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910305
DIREZIONE CENTRALE
PER I CONTRIBUTI
Circolare n. 25
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI
   E PERIFERICI DEI RAMI
   PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
   PRIMARI MEDICO LEGALI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
       e, per conoscenza,
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   PROVINCIALI
Legge 29.12.1990, n. 407. Contratti di formazione e
lavoro ed altre agevolazioni contributive.
DIREZIONE CENTRALE
PER I CONTRIBUTI
Roma, 31 gennaio 1991
Circolare n. 25
                         AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
                         AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI
                            E PERIFERICI DEI RAMI
                            PROFESSIONALI
                         AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
                            PRIMARI MEDICO LEGALI
                         AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
                                e, per conoscenza,
                         AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                         AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                            REGIONALI
                         AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                            PROVINCIALI
OGGETTO: Legge 29.12.1990, n. 407. Contratti di formazione e
         lavoro ed altre agevolazioni contributive.
 La    legge     29.12.1990,     n.     407     (G.U.     31.12.1990,     serie
generale,    n.    303)    detta    anche    disposizioni    in    materia   di
contribuzioni   dovute   a    questo    Istituto    per    i    contratti    di
formazione    e    lavoro,    nonche'    di    agevolazioni   contributive   in
caso   di   assunzione   di   lavoratori    da    lungo    tempo    disoccupati
o in CIG straordinaria.
 Si illustra, pertanto, il contenuto di tali norme.
                       PARTE PRIMA
CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO
1) Riduzioni contributive a favore dei datori di lavoro
   operanti nelle aree non ricomprese nei territori del
   Mezzogiorno di cui al T.U. approvato con D.P.R. 6.3.1978,
   n. 218.
 L'art.   8   della   legge   in   esame   dispone   ai   commi   1,    2,    3
e 4 quanto segue:
Comma 1:
"Fino   alla   data   di   entrata   in   vigore   della   legge   di   riforma
dei   contratti   di   formazione   e   lavoro,   a   favore   dei   datori  di
lavoro   operanti   nelle   aree   non    ricomprese    nei    territori    del
Mezzogiorno    di    cui   al   testo   unico   approvato   con   decreto   del
Presidente   della   Repubblica   6    marzo    1978,    n.    218,    per    i
lavoratori    assunti    con    tali    contratti    a    decorrere    dal   1
gennaio    1991,    si     applica,     sulle     correnti     aliquote     dei
contributi       previdenziali      ed      assistenziali      dovuti,      una
riduzione del 25 per cento.
Comma 2
Per   le   imprese   artigiane    nonche'    per    quelle    operanti    nelle
circoscrizioni    che    presentano    un    rapporto    tra    iscritti   alla
prima    classe    delle    liste     di     collocamento     e     popolazione
residente    in    eta'    da    lavoro   superiore   alla   media   nazionale,
la    quota    dei    contributi    previdenziali    ed    assistenziali     e'
dovuta    in    misura    fissa    corrispondente   a   quella   prevista   per
gli   apprendisti   dalla   legge   19   gennaio   1955,   n.   25    e    suc-
cessive    modificazioni.    Le    circoscrizioni    di    cui    al   presente
comma   sono   individuate   per    ciascun    anno    solare    con    decreto
del     Ministro    del    Lavoro    e    della    Previdenza    Sociale,    su
proposta delle commissioni regionali per l'impiego.
Comma 3
Per   le   imprese   del   settore   commerciale   e   turistico    con    meno
di     quindici    dipendenti    operanti    nelle    aree    non    ricomprese
nei   territori   del   Mezzogiorno   di   cui   al    testo    unico    appro-
vato    con    decreto    del    Presidente    della    Repubblica    6   marzo
1978,    n.    218,    si    applica,    sulle    correnti     aliquote     dei
contributi       previdenziali      ed      assistenziali      dovuti,      una
riduzione del 40 per cento.
Comma 4
Resta   ferma   la   contribuzione    a    carico    del    lavoratore    nelle
misure previste per la generalita' dei lavoratori".
 Cio'     premesso,     per     i     datori    di    lavoro    in    epigrafe,
operanti   cioe'   nelle    aree    non    ricomprese    nei    territori    di
cui    al    citato    T.U.    per   il   Mezzogiorno,   per   assunzioni   con
contratto    di    formazione    e    lavoro    aventi    decorrenza    succes-
siva     al    31.12.1990,    si    applicheranno    le    agevolazioni    con-
tributive appresso specificate.
 a)   Datori   di    lavoro    in    genere    ammessi    alla    stipula    di
tali     contratti     (imprese,     consorzi    di    imprese    compresi    i
consorzi     di     imprese     artigiane,     enti     pubblici     economici,
datori di lavoro iscritti negli albi professionali).
 Ai    datori    di    lavoro    di    cui    alla    presente    lettera    a)
fatto   salvo   quanto   previsto   per   le   imprese   di   cui    ai    suc-
cessivi   punti   b   e   c,   si   applica   sulle   correnti   aliquote   dei
contributi    previdenziali     ed     assistenziali     previste     per     i
dipendenti    comuni    una    riduzione    del    25   per   cento   limitata-
mente   alla   parte   a    carico    dello    stesso    datore    di    lavoro
(nella    contribuzione    a    carico    del    datore   di   lavoro   rientra
anche   l'aliquota   dello   0,50    per    cento    di    cui    all'art.    3
della legge n. 297/1982).
 E'     dovuta     per     intero     la    contribuzione    a    carico    del
lavoratore.
 b)    Imprese    artigiane     (esclusi     i     consorzi)     ed     imprese
operanti    nelle    circoscrizioni    che    presentano    un   rapporto   tra
iscritti   alla    prima    classe    delle    liste    di    collocamento    e
popolazione    residente    in    eta'   da   lavoro   superiore   alla   media
nazionale,      circoscrizioni      individuate      per      ciascun      anno
solare    con    decreto    del    Ministro   del   Lavoro   e   della   Previ-
denza Sociale.
 Per    le    imprese    in    epigrafe     la     quota     dei     contributi
previdenziali    ed    assistenziali    a   carico   del   datore   di   lavoro
(nella   quale   va   ricomprese    l'aliquota    dello    0,50    per    cento
di    cui   all'art.   3   della   legge   n.   297/1982)   e'   dovuta   nella
misura    fissa    corrispondente     a     quella     prevista     per     gli
apprendisti    dalla    legge   19   gennaio   1955,   n.   25   e   successive
modificazioni.    Resta    ferma    l'aliquota    a    carico    del     dipen-
dente secondo le comuni norme.
 Mentre      le      imprese      artigiane     hanno,     comunque,     titolo
all'agevolazione         contributiva          indipendentemente          dalla
circoscrizione     in     cui     operano,     alle    imprese    diverse    da
quelle    artigiane    detta    agevolazione     compete     solo     se     le
stesse      operano      nelle      circoscrizioni      caratterizzate      dal
rapporto   di    cui    sopra    individuate    con    decreto    ministeriale.
Fino    all'emanazione    di    detto    decreto    e'    opportuno    che   le
stesse    imprese    (diverse    da    quelle    artigiane)    provvedano    ad
effettuare      gli      adempimenti     contributivi,     salvo     successivo
rimborso,     usufruendo     delle     riduzioni     previste     sotto      la
lettera    a)    ovvero,    in    quanto    spettanti,   di   quelle   indicate
alla successiva lettera c).
 L'agevolazione       in        discorso        (contributo        apprendisti)
spetta    esclusivamente    alle    imprese    e    non   agli   altri   datori
di   lavoro    (consorzi    di    imprese,    liberi    professionisti,    enti
pubblici economici).
 c)    Imprese    del    settore    commerciale    e    turistico    con   meno
di quindici dipendenti.
 Per    le    imprese    del    settore    commerciale    e    turistico    con
meno    di   quindici   dipendenti   e'   stabilita   la   riduzione   del   40
per   cento   dei    contributi    a    carico    del    datore    di    lavoro
(ferma    restando    la    contribuzione    per    intero    a    carico   del
datore di lavoro).
 Al riguardo, si precisa che:
- per imprese del settore commerciale devono intendersi
  quelle svolgenti attivita' di commercio al dettaglio ed
  all'ingrosso.
 Dette     imprese     sono     pertanto     quelle     contraddistinte     dai
codici statistico-contributivi 7.01.XX, 7.02.XX, 7.03.XX.
 Sono,     quindi,     da     ritenere    escluse    le    imprese    esercenti
attivita'   commerciali   non   in   senso    stretto    quali    i    pubblici
esercizi    della    ristorazione    e    di    somministrazioni   di   bevande
(bar,    ristoranti,    ecc.)    e    quelle    esplicanti     attivita'     di
servizi in genere;
- le imprese del settore turistico vanno identificate nelle
  imprese turistiche definite tali dall'articolo 5 della
  legge quadro 17.5.1983, n. 217. Esse sono quelle che
  svolgono attivita' di gestione di strutture ricettive ed
  annessi servizi turistici individuate con le relative
  caratteristiche dall'art. 6 di detta legge: alberghi,
  motels, villaggi albergo, residenze turistico alberghiere,
  campeggi, villaggi turistici, alloggi agro-turistici,
  esercizi di affittacamere, case ed appartamenti per
  vacanze, case per ferie, ostelli per la gioventu', rifugi
  alpini;
- agli effetti della realizzazione del requisito
  occupazionale (numero di dipendenti inferiore a 15) non si
  terra' conto nella forza occupata ne' degli apprendisti,
  in base a quanto disposto dall'art. 21, comma 7, della
  legge 28.2.1987, n. 56, ne' dei lavoratori assunti con
  contratto di formazione e lavoro stante l'analoga
  disposizione del comma 10 del D.L. 30.10.1984, n. 726,
  convertito nella legge 19.12.1984, n. 863. Il requisito
  occupazionale deve sussistere alla data di decorrenza
  dell'assunzione del lavoratore (che come si e' detto nella
  premessa generale deve essere successiva al 31.12.1990);
  quindi la riduzione contributiva prevista dalla norma in
  esame viene mantenuta anche se nel corso dello svolgimento
  del singolo rapporto di formazione e lavoro si verifichi
  il superamento della forza occupazionale dei quattordici
  dipendenti.
2) Datori di lavoro operanti nei territori di cui al T.U.
   sugli interventi nel Mezzogiorno.
 L'art.     8     della     legge    non    introduce    disposizioni    modif-
icative    di     quelle     regolanti     le     agevolazioni     contributive
previste    per    i    contratti    di    formazione   e   lavoro   posti   in
essere  dai   datori   di   lavoro   operanti   nei   territori   di   cui   al
T.U.     sugli     interventi     nel    Mezzogiorno,    disposizioni    conte-
nute    nell'art.    5    del    D.L.    30.5.1988,    n.    173,    convertito
nella    legge    26.7.1988,    n.    291    (circ.    21.7.1988,    n.    164,
circ. 16.9.1988, n. 193, circ. 19.6.1989, n. 139).
 Pertanto,     continuano     a     trovare     applicazione     le    predette
norme    secondo    le    quali    i    benefici    contributivi     (relativa-
mente   alla   parte   a   carico   del   datore   di   lavoro)   sono   stabi-
liti    per    le    "imprese"    ubicate    nelle    predette    aree    nella
misura     del     contributo     per    apprendisti,    mentre    gli    altri
datori    di    lavoro    (enti    pubblici    economici,    liberi     profes-
sionisti,     consorzi     di    imprese    compresi    quelli    di    imprese
artigiane)    usufruiscono    della    riduzione    del    50%     dei     con-
tributi.
3) Altre disposizioni in materia di contratti di formazione
   e lavoro.
 L'art.     8     della     legge     oltre     alle     disposizioni     sopra
illustrate     riguardanti     gli     obblighi     contributivi,     introduce
anche   altre   norme   che    attengono    alla    stipula    dei    contratti
di   formazione   e   lavoro   e   che   di   seguito   si   segnalano  all'at-
tenzione delle Sedi.
Comma 5:
Il   contratto   di   formazione   e   lavoro   non    puo'    essere    stipu-
lato      per      l'acquisizione      di      professionalita'     elementari,
connotate    da     compiti     generici     o     ripetitivi,     individuate,
anche    mediante    riferimento    ai    livelli    di    inquadramento,   dai
contratti    collettivi    nazionali    di    categoria    o     da     accordi
interconfederali.
Comma 6:
La    facolta'    di    assunzione   mediante   i   contratti   di   formazione
e   lavoro   non   e'   esercitabile   dai   datori   di   lavoro    che,    al
momento    della    richiesta    di    avviamento,    risultino    non    avere
mantenuto   in   servizio   almeno   il   50   per   cento    dei    lavoratori
il    cui    contratto   di   formazione   e   lavoro   sia   gia'   venuto   a
scadere   nei   ventiquattro   mesi   precedenti.   A   tale   fine   non    si
computano    i    lavoratori    che    si    siano   dimessi,   quelli   licen-
ziati  per   giusta   causa   e   quelli   che,   al   termine   del   rapporto
di    lavoro,    abbiano    rifiutato    la    proposta    di    rimanere    in
servizio   con   rapporto    di    lavoro    a    tempo    indeterminato.    La
limitazione    di    cui    al   presente   comma   non   si   applica   quando
nel   biennio   precedente   sia   venuto    a    scadere    un    solo    con-
tratto di formazione e lavoro.
Comma 7:
Il    contratto    di    formazione    e   lavoro   e'   stipulato   in   forma
scritta.   In   mancanza    il    lavoratore    si    intende    assunto    con
contratto    di    lavoro    a    tempo    indeterminato.    Copia   del   con-
tratto    di    formazione    e    lavoro    e    del     relativo     progetto
vengono consegnate al lavoratore all'atto dell'assunzione.
Comma 8:
In   caso   di   inadempimento   da   parte   del   datore   di   lavoro   agli
obblighi     inerenti     alla     formazione    del    lavoratore,    l'Ispet-
torato   del   Lavoro,    previa    diffida,    dispone    la    revoca,    fin
dalla    costituzione    del    rapporto    di   formazione   e   lavoro,   del
beneficio di cui al comma 1 per il lavoratore interessato.
MODALITA' OPERATIVE
   territori del Mezzogiorno di cui al T.U. approvato con
   D.P.R. 6.3.1978, n. 218.
1.   Datori   di   lavoro   in   genere   che   procedono   ad   assunzioni  di
dipendenti   con   contratto   di    formazione    e    lavoro    con    decor-
renza     successiva    al    31.12.1990    e    che    hanno    titolo    alla
riduzione   del   25%   dei   contributi    previdenziali    e        assisten-
ziali a loro carico.
 Ai     fini     della     compilazione     del     mod.     DM10/2    dovranno
essere    osservate    integralmente    le    modalita'    operative     ripor-
tate   al   punto   II   della   circolare   n.   261   del   7  dicembre  1990
avente   per   oggetto   "Norme   in   materia   di   contratti    di    forma-
zione e lavoro - art. 9 D.L. 22.11.90, n.337".
2.    Imprese    del    settore   commerciale   e   turistico   con   meno   di
15   dipendenti   che   procedono   ad    assunzioni    di    dipendenti    con
contratto    di    formazione    e    lavoro    con    decorrenza    successiva
al   31.12.1990   e   che   hanno   titolo   alla   riduzione   del   40%   dei
contributi previdenziali e  assistenziali a loro carico.
 Le imprese in epigrafe opereranno come segue:
a)     determineranno     i     contributi    complessivamente    dovuti    per
il    personale    interessato    in    base    all'INTERA    ALIQUOTA     CON-
TRIBUTIVA    (sia    la   quota   a   carico   del   datore   di   lavoro   che
quella    a    carico     del     lavoratore),     senza     operare     alcuna
riduzione;    i    dati    relativi    saranno    esposti   nel   mod.   DM10/2
utilizzando    il    codice    tipo     contribuzione     "57"     di     nuova
istituzione,     avente     il     significato     di    "lavoratori    assunti
con   contratto    di    formazione    aventi    titolo    alle    agevolazioni
di cui all'art. 8, comma 3 della legge n. 407/1990".
 In    particolare,    le    imprese    esporranno    i   dati   in   uno   dei
righi   in   bianco   dei   quadri   "B"   e   "C"    del    mod.    DM10/2-89,
riportando:
   - nella casella COD i codici
     157 preceduto dalla dicitura "OP. C. FORM."
     257     "        "      "     "IMP. C. FORM."
     O57     "        "      "     "OP. C. FORM. P.T."
     Y57     "        "      "     "IMP. C.FORM. P.T."
   - nella casella "N. DIPEND." il numero dei lavoratori
     assunti con il contratto di formazione in questione;
   - nella casella "RETRIBUZIONI" l'ammontare delle
     retribuzioni complessive corrisposte a tali dipendenti;
   - nella casella "N. GIORNATE", il numero delle giornate
     retribuite per le qualifiche 157 e 257 ovvero il numero
     delle ore retribuite per le qualifiche O57 e Y57;
  -  nella casella "SOMME A DEBITO DEL DATORE DI LAVORO",
     l'importo dei contributi come sopra determinato;
b)    calcoleranno    l'importo    pari    al   40%   dei   contributi   previ-
denziali   e   assistenziali   a   carico   del   datore   di   lavoro   e   lo
esporranno    in    uno    dei   righi   in   bianco   del   quadro   "D"   del
mod.    DM10/2,    preceduto    dalla    dicitura    "Rid.    40%    art.    8,
comma    3    L.    407/1990"    e    dal    codice    di   nuova   istituzione
"L173".
 Qualora,    per    eventi    che    ne    comportino    la    necessita',    i
datori   di   lavoro   debbano   esporre   nei   quadri   "B   -  C"  del  mod.
DM10/2     i     dati     relativi     alla     contribuzione     previdenziale
separatamente        da    quelli    relativi    alla    contribuzione    assi-
stenziale,   questi    ultimi    dati,    per    i    dipendenti    con    con-
tratto     di     formazione,    devono    essere    esposti    unitamente    a
quelli   degli   altri    dipendenti    per    i    quali    detta    contribu-
zione    viene    esposta        separatamente,    mentre    continueranno   ad
essere  esposti  con  i   codici   157,   257,   O57   e   Y57   i   contributi
previdenziali.
 Nel      caso      di     esposizione     separata     della     contribuzione
assistenziale,     qualora     siano     presenti     dipendenti     part-time,
si    rammenta    che,    ai    fini    dell'esposizione   di   detta   contri-
buzione,   al    numero    delle    giornate    retribuite    dei    dipendenti
comuni,    dovra'   essere   sommato   non   il   numero   delle   ore   retri-
buite    dei    lavoratori    a    tempo    parziale,    bensi'    il    numero
delle giornate nelle quali dette ore sono collocate.
3. Imprese artigiane
 Per    i    lavoratori    assunti    con    contratto    di    formazione    e
lavoro    successivamente    al    31/12/1990    dovranno     essere     osser-
vate     le    modalita'    operative    riportate    nel    manuale    "Istru-
zioni   per   la   compilazione    delle    denunce    DM10/89    -    Edizione
gennaio 1989 " pag. 18.
4.    Imprese    operanti    nelle    circoscrizioni    che    presentano    un
rapporto    tra    iscritti    alla    prima    classe    delle    liste     di
collocamento     e     popolazione     residente     in    eta'    da    lavoro
superiore alla media nazionale.
 Dette    imprese,    in    attesa     della     emanazione     dei     decreti
ministeriali         che         individueranno        le        circoscrizioni
caratterizzate   dal   rapporto    di    cui    sopra,    dovranno    osservare
le     modalita'     operative     previste     al    precedente    punto    1,
ovvero,   ove   ne   ricorrano   i    presupposti,    quelle    di    cui    al
precedente punto 2.
B) Datori di lavoro operanti nelle aree  ricomprese nei
   territori del Mezzogiorno di cui al T.U. approvato con
   D.P.R. 6.3.1978, n. 218.
 Per    i    lavoratori    assunti    con    contratto    di    formazione    e
lavoro    successivamente    al    31/12/1990    dovranno     essere     osser-
vate     le    modalita'    operative    riportate    nel    manuale    "Istru-
zioni   per   la   compilazione    delle    denunce    DM10/89    -    Edizione
gennaio 1989 " pagg. 18, 19 e 29.
                       PARTE II
AGEVOLAZIONI   CONTRIBUTIVE   PER   I    DATORI    DI    LAVORO    CHE    ASSU-
MONO    LAVORATORI    DISOCCUPATI    O    SOSPESI    PER    C.I.G.    STRAORDI-
NARIA DA ALMENO 24 MESI
 Il    comma    9    dell'art.    8    della    legge    stabilisce    che   "a
decorrere   dal   1    gennaio   1991   nei    confronti    dei    datori    di
lavoro   di   cui   ai   commi   1,   2   e   3   in  caso  di  assunzioni  con
contratto   a   tempo    indeterminato    di    lavoratori    disoccupati    da
almeno    ventiquattro    mesi    o    sospesi   dal   lavoro   e   beneficiari
di   trattamento   straordinario    di    integrazione    salariale    da    un
periodo    uguale    a    quello    suddetto,    quando    esse    non    siano
effettuate    in    sostituzione     di     lavoratori     dipendenti     dalle
stesse    imprese    per    qualsiasi    causa    licenziati   o   sospesi,   i
contributi     previdenziali     ed      assistenziali      sono      applicati
nella    misura    del   50   per   cento   per   un   periodo   di   trentasei
mesi.   A   tal   fine   sara'   costituita   in    ogni    regione    apposita
lista     dalla    quale    le    assunzioni    possono    essere    effettuate
con     richiesta     nominativa,     secondo     le     modalita'     indicate
entro    trenta    giorni    dalla    data   di   entrata   in   vigore   della
presente   legge   con   decreto   del   Ministro   del    Lavoro    e    della
Previdenza    Sociale.    Nelle    ipotesi    di    assunzioni    di   cui   al
presente   comma    effettuate    da    imprese    operanti    nei    territori
del    Mezzogiorno    di   cui   al   testo   unico   approvato   con   decreto
del   Presidente   della   Repubblica   6   marzo   1978,   n.   218,    ovvero
da    imprese    artigiane,    non    sono    dovuti    i   contributi   previ-
denziali e assistenziali per un periodo di trentasei mesi".
 Inoltre, il comma 10 stabilisce quanto segue:
 "Nella    legge    28    febbraio    1987,    n.    56,    all'articolo    10,
comma 1, dopo la lettera a), e' inserita la seguente:
 "a-bis)     liste     di     mobilita':     lavoratori    da    lungo    tempo
in   cassa   integrazione   o   iscritti   nelle    liste    di    collocamento
da lungo periodo".
 La   norma    sopra    riportata,    al    fine    di    favorire    l'impiego
di    lavoratori    da    lungo   tempo   disoccupati   o   in   C.I.G.   stra-
ordinaria      prevede,      dunque,      agevolazioni      contributive      a
favore    dei    datori    di   lavoro   che   procedono   alla   loro   assun-
zione.
 In merito alla sua applicazione si rileva quanto segue:
- quanto all'identificazione dei datori di lavoro, essi sono
  quelli indicati nei primi tre commi dell'art. 8 e, quindi,
  in genere i datori di lavoro ammessi alla stipula
  dei contratti di formazione e lavoro (imprese, consorzi di
  imprese, enti pubblici economici, datori i scritti negli
  albi professionali). Le disposizioni contenute nel comma
  9  dell'art. 8 della legge n. 407 del 29.12.1990, essendo
  dirette indistintamente a qualsiasi datore di lavoro,
  possono interessare anche le aziende esercenti pubblico
  servizio di trasproto ai fini delle riduzioni o degli
  esoneri contributivi previsti per il personale assunto a
  tempo indeterminato dal 1  gennaio 1991 e alle altre
  condizioni ivi previste.
  Al riguardo si precisa che la gestione speciale del "Fondo
  di previdenza per gli autoferrotranvieri" sara' ovviamente
  interessata solo per il personale di cui sopra e' cenno
  che risulti altresi' iscrivibile a tale Fondo ai sensi
  dell'art. 4 della legge 29.10.1971, n. 889 (vedasi circ.
  n. 257 del 7.12.1989).
  A tale ultimo riguardo e' inoltre opportuno ricordare che
  le assunzioni a tempo indeterminato, da parte delle
  aziende in parola, di personale addetto al pubblico
  servizio di trasporto comportano l'iscrizione al Fondo
  speciale solo se a tali aziende non e' fatto obbligo di
  applicare le norme di cui al R.D. 8.1.1931, n. 148 e
  successive modificazioni, in quanto, come peraltro gia'
  noto, per il personale dipendente da aziende che siano
  invece tenute al rispetto del decreto stesso l'iscrizione
  al Fondo di previdenza per gli autoferrotranvieri e'
  condizionata ad un provvedimento specifico di
  "inquadramento in ruolo";
- quanto alla condizione soggettiva dei lavoratori, deve
  trattarsi di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro
  mesi e, come tali, iscritti nelle liste di collocamento,
  ovvero che, sempre almeno da ventiquattro mesi, siano
  sospesi dal lavoro e risultino beneficiari di trattamento
  straordinario di integrazione salariale.
 Le     agevolazioni     contributive     competono     a     condizione    che
l'assunzione    avvenga    a    decorrere     da     data     successiva     al
31.12.1990    con    rapporto    di    lavoro    a    tempo   indeterminato   e
non   sia    effettuata    in    sostituzione    di    lavoratori    dipendenti
dalla     stessa     impresa     per     qualsiasi     causa    licenziati    o
sospesi.
 Le agevolazioni spettano nella seguente misura:
 a)   per   la   generalita'   dei    datori    di    lavoro    in    argomento
ammessi    al    beneficio    secondo    quanto    in    precedenza   chiarito:
si   applica   per   un   periodo   di    trentasei    mesi    una    riduzione
del   50%   dei   contributi   dovuti   a   carico   del   datore   di  lavoro,
fermo   restando   il   versamento   dell'intera    quota    a    carico    del
lavoratore    (l'aliquota    dello    0,50%    di    cui   all'art.   3   della
legge   n.   297/1982   rientra    nella    contribuzione    a    carico    del
datore    di    lavoro);    l'applicazione    di    tale    riduzione   esclude
l'azienda    dalla    fiscalizzazione    degli    oneri    sociali    per     i
lavoratori interessati della riduzione stessa;
 b)     per     le     imprese    operanti    nei    territori    del    Mezzo-
giorno   di   cui   al   testo   unico   approvato   con    D.P.R.    6.3.1978,
n.    218    e    per    le   imprese   artigiane:   si   applica   l'esenzione
totale   per   un   periodo   di    trentasei    mesi    dei    contributi    a
carico    del    datore    di    lavoro    (ivi   compresa   l'aliquota   dello
0,50%   ex   art.   3   legge   n.   297/1982),   mentre   e'   dovuta    l'in-
tera    contribuzione    a    carico    del    lavoratore.    I    datori    di
lavoro    operanti    nei    territori    del    Mezzogiorno    di    cui    al
citato    T.U.    che    non    rivestono   la   natura   di   impresa   o   di
impresa    artigiana    (enti    pubblici     economici,     liberi     profes-
sionisti,    consorzi    di    imprese   ivi   comprese   quelli   di   imprese
artigiane) hanno titolo alla riduzione del 50%.
 Ai   fini   di   cui    sopra,    la    legge    prevede    la    costituzione
in    ogni    regione   di   apposita   lista   dalla   quale   le   assunzioni
possono    essere    effettuate    con     richiesta     nominativa     secondo
le    modalita'    indicate   con   decreto   del   Ministro   del   Lavoro   e
della    Previdenza    Sociale    da    emanarsi    entro     trenta     giorni
dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
 Per      usufruire      dell'agevolazione      contributiva      in      argo-
mento   i   datori   di   lavoro   aventi   titolo    dovranno    dare    comu-
nicazione      dell'assunzione     (avente     decorrenza     successiva     al
31.12.1990)    alla    Sede    I.N.P.S.     competente,     allegando     docu-
mentazione    da    cui    si    possa    evincere    che    l'assunzione    e'
avvenuta    nelle    condizioni     prima     richiamate     previste     dalla
normativa    in    esame,    documentazione    che    potra'    essere   costi-
tuita    da    dichiarazione     della     sezione     circoscrizionale     per
l'impiego    ovvero    dalla    copia    del    relativo    nulla-osta    rila-
sciato   dallo   stesso   ufficio,   integrata,   ove    occorra,    da    ogni
altro    utile    documento    di   lavoro   o   dichiarazione   di   parte   o
da    elementi    che    le    Sedi    stesse    potranno     richiedere     ai
competenti uffici preposti al collocamento.
 I     documenti     predetti     saranno     custoditi     dalle    Sedi    in
modo   da   poter   attivare    gli    opportuni    controlli    sulla    rego-
larita' degli adempimenti contributivi.
 Ai     datori     di     lavoro     beneficiari    delle    agevolazioni    in
questione   sara'   attribuito,   a   decorrere   dal    1     gennaio    1991,
il    codice    di    autorizzazione    5N    di   nuova   istituzione   avente
il   significato   di    Azienda    beneficiaria    delle    agevolazioni    di
cui all'art. 8, comma 9, legge n. 407/1990.
MODALITA' OPERATIVE
A) Datori di lavoro diversi dalle imprese artigiane,
   operanti nelle aree  non ricomprese nei territori del
   Mezzogiorno di cui al T.U. approvato con D.P.R. 6.3.1978,
   n. 218.
1.    Datori    di    lavoro    in   genere   diversi   dalle   imprese   arti-
giane   che    procedono    ad    assunzioni    di    dipendenti    ai    sensi
dell'art.     8,     comma     9     della     L.407/1990,    con    decorrenza
successiva   al   31.12.1990   e    che    hanno    titolo    alla    riduzione
del    50%   dei   contributi   previdenziali   e      assistenziali   a   loro
carico.
 Le imprese in epigrafe opereranno come segue:
a)    determineranno    i    contributi     complessivamente     dovuti     per
il     personale    interessato    in    base    all'INTERA    ALIQUOTA    CON-
TRIBUTIVA   (sia   la   quota   a   carico   del   datore   di    lavoro    che
quella    a    carico    del    lavoratore   prevista   per   il   settore   di
appartenenza),     senza     operare     alcuna     riduzione;      i      dati
relativi     saranno     esposti     nel    mod.    DM10/2    utilizzando    il
codice   tipo    contribuzione    "58"    di    nuova    istituzione,    avente
il    significato    di    "lavoratori    assunti   ai   sensi   dell'art.   8,
comma   9   della   legge   n.   407/1990   aventi   titolo   alla    riduzione
del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro".
 In    particolare,    le    imprese    esporranno    i   dati   in   uno   dei
righi   in   bianco   dei   quadri   "B"   e   "C"    del    mod.    DM10/2-89,
riportando:
   - nella casella COD i codici
     158 preceduto dalla dicitura "OP. L.407/90
     258     "        "      "     "IMP. L.407/90"
   - nella casella "N. DIPEND." il numero dei lavoratori
     assunti ai sensi dell'art. 8, comma 9 L. 407/1990;
   - nella casella "RETRIBUZIONI" l'ammontare delle
   - nella casella "N. GIORNATE" il numero delle giornate
     retribuite;
   - nella casella "SOMME A DEBITO DEL DATORE DI LAVORO"
     l'importo dei contributi come sopra determinato;
b)    calcoleranno    l'importo    pari    al   50%   dei   contributi   previ-
denziali   e   assistenziali   a   carico   del   datore   di   lavoro   e   lo
esporranno    in    uno    dei   righi   in   bianco   del   quadro   "D"   del
mod.    DM10/2,    preceduto    dalla    dicitura    "Rid.    50%    art.    8,
comma    9    L.    407/1990"    e    dal    codice    di   nuova   istituzione
"L174".
 Qualora,    per    eventi    che    ne    comportino    la    necessita',    i
datori   di   lavoro   debbano   esporre   nei   quadri   "B   -  C"  del  mod.
DM10/2     i     dati     relativi     alla     contribuzione     previdenziale
separatamente        da    quelli    relativi    alla    contribuzione    assi-
stenziale,   questi    ultimi    dati,    per    i    dipendenti    beneficiari
delle      agevolazioni      in     questione     devono     essere     esposti
unitamente   a   quelli   degli   altri   dipendenti   per   i   quali    detta
contribuzione     viene     esposta          separatamente,    mentre    conti-
nueranno   ad   essere   esposti   con   i   codici   158   e   258   i    con-
tributi previdenziali.
2.    imprese    minerarie    che    procedono    ad   assunzioni   di   dipen-
denti   ai   sensi   dell'art.   8,   comma    9    della    L.407/1990,    con
decorrenza    successiva    al    31.12.1990    e   che   hanno   titolo   alla
riduzione   del   50%   dei   contributi    previdenziali    e        assisten-
ziali a loro carico.
 Per      i     lavoratori     occupati     in     lavori     in     superficie
dovranno   essere   osservate   le   modalita'    di    cui    al    precedente
punto 1.
 Per     l'esposizione,     invece,     dei    dati    relativi    ai    dipen-
denti   adibiti   in   lavori   in   sotterraneo,    le    aziende    minerarie
devono    esporre    i    dati    relativi   ai   dipendenti   stessi   (numero
dipendenti,    numero    giornate,    retribuzioni    e     contributi),     in
uno    dei   righi   in   bianco      dei   quadri   "B"   e   "C"   del   mod.
DM10/2,     preceduti     dalle     diciture     "OP.L.407/90"     e      "IMP.
L.407/90"    e   dai   codici   di   nuova   istituzione   "K158"   e   "K258",
rispettivamente per gli operai e per gli impiegati.
 In     corrispondenza      dei      predetti      codici      deve      essere
riportato      l'importo     dei     contributi     complessivamente     dovuto
in   base    all'intera    aliquota    contributiva    (sia    la    quota    a
carico   del   datore   di   lavoro   che   quella   a   carico   del   lavora-
tore),    mentre    l'importo    della    riduzione    spettante    (50%    dei
contributi    previdenziali    e    assistenziali    a    carico   del   datore
di   lavoro)   deve   essere   esposto   in   uno   dei   righi    in    bianco
del quadro "D" con il codice di nuova istituzione "L174".
3.    Lavoratori    assunti    ai    sensi   dell'art.   8,   comma   9   della
L.407/1990,     con     decorrenza     successiva     al     31.12.1990      ed
iscritti    al    "Fondo    di    previdenza    dell'ENEL   e   delle   aziende
elettriche   private",   al   "Fondo    di    previdenza    per    il    perso-
nale    addetto    ai    pubblici   servizi   di   telefonia"   e   al   "Fondo
di   previdenza   per   il    personale    addetto    ai    pubblici    servizi
di    trasporto",    per    i    quali    le    aziende   hanno   titolo   alle
agevolazioni    del    50%    dei    contributi    previdenziali    e     assi-
stenziali.
 Per     l'esposizione     dei     dati     relativi     alle     contribuzioni
previdenziali     minori    e    ai    contributi    di    malattia    dovranno
essere osservate le modalita' di cui al precedente punto 1.
 Per     l'esposizione,     invece,          dei     dati     relativi     alla
contribuzione    dovuta    ai    Fondi    di    previdenza    dovranno   essere
osservate    le    modalita'    di    seguito     riportate     per     ciascun
Fondo.
* FONDO DI PREVIDENZA DELL'ENEL e DELLE AZIENDE ELETTRICHE
  PRIVATE
 L'     ENEL    e    le    Aziende    elettriche    private    esporranno    la
contribuzione      relativa   al   trimestre,   dovuta   al   Fondo   e    alla
gestione    Asili   Nido,   (intera   quota   a   carico   dei   lavoratori   e
quota   ridotta   a   carico   dei   datori   di   lavoro),    in    uno    dei
righi    in    bianco    dei    quadri   "B-C"   del   mod.   DM10/2,   utiliz-
zando   il   codice   di   nuova    istituzione    "X580"    preceduto    dalla
dizione     "FP.     AN.     L.407/90".     Nell'apposita     casella    dovra'
essere     indicato     l'ammontare     delle      retribuzioni      imponibili
relative    al    trimestre.    Nessun    dato    dovra'    essere    riportato
nelle caselle "numero dipendenti" e "numero giornate".
 Per     i     lavoratori     in     questione     la     contribuzione      e'
dovuta    nella    misura    complessiva    del    19,485   %,   cosi'   ripar-
tita:
- 13,675 % a carico del datore di lavoro (comprensiva dello
  0,050% per gli Asili Nido)
-  5,81% a carico del lavoratore
* FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE ADDETTO AI PUBBLICI
  SERVIZI DI TELEFONIA
 Le    Aziende     esporranno     la     contribuzione          relativa     al
trimestre,    dovuta    al    Fondo    e   alle   gestioni   GESCAL   e   Asili
Nido  (intera   quota   a   carico   dei   lavoratori   e   quota   ridotta   a
carico   dei   datori   di   lavoro)      in   uno  dei  righi  in  bianco  dei
quadri   "B-C"   del   mod.   DM10/2,   utilizzando   il   codice   di    nuova
istituzione     "X580"     preceduto     dalla     dizione    "FP.    AN.    G.
L.407/90".     Nell'apposita      casella      dovra'      essere      indicato
l'ammontare       delle      retribuzioni      imponibili      relative      al
trimestre.   Nessun   dato    dovra'    essere    riportato    nelle    caselle
"numero dipendenti" e "numero giornate".
 Per      i     lavoratori     in     questione     la     contribuzione     e'
dovuta   nella   misura   complessiva    del    12,805    %,    cosi'    ripar-
tita:
- 7,555 % a carico del datore di lavoro (comprensiva dello
  0,050% per gli Asili Nido e dello 0,35% per la GESCAL)
- 5,25% a carico del lavoratore (comprensiva dello 0,35% per
  la GESCAL).
* FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE ADDETTO AI PUBBLICI
  SERVIZI DI TRASPORTO
 Le   Aziende    esporranno    la    contribuzione        dovuta    al    Fondo
e    alle   gestioni   GESCAL   e   Asili   Nido   (intera   quota   a   carico
dei   lavoratori    e    quota    ridotta    a    carico    dei    datori    di
lavoro)       in   uno   dei   righi   in   bianco   dei   quadri   "B-C"   del
mod.    DM10/2,    utilizzando    il    codice     di     nuova     istituzione
"X580"    preceduto    dalla    dizione    "FP.   AN.   G.   L.407/90".   Nelle
apposite     caselle     dovranno     essere     indicati,     altresi',     il
numero    dei    dipendenti,    il   numero   delle   giornate   retribuite   e
l'ammontare delle retribuzioni imponibili.
 Per     i     lavoratori     in     questione     la     contribuzione      e'
dovuta    nella    misura    complessiva    del    22,755%,    cosi'   riparti-
ta:
- 12,715% a carico del datore di lavoro (comprensiva dello
  0,050% per gli Asili Nido e dello 0,35% per la GESCAL)
- 10,04% a carico del lavoratore (comprensiva dello 0,35%
  per la GESCAL).
B)   Imprese   operanti   nelle   aree    ricomprese    nei    territori    del
Mezzogiorno    di   cui   al   T.U.   approvato   con   D.P.R.   6.3.1978,   n.
218    e    imprese    artigiane    che    procedono    ad    assunzioni     di
dipendenti    ai    sensi    dell'art.    8,    comma   9   della   L.407/1990,
con   decorrenza   successiva   al    31.12.1990    e    che    hanno    titolo
alla      esenzione      totale      dei     contributi     previdenziali     e
assistenziali a loro carico.
1. Imprese in genere
 Le imprese in epigrafe opereranno come segue:
a)    determineranno    i    contributi     complessivamente     dovuti     per
il     personale    interessato    in    base    all'INTERA    ALIQUOTA    CON-
TRIBUTIVA   (sia   la   quota   a   carico   del   datore   di    lavoro    che
quella    a    carico    del    lavoratore   prevista   per   il   settore   di
appartenenza),     senza     operare     alcuna     riduzione;      i      dati
relativi     saranno     esposti     nel    mod.    DM10/2    utilizzando    il
codice   tipo    contribuzione    "59"    di    nuova    istituzione,    avente
il    significato    di    "lavoratori   assunti   ai   sensi   della'art.   8,
comma   9   della   legge   n.    407/1990    aventi    titolo    all'esenzione
totale dei contributi a carico del datore di lavoro".
 In    particolare,    le    imprese    esporranno    i   dati   in   uno   dei
righi   in   bianco   dei   quadri    "B"    e    "C"    del    mod.    DM10/2,
riportando:
   - nella casella COD i codici
     159  preceduto dalla dicitura "OP. L.407/90
     259     "        "      "     "IMP. L.407/90"
   - nella casella "N. DIPEND." il numero dei lavoratori
     assunti ai sensi dell'art. 8, comma 9 L. 407/1990;
   - nella casella "RETRIBUZIONI" l'ammontare delle
     retribuzioni complessive corrisposte a tali dipendenti;
   - nella casella "N. GIORNATE" il numero delle giornate
     retribuite;
   - nella casella "SOMME A DEBITO DEL DATORE DI LAVORO"
     l'importo dei contributi come sopra determinato;
b)     calcoleranno     l'importo     dei     contributi     previdenziali    e
assistenziali   a   carico   del   datore   di   lavoro   e    lo    esporranno
in   uno   dei   righi   in   bianco   del   quadro   "D"   del   mod.  DM10/2,
preceduto    dalla    dicitura    "Esonero    art.    8,     comma     9     L.
407/1990" e dal codice di nuova istituzione "L175".
 Qualora,    per    eventi    che    ne    comportino    la    necessita',    i
datori  di  lavoro  debbano   esporre   nei   quadri   "B   -   C"   del   mod.
DM10/2     i     dati     relativi     alla     contribuzione     previdenziale
separatamente        da    quelli    relativi    alla    contribuzione    assi-
stenziale,    questi    ultimi    dati,    per    i    dipendenti   beneficiari
delle     agevolazioni     in     questione     devono      essere      esposti
unitamente    a   quelli   degli   altri   dipendenti   per   i   quali   detta
contribuzione    viene    esposta          separatamente,     mentre     conti-
nueranno    ad   essere   esposti   con   i   codici   159   e   259   i   con-
tributi previdenziali.
2. Imprese minerarie
 Per     i     lavoratori     occupati     in     lavori     in      superficie
dovranno    essere    osservate    le    modalita'   di   cui   al   precedente
punto 1, lett. B).
 Per    l'esposizione,    invece,    dei    dati     relativi     ai     dipen-
denti    adibiti    in    lavori   in   sotterraneo,   le   aziende   minerarie
devono   esporre   i   dati   relativi    ai    dipendenti    stessi    (numero
dipendenti,     numero     giornate,    retribuzioni    e    contributi),    in
uno   dei   righi   in   bianco      dei   quadri   "B"   e   "C"   del    mod.
DM10/2,      preceduti     dalle     diciture     "OP.L.407/90"     e     "IMP.
L.407/90"   e   dai   codici   di   nuova   istituzione   "K159"   e    "K259",
rispettivamente per gli operai e per gli impiegati.
 In      corrispondenza      dei      predetti      codici      deve     essere
riportato     l'importo     dei     contributi     complessivamente      dovuto
in    base    all'intera    aliquota    contributiva    (sia    la    quota   a
carico   del   datore   di   lavoro   che   quella   a   carico   del   lavora-
tore),     mentre     l'importo     della     riduzione    spettante    (corri-
spondente    all'esonero    totale    dei    contributi     previdenziali     e
assistenziali    a    carico    del    datore    di    lavoro)    deve   essere
esposto   in   uno   dei   righi   in   bianco   del   quadro   "D"   con    il
codice    di    nuova    istituzione    "L175"    di    cui    al    precedente
punto 1.
3.   Lavoratori   assunti   ai   sensi   dell'art.    8,    comma    9    della
L.407/1990,      con     decorrenza     successiva     al     31.12.1990     ed
iscritti    al"Fondo    di    previdenza    dell'ENEL    e    delle     aziende
elettriche    private",    al    "Fondo    di    previdenza   per   il   perso-
nale   addetto   ai   pubblici   servizi   di   telefonia"    e    al    "Fondo
di    previdenza    per    il    personale    addetto   ai   pubblici   servizi
di   trasporto",   per   i    quali    le    aziende    hanno    titolo    alla
esenzione     totale     dei     contributi     previdenziali    e    assisten-
ziali a carico del datore di lavoro.
 Per     l'esposizione     dei     dati     relativi     alle     contribuzioni
previdenziali     minori    e    ai    contributi    di    malattia    dovranno
essere   osservate   le   modalita'   di   cui   al   precedente    punto    1,
lett. B).
 Per     l'esposizione,     invece,          dei     dati     relativi     alla
contribuzione   a    carico    del    lavoratore    dovuta    ai    Fondi    di
previdenza    dovranno    essere    osservate    le    modalita'   di   seguito
riportate per ciascun Fondo.
* FONDO DI PREVIDENZA DELL'ENEL e DELLE AZIENDE ELETTRICHE
  PRIVATE
 Le      Aziende     elettriche     private     esporranno     la     contribu-
zione      relativa    al    trimestre,    dovuta    al    Fondo    (quota    a
carico   dei   lavoratori)   in   uno   dei   righi   in   bianco   dei  quadri
"B-C"    del    mod.    DM10/2,    utilizzando    il    codice     di     nuova
istituzione      "X590"      preceduto      dalla      dizione     "FP.     AN.
L.407/90".     Nell'apposita      casella      dovra'      essere      indicato
l'ammontare       delle      retribuzioni      imponibili      relative      al
trimestre.   Nessun   dato    dovra'    essere    riportato    nelle    caselle
"numero dipendenti" e "numero giornate".
 Per    i    lavoratori    in    questione    la    contribuzione    a   carico
del lavoratore e' dovuta nella misura del 5,81 %.
* FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE ADDETTO AI PUBBLICI
  SERVIZI DI TELEFONIA
 Le     Aziende     esporranno     la     contribuzione          relativa    al
trimestre,   dovuta   al   Fondo   e   alla   gestione    GESCAL    (quota    a
carico    dei    lavoratori)        in    uno   dei   righi   in   bianco   dei
quadri   "B-C"   del   mod.   DM10/2,   utilizzando   il   codice   di    nuova
istituzione     "X590"     preceduto     dalla     dizione    "FP.    AN.    G.
L.407/90".     Nell'apposita      casella      dovra'      essere      indicato
l'ammontare       delle      retribuzioni      imponibili      relative      al
trimestre.   Nessun   dato    dovra'    essere    riportato    nelle    caselle
"numero dipendenti" e "numero giornate".
 Per   i    lavoratori    in    questione    la    contribuzione    a    carico
del    lavoratore    e'    dovuta   nella   misura   del   5,25   %   (compren-
siva dello 0,35% per la GESCAL).
* FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE ADDETTO AI PUBBLICI
  SERVIZI DI TRASPORTO
 Le    Aziende    esporranno    la    contribuzione        dovuta    al   Fondo
e   alla   gestione   GESCAL   (quota   a   carico   dei   lavoratori)       in
uno    dei    righi   in   bianco   dei   quadri   "B-C"   del   mod.   DM10/2,
utilizzando   il    codice    di    nuova    istituzione    "X590"    preceduto
dalla    dizione    "FP.    AN.    G.   L.407/90".   Nelle   apposite   caselle
dovranno   essere    indicati,    altresi',    il    numero    dei    dipenden-
ti,    il    numero    delle    giornate   retribuite   e   l'ammontare   delle
retribuzioni imponibili.
 Per    i    lavoratori    in     questione          la     contribuzione     a
carico    del   lavoratore   e'   dovuta   nella   misura   del      10,04%   a
carico    del    lavoratore     (comprensiva     dello     0,35%     per     la
GESCAL).
                         0000000
territori    del    Mezzogiorno    che    non    rivestono    la    natura   di
impresa    o    di    impresa    artigiana    (enti     pubblici     economici,
liberi     professionisti,     consorzi     di    imprese    compresi    quelli
di    imprese    artigiane)    dovranno    osservare    le     modalita'     di
esposizione    previste    per    i    datori    di   lavoro   operanti   nelle
aree   non   ricomprese   nel   Mezzogiorno,    di    cui    alla    precedente
lettera A).
       IL DIRETTORE GENERALE
        F.TO BILLIA