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Versione Testuale
910701
DIREZIONE CENTRALE
PER I CONTRIBUTI
DIREZIONE CENTRALE
PER LE PENSIONI
Circolare n. 173
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
   AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E
   PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
   PRIMARI MEDICO LEGALI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
   e, per conoscenza,
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
Art.   2   della   legge   28   marzo   1991,   n.   120.    Benefici
pensionistici ai lavoratori privi della vista.
DIREZIONE CENTRALE
PER I CONTRIBUTI
DIREZIONE CENTRALE
PER LE PENSIONI
Roma, 26 giugno 1991         AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 173                AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E
                                PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
                             AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
                                PRIMARI MEDICO LEGALI
                             AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
                                e, per conoscenza,
                             AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                             AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
                             AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
OGGETTO:  Art.   2   della   legge   28   marzo   1991,   n.   120.    Benefici
  pensionistici ai lavoratori privi della vista.
  L'art.   9,   comma   secondo,   della   legge   29   marzo   1985,  n.  113,
ha  riconosciuto  in  favore  dei   centralinisti   non   vedenti,   per   ogni
anno   di   servizio   presso   pubbliche  amministrazioni  o  aziende  private
effettivamente  svolto,  il  beneficio  di  quattro   mesi   di   contribuzione
figurativa    utile    ai    soli    fini   del   diritto   alla   pensione   e
dell'anzianita'  contributiva.  (V.  Circolare  n.   849   R.C.V.,   n.   53639
A.G.O. n. 5204/O. del 26 maggio 1987).
  L'art.    2    della   legge   28   marzo   1991,   n.   120   -   pubblicata
sulla  Gazzetta  Ufficiale  n.  85  del  giorno  11  aprile  1991  ed   entrata
in   vigore  il  26  aprile  1991  -  ha  ampliato  il  campo  di  operativita'
della norma sopracitata disponendo testualmente:
  "Le    attivita'    lavorative     dei     privi     della     vista     sono
considerate    particolarmente    usuranti:    conseguentemente,    in   attesa
della  riforma  del  sistema  pensionistico,  ai  privi   della   vista   viene
esteso  il  beneficio  di  cui  all'art.  9,  comma  2,  della  legge  29 marzo
1985, n. 113 anche agli effetti dell'anzianita' assicurativa".
  Ai       fini       dell'applicazione        della        norma        citata
nell'assicurazione    generale    obbligatoria    I.V.S.   si   forniscono   le
seguenti istruzioni.
1) DESTINATARI DELLA NORMA.
  Dal    coordinamento    dell'art.    2    della   legge   n.   120/1991   con
l'art.  1  della  stessa  legge  -  che   per   definire   la   condizione   di
privo   della  vista  richiama  il  primo  comma  dell'art.  6  della  legge  2
aprile   1968,   n.   482   -   discende   che   il   beneficio    riconosciuto
dall'art.   9,   comma   2,  della  legge  n.  113/1985  ai  centralinisti  non
vedenti   viene   esteso   a   tutti   i   lavoratori   privi    della    vista
intendendo   per   tali   "coloro  che  sono  colpiti  da  cecita'  assoluta  o
hanno  un  residuo  visivo  non  superiore  ad  un  decimo  in   entrambi   gli
occhi con eventuale correzione".
2) NATURA ED ENTITA' DEL BENEFICIO
  Per    quanto    concerne    i    contenuti    del   beneficio   riconosciuto
ai   lavoratori   in   questione,   l'art.   2   della   legge   n.   120/1991,
interpretando    autenticamente   l'art.   9,   comma   2,   della   legge   n.
113/1985,   stabilisce   che   il   beneficio   dalla   stessa   previsto    in
favore    dei    centralinisti    non   vedenti   viene   esteso   agli   altri
lavoratori   privi   della   vista   "anche   agli   effetti    dell'anzianita'
assicurativa".
  Cio'     significa     che     il    beneficio    di    quattro    mesi    di
contribuzione   figurativa   per   ogni   anno   di   servizio   deve    essere
considerato   utile   sia   ai   fini   della   determinazione  dell'anzianita'
contributiva sia ai fini dell'anzianita' assicurativa.
  Si   precisa   che   il    beneficio    va    concesso,    proporzionalmente,
anche   per   periodi   di   attivita'  inferiori  all'anno  aumentando  di  un
terzo il numero delle settimane di lavoro svolto.
  Resta    fermo,    peraltro,    che    il   riconoscimento   disposto   dalla
norma  in  esame  non  si  configura  come  un  accreditamento  di   contributi
sulla    posizione    assicurativa,   ma   determina   una   maggiorazione   di
anzianita'  priva  di  collocazione  temporale  che   assume   rilevanza   solo
in funzione della liquidazione del trattamento pensionistico.
3) PERIODI CHE DANNO TITOLO AL RICONOSCIMENTO.
  La    maggiorazione    di    anzianita'    riconoscibile    ai    destinatari
della    norma    va   rapportata   solo   ai   periodi   di   attivita',   con
esclusione,    pertanto,    dei    periodi     coperti     di     contribuzione
volontaria,   figurativa   o   derivante   da   riscatto   non   correlato   ad
attivita' lavorativa.
  A    tal    fine    dovranno    essere    presi    in    considerazione     i
periodi    di   lavoro   svolto   in   concomitanza   con   il   possesso   del
requisito   sanitario    richiesto    (cecita'    assoluta    ovvero    residuo
visivo   non   superiore   ad   un   decimo   in   entrambi   gli   occhi   con
eventuale  correzione)  anche  se  anteriori  all'entrata   in   vigore   della
legge   n.   120/91   (26.4.1991)   che   siano   valutabili   ai   fini  della
liquidazione  e   della   ricostituzione   delle   prestazioni   pensionistiche
aventi decorrenza successiva a tale data.
4) MOMENTO DELLA ATTRIBUZIONE DELLA MAGGIORAZIONE DI ANZIANITA'
  La   maggiorazione   di   anzianita'    va    attribuita    all'atto    della
liquidazione della pensione.
  Ne     consegue     che     nelle    operazioni    di    ricongiunzione    di
posizioni   assicurative   tra    diversi    trattamenti    previdenziali    (a
norma    delle    leggi    n.    29/79,    n.   322/58,   e   similari),   deve
prescindersi dalla attribuzione del beneficio in parola.
  Della      maggiorazione       spettante       sara'       tenuto       conto
direttamente   nel   fondo   destinatario   della  ricongiunzione,  al  momento
della  liquidazione  della  pensione,  in  relazione   ai   vari   periodi   di
servizio     totalizzati     dall'interessato     nei    diversi    trattamenti
previdenziali.
  Deve   invece   tenersi   conto    della    maggiorazione    di    anzianita'
in   discorso   in   sede   di   determinazione   della   riserva   matematica,
secondo  i  criteri   dell'art.   13   della   legge   1338/62,   nelle   varie
ipotesi in cui e' previsto il ricorso a tali modalita' di calcolo.
5) PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE.
  L'attribuzione    del    beneficio    in     argomento     e'     subordinato
alla   presentazione   di   apposita   richiesta  da  parte  degli  interessati
o dei loro superstiti, corredata di idonea documentazione.
  Al   riguardo   si   precisa    preliminarmente    che    i    privi    della
vista   possono   appartenere   alle   seguenti   categorie:   ciechi   civili,
ciechi  di  guerra,  invalidi  per  servizio  ciechi  e  invalidi  del   lavoro
ciechi.
  Cio'     posto,     la     sussistenza     delle     condizioni     sanitarie
richieste  dalla  legge  (cfr.  precedente  p.  3),  potra'   risultare   dalla
documentazione appresso specificata.
  Ciechi    civili:    verbale    di    accertamento    sanitario    rilasciato
dalle     Commissioni      mediche      competenti      per      l'accertamento
dell'invalidita' civile.
  Ciechi    di    guerra:    Mod.    69    rilasciato    dal    Ministero   del
Tesoro, Direzione Generale per le pensioni di guerra.
  Ciechi   invalidi   per   servizio:   Mod.   69    ter    rilasciato    dalle
Pubbliche    Amministrazioni    che    hanno   provveduto   al   riconoscimento
della cecita'.
  Ciechi    invalidi    del     lavoro:     corrispondente     documento     di
riconoscimento rilasciato dall'INAIL.
6) LIQUIDAZIONE E RICOSTITUZIONE DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE.
  La     maggiorazione     convenzionale      dell'anzianita'      contributiva
e'   utile   ai   fini   della   liquidazione   e  della  ricostituzione  delle
prestazioni  pensionistiche   (assegni   di   invalidita',   pensioni   dirette
e   indirette   (1),   autonome   e  supplementari,  supplementi  di  pensione)
aventi decorrenza successiva al 26 aprile 1991, data di entrata in vigore della
L. n. 120/1991 (2).
  Al     riguardo    l'art.    2    della    legge    in    esame    stabilisce
espressamente   che   il   beneficio   e'    utile    "anche    agli    effetti
dell'anzianita' assicurativa".
  Ne    consegue    che    la    data    di   inizio   dell'assicurazione   dei
lavoratori  destinatari   della   norma   deve   essere   retrodatata   di   un
numero   di   settimane   pari   a  quelle  corrispondenti  alla  maggiorazione
convenzionale   dell'anzianita'   contributiva   riconoscibile   nei    singoli
casi.
  L'anzianita'    contributiva    utile    ai    fini   del   diritto   (3)   e
della  misura   della   prestazione   deve   essere   determinata   maggiorando
quella    effettivamente    posseduta   dall'assicurato   di   un   numero   di
settimane  pari  a  quelle   derivanti   dalla   maggiorazione   calcolata   ai
sensi dell'art. 9 della legge n. 113/1985.
  Si    ricorda    che,    ai   fini   della   riduzione   dei   requisiti   di
eta',   di   contribuzione   e   di   assicurazione   prevista   dalla    norma
citata,   per   lavoratori   ciechi   si   intendono  coloro  che  siano  stati
colpiti   da   cecita'   assoluta   o   abbiano   un   residuo    visivo    non
superiore   ad   un   ventesimo   in   entrambi   gli   occhi   con   eventuale
correzione.
---------------------
(1)   La   maggiorazione   convenzionale   non   e'   utile   ai   fini   della
liquidazione    delle    pensioni    di     riversibilita'     spettanti     ai
superstiti    di    titolari    di    pensione    diretta   avente   decorrenza
anteriore all'entrata in vigore della legge n. 120/91.
(2)   In   presenza   di  domande  di  pensione  diretta  in  corso  alla  data
anzidetta    ed     accoglibili     per     effetto     della     maggiorazione
convenzionale,    la    prestazione    deve    essere    concessa,    a   norma
dell'art.  18  del  DPR  n.  488/1968,  in  "Atti  Ufficiali"  pag.  459,   dal
primo   giorno   del   mese   successivo   a   quello  di  perfezionamento  dei
requisiti e comunque da data non anteriore al 1 maggio 1991.
(3)    I    requisiti    di    assicurazione    e    contribuzione    per    il
riconoscimento  del  diritto  alla  pensione  di  vecchiaia   in   favore   dei
lavoratori    ciechi    sono    quelli    stabiliti    dal    penultimo   comma
dell'art.  9,   sub   art.   2,   della   legge   4   aprile   1952,   n.   218
(v.circ.n.53401    Prs.   del   25   marzo   1970,   paragrafo   3   in   "Atti
Ufficiali" pag. 382).
  Ne   consegue   che   i   lavoratori    con    residuo    visivo    superiore
ad   un  ventesimo  e  non  superiore  ad  un  decimo  in  entrambi  gli  occhi
con    eventuale    correzione     hanno     diritto     alla     maggiorazione
convenzionale    dell'anzianita'   di   cui   all'art.   9   della   legge   n.
113/1985  ma  non  hanno  diritto  alla  riduzione   dei   requisiti   per   la
pensione di vecchiaia.
  La     retribuzione     media    pensionabile    utile    ai    fini    della
misura   della   pensione   deve   essere   determinata,   secondo   le   norme
comuni,     in     corrispondenza     delle    ultime    260    settimane    di
contribuzione    effettiva,    figurativa    o     volontaria     versata     o
accreditata sulla posizione assicurativa dell'interessato.
  Come      e'     stato     precedentemente     rilevato,     il     beneficio
attribuito  dall'art.   9   della   legge   n.   113/1985   consiste   in   una
maggiorazione    convenzionale    dell'anzianita'    contributiva    priva   di
una  sua  collocazione   temporale:   ne   consegue   che   il   requisito   di
contribuzione    relativo    al    quinquennio   precedente   la   domanda   di
assegno   di   invalidita'   o   di   pensione   di   inabilita'   (ovvero   al
quinquennio   precedente   il  decesso  in  caso  di  pensione  ai  superstiti)
deve  considerarsi  automaticamente  perfezionato  nel   caso   in   cui,   nel
quinquennio    considerato,   risulti   versato   per   lavoro   effettivamente
svolto  dall'interessato  un  numero   di   contributi   che,   maggiorato   ai
sensi   del   citato  art.  9,  integri,  eventualmente  in  concorso  con  gli
altri  contributi  versati  o  accreditati  nel   quinquennio,   il   requisito
di contribuzione richiesto.
7) RIESAME DELLE DOMANDE DI PRESTAZIONI PENSIONISTICHE  DEI  CENTRALINISTI  NON
 VEDENTI RESPINTE PER CARENZA DEL REQUISITO DI ASSICURAZIONE
  Al   paragrafo   5,   della   circolare   n.   849   R.C.V.   del  26  maggio
1987,  nel  dare  istruzioni  per  l'applicazione  dell'art.  9   della   legge
n.   113/1985   nei   confronti   dei   centralinisti  non  vedenti,  e'  stato
precisato che "la  maggiorazione  dell'anzianita'  contributiva  non  influisce
sull'anzianita'  assicurativa  che deve essere sempre calcolata a far tempo dal
primo contributo versato o accreditato in favore dell'assicurato".
  L'art.      2      della      legge      n.      120/1991,      interpretando
autenticamente    il    sopracitato    art.    9    della   legge   n.113/1985,
stabilisce  che  il   beneficio   riconosciuto   dalla   norma   in   questione
deve   essere   considerato   utile   "anche   agli   effetti   dell'anzianita'
assicurativa".
  Ne     consegue      che      l'utilizzabilita'      della      maggiorazione
convenzionale     agli     effetti     dell'anzianita'     assicurativa    deve
intendersi  operante   anche   ai   fini   del   riesame   delle   domande   di
prestazioni    pensionistiche   richieste   dai   centralinisti   non   vedenti
con  decorrenza  compresa  tra  la  data  di  entrata  in  vigore  della  legge
n.   113/1985   e   quella  di  entrata  in  vigore  della  legge  n.  120/1991
che,  respinte  in  passato  per  carenza  del  requisito   di   assicurazione,
risultino ora accoglibili in virtu' della nuova normativa.
  Le    domande    in   questione   saranno   riesaminate   a   domanda   degli
interessati e definite conformemente ai nuovi criteri.
8) CRITERI OPERATIVI
  La     segnalazione     dei     dati     per    la    liquidazione    e    la
ricostituzione  delle  pensioni   che   hanno   titolo   all'applicazione   del
beneficio    previsto    dalla    disposizione    in    esame    deve    essere
effettuata  con  le  modalita'  indicate  con  messaggio   n.   17956   del   4
agosto     1987,     concernente     i     trattamenti     pensionistici    dei
centralinisti non vedenti (allegato 1).
  Va    peraltro    tenuto    presente    che,    per    le     pensioni     di
vecchiaia,   deve   essere   segnalato   il  codice  "1"  al  campo  20/09  del
Pannello  AV1  soltanto  nel  caso  che  i  titolari   abbiano   diritto   alla
riduzione   dei   requisiti   stabiliti   per   il   diritto   a  pensione,  ai
sensi  del  penultimo  comma  dell'art.   9,   sub   art.2,   della   legge   4
aprile 1952, n. 218.
  Delle         maggiorazioni         convenzionali        di        anzianita'
riconosciute  ai  sensi   della   norma   in   esame   dovra'   essere   tenuta
apposita   evidenza   in   vista   delle   istruzioni   contabili  che  saranno
impartite in materia.
                                 P. IL DIRETTORE GENERALE
                                         MANZARA