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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 198 del 29-11-2000.htm
  
Viene stabilito un più favorevole criterio per la valutazione del requisito del carico richiesto per i figli maggiorenni inabili, ai fini del diritto alla liquidazione della pensione ai superstiti.   


 
 
DIREZIONE CENTRALE
DELLE PRESTAZIONI
 
 
Ai
Dirigenti centrali e periferici
 
Ai
Direttori delle Agenzie
 
Ai
Coordinatori generali, centrali e
Roma,
29 novembre 2000
 
periferici dei Rami professionali
 
Al
Coordinatore generale Medico legale e
 
 
Dirigenti Medici
 
 
 
Circolare n. 198
 
e, per conoscenza,
 
 
 
 
Al
Presidente
 
Ai
Consiglieri di Amministrazione
 
Al
Presidente e ai Membri del Consiglio
 
 
di Indirizzo e Vigilanza
 
Al
Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci
 
Al
Magistrato della Corte dei Conti delegato
 
 
all’esercizio del controllo
 
Ai
Presidenti dei Comitati amministratori
 
 
di fondi, gestioni e casse
 
Al
Presidente della Commissione centrale
 
 
per l’accertamento e la riscossione
 
 
dei contributi agricoli unificati
 
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
Allegati 1
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
 
OGGETTO:
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 478 del 31 ottobre 2000. Valutazione del requisito del carico richiesto per i figli maggiorenni inabili ai fini del diritto alla pensione ai superstiti.
SOMMARIO
:
Viene stabilito un più favorevole criterio per la valutazione del requisito del carico richiesto per i figli maggiorenni inabili, ai fini del diritto alla liquidazione della pensione ai superstiti
.
 
1 - PREMESSA
L'articolo 22, 1° comma, della legge 21 luglio 1965, n.903, dispone, tra l'altro, che nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempreché‚ per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione ivi previste, spetta una pensione "ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento della morte".
Il 7°comma dello stesso articolo 22 dispone, tra l’altro, che ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli di età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro "si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa".
 
2 – VIVENZA AI FINI DEL DIRITTO A PENSIONE AI SUPERSTITI PER FIGLI MAGGIORENNI INABILI.
Ai fini della sussistenza del requisito della vivenza a carico, come chiarito dalle "Norme Coordinate – Supplemento Atti Ufficiali luglio 1992", devono ricorrere in concreto due distinte circostanze: a) uno stato di bisogno del superstite determinato dalla sua condizione di non autosufficienza economica con riferimento alle esigenze medie dello stesso, alle sue fonti di reddito, ai proventi che derivano dell'eventuale concorso al mantenimento da parte di altri familiari; b) il mantenimento del medesimo da parte del dante causa, quale può desumersi dall'effettivo comportamento di quest'ultimo nei confronti dell'avente diritto
 
3 – CRITERI SINORA SEGUITI PER L’ACCERTAMENTO DELLA SUSSISTENZA DEL REQUISITO DELLA VIVENZA A CARICO.
In assenza di specifiche indicazioni legislative per l'accertamento del requisito del "carico", nei confronti del figlio maggiorenne inabile, ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, sono stati sinora seguiti i criteri adottati per l’individuazione del limite di reddito per l’accertamento del carico in materia di assegni familiari, pari al trattamento minimo di pensione aumentato del 30%, stabilito dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 206 del 12 settembre 1980, avente ad oggetto "Accertamento del carico per figli ed equiparati ai fini del riconoscimento del diritto agli assegni familiari".
 
4 – CRITERI STABILITI DALLA DELIBERAZIONE N. 478.
Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 31 ottobre 2000, ha preso in esame la questione e, ritenendo il criterio suddetto non più adeguato, con deliberazione n. 478 ha stabilito di modificare i criteri seguiti dall'Istituto per la valutazione del requisito del carico richiesto per i figli maggiorenni inabili, ai fini del diritto alla liquidazione della pensione ai superstiti, per i decessi intervenuti successivamente alla data di emanazione della delibera stessa.
Sulla base della predetta delibera, per l'accertamento del diritto a pensione ai superstiti, deve essere adottato il criterio stabilito per il riconoscimento del diritto a pensione nei confronti degli invalidi civili totali, per i quali il limite di reddito è quello stabilito dall'articolo 14-septies della legge 29 febbraio 1980, n. 33, annualmente rivalutato. Per l’anno 2000 tale limite è pari a lire 23.583.165 e cioè a lire 1.965.263 mensili.
Per i figli inabili che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 5 della legge n. 222/1984 e che, quindi, si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognino di un'assistenza continua, il predetto limite deve essere aumentato dell'importo dell'indennità di accompagnamento (lire 803.130 mensili per l’anno 2000).
 
5 - REDDITI DA VALUTARE
Alla stregua di quanto previsto ai fini dell'accertamento reddituale nei confronti degli invalidi civili, devono essere presi in considerazione i soli redditi assoggettati all’IRPEF, con esclusione dei redditi esenti (pensioni di guerra, provvidenze economiche in favore di minorati civili) o comunque non computabili agli effetti dell'IRPEF (rendite INAIL), secondo quanto stabilito dall’ articolo 14-septies della legge 29 febbraio 1980, n. 33.
 
6 – EFFICACIA DELLA DELIBERAZIONE N. 478 DEL 31 OTTOBRE 2000
Secondo quanto espressamente previsto dalla delibera in argomento, i nuovi criteri per l’individuazione dei reddito, da considerare ai fini del diritto alla pensione ai superstiti nei confronti dei figli maggiorenni inabili, devono essere adottati per i decessi intervenuti successivamente al 31 ottobre 2000, data di emanazione della deliberazione stessa.
 
 
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO
 
 
Allegato
1
DELIBERAZIONE N.478
OGGETTO: VALUTAZIONE DEL REQUISITO DEL CARICO RICHIESTO PER I FIGLI MAGGIORENNI INABILI AI FINI DEL DIRITTO ALLA LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE AI SUPERSTITI.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(Seduta del 31 OTTOBRE 2000)
- visto l'articolo 22, 1° comma, della legge 21 luglio 1965, n.903, il quale dispone, tra l'altro, che "Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempreché per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione, spetta una pensione "ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento della morte";
- visto, altresì, il 7°comma dello stesso articolo 22 il quale stabilisce che "Ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli di età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro... si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa";
- preso atto che, ai fini della valutazione della non autosufficienza economica dei figli superstiti inabili, necessaria per l'accertamento del requisito del carico, in mancanza di esplicite indicazioni legislative, su conforme parere dell'Avvocatura Centrale, è stato a suo tempo mutuato il criterio del reddito pari al minimo della pensione aumentato del 30%, vigente in materia di assegni familiari;
- tenuto conto che tale criterio è stato adottato in applicazione della delibera n. 206 del 12 settembre 1980 del Consiglio di Amministrazione e ritenuto che, stante il notevole lasso di tempo trascorso, lo stesso non sia più adeguato e debba pertanto essere modificato;
- considerato che l'inabilità richiesta per il diritto a pensione ai superstiti presuppone che il soggetto, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nella assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa e che, quindi, può essere adottata, ai fini di interesse, il medesimo limite di reddito previsto dall'articolo 14-septies della legge n.33 del 1980 per il diritto a pensione degli invalidi civili totali;
- vista la relazione predisposta dagli Uffici;
su proposta del Direttore Generale
DELIBERA
di modificare i criteri seguiti dall'Istituto per la valutazione del requisito del carico richiesto per i figli maggiorenni inabili ai fini del diritto alla liquidazione della pensione ai superstiti per i decessi intervenuti successivamente alla data di emanazione della presente delibera, nel senso di:
utilizzare per l'accertamento del diritto a pensione ai superstiti, il criterio stabilito per il riconoscimento del diritto a pensione nei confronti degli invalidi civili totali, per i quali il limite di reddito è quello stabilito dall'articolo 14-septies della legge 29 febbraio 1980, n. 33, annualmente rivalutato;
aumentare il predetto limite dell'importo dell'indennità di accompagnamento, per i figli inabili che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 5 della legge n. 222/1984 e che, quindi, si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua.