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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 199 del 13-11-2001.htm
  
1. Nella composizione delle Commissioni miste è stato inserito, per la componente medica, un rappresentante designato dal locale Ordine dei medici. -2. Le incompatibilità territoriali con l'incarico di medico di controllo, previste per alcune attività che i medici svolgono presso le ASL, sono limitate all'ambito territoriale in cui le due attività risultano coincidenti.-3. La disponibilità (in una o tutte e due le "" fasce"") ad eseguire le visite di controllo deve essere garantita dal medico per tutti i giorni della settimana.-4. Non si può ritenere rientrante nei ""giustificati motivi"", previsti dall'art.8 del D.M.12.10.2000 ai fini della sospensione dall'incarico, l'esercizio di un'altra attività che l'interessato intende espletare.-5. Sono riconoscibili, senza necessità di documentazione giustificativa,- sospensioni per ""motivi personali"" fino a 30 giorni all'anno, che rientrano nei limiti dei 180 gg. previsti per la sospensione.-6. La rinuncia o non accettazione di un incarico vacante, da parte di un medico, comporta la cancellazione dalla graduatoria.-7. In caso di reintegrazione delle liste, la relativa domanda di iscrizione va presentata alla Sede entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della individuazione della carenza. -   


 
 
DIREZIONE CENTRALE
DELLE PRESTAZIONI
COORDINAMENTO GENERALE
MEDICO-LEGALE
 
Ai
Dirigenti centrali e periferici
 
Ai
Direttori delle Agenzie
 
Ai
Coordinatori generali, centrali e
Roma,
13 novembre 2001
 
periferici dei Rami professionali
 
Al
Coordinatore generale Medico legale e
 
 
Dirigenti Medici
 
 
 
Circolare n. 199
 
e, per conoscenza,
 
 
 
 
Al
Presidente
 
Ai
Consiglieri di Amministrazione
 
Al
Presidente e ai Membri del Consiglio
 
 
di Indirizzo e Vigilanza
 
Al
Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci
 
Al
Magistrato della Corte dei Conti delegato
 
 
all’esercizio del controllo
 
Ai
Presidenti dei Comitati amministratori
 
 
di fondi, gestioni e casse
 
Al
Presidente della Commissione centrale
 
 
per l’accertamento e la riscossione
 
 
dei contributi agricoli unificati
 
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
Allegati 4
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
 
OGGETTO:
D.M. 28.5.2001: integrazioni e modifiche al D.M.12.10.2000 concernente le liste speciali dei medici di controllo. Ulteriori istruzioni e chiarimenti alla circ. n.4 dell'8.1.2001.
 
SOMMARIO
:
Nella composizione delle Commissioni miste è stato inserito, per la componente medica, un rappresentante designato dal locale Ordine dei medici.
Le incompatibilità territoriali con l'incarico di medico di controllo, previste per alcune attività che i medici svolgono presso le ASL, sono limitate all'ambito territoriale in cui le due attività risultano coincidenti.
La disponibilità (in una o tutte e due le " fasce") ad eseguire le visite di controllo deve essere garantita dal medico per tutti i giorni della settimana.
Non si può ritenere rientrante nei "giustificati motivi", previsti dall'art.8 del D.M.12.10.2000 ai fini della sospensione dall'incarico, l'esercizio di un'altra attività che l'interessato intende espletare.
Sono riconoscibili, senza necessità di documentazione giustificativa, sospensioni per "motivi personali" fino a 30 giorni all’anno, che rientrano nei limiti dei 180 gg. previsti per la sospensione.
La rinuncia o non accettazione di un incarico vacante, da parte di un medico, comporta la cancellazione dalla graduatoria.
In caso di reintegrazione delle liste, la relativa domanda di iscrizione va presentata alla Sede entro
l'ultimo giorno del mese successivo a quello della individuazione della carenza.
1
Nuova composizione delle Commissioni miste
Con D.M 28.5.2001 (all.1) è stato integrato e modificato l'art. 11 del D.M. 12.10.2000 relativo alle commissioni miste previste per la gestione della disciplina dei medici di controllo.
In particolare, nella composizione di dette commissioni è stato aggiunto per la componente medica -è rimasto comunque anche il rappresentante dei medici di controllo-, un rappresentante designato dal locale Ordine dei medici (come era già previsto all'art.12 del D.M. 18.4.96).
Con il suddetto D.M.28.5.2001 sono state inoltre attribuite al Direttore della Sede o suo delegato facenti parte della commissione, la funzione di presidente della commissione stessa; conseguentemente è stato previsto che in caso di parità di voto prevale il voto del presidente.
Infatti, essendo ora paritario il numero dei componenti (2 dell'INPS e 2 dei medici), in caso appunto di parità di voto si potevano verificare situazioni di impossibilità decisionali e di conflittualità che avrebbero impedito la corretta gestione del servizio, del quale l'INPS continua a rivestire la qualità di "responsabile" di fronte all'utenza e alla legge.
Di quanto sopra dovrà essere informato il locale Ordine dei medici, per la formale e tempestiva comunicazione alla Sede competente del rappresentante designato.
Come sopra precisato, è rimasta la rappresentanza dei medici di controllo "iscritti nelle liste speciali della provincia", come prevede l'art.11 del decreto (p.12 circ.n.4 dell'8.11.2001).
Poiché, come già fatto presente in altre occasioni (v. da ultimo p.2 e 3 della circ.n.4 dell'8.1.2001), per "lista" deve intendersi l'elenco ove sono inseriti i medici a cui è stato effettivamente affidato l'incarico, si precisa, ad ogni buon conto, che la facoltà di designare il rappresentante di cui sopra è riservata ai soli medici a cui è stato appunto affidato l'incarico, cioè quelli delle "liste speciali".
Tale rappresentante, ovviamente, non dovrà far parte necessariamente della classe medica, non essendo dal decreto specificata la categoria cui il rappresentante stesso deve appartenere.
--------------------------o -------------------------------
A seguito di richieste di chiarimenti -forniti in parte ad alcune Sedi- sulle istruzioni generali di cui alla circ.n. 4 dell'8.1.2001, relativa all'applicazione del D.M. 8.11.2000, si portano a conoscenza ulteriori istruzioni e chiarimenti in ordine ad alcune fattispecie previste dal decreto stesso.
Assicurazione del servizio con altri medici
Per la fattispecie regolata dal 2° comma, lett.b, dell'art.4 del D.M. 12.10.2000 (p.6, lett.b, della circ.n.4 dell'8.1.2001) di affidamento dell'incarico ad altri medici, pubblici o privati, mediante attribuzione continuativa dell'incarico stesso, nelle more della reintegrazione delle liste e per la durata massima di
quattro mesi
, si allegano, come richiesto da alcune Sedi, la lettera di attribuzione di detto incarico e i relativi allegati ("Accettazione dell'incarico" e "Criteri per lo svolgimento del servizio"), adeguatamente adattati alla circostanza (all. 2, 3 e 4).
3 Incompatibilità
Alla lett. b del p.4 della circ. n.4 dell'8.1.2001, tra le attività che, a titolo meramente esemplificativo e salvo verifica, dovrebbero risultare compatibili con l'incarico di medico di controllo, è stata indicata quella della guardia medica, che risulta compatibile con l'incarico di cui trattasi se svolta presso presidi ASL non coincidenti con l'ambito territoriale della Sede.
Analoghi criteri sono ovviamente applicabili anche per le altre attività che i medici interessati svolgono presso le ASL (ad es. attività di medico di medicina generale), per le quali sono richiamate, dalla normativa in atto, analoghe limitazioni territoriali della compatibilità.
Sull'argomento si chiarisce comunque che l'incompatibilità di cui trattasi è
limitata
all'ambito territoriale in cui le due attività risultano coincidenti, per cui le ASL dovranno precisare -anche per il tramite dei medici interessati, che produrranno apposita dichiarazione delle ASL stesse- in quale ambito (più comuni, un solo comune ovvero ambito subcomunale) il medico può esercitare l'attività ASL: per quanto si riferisce in particolare all'attività di medicina generale o pediatrica, deve essere individuato l'ambito in cui possono essere,
anche solo teoricamente
, acquisite scelte da parte di assistiti, in cui ovviamente l'interessato non potrà esercitare attività di controllo sanitario. E' evidente che qualora l'ambito della possibilità di scelta comprenda tutti i comuni della lista speciale, l'incompatibilità sarebbe, di fatto, totale.
Qualora, invece, in relazione al numero delle visite di controllo eseguibili nei comuni nell'ambito dei quali per l'interessato non sussiste incompatibilità, il medico non potesse di fatto esercitare che attività parziale, il numero delle visite potrà essere adeguatamente ridotto.
In tale ultimo caso l'interessato dovrà ovviamente garantire la propria disponibilità ad eseguire le visite di controllo almeno in una delle fasce di reperibilità, con conseguente riduzione delle visite stesse, come prevede l'art.5 del decreto (v. il suddetto p.4 della circ.n.4 dell'8.1.2001).
A tale proposito si chiarisce, anche se ovvio, che la predetta disponibilità (in una o tutte e due le fasce) deve essere garantita dall'interessato per tutti i giorni della settimana, cioè senza possibilità di interruzioni di giornate o periodi, fatte salve, naturalmente, le sospensioni previste all'art.8 del decreto (p.9 della citata circolare).
4 Sospensione dall'incarico
Al p. 9 della circ. n. 4 dell'8.1.2001, facendo riferimento all'art.8 del decreto sulla sospensione dall'incarico, sono stati riportati alcuni esempi relativi all'indisponibilità del sanitario dovuta a "giustificati e documentati motivi" di cui allo stesso art.8.
Al riguardo si chiarisce ulteriormente che non può essere ritenuto rientrante nei "giustificati motivi" l'esercizio di un'altra attività (ad es. per sostituire medici di base o pediatri o per altri motivi comunque documentabili) che l'interessato, per sua convenienza, intende espletare. In sostanza, nell'ambito della previsione possono rientrare solo motivi di oggettiva rilevanza, che non contrastino con la primaria esigenza dell'Istituto di poter disporre di un servizio continuativo ed efficiente, che sarebbe ovviamente reso difficoltoso dall'alternarsi, al limite ogni 6 mesi (sia pur tenendo conto della previsione di sospensioni nel massimo di 365 gg. nel quadriennio) di sospensioni e riprese dell'attività.
Medici delle graduatorie: rinuncia ad un incarico
Al p.3 della circ. n.4dell'8.1.2001, in relazione alla conferma dei medici risultanti nelle "graduatorie" esistenti alla data di entrata in vigore del decreto (art.3), è stato precisato che l'aggiornamento al 31 dicembre di ogni anno delle graduatorie stesse poteva derivare, tra l'altro, da rinuncia da parte dei medici (art.3, comma 2), che poteva essere rilevata anche solo al momento dell'eventuale contatto per l'assunzione dell'incarico resosi vacante.
In tale ultima fattispecie si chiarisce che la rinuncia, da parte del medico inserito in graduatoria, ad un incarico conseguente ad un posto resosi vacante nella lista, comporta la cancellazione dalla graduatoria stessa se l'incarico è attribuito presso l'unità provinciale di appartenenza; ciò anche in considerazione che la graduatoria di cui trattasi è stata prevista appositamente "ai fini dell'eventuale reintegrazione nelle liste speciali" (art.3, comma 2) e pertanto, venendo meno tale scopo, viene anche meno la permanenza in graduatoria.
Solo nel caso di rinuncia ad un incarico resosi vacante in una Sede limitrofa, come previsto dall'art.4 del decreto, l'interessato può permanere nella graduatoria originaria della lista di appartenenza.
A maggior ragione la rinuncia ad un incarico in corso comporta la cancellazione dalla graduatoria (o dalla lista se trattasi di un medico di lista) in quanto equivarrebbe ad una inosservanza degli obblighi convenzionali, ovviamente se non dovuta a giustificati e documentati motivi (art.8 del D.M.).
 
Sospensioni per "indisponibilità"
Al p. 9 della citata circolare n. 4/2001 è stato precisato che l’indisponibilità del medico dovuta a giustificati e documentati motivi comporta la sospensione dall’incarico per un periodo non superiore a 180 giorni negli ultimi 12 mesi (con un massimo di 365 giorni nel quinquennio).
Sull’argomento si precisa che, in tale ambito, fino al limite di 30 giorni all’anno -rapportati al periodo di effettiva disponibilità nello svolgimento dell’attività libero-professionale nelle liste speciali- non è necessario fornire documentazione giustificativa.
Resta ferma la necessità di comunicazione, con un congruo anticipo, del periodo di indisponibilità di cui trattasi, al fine di evitare interruzione o inefficienza del servizio.
7 Reintegrazione nelle liste: iscrizione nell'albo professionale
Secondo le disposizioni impartite è previsto che, in occasione della reintegrazione delle liste, la scadenza del termine di presentazione della domanda di iscrizione nelle liste stesse da parte dei sanitari interessati, sia fissata, a cura della Commissione INPS-Medici, all’ultimo giorno del 3° mese (ovvero, in qualche caso, del 4° mese) successivo a quello della individuazione della carenza.
Tale termine era stato, come noto, individuato con riferimento a quanto previsto a suo tempo dall'art. 3 del D.M.18.4.1996, che stabiliva che, al momento della scadenza della presentazione della domanda nelle liste speciali, i medici interessati dovessero essere già iscritti negli albi professionali della provincia in cui intendevano svolgere l'attività di controllo; lo slittamento a 3 mesi (o a 4) del termine per la domanda dava quindi all’interessato il tempo necessario per lo svolgimento delle pratiche di iscrizione all’albo stesso prima di avanzare all’INPS domanda di inserimento nella lista.
La disposizione del suddetto art. 3 è stata, come noto (p. 5.2 della circ. n. 4 dell'8.1.2001) modificata nel senso che il medico può avanzare domanda di iscrizione nelle liste anche se non è ancora iscritto negli albi, essendo prevista in tale ipotesi -per consentirgli l’adempimento- la sospensione dall’incarico fino ad un massimo di 90 giorni.
Non si pone quindi ulteriormente la necessità di prolungare i termini di scadenza della presentazione delle domande di iscrizione nelle liste: per non dilatare eccessivamente i tempi della messa a regime della reintegrazione delle liste carenti, si dispone pertanto che in caso di reintegrazione delle liste, il termine di presentazione alla Sede della relativa domanda di iscrizione scada l'ultimo giorno del mese successivo a quello della individuazione della carenza.
D'accordo con la Commissione, il termine finale per la presentazione della domanda può essere portato alla fine del secondo mese, se la carenza viene individuata nell'ultima decade del mese.
 
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO
 
 
Allegato
1
G.U. 1.9.2001, n.203
DECRETO 28 maggio 2001
Integrazioni e modifiche al decreto ministeriale del 12 ottobre 2000 concernente le visite di controllo da parte dei medici di controllo dell'I.N.P.S.
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SANITA'
Visto l'art. 5, commi 12 e 13, del decreto-legge 12 settembre 1983,
n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983,
n. 638, concernente le visite mediche di controllo dei lavoratori;
Visti i decreti ministeriali 15 luglio 1986, 19 marzo 1992,
15 dicembre 1993, 18 aprile 1996 e 12 ottobre 2000, che ne hanno dato
attuazione;
Visto, in particolare, l'art. 11 del decreto ministeriale
12 ottobre 2000, con il quale sono state apportate talune modifiche
alla composizione delle commissioni miste provinciali per la gestione
della disciplina recata dal decreto stesso;
Viste le note del 14 novembre 2000 e del 23 gennaio 2001, con le
quali, rispettivamente, la federazione nazionale dei medici chirurghi
e degli odontoiatri ed il sindacato medici visite controllo hanno
concordemente chiesto il mantenimento in dette commissioni miste
anche di un rappresentante di detta federazione;
Viste le note del 19 dicembre 2000 e 15 febbraio 2001, con cui
l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha sostanzialmente
chiesto, per l'ipotesi dell'inserimento anche di un rappresentante
della citata federazione, che, per motivi di funzionalita' delle
ripetute commissioni miste, in caso di parita' di voto, prevalga il
voto del presidente;
Ritenuto di aderire a tali richieste;
Decreta:
Il comma 1 dell'art. 12 del decreto ministeriale 18 aprile 1996,
cosi come modificato dell'art. 11 del decreto 12 ottobre 2000, e'
sostituito dal seguente:
"1. Per la gestione della disciplina di cui al presente decreto
saranno costituite in ogni sede provinciale dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale commissioni miste, nominate dal direttore
della sede e costituite, per l'amministrazione, dallo stesso
direttore o suo delegato, con funzioni di presidente, nonche' dal
dirigente medico-legale responsabile del collegio medico-legale della
sede provinciale e, per la componente medica, da un rappresentante
designato dal locale ordine dei medici e da un rappresentante
designato dai medici di controllo iscritti nelle liste speciali della
provincia. In caso di parita' di voto, prevale il voto del
presidente".
Roma, 28 maggio 2001
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Il Ministro della sanità
Salvi Veronesi
Allegato 2
 
 
 
Sede di
AL DOTT. ______________________
___________________________________
___________________________________
OGGETTO:
Attribuzione di incarico temporaneo di medico di controllo.

Si comunica che ai sensi del 2° comma, lett.b, dell'art.4 del D.M. 12.10.2000, Le viene affidato
l'incarico, nelle more della reintegrazione della lista e per la durata di ……………. (1), per l'esecuzione delle visite mediche di controllo ai lavoratori assenti per malattia.
Pertanto, per rendere operativo l’incarico, per il cui svolgimento valgono le disposizioni dei "
criteri per lo svolgimento del servizio"
(allegato 1),
Lei dovrà restituire entro il termine perentorio di 15 giorni, unitamente alla seconda copia della presente, la dichiarazione, ugualmente acclusa, di accettazione del suddetto incarico e di responsabilità, debitamente sottoscritta.
 
 
 
DATA __________ IL DIRETTORE DELLA SEDE ___________________________
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Massimo 4 mesi
Allegato 3
All’INPS Sede di _____________________
 
ACCETTAZIONE DELL’INCARICO
E
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Il sottoscritto, cod. fisc.________________________________, nell'accettare con effetto immediato l’incarico temporaneo di cui alla nota allegata in copia, si impegna a:
(barrare le caselle che interessano)
garantire la propria disponibilità ad eseguire visite di controllo
in entrambe le fasce
di reperibilità previste dalle disposizioni in vigore, eseguendole comunque in quella indicata di volta in volta dall’Istituto;
garantire la propria disponibilità ad eseguire visite di controllo
in una sola delle fasce
di reperibilità previste dalle disposizioni in vigore,
come stabilita dall’Istituto secondo le esigenze di servizio
,
(
possibilmente quella
antimeridiana
pomeridiana
), prendendo atto che la disponibilità
di controllo per una sola fascia comporta l’assegnazione delle visite da eseguire entro un massimo di 12 visite di controllo settimanali;
non trovarsi in una qualsiasi posizione non compatibile per specifiche norme di legge, regolamentari o di contratto di lavoro;
non svolgere perizie o consulenze medico-legali, per conto e nell’interesse di privati, che comunque abbiano attinenza con le materie di competenza dell’INPS o di altri Enti previdenziali;
effettuare le visite di controllo assegnate secondo le modalità operative indicate dall'INPS;
comunicare tempestivamente all'INPS qualsiasi variazione di attività professionale che possa costituire motivo di incompatibilità.
Inoltre, prende atto della normativa contenuta nei D.M.15.7.1986, 18.4.1996 e 12.10.2000 ed, in particolare:
che il presente incarico non comporta la costituzione di un rapporto di lavoro dipendente con l'Istituto bensì una collaborazione fiduciaria di natura esclusivamente libero professionale al di fuori di qualsiasi vincolo gerarchico (art.1 D.M.18.4.96);
che la misura del compenso è quella stabilita dalle norme vigenti, in atto dal Decreto ministeriale 12.10.2000 di cui si dichiara a conoscenza e di non avere null'altro a pretendere;
che è fatto assoluto divieto di eseguire visite di controllo nei confronti del coniuge, di parenti o affini entro il quarto grado;
che le inosservanze degli obblighi convenzionali (v. "criteri per lo svolgimento del servizio") comportano l'immediata cessazione dall'incarico.
Il sottoscritto dichiara di esonerare l'Istituto da ogni responsabilità civile sia nei confronti di terzi che di sé stesso per eventi comunque connessi con l'espletamento degli incarichi ricevuti.
Il sottoscritto
accetta espressamente e globalmente i "criteri per lo svolgimento del servizio" allegati alla lettera di attribuzione dell'incarico.

Allega
(depennare se la documentazione è già stata consegnata alla Sede)
la dichiarazione dell’Ordine dei Medici della Provincia di ......................................... attestante l’iscrizione all’Ordine medesimo, il possesso del diploma di laurea nonché l’abilitazione all’esercizio della professione.

Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento, nei limiti delle disposizioni vigenti, dei dati che lo/la riguardano, necessari all'espletamento del servizio di controllo e alla liquidazione dei compensi relativi.

Data _________ FIRMA DEL MEDICO
Allegato 4
 
Servizio di controllo sanitario: incarichi temporanei
Criteri per lo svolgimento del servizio
Art. 1
Conferimento dell'incarico
Il conferimento dell’incarico al medico di controllo da parte dell’Istituto non instaura alcun rapporto di lavoro dipendente, bensì una collaborazione fiduciaria, di natura esclusivamente libero-professionale, con piena autonomia professionale al di fuori di qualsiasi vincolo gerarchico (D.M. 18.4.1996, art.1).
 
Art. 2
Incompatibilità con il conferimento dell’incarico
L'incarico è revocato immediatamente per il medico che:
a) non garantisca la propria disponibilità ad eseguire visite di controllo
almeno in una delle fasce di reperibilità
previste dalle disposizioni in vigore;
la disponibilità di controllo per una sola delle suddette fasce di reperibilità, stabilita dall’Istituto secondo le esigenze di servizio, comporta l’assegnazione delle visite da eseguire entro un massimo di 12 visite di controllo settimanali
;
b) si trovi in una qualsiasi posizione non compatibile per specifiche norme di legge, regolamentari o di contratto di lavoro;
c) svolga perizie o consulenze medico-legali, per conto o nell’interesse di privati, che comunque abbiano attinenza con le materie di competenza dell’INPS o di altri Enti previdenziali;
Pertanto, qualora nel corso dell’incarico si verifichi una qualsiasi delle suddette situazioni, dovrà esserne data immediata comunicazione alla competente Sede dell’Istituto.
 
Art. 3
Assegnazione delle visite
L’Istituto assegna quotidianamente le visite di controllo, da eseguire durante le fasce orarie di reperibilità, previste attualmente tra le 10 e le 12 e tra le 17 e le 19 di tutti i giorni compresi i festivi.
Il sanitario incaricato, nei giorni e nell’orario prestabiliti, dovrà presentarsi a ritirare il relativo referto medico legale preintestato presso gli uffici dell’INPS, secondo le indicazioni che fornirà lo stesso, e dovrà effettuare le visite assegnate nella stessa giornata durante le fasce di reperibilità indicate. Sono fatte salve altre modalità che l’Istituto potrà individuare per la consegna dei referti.
 
 
 
Art. 4
Carico di lavoro
Sono assegnate a ciascun medico un massimo di tre visite per fascia oraria di reperibilità -due per il caso di ridotta disponibilità di cui alla lett. a) dell’art. 2- salvo diverse esigenze di servizio; Il carico di lavoro, in linea di massima, non supererà il numero complessivo di 21 visite settimanali per ciascun medico -12 per la suddetta ipotesi di cui alla lett. a) dell’art. 2-. L’Istituto, comunque, è esonerato dall’assegnare un numero minimo di visite laddove il carico di lavoro giornaliero non lo consenta.
 
Art. 5
Esecuzione delle visite
Non può essere oggetto di rifiuto da parte del medico incaricato l’eventuale disagevole ubicazione dei controlli da effettuare.
Le visite assegnate devono essere eseguite personalmente e non possono essere delegate ad altro sanitario ancorché iscritto nelle liste.
La mancanza di idonea motivazione per il controllo non eseguito è considerata inadempienza contrattuale.
Gli impedimenti occasionali all’assolvimento dell’incarico devono essere comunicati tempestivamente: non sono peraltro ammissibili impedimenti ricorrenti nell’arco della settimana o del mese.
Le inadempienze saranno valutate ai fini di una eventuale revoca dall'incarico.
 
Art. 6
Adempimenti preliminari
Il sanitario deve far conoscere al lavoratore ammalato la propria qualifica e funzione attraverso l’esibizione della tessera dell’Ordine dei medici e della documentazione fornita dall’INPS per l’esecuzione della visita di controllo ed accertare, d’altro canto, l’identità del soggetto. Nella ricerca del nominativo e dell’indirizzo del lavoratore forniti dall’Istituto il medico deve usare la normale diligenza (consultando, ad es. le cassette della posta, l’elenco telefonico -telefonando, se possibile, al numero ivi indicato o riportato sul referto- la polizia municipale, ecc.), annotando, in caso di mancato reperimento, gli elementi indicativi della ricerca effettuata. Nel caso di ricerca dell'indirizzo con esito positivo deve riportare quello nuovo sul referto e procedere, ove sia possibile, all’effettuazione della visita.
L’assenza del lavoratore è accertata solo dopo aver suonato ripetutamente senza aver ottenuto risposta all’indirizzo indicato dall’INPS; in tal caso ne va fatta annotazione sul referto barrando la casella corrispondente e lasciando, possibilmente ad un familiare, o al portiere dello stabile o altrimenti nella cassetta delle lettere o sotto la porta, l’invito a recarsi, il giorno successivo, non festivo presso il gabinetto diagnostico della Sede INPS, o presso altra struttura pubblica indicata dall’INPS medesimo, per essere sottoposto a visita medica ambulatoriale.
Quando chi riceve l’avviso è una persona estranea, quale il portiere o il vicino di casa, e non persona presente nell’abitazione del lavoratore, l’avviso stesso va consegnato in
busta chiusa,
fornita dall’Istituto.
Nell’assolvimento del controllo affidatogli il sanitario deve redigere il relativo referto, completo in tutte le sue parti, in quattro esemplari, consegnandone seduta stante una copia al lavoratore e trasmettendo, entro il giorno successivo, le altre tre copie alla competente Sede INPS.
Entro le ore 9 del giorno successivo dovranno essere comunicati i nominativi dei lavoratori assenti, mentre in caso di dissenso rispetto alla riduzione della prognosi dovrà essere consegnato, entro tale ora, il relativo referto.
 
Art. 7
Adempimenti specifici
Il medico di controllo, nello svolgimento delle sue funzioni, deve attenersi alle disposizioni operative impartite dall’INPS e deve procedere secondo scienza e coscienza, in modo da soddisfare le esigenze giuridiche connesse all’incarico ricevuto, quali il riscontro dell’esistenza di una infermità comportante incapacità lavorativa specifica, temporanea ed assoluta e degli eventuali nessi di causalità, da cui possono scaturire azioni di surroga per responsabilità civile di terzi o competenza INAIL in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale.
Il medico non deve rendere palesi al lavoratore le proprie valutazioni in merito alla diagnosi e alla terapia del curante, attenendosi, comunque, alle norme dettate in materia dal codice deontologico.
Nell’effettuazione della visita, l’esame del paziente dovrà essere incentrato primariamente sull’obiettività distrettuale, vale a dire sull’apparato o organo interessato dalla patologia denunciata; dovrà altresì essere presa visione degli eventuali accertamenti strumentali, che andranno riportati nell’apposito riquadro presente sul referto. Il medico di controllo deve formulare sul referto le proprie conclusioni diagnostiche e prognostiche, rispondere ai quesiti di natura medico-legale ivi presenti e apporre il numero nosologico relativo all’infermità riscontrata.
Art. 8
Prognosi medico legale
In base alle risultanze obiettive della visita, il medico di controllo può confermare la prognosi del medico curante o disporre la ripresa del lavoro, che potrà coincidere con il giorno stesso della visita medica di controllo.
Qualora il lavoratore non accetti la riduzione della prognosi il medico di controllo è
tenuto ad informare il lavoratore,
come espressamente prevede l’art. 10 del D.M.12.10.2000, che il dissenso deve essere eccepito seduta stante; in tal caso, presane annotazione sul referto, lo deve invitare a sottoporsi a visita di controllo il primo giorno utile, presso il gabinetto diagnostico della Sede INPS competente, per il giudizio definitivo, che spetta al responsabile sanitario della Sede stessa.
Nel caso in cui dalla visita medica effettuata a ridosso della scadenza della prognosi del curante emergano elementi patologici tali da far ritenere necessario un ulteriore periodo di riposo e cure, il prolungamento della prognosi stessa dovrà essere rimesso al medico curante.