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961120
DIREZIONE CENTRALE
CONTRIBUTI
Circolare n. 220
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E
   PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
AL COORDINATORE GENERALE MEDICO LEGALE
   E PRIMARI MEDICO LEGALI
   e, per conoscenza,
AL PRESIDENTE
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AL PRESIDENTE ED AI MEMBRI DEL
   CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA
AI PRESIDENTI DEI COMITATI AMMINISTRA-
   TORI DI FONDI, GESTIONI E CASSE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
: legge 8.8.1995, n. 335 e decreto legislativo
564 del 16.9.1996 ( G.U.- Suppl. n. 256 del
31.10.1996). Posizioni assicurative del "FPLD".
DIREZIONE CENTRALE
CONTRIBUTI
Roma, 14 novembre 1996  AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 220        AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E
                           PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
                        AL COORDINATORE GENERALE MEDICO LEGALE
                           E PRIMARI MEDICO LEGALI
                           e, per conoscenza,
                        AL PRESIDENTE
                        AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                        AL PRESIDENTE ED AI MEMBRI DEL
                           CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA
                        AI PRESIDENTI DEI COMITATI AMMINISTRA-
                           TORI DI FONDI, GESTIONI E CASSE
                        AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
                        AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
Oggetto : legge 8.8.1995, n. 335 e decreto legislativo
          564 del 16.9.1996 ( G.U.- Suppl. n. 256 del
          31.10.1996). Posizioni assicurative del "FPLD".
SOMMARIO
1 - A favore degli assicurati cui verra' liquidata la
pensione contributiva spetta, in base alla legge 335 / 1995,
l' accredito figurativo dei periodi di assenza dal lavoro
per educare e assistere i figli e per assistere il coniuge e
i genitori.
2 - Le disposizioni emanate con il decreto legislativo in
oggetto ampliano la contribuzione figurativa per malattia a
favore degli iscritti al "FPLD" e, per tutti i lavoratori
dipendenti, limitano al 50 % la valutazione dei periodi di
assenza per malattia in tutto o in parte retribuiti. Nuove
norme riguardano anche i periodi per " maternita' " oggetto
di accredito figurativo o di riscatto.
3 - Il riscatto di periodi caratterizzati da mancata pre-
stazione lavorativa e quindi scoperti da contribuzione
obbligatoria.
                          **************
    La legge 335 / 1995 di riforma del sistema previdenziale
ha dettato anche nuove disposizioni che riguardano specifi-
camente le posizioni assicurative individuali, disposizioni
delle quali alcune sono direttamente precettive ed altre
sono state emanate in attuazione di apposita delega con il
decreto legislativo citato in oggetto.
     Il comma 24 dell' art. 1 della legge 335 / 1995 con-
tiene altra delega al Governo della Repubblica ad emanare
norme in materia di criteri di calcolo, di retribuzioni di
riferimento, di coefficienti di rivalutazione e di ogni
altro elemento utile alla ricostruzione delle posizioni
assicurative costituite fino al 31.12.1995, per gli assicu-
rati che eserciteranno l' opzione, disciplinata dal prece-
dente comma 23 dello stesso articolo 1, per la liquidazione
della pensione esclusivamente con le regole del sistema
contributivo.
Si fa riserva pertanto di tornare sull' argomento dopo che
sara' stato emanato il relativo decreto di attuazione di
tale delega legislativa.
1 - ASSENZE DAL LAVORO
1.1 - Le norme immediatamente precettive che sono contenute
nell' art. 1 - comma 40, lettere a) e b) della legge  335 /
1995 riconoscono, in favore degli assicurati che avranno
titolo alla liquidazione della pensione determinata esclu-
sivamente secondo il criterio contributivo introdotto dalla
legge stessa, l' accredito figurativo dei seguenti periodi:
a) - assenza dal lavoro per educare e assistere i figli fino
alla data di compimento dell' eta' di sei anni in ragione di
centosettanta giorni per ciascun figlio;
b) - assenza dal lavoro per assistere i figli dal sesto anno
di eta' in poi, il coniuge e il genitore purche' conviventi,
sempre che ricorrano le condizioni di "handicap" previste
dall' art. 3 - 1 comma della legge 104 del 5.2.1992
( minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o
progressiva, che e' causa di difficolta' di apprendimento,
di relazione o di integrazione lavorativa e tale da deter-
minare un processo di svantaggio sociale o di emarginazio-
ne). L' accredito figurativo, al titolo in parola, sara'
riconosciuto per la durata di venticinque giorni complessivi
per ogni anno, nel limite massimo di 24 mesi complessivi per
l' intero arco assicurativo.
1.2 - Nel ribadire che l' accredito figurativo sopra indi-
cato puo' riguardare soltanto coloro che avranno titolo alla
liquidazione della pensione calcolata esclusivamente con il
sistema contributivo e cioe' coloro che risultino assicurati
per la prima volta per periodi decorrenti dal 1 gennaio 1996
in avanti ovvero coloro che eserciteranno l' opzione
per lo stesso sistema contributivo di cui al comma  23
dell'art. 1 della legge in oggetto (lavoratori che avranno
maturato un' anzianita' contributiva pari o superiore a
quindici anni di cui almeno cinque dal 1 gennaio 1996 in
poi), si riportano le seguenti disposizioni operative :
a) - l' accredito al titolo in parola puo' avvenire a
domanda da presentarsi al Fondo  o alla Gestione pensioni-
stica cui l' assicurato risulti in atto iscritto all' inizio
del periodo di assenza dal lavoro non retribuita, che dovra'
essere certificata espressamente dal datore di lavoro di
appartenenza;
b) - alla domanda dovranno essere allegate, oltre alla di-
chiarazione del datore di lavoro, certificazione anagrafica
dalla quale risulti il grado di parentela e la convivenza
nonche' idonea documentazione attestante le condizioni di
cui al citato art. 3 della legge 104 / 1992 per le persone
assistite;
c) - per le modalita' di accredito di tali periodi di
assenza nel " Fondo pensioni lavoratori dipendenti", non
essendo state emanate nuove disposizioni in materia, do-
vranno trovare applicazione i criteri dettati dall' art. 8
della legge 155 del 23.4.1981, anche se i periodi accredi-
tabili ricadono sotto il regime contributivo introdotto
dalla riforma a far tempo dal 1.1.1996;
d) - i predetti periodi di assenza dal lavoro non retribuiti
sono accreditabili anche in uno dei Fondi speciali, sosti-
tutivi dell' assicurazione generale obbligatoria, gestiti
dall' Istituto, dove il richiedente sia appunto iscritto
all' inizio del periodo di assenza. La retribuzione da
accreditare presso il Fondo speciale, non trovando applica-
zione nei casi di specie l' art. 8 della citata legge 155 /
1981, sara' determinata in misura pari a quella che
l' assicurato avrebbe percepito in servizio e tale dovra'
essere pertanto quantificata dal datore di lavoro di appar-
tenenza.
2 - CONTRIBUZIONE FIGURATIVA
     Sotto questo titolo si trattera' delle disposizioni
contenute negli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo in
oggetto in materia di malattia, di maternita' e di disoccu-
pazione involontaria. La disciplina dell' accredito dei
periodi di aspettativa ex art. 31 della legge 300 / 1970 di
cui all' art. 3 del predetto decreto e' illustrata con
separata circolare.
2.1 - ( periodi di malattia )
2.1.1 - In una prospettiva di omogeneizzazione degli inter-
venti assicurativi delegati dalla legge di riforma del
sistema previdenziale per la valutazione dei periodi di
malattia a favore dei lavoratori dipendenti, nel settore
pubblico e in quello privato, l' art. 1 del decreto in esame
intanto conferma ed eleva, per il solo settore privato e
cioe' per gli iscritti al " Fondo pensioni lavoratori
dipendenti" gestito dall' Istituto, il riconoscimento del
periodo di malattia di cui all' art. 56 del R.D. 1827 / 1935
convertito dalla legge 6.4.36 n. 1155.
     Il periodo massimo accreditabile per malattia sulle
posizioni assicurative individuali passa, pertanto, da 12
mesi ( 52 settimane ) a 14 mesi ( 61 settimane ) dal 1
gennaio 1997 al 31 dicembre 1999 ed e' incrementato di altri
2 mesi per ogni triennio successivo fino ad arrivare a 24
mesi complessivi, pari a 104 settimane dal 2.012 in avanti.
     Per quanto concerne i criteri di determinazione della
contribuzione figurativa accreditabile vengono confermate le
disposizioni contenute nell' art. 8 della legge 23.4.1981
n. 155. Il decreto ribadisce altresi' al comma 4 dell' art.
1 che gli oneri relativi restano addebitati alla gestione
del predetto " F.P.L.D." .
     In ordine al maggior periodo di malattia riconoscibile
in aggiunta alle 52 settimane si precisa che i predetti due
mesi possono essere accreditati sempre che siano inerenti a
periodi di malattia successivi al 31 dicembre 1996 e lo
stesso criterio varra', ovviamente, per l' accreditabilita'
delle ulteriori settimane previste per i successivi trienni.
Circa i requisiti previsti per l'accreditabilita' dei
periodi di malattia in argomento e le relative modalita'
operative, si confermano le disposizioni di carattere
generale gia' vigenti in materia.
2.1.2 - Inoltre, il quinto comma dell' art. 1 prescrive, per
tutti i lavoratori dipendenti e si intendono per tali gli
assicurati sia al " F.P.L.D." che agli altri Fondi speciali
sostitutivi dell' A.G.O. e gestiti dall' Istituto, che i
periodi di assenza dal lavoro per malattia verificatisi
oltre il limite del dodicesimo mese vengono valutati ai fini
pensionistici al 50 %, fatta eccezione solo per i malati
terminali, indipendentemente dalla circostanza che i periodi
stessi siano retribuiti in misura intera o ridotta da parte
del datore di lavoro. Per l' individuazione della categoria
dei malati "terminali" si fa riserva di successive comuni-
cazioni.
Si precisa inoltre quanto segue:
a) - i dodici mesi da prendere in considerazione per compu-
tare il limite oltre il quale i successivi periodi di
malattia sono valutati al 50 % , devono collocarsi
temporalmente in data posteriore a quella di entrata in
vigore del decreto legislativo in oggetto e concorrono a
formarli solo quelli retribuiti in misura intera o ridotta
e, come tali, coperti da contribuzione obbligatoria nel
Fondo di iscrizione;
b) - i periodi di malattia privi di retribuzione, anche se
accreditabili figurativamente in favore degli iscritti al
"F.P.L.D.", non concorrono al computo dei dodici mesi di cui
sopra ne' il loro accreditamento e' influenzato o limitato
da eventuali, precedenti periodi di malattia retribuiti;
c) - invece, i periodi totalmente o parzialmente retribuiti
- se successivi alla data di entrata in vigore del decreto -
sono valutati integralmente fino al limite massimo di 12
mesi, superato il quale sommando anche piu' periodi discon-
tinui di malattia, la valutazione ai fini pensionistici e'
limitata al 50 %  nonostante che  sussista l' obbligo del
versamento della contribuzione obbligatoria da parte del
datore di lavoro;
d) - nell' ambito del Fondo pensioni lavoratori dipendenti
e' noto che l' accredito figurativo dei periodi di malattia
avviene anche per periodi durante i quali gli assicurati
abbiano percepito una retribuzione ridotta. In proposito si
precisa che, fermo restando che l'accredito figurativo opera
nei limiti delle 52 settimane e dei successivi ampliamenti
fino a 24 mesi, gli stessi periodi in tal caso concorrono
anche al computo del limite dei 12 mesi di cui al quinto
comma dell' art. 1 del decreto ed inoltre, se eccedenti
quest' ultimo limite, la loro valutazione ai fini pensioni-
stici non puo' che ritenersi ridotta al 50 %.
2.1.3 - Ai fini operativi, mentre si confermano le istru-
zioni in materia emanate per la compilazione del quadro 'D'
dei modd. 01.M da parte dei datori di lavoro ai fini del-
l' accreditamento della contribuzione figurativa, si fa
riserva di successive istruzioni per quanto concerne
l' obbligo sancito dal sesto comma dell' art. 1 del decreto
in esame.
Quest' ultima norma dispone che i datori di lavoro dovranno
denunciare per tutti i loro dipendenti, siano essi assicu-
rati al " FPLD " che ad uno dei Fondi speciali gestiti dal-
l' Istituto, il totale delle giornate di assenza dal lavoro
del personale stesso per malattia o infortunio verificatasi
nel corso dell' anno solare di competenza, sommando ovvia-
mente le giornate comunque retribuite (totalmente o par-
zialmente) per le quali sia appunto dovuto il versamento
della contribuzione obbligatoria. Devono cioe' essere
escluse da tale somma le giornate prive del tutto di retri-
buzione e quelle per le quali spettino eventuali trattamenti
di malattia o di infortunio non imponibili di previdenza.
Per quanto concerne l' anno solare in corso, tale dato
numerico sara' ottenuto sommando soltanto i giorni in cui
gli eventi di malattia o di infortunio si siano verificati a
far tempo dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo in oggetto (15.11.1996).
2.2 - ( periodi per maternita' )
     L' art. 2 del decreto legislativo attua la delega
conferita dall' art. 1, comma 39, della legge 335 / 1995,
intesa ad armonizzare anche in materia di tutela della
maternita' le disposizioni previdenziali vigenti nel
F.P.L.D. e negli altri Fondi sostitutivi  ed  esclusivi
dell' A.G.O.
     La citata norma in via di principio ha eliminato - ai
fini del riconoscimento figurativo dei periodi di astensione
obbligatoria e facoltativa verificatisi in costanza di
rapporto di lavoro - il requisito introdotto dal precedente
decreto legislativo  n. 503 / 1992 dei cinque anni di
anzianita' contributiva.
     Pertanto, per l' accredito dei periodi in argomento e
cioe' di quelli di assenza obbligatoria e facoltativa dal
lavoro goduti ai sensi degli artt. 4, 5 e 7 della legge n.
1204 /1971 e successive modificazioni e integrazioni, le
istruzioni emanate in precedenza e da ultimo con circolare
n. 62 del 18.3.1996 devono essere applicate senza richiede-
re, nei casi di specie, alcun requisito di anzianita'
contributiva, ritenendosi sufficiente a tal fine il possesso
della semplice qualita' di iscritto ( qualunque sia cioe' il
relativo periodo ) al Fondo previdenziale di appartenenza.
     Il secondo comma dell' art. 2 in esame conferma ed
estende in favore degli iscritti ai Fondi sostitutivi
dell' A.G.O. le norme gia' operanti per gli assicurati al
F.P.L.D. che prevedono, relativamente ai periodi di asten-
sione facoltativa dal lavoro ai sensi dell' art. 7 della
citata legge 1204 / 1971, la copertura figurativa dei
periodi stessi nei casi in cui manchi la corresponsione di
retribuzione e, per la parte differenziale, laddove spetti
una retribuzione ridotta e prevede altresi' che la relativa
contribuzione deve essere accreditata in tutti i Fondi
interessati applicando le disposizioni contenute nell' art.
8 della legge 23.4.1981, n. 155.
     I successivi commi 4 e 5 dello stesso art. 2 del
decreto legislativo hanno come destinatari tutti gli assi-
curati al F.P.L.D o ad altri Fondi sostitutivi ed esclusivi,
ivi compresi quindi i Fondi sostitutivi dell' A.G.O. gestiti
dall' Istituto e contengono  nuove disposizioni per il
riconoscimento dei periodi corrispondenti all' astensione
obbligatoria e facoltativa dal lavoro quando i relativi
eventi si verificano al di fuori ( prima o dopo) del rap-
porto di lavoro.
     In particolare, a favore dei predetti soggetti si
dispone che :
a) - per i periodi corrispondenti a quelli di astensione
obbligatoria  ex artt. 4 e 5 della legge 1204 / 1971, la
contribuzione figurativa ai fini pensionistici deve essere
accreditata secondo le disposizioni di cui all' art. 8 della
legge 155 / 1981 sopra richiamata a condizione che il
soggetto possa far valere, all' atto della domanda, almeno
cinque anni di contribuzione versata in costanza di effet-
tiva attivita' lavorativa nel Fondo di appartenenza;
b) - relativamente ai periodi corrispondenti a quelli che
danno luogo ad assenza facoltativa dal lavoro e  di cui
all' art. 7 della legge 1204 / 1971, quando non siano gia'
coperti da altra forma di assicurazione, e' previsto invece
che possano formare oggetto di riscatto, nella misura
massima di cinque anni, mediante il versamento dell' onere
calcolato in applicazione dell' art. 13 della legge
12.8.1962, n. 1338 e sempre che, anche in questo caso, i
soggetti interessati possano far valere, all' atto della
domanda, complessivamente almeno cinque anni di contribu-
zione versata nel Fondo di appartenenza in costanza di
effettiva attivita' lavorativa.
     Da ultimo si precisa che il decreto legislativo con-
ferma, per quanto concerne gli oneri corrispondenti al-
l' accredito della contribuzione figurativa in tutte le
ipotesi sopra descritte, il loro addebito alla gestione del
Fondo di pensione dove l' accredito stesso viene ricono-
sciuto.
     Al riguardo, mentre si fa riserva di successive istru-
zioni riguardanti i riflessi del decreto in esame sulle
specifiche normative che disciplinano la materia nei vari
Fondi sostitutivi amministrati dall' Istituto, si riepilo-
gano le disposizioni succedutesi nel tempo per quanto
attiene al Fondo pensioni lavoratori dipendenti :
- e' confermata l' accreditabilita' della contribuzione
figurativa per tutti i periodi di astensione dal lavoro
obbligatoria e facoltativa, anche per periodi anteriori
all' entrata in vigore del decreto legislativo in esame, ne'
e' piu richiesto a tal fine il predetto requisito dei cinque
anni di anzianita assicurativa.
Con l' occasione, nel confermare le precedenti disposizioni
in materia di documentazione richiesta per ottenere tale
accreditamento figurativo, in relazione a quanto comunicato
con circolare 349 del 13.12.1973 si ritiene opportuno
precisare che, nei casi di impossibilita' di presentare la
dichiarazione del datore di lavoro, si possa accettare a tal
fine anche per l' astensione facoltativa dal lavoro una
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, da riscontrarsi
con le registrazioni apposte sul libretto di lavoro o con la
posizione assicurativa, donde sia possibile desumere che il
periodo di assenza si collochi nell' ambito di un periodo di
lavoro presso l' azienda;
- sono accreditabili altresi' in forma figurativa i periodi
corrispondenti a quelli di astensione obbligatoria dal
lavoro  quando siano collocati prima o dopo del rapporto di
lavoro  a condizione che siano successivi al 31 dicembre
1993 ( decreto 503 / 1992 ) e che sussista il requisito dei
cinque anni di contribuzione;
- invece, i periodi corrispondenti all' astensione facolta-
tiva  collocati prima o dopo del rapporto di lavoro, anche
questi solo se successivi al 31 dicembre 1993, possono solo
formare oggetto di riscatto ex art. 13 della legge 1338/62,
a condizione che sussista il requisito dei cinque anni di
contribuzione.
2.3 - ( disoccupazione involontaria )
     In materia, conformemente alla delega ex legge
335 / 1995, l' art. 4 del decreto in oggetto di limita a
confermare che restano ferme le vigenti disposizioni che
disciplinano l ' accredito della contribuzione figurativa.
Pertanto, si confermano anche le disposizioni applicative di
carattere generale emanate con precedenti circolari.
3 -  RISCATTO PERIODI  NON LAVORATI
     Il capo II del decreto legislativo in trattazione
introduce disposizioni che consentono la copertura assicu-
rativa di una serie di periodi non gia' coperti da altra
contribuzione nei casi di interruzione o sospensione del
rapporto di lavoro, di formazione professionale, studio e
ricerca ed altre tipologie nonche' dei periodi interposti
tra un lavoro ed un altro e quelli intercorrenti nel lavoro
con contratto a part-time verticale o ciclico.
3.1 - Le caratteristiche comuni sono le seguenti :
a) - i soggetti destinatari delle disposizioni in argomento,
contenute appunto negli artt. 5, 6, 7 e 8 del decreto, sono
gli iscritti all' A.G.O.  o ad una  forma di previdenza
sostitutiva od esclusiva e, quindi, anche ad uno dei Fondi
sostitutivi amministrati dall' Istituto ( " Telefonici ", "
Elettrici", " Dazieri " e " Volo ") ;
b) - tutti i periodi che possono formare oggetto di riscatto
devono collocarsi in epoca successiva al 31 dicembre 1996 ;
c) - non sono previsti requisiti minimi di contribuzione per
esercitare il diritto di riscatto. E' sufficiente quindi il
semplice possesso della qualita' di iscritto al Fondo;
d) - il riscatto e' esercitabile senza limiti di tempo a
domanda dell' assicurato e si perfeziona con il versamento
dell' onere che deve essere calcolato in termini di riserva
matematica ex art. 13 della legge 1338 / 1962, applicando le
tariffe  contenute nel decreto ministeriale 19.2.1981
attualmente in vigore.
     Si riportano di seguito, per ogni tipo di riscatto,
ulteriori, particolari istruzioni.
3.2 - Interruzione o sospensione del rapporto di lavoro
     I periodi di sospensione o di interruzione del rapporto
di lavoro che possono formare oggetto di riscatto sono
quelli previsti da specifiche disposizioni di legge o da
norme contrattuali e devono percio risultare da apposita
attestazione rilasciata per iscritto dal datore di lavoro di
appartenenza con la precisazione che i periodi stessi sono
privi di retribuzione imponibile di previdenza. A titolo di
esempio, si citano le aspettative non retribuite per motivi
privati o per malattia, i periodi di sciopero, i casi di
interruzione del rapporto di lavoro con diritto alla con-
servazione del posto per servizio militare etc.
    Il riscatto in parola e' precluso ove l' interessato si
sia avvalso della facolta' alternativa di coprire gli stessi
periodi mediante il versamento dei contributi volontari
applicando per tutti i soggetti interessati,compresi quelli
iscritti ai Fondi sostitutivi dell' A.G.O. le disposizioni
di cui alla legge 18.2.1983 n. 47, cosi' come espressamente
previsto dall' art. 5, secondo comma  del decreto.
3.3 - Formazione professionale, di studio e ricerca e di
      inserimento nel mercato del lavoro
     I periodi richiamati in epigrafe che possono formare
oggetto di riscatto sono quelli finalizzati all' acquisi-
zione di titoli o competenze professionali richiesti per l'
assunzione al lavoro o per la progressione di carriera e,
qualora sia previsto il rilascio di un titolo o attestato, a
condizione che questo sia stato anche conseguito.
     Poiche' l' esatta individuazione dei corsi professio-
nali, di studio e di ricerca e delle tipologie di ingresso
nel mercato del lavoro dovra' avvenire, su espressa delega
contenuta nel terzo comma dell' art. 6 del decreto in esame,
mediante l' emanazione di un apposito decreto da parte del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, si fa
riserva di notizie al riguardo appena possibile.
3.4 - Lavori discontinui, stagionali, temporanei
     Altra facolta' di riscatto e' prevista a favore degli
assicurati che prestino attivita' di lavoro dipendente in
forma stagionale o saltuaria o comunque discontinua, dando
agli interessati la possibilita' di versare l' onere della
riserva matematica dovuta per la copertura dei periodi
intercorrenti tra un rapporto di lavoro ed un altro, sempre
che tali periodi non siano gia' coperti da eventuale con-
tribuzione obbligatoria o figurativa.
     Anche nei casi in epigrafe, il riscatto e' possibile
sempre che il richiedente non si sia avvalso della facolta'
alternativa di versare la contribuzione volontaria autoriz-
zata dall' Istituto ai sensi della legge 47 / 1983, qualun-
que sia il Fondo pensionistico di iscrizione, dove a tal
fine deve essere fatto valere il requisito di almeno un anno
di contribuzione nell' ultimo quinquennio che precede la
data di presentazione della relativa domanda.
     Ai fini dell' esercizio della facolta' di riscatto dei
periodi di cui trattasi, le domande devono essere corredate
da una certificazione di iscrizione nelle liste di colloca-
mento rilasciata dal competente Ufficio del lavoro con
esplicita dichiarazione  che, per tutto il periodo chiesto a
riscatto, si sia protratto lo stato di disoccupazione. La
domanda che venga presentata senza la esatta e completa
documentazione richiesta dalla legge deve essere respinta,
salva rimanendo la possibilita' di presentare  una nuova
domanda.
     Detta documentazione e' richiesta espressamente dalla
legge anche ai fini dell' autorizzazione al versamento della
contribuzione volontaria, alternativa al riscatto, come gia'
accennato innanzi.
3.5 - Part-time di tipo verticale o ciclico
     Sulla base di quanto dispone l' art. 8 del decreto in
oggetto, in favore dei lavoratori che abbiano stipulato un
contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o
ciclico ( settimane o mesi alterni), i periodi durante i
quali non venga effettuata alcuna prestazione lavorativa e
che non siano quindi gia' coperti da contribuzione obbliga-
toria o da altra contribuzione possono formare oggetto di
domanda di riscatto mediante il versamento della corrispon-
dente riserva matematica.
     Detta facolta' di riscatto e' alternativa alla possi-
bilita' di versare la contribuzione volontaria secondo le
disposizioni di cui alla richiamta legge 47 / 1983, anche
qui' espressamente riconosciuta dal decreto a condizione
che il richiedente l' autorizzazione possa far valere nel
Fondo interessato almeno un anno di contribuzione nell'
ultimo quinquennio che precede la data della relativa
domanda.
     Il richiedente, sia che presenti domanda di riscatto
che di autorizzazione ai versamenti volontari, ha l' onere
di provare lo stato di disoccupazione a tempo parziale per
l' intero periodo che abbia formato oggetto di una di tali
domande, avendo cura di allegare alla domanda stessa appo-
sita certificazione previamente rilasciata dal competente
Ufficio del lavoro. La omessa o incompleta documentazione
comporta la reiezione della domanda, salva restando la
possibilita' di presentarne una nuova.
4 - CALCOLO ONERI DI RISCATTO EX ART. 13 / 1338
     Il nuovo criterio di calcolo delle pensioni in rela-
zione ai periodi successivi al 31 dicembre 1995, secondo le
disposizioni contenute nei commi da 6 a 11 dell' art. 1
della legge 335 / 1995 si riflette anche sui criteri di
calcolo degli oneri di riscatto  e di ricongiunzione laddo-
ve, essendo prevista la determinazione di una corrispondente
quota di pensione da capitalizzare, occorra valutare anche
periodi assicurativi che si collocano appunto dopo tale
data.
     Trovano altresi' applicazione, in sede di calcolo di
tali oneri, le innovazioni introdotte dai commi 17 e 18 del
citato art. 1 della legge 335 / 1995 ai fini della determi-
nazione della retribuzione pensionabile per la liquidazione
della pensione in forma retributiva nei confronti degli
assicurati che, al 31 dicembre 1992, possano far valere
un' anzianita' contributiva pari o superiore a 15 anni.
     In materia, si rinvia alle disposizioni di carattere
generale emanate ed emanande in applicazione della legge di
riforma del sistema previdenziale ed in particolare a quelle
che riguardano i criteri di liquidazione delle prestazioni
pensionistiche o quote di esse in forma contributiva.
     Alcuni aspetti del problema sono stati peraltro sotto-
posti alle valutazioni del Ministero del lavoro e non appena
si conoscera' il richiesto parere verranno comunicate le
istruzioni del caso con successiva circolare.
     Tra i problemi piu' significativi su cui si fa riserva
di notizie si segnalano i seguenti:
- assicurati che abbiano meno di 18 anni al 31.12.1995 e che
superino tale limite computando posizioni esistenti in altre
gestioni pensionistiche ovvero gli stessi periodi che
formino oggetto di riscatto o di ricongiunzione;
- il coefficiente da applicare per coloro che, alla data
della domanda, abbiano un' eta' inferiore a 57 anni di cui
alla tabella "A" allegata alla legge 335 / 1995;
- gli effetti scaturenti dalle disposizioni in materia di
prescrizione contributiva ( quinquennale o decennale ) e di
applicazione del tetto dei 132 milioni sulla base imponibi-
le.
                                IL DIRETTORE GENERALE
                                      TRIZZINO