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Versione Testuale
961005
DIREZIONE CENTRALE
PENSIONI
Circolare n. 189
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E
   PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
   PRIMARI MEDICO LEGALI
   E, PER CONOSCENZA,
AL PRESIDENTE
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO
   DI INDIRIZZO E VIGILANZA
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   AMMINISTRATORI DI FONDI, GESTIONI E
   CASSE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
Decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414.
Soppressione del Fondo di previdenza per gli
addetti ai pubblici servizi di trasporto.
DIREZIONE CENTRALE
PENSIONI
Roma, 3 ottobre 1996   AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 189       AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E
                          PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
                       AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
                          PRIMARI MEDICO LEGALI
                          E, PER CONOSCENZA,
                       AL PRESIDENTE
                       AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                       AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO
                          DI INDIRIZZO E VIGILANZA
                       AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                          AMMINISTRATORI DI FONDI, GESTIONI E
                          CASSE
                       AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
                       AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
Oggetto:  Decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414.
          Soppressione del Fondo di previdenza per gli
          addetti ai pubblici servizi di trasporto.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 1996 e' stato
pubblicato il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414,
emanato in attuazione della delega conferita dall'articolo
1, commi 70 e 71, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che
dispone la soppressione, con effetto dal 1  gennaio 1996,
del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi
di trasporto di cui all'articolo 8 del regio decreto-legge
19 ottobre 1923, n. 2311, convertito dalla legge 17 aprile
1925, n. 473, e successive modificazioni ed integrazioni.
Con circolare n. 178 del 12 settembre 1996, diramata con
messaggio n. 4450 del 12 settembre 1996, sono stati forniti
chiarimenti per quanto concerne l'iscrizione nell'assicu-
razione generale obbligatoria del personale addetto ai
pubblici servizi di trasporto ed istruzioni in materia di
contribuzione.
Con la presente circolare si illustrano gli aspetti piu'
significativi del decreto in esame in materia di prestazioni
pensionistiche e si forniscono le prime istruzioni operati-
ve.
1 - REGIME PENSIONISTICO
L'articolo 3 del decreto disciplina il nuovo regime pensio-
nistico del personale addetto ai pubblici servizi di tra-
sporto gia' iscritto al soppresso Fondo alla data del 31
dicembre 1995 ovvero assunto dalle aziende del settore
successivamente a tale data, ovvero cessato dal servizio con
diritto a prestazione differibile.
Le disposizioni di detto articolo in materia di pensioni si
applicano, pertanto, sia ai lavoratori gia' iscritti al
soppresso Fondo alla data del 31 dicembre 1995, sia ai
lavoratori assunti dalle Aziende esercenti pubblico servizio
di trasporto successivamente al 31 dicembre 1995, sia ai
lavoratori cessati dal servizio con diritto a prestazioni
differite.
Tenuto conto che l'articolo 5 del decreto dispone che i
trattamenti pensionistici diretti o ai superstiti, spettanti
per la risoluzione del rapporto di lavoro intervenuta in
data compresa tra il 1  gennaio 1996 e l'entrata in vigore
del decreto stesso (24 agosto 1996), sono liquidati secondo
le disposizioni legislative in vigore nel soppresso Fondo,
la nuova disciplina trova applicazione per le situazioni in
cui il rapporto di lavoro venga risolto successivamente al
23 agosto 1996.
Si illustra di seguito il regime pensionistico in vigore dal
1  gennaio 1996 per il personale addetto ai pubblici servizi
di trasporto.
1.1 - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO INTERVENUTA IN DATA
      ANTERIORE AL 24 AGOSTO 1996 (ARTICOLO 5, COMMA 1)
I trattamenti pensionistici spettanti per la risoluzione del
rapporto di lavoro intervenuta anteriormente al 24 agosto
1996 debbono essere liquidati, ai sensi dell'articolo 5,
comma 1, del decreto n. 414, secondo le disposizioni gia' in
vigore nel soppresso Fondo.
1.2 - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO INTERVENUTA
      IN DATA SUCCESSIVA AL 23 AGOSTO 1996 (ARTICOLO 3)
I lavoratori indicati al punto 1 che risolvono il rapporto
di lavoro successivamente al 23 agosto 1996 hanno titolo a
liquidare i seguenti trattamenti pensionistici:
1) pensione di vecchiaia, secondo la normativa vigente nel
   Fondo pensioni lavoratori dipendenti (articolo 3, comma
   1, lettera a).
     Ai fini del diritto e della misura della pensione si
computa tutta la contribuzione accreditata sia nel Fondo
che nell'assicurazione generale obbligatoria;
2)   pensione di vecchiaia per il personale viaggiante (arti-
colo 3, comma 1, lettera b).
     Per il personale viaggiante addetto ai pubblici servizi
di trasporto, come individuato nella circolare n. 201 del
28 giugno 1994, sono confermati i requisiti di eta'
previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503, e precisamente 60 anni per gli
uomini e 55 anni per le donne.
     Ai fini del diritto e della misura della pensione, si
computa la contribuzione maturata nel Fondo fino al 31
dicembre 1995 e quella acquisita nel regime generale
successivamente al 31 dicembre 1995.
     La contribuzione eventualmente acquisita nel regime
generale per periodi precedenti al 1  gennaio 1996 dara'
luogo, al compimento dell'eta' prevista per la corre-
sponsione del trattamento di vecchiaia secondo le norme
in vigore nel regime stesso, alla riliquidazione del
trattamento pensionistico con le modalita' di cui al
punto 2.2;
3)   pensione di invalidita' specifica (inidoneita' alle
mansioni della qualifica) ai sensi degli articoli 12,
comma 1, lettera a), e 13, comma 1, lettere a) e b),
della legge 28 luglio 1961, n. 830 (articolo 3, comma 1,
lettera c).
     Restano confermate le norme specifiche del Fondo per
quanto riguarda l'accertamento dell'invalidita', la
composizione del Collegio medico, l'accertamento preven-
tivo dell'invalidita', i requisiti assicurativi, la
decorrenza della pensione.
     Per gli adempimenti relativi alla liquidazione della
predetta pensione di invalidita' si richiamano le istru-
zioni impartite con la circolare n. 194 del 10 agosto
1993, punti 1.4, 1.4.1, 1.4.2 e con la circolare n. 200
del 28 giugno 1994, punto 8.
     Ai fini del diritto e della misura della pensione, si
computa soltanto la contribuzione maturata nel Fondo fino
al 31 dicembre 1995 e quella acquisita nel regime gene-
rale dal 1  gennaio 1996.
     La contribuzione eventualmente acquisita nel regime
generale per periodi precedenti al 1  gennaio 1996 dara'
luogo, al compimento dell'eta' prevista per la corre-
sponsione del trattamento di vecchiaia secondo le norme
in vigore nel regime stesso, alla riliquidazione del
trattamento pensionistico con le modalita' di cui al
punto 2.2.
     A norma dell'articolo 3, comma 8, del decreto n. 414, le
pensioni di invalidita' specifica liquidate in conse-
guenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale
sono soggette alle disposizioni di cui all'articolo 1,
comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia
di incumulabilita' con la rendita eventualmente corri-
sposta dall'Istituto nazionale contro gli infortuni sul
lavoro per il medesimo evento invalidante.
     A seguito della soppressione del Fondo, non trovano piu'
applicazione le disposizioni in materia di pensione
privilegiata previste dagli articoli 12, comma 1, lettera
b),e 13, comma 2, della legge n. 830/1961;
4)   assegno di invalidita' e pensione di inabilita' previsti
dalla legge n. 222 del 12 giugno 1984 (articolo 3, comma
1, lettera a).
     I requisiti assicurativi e contributivi richiesti per
dette prestazioni e l'accertamento dello stato invali-
dante sono disciplinati dalle disposizioni vigenti
nell'assicurazione generale obbligatoria.
     Ai fini del diritto e della misura della pensione, si
computa tutta la contribuzione maturata nel Fondo e
nell'assicurazione generale obbligatoria sia prima che
dopo il 1  gennaio 1996.
     Anche nei confronti di tali pensioni trovano applicazione
le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 43, della
legge n. 335/1995;
5) pensione di anzianita' (articolo 3, comma 1, lettera d).
     Il diritto alla pensione di anzianita' si consegue con i
requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1995, n. 335.
     Ai fini del diritto e della misura della pensione, si
computa la contribuzione maturata nel Fondo fino al 31
dicembre 1995 e quella acquisita nell'assicurazione
generale obbligatoria dal 1  gennaio 1996.
     La contribuzione eventualmente acquisita nel regime
generale per periodi precedenti al 1  gennaio 1996 dara'
luogo, al compimento dell'eta' prevista per la corre-
sponsione del trattamento di vecchiaia secondo le norme
in vigore nel regime stesso, alla riliquidazione del
trattamento pensionistico con le modalita' di cui al
punto 2.2;
6) pensione ai superstiti, secondo la normativa vigente nel
   Fondo pensioni lavoratori dipendenti (articolo 3, comma
   1, lettera a).
     Ai fini del diritto e della misura della pensione, si
computa tutta la contribuzione maturata nel Fondo e
nell'assicurazione generale obbligatoria sia prima che
dopo il 1  gennaio 1996;
7) pensioni nei confronti dei lavoratori che si avvalgono
   della facolta' di utilizzare i periodi contributivi
   acquisiti nel soppresso Fondo secondo le norme del regime
   generale (articolo 3, comma 10).
     Ai sensi dell'articolo 3, comma 10, per i soggetti di cui
al punto 1, e' confermata la possibilita' di utilizzare,
secondo le norme che disciplinano il diritto e la misura
dei trattamenti di pensione nel regime generale, tutti i
periodi contributivi acquisiti nel soppresso Fondo
nonche' quelli acquisiti nell'assicurazione generale
obbligatoria precedentemente e successivamente al 1
gennaio 1996.
     Pertanto coloro che si avvalgono di detta facolta', in
alternativa alle prestazioni di cui ai punti da 1 a 6,
possono conseguire le pensioni previste nel regime
generale, calcolate, per tutti i periodi contributivi,
sulla base della normativa vigente in tale regime.
2 - CALCOLO DELLA PENSIONE
Il calcolo delle pensioni previste dall'articolo 3 del
decreto n. 414 viene effettuato con le seguenti modalita'.
2.1. - PENSIONE DI VECCHIAIA, ASSEGNO DI INVALIDITA',
       PENSIONE DI INABILITA' E PENSIONE AI SUPERSTITI
Per le prestazioni indicate ai numeri 1, 4 e 6 del punto
1.2, l'importo della pensione e' determinato dalla somma:
a) della quota di pensione corrispondente all'importo
relativo alle anzianita' contributive maturate nel Fondo di
previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di
trasporto anteriormente al 1  gennaio 1996, calcolato con
riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo
la normativa vigente nel soppresso Fondo, che resta a tal
fine confermata in via transitoria. Per l'individuazione
della retribuzione da assumere a base di computo, si rinvia
al successivo punto 3;
b) della quota di pensione relativa alle anzianita' contri-
butive acquisite nell'assicurazione generale obbligatoria,
precedentemente e successivamente al 1 gennaio 1996, calco-
lata secondo le norme di tale assicurazione.
2.2 - PENSIONE DI VECCHIAIA PER IL PERSONALE VIAGGIANTE,
      PENSIONE DI INVALIDITA' SPECIFICA, PENSIONE DI
      ANZIANITA'
Per le prestazioni indicate ai numeri 2, 3 e 5 del punto
1.2, l'importo della pensione e' determinato dalla somma:
a) della quota di pensione corrispondente all'importo
relativo alle anzianita' contributive maturate nel Fondo di
previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di
trasporto anteriormente al 1  gennaio 1996, calcolato con
riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo
la normativa vigente nel soppresso Fondo, che resta a tal
fine confermata in via transitoria;
b) della quota di pensione relativa alle anzianita' contri-
butive acquisite nell'assicurazione generale obbligatoria a
decorrere dal 1  gennaio 1996, calcolata secondo le norme di
tale assicurazione.
Per le pensioni di che trattasi, i periodi di anzianita'
contributiva maturati nell'assicurazione generale obbliga-
toria anteriormente al 1  gennaio 1996 non sono utili ai
fini del diritto e della misura della pensione. Detti
periodi di contribuzione, secondo quanto stabilito dall'ar-
ticolo 3, comma 4, daranno luogo, al compimento dell'eta'
prevista per il pensionamento di vecchiaia secondo le norme
in vigore tempo per tempo nel regime generale, alla
riliquidazione del trattamento pensionistico, da effettuarsi
sulla base delle retribuzioni utilizzate per la liquidazione
della quota di pensione a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria, rivalutate secondo i coefficienti di cui
all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 503.
2.3 - MASSIMALE PENSIONISTICO (ARTICOLO 3, COMMA 5)
Per  le pensioni da liquidare con il sistema retributivo,
l'importo complessivo dei trattamenti pensionistici deter-
minati a norma del decreto n. 414 non puo' superare il piu'
favorevole tra i seguenti importi:
- 90 per cento della retribuzione pensionabile determinata
ai fini del calcolo della quota di pensione secondo le norme
del soppresso Fondo;
- 80 per cento della retribuzione pensionabile determinata
in base alle norme in vigore nell'assicurazione generale
obbligatoria per i lavoratori dipendenti.
Secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, restano in
ogni caso confermate le disposizioni di cui all'articolo 1,
comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503,
in conseguenza dell'opzione esercitata dall'iscritto ai
sensi dell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407,
e dell'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n.
791, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio
1982, n. 54.
Per i lavoratori che si avvalgono della facolta' di opzione
prevista dalle predette norme, il trattamento pensionistico
non puo' superare, come stabilito dall'articolo 1, comma 5,
del decreto legislativo n. 503/1992, l'importo della retri-
buzione pensionabile. Analogamente a quanto previsto
dall'articolo 3, comma 5, del decreto n. 414, la retribu-
zione pensionabile da considerare a tale fine sara' la piu'
favorevole tra le retribuzioni pensionabili utilizzate per
il calcolo delle due quote di pensione.
3 - RETRIBUZIONE PENSIONABILE (articolo 3, commi 2 e 3)
La retribuzione pensionabile da utilizzare per il calcolo di
ciascuna delle quote indicate al punto 2 e' determinata con
le modalita' che si illustrano di seguito.
3.1 - RETRIBUZIONE PENSIONABILE PER IL CALCOLO DELLA QUOTA
      DI PENSIONE RELATIVA ALLE ANZIANITA' CONTRIBUTIVE
      MATURATE NEL SOPPRESSO FONDO
A norma di quanto disposto dall'articolo 3, commi 2 e 3,
lettera a), del decreto n. 414, la retribuzione da utiliz-
zare per il calcolo della quota di pensione relativa alle
anzianita' contributive maturate nel soppresso Fondo fino al
31 dicembre 1995 e' determinata con riferimento alla data di
decorrenza della pensione in base alla normativa vigente
presso il Fondo stesso, che resta a tal fine confermata in
via transitoria.
Considerato che dal 1  gennaio 1996, a norma dell'articolo
2, comma 7, la contribuzione viene versata sulla retribu-
zione definita dall'articolo 12 della legge n.153/1969,
mentre per il calcolo della quota di pensione relativa alle
anzianita' contributive maturate fino al 31 dicembre 1995
deve essere utilizzata la retribuzione pensionabile secondo
la normativa vigente nel soppresso Fondo, le Aziende di
trasporto dovranno continuare a comunicare la retribuzione
pensionabile determinata in base a tale normativa, compi-
lando, come per il passato, il modello ET. 02/P (ET.36), con
le modalita' indicate nella circolare n. 145 dell'11 maggio
1994 e nei messaggi n. 18608 del 6 febbraio 1995 e n. 36885
del 7 aprile 1995.
Tenuto conto della necessita' di determinare anche succes-
sivamente al 1  gennaio 1996 la retribuzione pensionabile
secondo le norme del Fondo, continuano a trovare applica-
zione le disposizioni degli articoli 16 e 18 della legge n.
889 del 1971 che disciplinano la trasmissione all'Istituto,
da parte delle Aziende di trasporto, degli accordi nazionali
ed aziendali concernenti gli elementi accessori della
retribuzione, nonche' l'adozione, da parte dell'Istituto,
dei provvedimenti con cui ne viene stabilita la pensionabi-
lita'. Di conseguenza, le Aziende sono tenute a trasmettere
anche successivamente al 1  gennaio 1996 alle  competenti
Sedi dell'Istituto i predetti accordi per le determinazioni
in ordine alla pensionabilita' degli elementi accessori,
nonche' ad effettuare tutti gli adempimenti previsti dalla
circolare n. 191 del 23 giugno 1994.
3.2 - RETRIBUZIONE PENSIONABILE PER IL CALCOLO DELLA QUOTA
        DI PENSIONE RELATIVA ALLE ANZIANITA' CONTRIBUTIVE
      ACQUISITE NELL'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA
A norma di quanto disposto dall'articolo 3, commi 2 e 3,
lettera b, del decreto n. 414, la retribuzione da utilizzare
per il calcolo della quota di pensione relativa alle anzia-
nita' contributive acquisite nel regime generale e' deter-
minata secondo le norme vigenti in tale regime.
4 - DECORRENZA DELLE PENSIONI
Per le pensioni di invalidita' specifica previste dall'ar-
ticolo 3, comma 1, lettera c), del decreto n. 414, la
decorrenza e' fissata dal primo giorno del mese successivo
alla data di esonero dal servizio dell'iscritto (articolo 3,
comma 7).
Per tutte le altre pensioni, la decorrenza e' determinata
secondo i criteri in vigore nell'assicurazione generale
obbligatoria.
5 - PREPENSIONAMENTI
A norma dell'articolo 5, comma 2, del decreto n. 414, per la
liquidazione dei trattamenti pensionistici anticipati
spettanti ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 25
novembre 1995, n. 501, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 gennaio 1996, n. 11, si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 3 del predetto decreto n. 414.
Pertanto l'importo della pensione anticipata e' determinato
dalla somma:
a) della quota di pensione corrispondente all'importo
relativo alle anzianita' contributive maturate nel Fondo di
previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di
trasporto anteriormente al 1  gennaio 1996, calcolato con
riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo
la normativa vigente nel soppresso Fondo, che resta a tal
fine confermata in via transitoria;
b) della quota di pensione corrispondente all'importo del
trattamento pensionistico relativo alle anzianita' contri-
butive acquisite nel regime generale a decorrere dal 1
gennaio 1996, calcolato secondo le norme dell'assicurazione
generale obbligatoria.
La contribuzione eventualmente acquisita nel regime generale
per periodi precedenti al 1  gennaio 1996 dara' luogo, al
compimento dell'eta' prevista per il pensionamento di
vecchiaia secondo le norme in vigore nel regime stesso, alla
riliquidazione del trattamento pensionistico con le
modalita' di cui al punto 2.2.
Per tutte le altre disposizioni riguardanti i trattamenti
pensionistici anticipati previsti dalla citata legge
n.11/1996, si richiamano le circolari n. 235 del 26 agosto
1995, n. 31 del 12 febbraio 1996 e n. 137 del 3 luglio 1996.
6 - DIPENDENTI DA COMUNI, PROVINCE E REGIONI ESERCENTI
    DIRETTAMENTE IN ECONOMIA IL PUBBLICO SERVIZIO DI
    TRASPORTO (ARTICOLO 1, COMMA 2)
L'articolo 1, comma 2, del decreto n. 414 ha definitivamente
chiarito la portata dell'articolo 4, comma 2, della legge 8
agosto 1991, n. 274, che prevede l'iscrizione all'INPDAP,
con effetto dal 1  ottobre 1991, del personale dipendente da
comuni, province e regioni che esercitano direttamente in
economia il pubblico servizio di trasporto.
Poiche' tale personale risulta iscritto al Fondo autoferro-
tranvieri anche per il periodo successivo alla predetta data
del 1  ottobre 1991, si rendera' necessario regolarizzarne
la posizione assicurativa con le disposizioni che al ri-
guardo verranno impartite con apposita circolare.
Parimenti verranno impartite istruzioni per quanto concerne
la facolta', riconosciuta al predetto personale dall'ar-
ticolo 5, comma 3, di optare per il trattamento di pensione
che sia stato liquidato, anteriormente all'entrata in vigore
del decreto in esame, con il computo anche dei periodi
successivi al 1  ottobre 1991.
Le domande di pensione presentate da detto personale, in
corso di esame, dovranno essere definite dalle Sedi con
l'esclusione  dei periodi di contribuzione successivi al 1
ottobre 1991, sia ai fini del diritto alla pensione che
della relativa misura.
Per il personale tuttora in servizio, non piu' iscritto al
Fondo autoferrotranvieri dal 1  ottobre 1991, viene meno,
dal 24 agosto 1996, il diritto al pensionamento anticipato
previsto dalla legge 5 gennaio 1996, n. 11.
Anche per le pensioni anticipate gia' liquidate ai sensi
della citata legge n. 11 potra' essere esercitata da parte
degli interessati l'opzione prevista dal menzionato articolo
5, comma 3.
7 - RICORSI AMMINISTRATIVI
7.1 - ISTRUTTORIA
A seguito della soppressione del Fondo non trovano piu'
applicazione, a far tempo dall'entrata in vigore del decreto
n. 414, le norme che disciplinavano le attribuzioni del
Comitato di Vigilanza sulle liquidazioni degli assegni al
personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, che
pertanto cessa dalle sue funzioni.
Considerato che a norma dell'articolo 1, comma 3, del
decreto n. 414 dal 1  gennaio 1996 vengono assunte in carico
dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti, oltre alle nuove
pensioni disciplinate dal decreto stesso, anche le pensioni
gia' liquidate in precedenza, i ricorsi in materia pensio-
nistica dovranno essere sottoposti, come per la generalita'
delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbli-
gatoria, all'esame dei Comitati provinciali competenti per
territorio.
Le Sedi dovranno istruire e sottoporre all'esame dei pre-
detti Comitati:
A) i ricorsi che verranno proposti avverso i provvedimenti
assunti sulla base della normativa del decreto n. 414;
B) i ricorsi proposti avverso i provvedimenti adottati sulla
base della previgente normativa del Fondo.
In considerazione dell'avvenuto decentramento alle Sedi
delle competenze in materia di pensioni a carico dei Fondi
speciali, in precedenza svolte dalla Sede Centrale, questi
ultimi ricorsi riguardano:
- provvedimenti adottati dalla Sede Centrale.
     Le Sedi dovranno richiedere alla Struttura di Progetto di
decentramento dei Fondi Speciali, che ha in carico i
relativi fascicoli di pensione, la documentazione utile
per la definizione dei ricorsi. Eventuali ricorsi in
carico alla Sede Centrale verranno trasmessi alle Sedi di
competenza unitamente alla documentazione agli atti utile
per la relativa istruttoria;
- provvedimenti adottati dalle Sedi.
     Le Sedi possono procedere direttamente all'istruttoria dei
ricorsi in quanto gia' dispongono della relativa documen-
tazione. Eventuali ricorsi giacenti presso la Sede Cen-
trale verranno inviati alle Sedi competenti.
Per quanto riguarda la competenza a decidere i ricorsi
proposti a norma dell'articolo 16 della legge n. 889/1971
avverso le determinazioni sulla pensionabilita' degli
elementi accessori della retribuzione, determinazioni che
continuano ad essere assunte dalla Direzione Generale, come
precisato al paragrafo 3.1 della presente circolare, si fa
riserva di successive comunicazioni.
7.2 - TERMINI PER LA PROPOSIZIONE DEI RICORSI
Il termine vigente presso il soppresso Fondo autoferro-
tranvieri per la proposizione dei ricorsi amministrativi,
pari a 5 anni e 180 giorni dalla data del provvedimento
impugnato, resta confermato per i ricorsi avverso i provve-
dimenti assunti anteriormente al 24 agosto 1996.
Per i ricorsi proposti avverso i provvedimenti adottati dal
24 agosto 1996 in poi, trovano invece applicazione i termini
previsti dal regime generale.
8 - AZIONI GIUDIZIARIE
Il termine vigente presso il soppresso Fondo autoferrotran-
vieri per la proposizione dell'azione giudiziaria, pari a 5
anni e 180 giorni dalla data del provvedimento impugnato,
resta confermato per i provvedimenti assunti anteriormente
al 24 agosto 1996.
Per i provvedimenti adottati successivamente al 24 agosto
1996, l'azione giudiziaria puo' essere proposta entro il
termine previsto per le controversie in materia pensioni-
stica dall'articolo 4 del decreto legge 19 settembre 1992,
n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.
9 - ISTRUZIONI OPERATIVE
In attesa dell'aggiornamento delle procedure automatizzate
di liquidazione delle pensioni in conformita' alla normativa
del decreto n. 414, le Sedi dovranno procedere alla liqui-
dazione provvisoria delle pensioni indicate al punto 1.2
limitatamente alla quota da calcolarsi secondo le norme del
Fondo Autoferrotranvieri.
A tal fine le pensioni dovranno essere acquisite con l'at-
tuale procedura segnalando nel pannello FS05ET le sole
anzianita' contributive maturate fino a tutto il 31 dicembre
1995 e indicando, per distinguerne il carattere di provviso-
rieta', il codice "P" nel campo 02, terzo sottocampo.
I programmi necessari per procedere alla liquidazione
definitiva delle pensioni sono in corso di aggiornamento e
saranno resi disponibili successivamente con apposita
comunicazione.
                              IL DIRETTORE GENERALE
                                     TRIZZINO