961026 DIREZIONE CENTRALE PER LE PENSIONI Circolare n. 208 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI e, per conoscenza, Al PRESIDENTE AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA AI PRESIDENTI DEI COMITATI AMMINISTRATORI DI FONDI, GESTIONI E CASSE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI Assegno Sociale DIREZIONE CENTRALE PER LE PENSIONI Roma, 24 ottobre 1996 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI Circolare n. 208 AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI e, per conoscenza, Al PRESIDENTE AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA AI PRESIDENTI DEI COMITATI AMMINISTRATORI DI FONDI, GESTIONI E CASSE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI OGGETTO: Assegno Sociale In relazione alle richieste di chiarimenti formulate da parte di alcune Sedi in materia di assegno sociale, si forniscono le seguenti precisazioni. Come e' noto, l'assegno sociale e' stato istituito dall'ar- ticolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n.335, con effetto dal 1 gennaio 1996,in luogo della pensione sociale e relativo aumento. SOGGETTI AVENTI DIRITTO. Hanno diritto all'assegno sociale i cittadini italiani che abbiano compiuto il 65 anno di eta', risiedano effettiva- mente e abitualmente in Italia e posseggano redditi di importo inferiore ai limiti stabiliti dalla legge. MISURA DELL'ASSEGNO Per l'anno 1996 l'importo dell'assegno e' stabilito in lire 6.240.000 annue, pari a lire 480.000 mensili per 13 mensi- lita'. REQUISITI REDDITUALI PER IL DIRITTO ALL'ASSEGNO SOGGETTO NON CONIUGATO Il soggetto non coniugato ha diritto alla misura intera dell'assegno se non possiede alcun reddito; alla misura ridotta, fino a concorrenza dell'importo dell'assegno, se possiede redditi di ammontare inferiore all'assegno;non ha diritto all'assegno nel caso di possesso di redditi supe- riori all'ammontare dell'assegno. SOGGETTO CONIUGATO L'assegno e' corrisposto in misura intera quando il reddito personale, sommato a quello del coniuge, e' inferiore all'ammontare annuo dell'assegno; in misura ridotta quando la somma del reddito personale e di quello del coniuge e' superiore all'ammontare annuo dell'assegno ed inferiore al doppio dell'ammontare annuo dell'assegno. Il soggetto coniugato non ha diritto all'assegno se il reddito persona- le, sommato a quello del coniuge, supera di due volte l'ammontare annuo dell'assegno. COMPUTO DEI REDDITI PER L'ATTRIBUZIONE DELL'ASSEGNO SOCIALE Ai fini dell'attribuzione dell'assegno sociale devono essere valutati i redditi del richiedente e del coniuge di seguito specificati: - redditi assoggettabili all'IRPEF, al netto della imposizione fiscale e contributiva; - redditi esenti da imposta ( prestazioni assistenziali in denaro erogate con carattere di continuita' dallo Stato o da altri enti pubblici o da Stati esteri; sussidi corrisposti dallo Stato o da altri Enti pubblici a titolo assistenziale; prestazioni aventi natura risarcitoria erogate dallo Stato Italiano o da Stati esteri); - pensioni ed assegni erogati dal Ministero dell'Interno ai ciechi civili, invalidi civili e sordomuti; - pensioni di guerra; - rendite vitalizie erogate dall'INAIL, anche se liquidate in capitale; - pensioni privilegiate ordinarie "tabellari" per infermita' contratte durante il servizio militare di leva; - redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta ( vincite derivanti dalla sorte, da giochi di abilita', da concorsi a premi, da pronostici e da scommesse, corrisposte dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche e private ); - redditi soggetti a imposta sostitutiva (interessi postali e bancari; interessi dei BOT, CCT e di ogni altro titolo di Stato; interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, emessi da banche e societa' per azioni;interessi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'articolo 31 del D.P.R. n.601/1973 ed equiparati,compresi i titoli emessi da enti pubblici economici trasformati per legge in societa' per azioni: si tratta cioe' dei titoli del debito pubblico,dei buoni postali di risparmio, delle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti e delle altre obbligazioni e titoli similari emessi da Amministrazioni statali,anche con ordinamento autonomo,da regioni,province e comuni e da enti pubblici istituiti per legge per l'adempimento di funzioni statali o per l'esercizio diretto di servizi pubblici in regime di monopolio); - assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Nel computo del reddito deve essere compreso anche l'eventuale assegno sociale di cui sia titolare il coniuge del richiedente. Ai fini della corresponsione dell'assegno sociale non costituiscono reddito: - i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le anticipazioni su tali trattamenti; - le competenze arretrate soggette a tassazione separata; - il reddito della casa di abitazione; - i trattamenti di famiglia comunque denominati; - le indennita' di accompagnamento di ogni tipo; gli assegni per l'assistenza personale continuativa erogati dall'INAIL nei casi di invalidita' permanente assoluta conseguente alle menomazioni di cui alla tabella allegato 3 del D.P.R. 30 giugno 1965,n.1124; gli assegni per l'assistenza personale e continuativa erogati dall'INPS ai pensionati per inabilita'; - l'indennita' di comunicazione per i sordomuti di cui all'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n.508; - l'assegno vitalizio erogato agli ex combattenti della guerra 1915/1918 e precedenti, i soprassoldi connessi alle Medaglie al Valor Militare, le pensioni o assegni connessi alle decorazioni dell'Ordine Militare d'Italia; - un terzo della pensione liquidata secondo il sistema con- tributivo previsto dalla legge n.335/1995, nel limite di un terzo dell'importo dell'assegno sociale. Non deve essere computato nel reddito l'ammontare dell'assegno sociale spettante al richiedente. IL DIRETTORE GENERALE TRIZZINO