971219 DIREZIONE CENTRALE CONTRIBUTI 971218 Circolare n. 257 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AL COORDINATORE GENERALE MEDICO LEGALE E PRIMARI MEDICO LEGALI e, per conoscenza, AL PRESIDENTE AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AL PRESIDENTE ED AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA AI PRESIDENTI DEI COMITATI AMMINISTRATORI DI FONDI, GESTIONI E CASSE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI 97-257. Decreto legislativo 24.4.1997 n. 164 di riforma del " Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea" . Nuove disposizioni in materia di contribuzione e di posizioni assicurative. DIREZIONE CENTRALE CONTRIBUTI Roma, 18 dicembre 1997 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI Circolare n. 257 AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AL COORDINATORE GENERALE MEDICO LEGALE E PRIMARI MEDICO LEGALI e, per conoscenza, AL PRESIDENTE AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AL PRESIDENTE ED AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA AI PRESIDENTI DEI COMITATI AMMINISTRATORI DI FONDI, GESTIONI E CASSE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI Oggetto: 97-257. Decreto legislativo 24.4.1997 n. 164 di riforma del " Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea" . Nuove disposizioni in materia di contribuzione e di posizioni assicurative. SOMMARIO 1. CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA 1.1 - Introduzione nel Fondo dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 per la determinazione della retribuzione soggetta a contribuzione a decorrere dal 1 gennaio 1998. - Le nuove aliquote contributive dovute al Fondo spe-ciale. Le aliquote di finanziamento delle prestazioni tempo-ranee. Periodicita' mensile del versamento dei contributi con effetto dal prossimo mese di ottobre ' 97. Nuove disposi- zioni in materia di minimale retributivo e di pre-scrizione della contribuzione obbligatoria. 1.2 - Accredito della contribuzione per settimane secondo le disposizioni gia' in vigore nell' assicurazione generale obbligatoria. 2 - CONTRIBUZIONE FIGURATIVA Estensione agli iscritti al Fondo delle norme di accredito, in caso di malattia e di disoccupazione, delle contribuzioni figurative gia' previste per gli assicurati al Fondo pen- sioni lavoratori dipendenti. 3 - RISCATTI E RICONGIUNZIONI Riflessi sui criteri di calcolo degli oneri di riscatto e di ricongiunzione nel Fondo speciale derivanti dalla abroga- zione delle norme che prevedevano l' arrotondamento della frazione di anno ad anno intero ai fini del diritto e della misura delle pensioni. Nuove tabelle per il calcolo delle riserve matematiche. 4 - TRASFERIMENTI I trasferimenti all' assicurazione generale obbligatoria delle posizioni assicurative che non danno luogo a pensione a carico del Fondo speciale saranno effettuati in base disposi-zioni di cui all' art. 1 della legge 7.2.2979, n. 29 senza oneri a carico dei richiedenti e abrogazione delle norme che finora hanno disciplinato la materia e che preve- devano, tra l' altro, il rimborso delle somme eccedenti la contribuzione versata al Fondo stesso. 5 - CONTRIBUZIONE VOLONTARIA Temporanea riapertura dei termini per la presentazione delle domande di prosecuzione volontaria della contribuzione al Fondo per coloro che non avevano raggiunto il requisito minimo per il diritto a pensione, domande da presentarsi entro il 1 luglio 1998 a pena di decadenza. *************** Sulla Gazzetta Ufficiale n. 138 del 16.6.1997 e' stato pubblicato il decreto legislativo 24.4.1997 n. 164 - in vigore dal 1 luglio 1997 - emanato in attuazione della delega conferita dall'art. 2 - commi 22 e 23 della legge 8.8.1995 n. 335, decreto che contiene disposizioni di armonizzazione all' assicurazione generale obbligatoria per l' invalidita', la vecchiaia ed i superstiti del Fondo speciale di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di naviga-zione aerea. Con la presente circolare, oltre alle disposizioni in materia di contribuzione obbligatoria gia impartite con messaggio n. 20325 del 7.8.97, si illustrano qui' di seguito anche quelle riguardanti l'accredito di tale contribuzione per "settimane" e le posizioni assicurative individuali del personale iscritto al Fondo. 1 - CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA 1.1 - Per le retribuzione imponibile, per le aliquote contributive dovute al Fondo speciale, per le aliquote di finanziamento delle prestazioni tempora-nee, per le modalita' di denuncia e di versamento dei contributi e relative disposizioni tecnico-applicative si rinvia integralmente al citato messaggio allegato 1 alla presente circolare. 1.2 - Accredito dei contributi agli iscritti Sulla base del sistema delineato dall'art. 1 - comma 12, del decreto in esame trova applicazione, anche nell'am-bito del Fondo, per periodi successivi al 1.7.1997, il criterio vigente nell'as-sicurazione generale obbligatoria dell'accredito dei con-tributi setti-manali anziche giorna- lieri; trova, altresi, appli-cazione il disposto dell'art.5 del DPR 26.4.1957, n. 818 e successive modifi-cazioni e integrazioni, in base al quale qualora un mese non sia interamente retribuito si accredi-tano tanti contributi settimanali quante sono le settimane intere o frazioni di esse retribuite anche se la frazione e costi-tuita da un solo giorno. Trova, infine, applicazione nel Fondo l'art. 7 della legge 11.11.1983, n. 638, e successive modificazioni, che fissa il limite della retribuzione media settimanale per l'ac-credito dei contributi settimanali - pari al 40% del trat-tamento minimo di pensione in vigore al 1 gennaio di ciascun anno, per il 1997 L. 274.420 (circ. 23/97). 2 - CONTRIBUZIONE FIGURATIVA Il decreto legislativo in oggetto contiene anche nuove disposi-zioni in materia di contribuzione figurativa a favore degli iscritti al Fondo speciale . Il comma 12 dell' art. 1 del decreto in esame estende, ai fini delle prestazioni pensionistiche e solo per periodi collocati temporalmente a far tempo dal 1 luglio 1997 (data di entrata in vigore del decreto stesso), oltre che la disposizione ex art. 5 del D.P.R. 818 / 1957 sopra citata quelle conte-nute sub art. 7 della legge 11.11.1983 n. 638 e nell' art. 8 della legge 23.4.1981 n. 155 in materia di accreditamento della contribuzione figurativa in genere, nonche' tutte le norme che riconoscono l' accredito della contribuzione figu-rativa in caso di malattia e nei casi in cui vengano percepite le prestazioni per disoccupazione, con l' osservanza delle stesse modalita' e limitazioni previste per il personale iscritto al " Fondo pensioni lavo-ratori dipendenti". In particolare, in aggiunta alle contribuzioni figura- tive gia' accreditabili a favore degli iscritti al Fondo speciale cosi' come gia' illustrato con circolari n. 220 e 225, rispettivamente, del 14.11.1996 e del 20.11.1996 e da ultimo con circolare 72 del 24.3.1997, viene riconosciuta ora la copertura figurativa relativamente a periodi suc- cessivi al 30 giugno 1997 : a) - in caso di malattia, a richiesta dell' interessato, fino a 52 settimane nell' intero arco assicurativo, in base all' art. 56 del R.D.1827 / 1935 convertito dalla legge 6.4.1936 n. 1155, , poi elevate a 104 settimane dal decreto legislativo 564 del 16.9.1996 con le gradualita' ivi previ- ste e come meglio specificate con la citata circolare n. 220 del 14.11.1996. Eventuali periodi di malattia verificatisi anterior-mente alla data di entrata in vigore del decreto in oggetto sono, pertan-to, esclusi dall' accredito in parola. Circa i requisiti e le relative modalita' operative per il riconoscimento dei periodi in questione si applicheranno le stesse disposizioni emanate per l' assicurazione generale obbligatoria; b) - per disoccupazione indennizzata, con le stesse norme e limitazioni vigenti per il personale iscritto al " Fondo pensioni lavoratori dipendenti" . Per le modalita' con le quali si dovra' procedere all' accreditamento d' ufficio dei corrispondenti periodi figu-rativi si rinvia a quanto previ- sto per gli iscritti al " Fondo pensioni lavoratori dipen- denti" . 3 - RISCATTI E RICONGIUNZIONI 3.1 - Si richiama la norma contenuta al comma 17 dell' art. 3 del decreto in esame la quale ha abrogato le disposizioni che prevedevano l' arrotondamento ad anno intero ( per eccesso o per difetto ) della frazione di anno per il diritto a pensione e per la relativa misura, abroga-zione questa che si riflette anche sui criteri con i quali si calcolano gli oneri di riscatto e di ricongiunzione dovuti in appli-cazione dell' art. 13 della legge 1338 / 1962 e dei relativi decreti ministeriali di attuazione. L' abrogazione cui si e' fatto cenno opera per espressa previsione del decreto a decorrere dal 1 agosto 1997 ( mese successivo a quello di luglio '97 nel quale ricade la data di entrata in vigore del decreto ) ed e' quindi applicabile soltanto alle domande di ricongiunzione e di riscatto che risulteranno presentate all' Istituto a far tempo dalla stessa data del 1 agosto 1997. Pertanto, per tutte le domande di riscatto e di ri- congiunzione in parola, le quote di pen-sione corrispondenti ai relativi periodi dovranno essere determinate applicando la nuova disciplina sulla base delle particolari istruzioni emanate per la liquidazione delle pensioni a carico del Fondo spe-ciale in relazione alla durata effettiva dei periodi utili. Nulla e' innovato per quanto concerne la determinazione della riserva matematica relativa alla quota di pensione corrispondente ai periodi di riscatto e di ricongiunzione, da calcolarsi come e' noto per differenza tra il valore della pensione riferita alla complessiva anzianita' assicu- rativa e quella relativa ai soli periodi gia' acqui-siti nel Fondo alla data della domanda. 3.2 - Il sesto comma dell' art. 3 del decreto legislativo dispone peraltro che, con decreto interministeriale da emanarsi entro 90 giorni, saranno determinati nuovi coeffi-cienti di capitalizzazione delle rendite, sulla base di aggiornati criteri attuariali specifici del Fondo spe- ciale, da appli-carsi per la determinazione degli oneri di ricong-iunzione e di riscatto dovuti in relazione alle domande presentate all' Istituto successivamente alla data ( 1 luglio 1997 ) di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo. Pertanto, nel precisare che la disposizione di legge in parola e riferita agli oneri di riscatto e di ricongiunzione da determinarsi in applicazione dell' art. 13 della legge 1338 / 1962, si rammenta che nell' ambito del Fondo " Volo " sono interessati i seguenti istituti : - costituzione di rendita vitalizia in relazione a periodi contributivi colpiti da prescrizione ( art. 13 / 1338 ); - ricongiunzioni ex art. 2 della legge 7.2.79 n. 29 e legge 5.3.1990 n. 45; - riscatto dei periodi corrispondenti a quelli che danno luogo ad assenza facoltativa dal lavoro per maternita collocati al di fuori del rapporto di lavoro e dei periodi di non lavoro di cui al decreto legislativo 564 del 16.9.1996 ( circ. 220 del 14.11.96 e 72 del 24.3.1997); - riscatto del servizio militare (artt. 3 e 4 della legge 30.7.73 n.484 e art 12 della legge 31.10.88 n. 480); - riscatto dei corsi di studio universitari ( art. 6 della citata legge 484 /73 ); - riscatto dei servizi diversi dall' attivita' di volo ex artt. 7 e 16 della legge 484 / 73 e art. 12 della legge 480 / 88; - riscatto attivita' di volo ( art. 12 - terzo comma della stessa legge 480 /88; In attesa della emanazione del decreto interministeriale di cui sopra e' cenno, le domande ricadenti nel nuovo regime dovranno essere istruite e poi tenute in evidenza in attesa delle disposizioni che, non appena pubblicato detto decreto, verranno tempestivamente emanate per l' applicazione delle nuove tariffe di calcolo degli oneri relativi. Per quanto superfluo, si precisa che tutte le domande di riscatto e di ricongiunzione che sono state presentate all' Istituto fino al 30 giugno 1997 e non ancora definite continueranno ad essere trattate applicando le disposizioni normative e applicative precedentemente in vigore. Si richiama da ultimo quanto disposto con decreto legislativo 184 del 30.4.1997, entrato in vigore dal 12.7.1997, in materia di riscatto dei corsi di studio universitario e di riscatto dei periodi di lavoro svolto all' estero e di altri tipi di riscatto, per l' applicazione del quale si rinvia alla circolare n. 162 del 19.7.1997, contenente le istruzioni di carattere gene-rale per tutti i Fondi interessati. 4 - CONTRIBUZIONE VOLONTARIA Le disposizioni contenute nei commi 18, 19 e 20 del- l' art. 3 del decreto prevedono la temporanea riapertura del termine di cui all' art. 39 della legge 13.7.65 n. 859 onde consentire la prosecuzione dei versamenti della con- tribuzione volontaria al Fondo, finalizzata a conseguire i requisiti di anzianita' assicurativa e contri-butiva previsti per la liquidazione della pensione nel Fondo stesso. In particolare, i soggetti destinatari della citata norma sono coloro che, gia' autorizzati alla contribuzione volontaria, abbiano effettuato versamenti al Fondo nel periodo intercorrente tra il 1 gennaio 1993 e la data di entrata in vigore del decreto legislativo (1.7.1997) e che, avendola sospesa, intendano proseguirla ulteriormente fino al raggiungimento dei requisiti minimi di legge per il conseguimento della pensione. La stessa facolta' e' stata concessa dal decreto in esame agli iscritti che, cessati dal servizio nel medesimo periodo tra il 1 gennaio 1993 ed l'1.7.1997, abbiano maturato alla data di cessazione uno dei requisiti di anzianita' di cui alla tabella "B" richiamata dall' art. 2, comma 2 del decreto legislativo 503 del 30.12.1992 e che intendano incrementare ulteriormente la propria posizione assicurativa fino a raggiungere il requisito contributivo previsto in relazione al mese di compimento dell' eta' pensionabile. La domanda di autorizzazione alla prosecuzione della contribuzione volontaria di cui trattasi deve pervenire al- l' Istituto entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del decreto e cioe' entro il 1 luglio 1998, a pena di decadenza. Riguardo ai requisiti, ai termini e ai criteri di carattere generale in base ai quali viene concessa l' autorizzazione al versamento dei contributi volontari ed in ordine anche alle modalita' di calcolo dei contributi stessi sulla base della retribuzione pensionabile, la quale verra' influenzata dalla disposizione di cui all' art. 1 - primo comma del decreto legislativo che estende dal 1 gennaio 1998 l' applicazione al Fondo dell' art. 12 della legge 30.4.1969 n. 153 e successive modificazioni, si confermano le disposizioni contenute nell' art. 39 della legge 13.7.1965 n. 859, come modificato dagli artt. 11 e 12 della legge 30.7.1973 n. 484 e dall' 14 della legge 31.10.1988 n. 480. Per quanto concerne le aliquote di calcolo della contribuzione volontaria, la quale e' adeguata di volta in volta a far tempo dalle stesse date dalle quali siano intervenute delle variazioni dell' aliquota prevista per la contribuzione obbligatoria, si rinvia alle apposite circo- lari in materia richiamando la particolare attenzione sulle variazioni intro-dotte dall' art. 1 del decreto legislativo in esame. Anche per l' istituto della contribuzione volontaria, peraltro, si richiama il citato decreto legislativo 184 del 30.4.1997, il quale al capitolo III detta nuove disposizioni in materia sia per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti che per i Fondi sostitutivi ed esclusivi dell' A.G.O. per le domande presentate dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, come da istruzioni di carattere generale rinvenienti in apposita, separata circolare. 5 - TRASFERIMENTI Il comma 6 dell' art. 2 del decreto in parola dispone che , per il trasferimento delle posizioni assicurative dal Fondo spe-ciale al " Fondo pensioni lavoratori dipendenti" , va applicato l' art. 1 della legge 7.2.79 n. 29 ed abroga contestualmente sia l' art. 38 della legge 13.7.65 n. 859 che l' art. 13 della legge 31.10.88 n. 480 che finora hanno disciplinato la materia. La nuova normativa si applica alle domande presentate a far tempo dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, anche se riguardanti periodi di iscrizione al Fondo speciale collocati tempo-ralmente prima di tale data. Per le domande di trasfe-rimento al " F.P.L.D." perve- nute all' Istituto prima della entrata in vigore del decreto legislativo in esame e non ancora definite trova appli- cazione la precedente normativa vigente nel Fondo speciale, ivi compresa la possibilita' del rimborso spettante per gli importi che eccedano la contribuzione da accreditare al Fondo previdenziale di destinazione. Da ultimo si comunica che i trasferimenti da operarsi con l' art. 1 della citata legge 29 / 79 si effettuano sempre a domanda degli interessati e senza alcun onere a loro carico, a condizione che, in favore dei richiedenti, non sia stata liquidata la pensione ne' alcun supplemento di pensione a carico del Fondo. Il trasferimento opera, inoltre, anche in assenza di altra posizione assicurativa presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti. IL DIRETTORE GENERALE TRIZZINO