. Disposizioni comunitarie di sicurezza sociale non ancora applicabili alla data di entrata in vigore del Trattato di adesione della Croazia all’UE. 4.1 Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE). 4.2 Accordo tra la Comunità europea, i suoi Stati membri e la Confederazione svizzera
Premessa
 
L’Italia ha ratificato con legge n. 17 del 29 febbraio 2012 (Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2012, Supplemento Ordinario n. 42) il Trattato di adesione della Croazia all’Unione Europea.
Il Trattato, stipulato il 9 dicembre 2011 a Bruxelles e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 24 aprile 2012, n. L112, è in vigore dal 1° luglio 2013.
Pertanto, da tale data, la Repubblica di Croazia è diventata Stato membro dell’Unione europea.
I trattati e gli atti adottati dalle istituzioni dell’Unione europea prima del 1° luglio 2013 sono vincolanti per la Croazia e si applicano alle condizioni previste dall’Atto di adesione, che costituisce parte integrante del Trattato.
Inoltre, il regolamento (UE) n. 517/2013 del 13 maggio 2013, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 158 del 10 giugno 2013 e in vigore dal 1° luglio 2013, ha adeguato taluni regolamenti, tra cui il regolamento (CE) n. 883/2004, in relazione al Trattato di adesione. 
 
Pertanto,  il regolamento (CE) n. 883/2004 e il relativo regolamento di applicazione (CE) n. 987/2009 e successive modifiche si applicano, a decorrere dalla data del  1° luglio 2013, anche alla Croazia e sostituiscono la Convenzione di sicurezza sociale tra Italia e Croazia del 27 giugno 1997 ed il relativo Accordo amministrativo del 12 settembre 2002, in vigore dal 1° novembre 2003.
In base al Trattato sopracitato, dal 1° luglio 2013, anche il regolamento (UE) n. 1231/2010 vincola la Croazia.
Inoltre, a decorrere da tale data, le decisioni e le raccomandazioni adottate dalla Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, nonché le disposizioni trasmesse dall’Istituto, in relazione all’applicazione dei regolamenti comunitari tra gli Stati membri, sono applicabili alla Croazia.
 
1. Ambito di applicazione ratione personae del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (UE) n. 1231/2010
 
Dal 1 luglio 2013, nei rapporti con la Croazia l’ambito di applicazione soggettivo è determinato in base all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 883/2004 (circolare n. 82 del 1° luglio 2010).
Inoltre, come indicato in premessa, anche il regolamento (UE) n. 1231/2010, che estende il campo di applicazione personale dei regolamenti (CE) nn. 883/2004 e 987/2009 ai cittadini di Paesi terzi legalmente residenti in uno Stato membro, vincola la Croazia dal 1° luglio 2013.
Ne consegue che dalla predetta data si applicano, anche nei confronti di tale Stato, le disposizioni della circolare n. 51 del 15 marzo 2011.
Infine,  si evidenzia che, a differenza dell’accordo bilaterale previgente - limitato alle legislazioni di sicurezza sociale per i lavoratori del settore privato, cittadini italiani o croati - i regolamenti dell’Unione europea si applicano anche ai dipendenti pubblici.
Per la disciplina di settore relativa ai dipendenti pubblici si fa rinvio a quanto disposto con la nota operativa n. 43 del 25 agosto 2010 dell’ex – Inpdap, relativa al coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale.
 
2. Ambito di applicazione ratione materiae del regolamento (CE) n. 883/2004
 
A decorrere dal 1° luglio 2013, nei rapporti con la Croazia l’ambito di applicazione oggettivo è determinato in base all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 883/2004 (circolare n. 82 del 1° luglio 2010).
 
3. Determinazione della legislazione applicabile.
 
Per la determinazione della legislazione applicabile, a far data dal 1° luglio 2013, le disposizioni contenute nel Titolo II (articoli da 11 a 16) del regolamento n. 883/2004, e nel Titolo II (articoli da 14 a 21) del regolamento di applicazione (CE) n.987/2009,
come modificati dal regolamento (UE) n. 465/2012, trovano applicazione anche nei rapporti con la Croazia.
 
 
3.1  Distacco dei lavoratori dipendenti
 
Ai sensi dell’articolo 6 lettera a) della Convenzione italo croata
il  lavoratore, dipendente da un'impresa con sede in uno degli Stati contraenti che fosse  inviato nel territorio dell'altro Stato contraente per un periodo di tempo limitato, poteva rimanere soggetto alla legislazione del primo Stato, per un periodo massimo di 48 mesi con possibilità di una eventuale proroga di ulteriori 48 mesi.
 
A decorrere dal 1 luglio 2013 in materia di distacco si applicano le disposizioni previste   dalla regolamentazione comunitaria.
 
In base all’articolo 12 del regolamento CE n. 883/2004, la persona che svolge un’attività subordinata in uno Stato membro alle dipendenze di un datore di lavoro che esercita abitualmente le sue attività in detto Stato, può essere inviata in un altro Stato membro e rimanere soggetta alla legislazione dello Stato di invio per un periodo non superiore a 24 mesi.
 
Pertanto, nel caso di richieste  di certificazioni relative a distacchi la cui data di inizio sia successiva al 30 giugno 2013, la durata massima del distacco non potrà superare  24 mesi.
 
3.2  Distacco dei lavoratori autonomi
 
In base all’articolo 6 lettera b) della Convenzione italo croata, le persone che esercitavano abitualmente un’attività autonoma nel territorio di uno dei due Stati contraenti, che si recassero ad esercitare tale attività nel territorio dell'altro Stato per un limitato periodo di tempo, potevano rimanere assoggettate  alla legislazione del primo Stato, per un periodo massimo di 12 mesi con possibilità di una eventuale proroga di ulteriori 12 mesi.
 
Come per i lavoratori dipendenti anche per i lavoratori autonomi, a decorrere dal 1 luglio 2013, trovano applicazione le norme comunitarie.
 
Ai sensi dell’articolo 12 del regolamento CE n.883/2004,  la persona che svolge un’attività autonoma o ad essa assimilata, che si reca a lavorare in un altro Stato membro, può rimanere soggetta alla legislazione dello Stato membro in cui abitualmente svolge tale attività per un periodo massimo di ventiquattro mesi
.
 
Pertanto, nel caso di richieste  di certificazioni relative a distacchi la cui data di inizio sia successiva al 30 giugno 2013, la durata massima del distacco potrà essere pari a 24 mesi.
 
 
3.3
Regime transitorio in materia di distacchi
 
Totalizzazione dei periodi di distacco
 
In applicazione, per analogia, del principio riportato nella Decisione A3 della Commissione Amministrativa, del 17 dicembre 2009, (circolare n. 99 del 2010), tutti i periodi di distacco, autorizzati ai sensi della Convenzione italo croata, devono essere considerati per il calcolo del periodo di distacco ininterrotto, conformemente all’applicazione dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 883/2004, cosicché la durata complessiva del distacco ininterrotto, maturato in base alla Convenzione bilaterale e alla regolamentazione comunitaria,  non possa superare il limite di ventiquattro mesi.
 
 
Distacchi autorizzati ai sensi della Convenzione Italo – Croata e in corso di esecuzione al 1° luglio 2013 . Accordo tra le Autorità competenti
 
Per quanto riguarda i distacchi in esame si rende noto che le Autorità competenti dell’Italia (Ministero del lavoro e delle politiche sociali) e della Croazia hanno concordato quanto segue:
 
I distacchi e le eventuali proroghe richiesti anteriormente al 1 luglio 2013 e in corso  di esecuzione alla predetta data, si portano a termine in applicazione dell’accordo bilaterale preesistente .
 
le nuove proroghe richieste dopo il 1 luglio 2013 potranno essere concesse solo in applicazione e alle condizioni previste dall’art. 16 del Reg. (CE) n. 883/2004  
 
gli accordi stipulati anteriormente al 1 luglio 2013 dalle Autorità competenti, in deroga alle disposizioni generali previste dall’accordo bilaterale preesistente (art. 8), restano validi fino a naturale scadenza  
 
al termine dei periodi di distacco, autorizzati in applicazione della Convenzione bilaterale, che eccedono i limiti temporali previsti dall’articolo 16 del regolamento 883/2004, sarà possibile autorizzare un nuovo distacco solo dopo un interruzione di almeno due mesi.
 
Relativamente agli accordi ai sensi dell’art. 16 del Reg. 883/2004,  si rammenta che il periodo massimo di cinque anni di  distacco totale, generalmente ammesso in ambito europeo, deve comprendere anche i periodi di distacco eventualmente effettuato ai sensi della previgente normativa convenzionale.
 
Le certificazioni ( IT/HR 101 E HR/IT 101) rilasciate in applicazione della convenzione bilaterale previgente restano valide anche successivamente al 1° luglio 2013 e fino alla data in esse specificate.
 
Per maggiore chiarezza si riportano a titolo di esempio alcune situazioni che possono verificarsi  per
i lavoratori dipendenti
alla data del 1° luglio 2013.
 
a)    Formulario di distacco emesso per il periodo dal 1° luglio 2011 al 30 giugno 2013, autorizzato conformemente all’articolo 6 della Convenzione bilaterale previgente, nessuna estensione del distacco possibile, in base all’articolo 12 del regolamento 883/2004, (durata massima del distacco raggiunta). In questo caso l’eventuale proroga potrà essere richiesta ai sensi e alle condizioni previste dall’articolo 16 del citato regolamento.
 
b)    Formulario di distacco emesso per il periodo dal 1° luglio 2012 al 30 giugno 2013, autorizzato conformemente all’articolo 6 della Convenzione bilaterale previgente, estensione del distacco possibile fino al 30 giugno 2014,  in applicazione dell’articolo 12 del regolamento 883/2004 (rilascio documento portatile A1).
 
c)    Formulario di distacco emesso per il periodo dal 1° luglio 2012 al 30 giugno 2016, tale certificazione rimane valida fino al termine del periodo di distacco autorizzato conformemente all’articolo 6 della Convenzione bilaterale previgente. Al termine di tale periodo, tenuto conto che generalmente in ambito comunitario il distacco è ammesso per un limite massimo di cinque anni, potrà essere richiesta una proroga per un ulteriore anno, ai sensi e alle condizioni previste dall’articolo 16 del regolamento CE n. 883/2004.
 
d)    Formulario di proroga del distacco emesso per il periodo dal 1 giugno 2013 al 31 maggio 2017, tale certificazione rimane valida fino al termine del periodo di distacco autorizzato conformemente all’articolo 6 della Convenzione bilaterale previgente, anche se il periodo complessivo del distacco è pari a 96 mesi (48 mesi di distacco e 48 mesi di proroga).
 
Per quanto riguarda i
lavoratori autonomi
:
 
 
a)    Formulario di distacco emesso per il periodo dal 1° luglio 2012 al 30 giugno 2013, autorizzato conformemente all’articolo 6 della Convenzione bilaterale previgente, estensione del distacco possibile fino al 30 giugno 2014,  in base all’articolo 12 del regolamento 883/2004 (rilascio documento portatile A1).
 
b)    Formulario di proroga del distacco emesso per il periodo dal 1° luglio 2012 al 30 giugno 2013, nessuna estensione del distacco possibile, conformemente all’articolo 12 del regolamento 883/2004, (durata massima del distacco raggiunta). In questo caso l’eventuale proroga potrà essere richiesta ai sensi e alle condizioni previste dall’articolo 16 del citato regolamento.
 
 
3.3 Personale viaggiante delle imprese di trasporto aereo, su strada e per ferrovia.
In base all’articolo 6, lettera c) della Convenzione italo croata, il personale viaggiante delle imprese di trasporto era soggetto alla legislazione dello Stato in cui aveva sede l'impresa da cui dipendevano.
A decorrere dal 1° luglio 2013 anche per tali lavoratori la legislazione  da applicare sarà determinata in base alle disposizioni comunitarie. In particolare:
 
a)   I dipendenti dei trasporti internazionali su strada sono soggetti alla legislazione determinata ai sensi dell’articolo 13 del regolamento 883/2004, come modificato dal regolamento 465/2012.
 
b)   Il personale dipendente da imprese operanti nel settore dell’aviazione civile sono soggetti alla legislazione determinata in base all’articolo 11 paragrafo 5 del regolamento 883/2004 come modificato dal regolamento n. 465/2012 - principio della base di sevizio  (circolare n. 115 del 19 settembre 2012).
 
3.4 Esercizio di un’attività in due o più Stati.
 
La Convenzione italo croata non conteneva disposizioni in materia di legislazione applicabile per le situazioni di esercizio di un’attività in due o più Stati, pertanto, dal 1° luglio 2013, tali situazioni sono disciplinate in base alla normativa comunitaria (art. 13 del Reg. CE n. 883/2004).
 
Ne consegue che, da tale data si applicano, anche nei confronti della Croazia, le istruzioni contenute nelle circolari emanate dall’Istituto in materia e riportate nell’elenco allegato alla presente circolare.
 
4. Disposizioni comunitarie di sicurezza sociale non ancora applicabili alla data di entrata in vigore del Trattato di adesione della Croazia all’Ue
 
4.1. Accordo sullo Spazio economico europeo applicabile nei confronti dell’Islanda, Norvegia e Liechtenstein
 
L’articolo 6 par. 5 del Trattato di adesione del 9 dicembre 2011 prevede che la Croazia si impegna ad aderire all’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).
 
Pertanto le disposizioni del predetto accordo non sono automaticamente applicabili, a decorrere dal 1 luglio 2013, ai rapporti con la Croazia.
 
Ne consegue che la disciplina prevista dall’accordo in esame, in materia di determinazione della legislazione applicabile, non si applica ai cittadini degli Stati SEE nel caso in cui questi ultimi siano distaccati in Croazia, o svolgano un’attività in più Stati tra cui la Croazia né, analogamente, al cittadino croato che si trovi in una delle predette situazioni (distacco in uno Stato SEE o esercizio di attività in più Stati tra cui uno Stato SEE).
 
 
4.2 Accordo tra la Comunità europea, i suoi Stati membri e la Confederazione Svizzera.
 
Dall’esame dell’art. 6 par. 3 del suindicato Trattato risulta che  la Croazia non applica le disposizioni dell’Accordo tra la Comunità europea, ciascuno dei suoi Stati membri e la Confederazione Svizzera.
 
Pertanto, la predetta disciplina convenzionale non risulta, ad oggi,  applicabile nei rapporti con la Croazia.
 
Con particolare riferimento alla materia della legislazione applicabile si precisa che  per quanto riguarda la Svizzera trova applicazione il protocollo finale, allegato alla Convenzione di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera del 14 dicembre 1962.
 
Detto protocollo al punto 4) dispone che
“la regolamentazione dell’art. 5 della Convenzione si applica a tutti i lavoratori, indipendentemente dalla loro cittadinanza, ad eccezione della lettera f) del citato articolo”
In particolare il citato articolo 5 prevede alcune deroghe (es. distacco)  al principio di territorialità della legislazione applicabile che, ad eccezione del personale delle Rappresentanze diplomatiche e consolari (lett. f), si applicano a tutti i lavoratori
indipendentemente dalla loro cittadinanza (
circolare 324 Ce.N.P. del 4 ottobre 1978).
 
Come già precisato al punto 2 della circolare n. 107 del 13 agosto 2012 la predetta disposizione convenzionale deve ritenersi in vigore anche successivamente all’estensione dei nuovi regolamenti alla Svizzera.
 
Ne consegue che le disposizioni riguardanti la legislazione applicabile, contenute nei regolamenti comunitari, devono ritenersi applicabili  anche nei confronti dei cittadini dei Paesi terzi.
 
Pertanto sarà possibile applicare la regolamentazione comunitaria, in materia di determinazione della legislazione applicabile, anche al cittadino croato nei rapporti con la Svizzera.
 
 
 
Il Direttore Generale
 
 
Nori
 
 
Allegato N.1