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971219
DIREZIONE CENTRALE
CONTRIBUTI
971218
Circolare n. 257
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E
PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
AL COORDINATORE GENERALE MEDICO LEGALE
E PRIMARI MEDICO LEGALI
e, per conoscenza,
AL PRESIDENTE
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AL PRESIDENTE ED AI MEMBRI DEL
CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA
AI PRESIDENTI DEI COMITATI AMMINISTRATORI
DI FONDI, GESTIONI E CASSE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
97-257. Decreto legislativo 24.4.1997 n. 164 di riforma
del " Fondo di previdenza per il personale di
volo dipendente da aziende di navigazione
aerea" . Nuove disposizioni  in materia di
contribuzione e di posizioni assicurative.
DIREZIONE CENTRALE
CONTRIBUTI
Roma, 18 dicembre 1997  AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 257        AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E
                           PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
                        AL COORDINATORE GENERALE MEDICO LEGALE
                           E PRIMARI MEDICO LEGALI
                           e, per conoscenza,
                        AL PRESIDENTE
                        AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                        AL PRESIDENTE ED AI MEMBRI DEL
                           CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA
                        AI PRESIDENTI DEI COMITATI AMMINISTRATORI
                           DI FONDI, GESTIONI E CASSE
                        AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
                        AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
Oggetto: 97-257. Decreto legislativo 24.4.1997 n. 164 di riforma
         del " Fondo di previdenza per il personale di
         volo dipendente da aziende di navigazione
         aerea" . Nuove disposizioni  in materia di
        contribuzione e di posizioni assicurative.
SOMMARIO
1. CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA
1.1 - Introduzione nel Fondo dell'art. 12 della legge 30
aprile 1969, n. 153 per la determinazione della retribuzione
soggetta a contribuzione a decorrere dal 1  gennaio 1998.  -
Le nuove aliquote contributive dovute al Fondo spe-ciale.
Le aliquote di finanziamento delle prestazioni tempo-ranee.
Periodicita' mensile  del versamento dei contributi con
effetto dal prossimo mese di ottobre ' 97. Nuove  disposi-
zioni in materia di minimale retributivo e di pre-scrizione
della contribuzione obbligatoria.
1.2 - Accredito della contribuzione per settimane secondo le
disposizioni gia' in vigore nell' assicurazione generale
obbligatoria.
2 - CONTRIBUZIONE FIGURATIVA
Estensione agli iscritti al Fondo delle norme di accredito,
in caso di malattia e di disoccupazione, delle contribuzioni
figurative gia' previste per gli assicurati al Fondo pen-
sioni lavoratori dipendenti.
3 - RISCATTI E RICONGIUNZIONI
Riflessi sui criteri di calcolo degli oneri di riscatto e di
ricongiunzione nel Fondo speciale derivanti dalla abroga-
zione delle norme che prevedevano l' arrotondamento della
frazione di anno ad anno intero ai fini del diritto e della
misura delle pensioni. Nuove tabelle per il calcolo delle
riserve matematiche.
4 - TRASFERIMENTI
I trasferimenti all' assicurazione generale obbligatoria
delle posizioni assicurative che non danno luogo a pensione
a carico del Fondo speciale saranno effettuati in base
disposi-zioni di cui all' art. 1 della legge 7.2.2979, n. 29
senza oneri a carico dei richiedenti e abrogazione delle
norme che finora hanno disciplinato la materia e che preve-
devano, tra l' altro, il rimborso delle somme eccedenti la
contribuzione versata al Fondo stesso.
5 - CONTRIBUZIONE VOLONTARIA
Temporanea riapertura dei termini per la presentazione delle
domande di prosecuzione volontaria della contribuzione al
Fondo per coloro che non avevano raggiunto il requisito
minimo per il diritto a pensione, domande da presentarsi
entro il 1  luglio 1998 a pena di decadenza.
                     ***************
     Sulla Gazzetta Ufficiale n. 138 del 16.6.1997 e' stato
pubblicato il decreto legislativo 24.4.1997 n. 164 - in
vigore dal 1  luglio 1997 - emanato in attuazione della
delega conferita dall'art. 2 - commi 22 e 23 della legge
8.8.1995 n. 335, decreto che contiene disposizioni di
armonizzazione all' assicurazione generale obbligatoria per
l' invalidita', la vecchiaia ed i superstiti del Fondo
speciale di previdenza per il personale di volo dipendente
da aziende di naviga-zione aerea.
     Con la presente circolare, oltre alle disposizioni in
materia di contribuzione obbligatoria gia impartite con
messaggio n. 20325 del 7.8.97, si illustrano qui' di seguito
anche quelle riguardanti l'accredito di tale contribuzione
per "settimane" e le posizioni assicurative individuali del
personale iscritto al Fondo.
1 - CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA
1.1 - Per le retribuzione imponibile, per le aliquote
contributive dovute al Fondo speciale, per le aliquote di
finanziamento delle prestazioni tempora-nee, per le modalita'
di denuncia e di versamento dei contributi e relative
disposizioni tecnico-applicative si rinvia integralmente al
citato messaggio allegato 1 alla presente circolare.
1.2 - Accredito dei contributi agli iscritti
     Sulla base del sistema delineato dall'art. 1 - comma
12, del decreto in esame trova applicazione, anche
nell'am-bito del Fondo, per periodi successivi al 1.7.1997,
il criterio vigente nell'as-sicurazione generale obbligatoria
dell'accredito dei con-tributi setti-manali anziche giorna-
lieri; trova, altresi, appli-cazione il disposto dell'art.5
del DPR 26.4.1957, n. 818 e successive modifi-cazioni e
integrazioni, in base al quale qualora un mese non sia
interamente retribuito si accredi-tano tanti contributi
settimanali quante sono le settimane intere o frazioni di
esse retribuite anche se la frazione e costi-tuita da un solo
giorno.
     Trova, infine, applicazione nel Fondo l'art. 7 della
legge 11.11.1983, n. 638, e successive modificazioni, che
fissa il limite della retribuzione media settimanale per
l'ac-credito dei contributi settimanali - pari al 40% del
trat-tamento minimo di pensione in vigore al 1 gennaio di
ciascun anno, per il 1997 L. 274.420 (circ. 23/97).
2 - CONTRIBUZIONE FIGURATIVA
     Il decreto legislativo in oggetto contiene anche nuove
disposi-zioni in materia di contribuzione figurativa a favore
degli iscritti al Fondo speciale .
     Il comma 12 dell' art. 1 del decreto in esame estende,
ai fini delle prestazioni pensionistiche e solo per periodi
collocati temporalmente a far tempo dal 1  luglio 1997 (data
di entrata in vigore del decreto stesso), oltre che la
disposizione ex art. 5 del D.P.R. 818 / 1957 sopra citata
quelle conte-nute sub art. 7 della legge 11.11.1983 n. 638 e
nell' art. 8 della legge 23.4.1981 n. 155 in materia di
accreditamento della contribuzione figurativa in genere,
nonche' tutte le norme che riconoscono l' accredito della
contribuzione figu-rativa in caso di malattia e nei casi in
cui vengano percepite le prestazioni per disoccupazione, con
l' osservanza delle stesse modalita' e limitazioni previste
per il personale iscritto al " Fondo pensioni lavo-ratori
dipendenti".
     In particolare, in aggiunta alle contribuzioni figura-
tive gia' accreditabili a favore degli iscritti al Fondo
speciale cosi' come gia' illustrato con circolari n. 220 e
225, rispettivamente, del 14.11.1996 e del 20.11.1996 e da
ultimo con circolare 72 del 24.3.1997, viene riconosciuta
ora la copertura figurativa  relativamente a periodi suc-
cessivi al 30 giugno 1997 :
a) - in caso di malattia, a richiesta dell' interessato,
fino a 52 settimane nell' intero arco assicurativo, in base
all' art. 56 del R.D.1827 / 1935 convertito dalla legge
6.4.1936 n. 1155, , poi elevate a 104 settimane dal decreto
legislativo 564 del 16.9.1996 con le gradualita' ivi previ-
ste e come meglio specificate con la citata circolare n. 220
del 14.11.1996. Eventuali periodi di malattia verificatisi
anterior-mente alla data di entrata in vigore del decreto in
oggetto sono, pertan-to, esclusi dall' accredito in parola.
Circa i requisiti e le relative modalita' operative per
il riconoscimento dei periodi in questione si applicheranno
le stesse disposizioni emanate per l' assicurazione generale
obbligatoria;
b) - per disoccupazione indennizzata, con le stesse norme e
limitazioni vigenti per il personale iscritto al " Fondo
pensioni lavoratori dipendenti" . Per le modalita' con le
quali si dovra' procedere all' accreditamento d' ufficio dei
corrispondenti periodi figu-rativi si rinvia a quanto previ-
sto per gli iscritti al " Fondo pensioni lavoratori dipen-
denti" .
3 - RISCATTI E RICONGIUNZIONI
3.1 - Si richiama la norma contenuta al comma 17 dell' art.
3 del decreto in esame la quale ha abrogato le disposizioni
che prevedevano l' arrotondamento ad anno intero ( per
eccesso o per difetto ) della frazione  di anno per il
diritto a pensione e per la relativa misura, abroga-zione
questa che si riflette anche sui criteri con i quali si
calcolano gli oneri di riscatto e di ricongiunzione dovuti
in appli-cazione dell' art. 13 della legge 1338 / 1962 e dei
relativi decreti ministeriali di attuazione.
     L' abrogazione cui si e' fatto cenno opera per espressa
previsione del decreto a decorrere dal 1  agosto 1997 ( mese
successivo a quello di luglio '97 nel quale ricade la data
di entrata in vigore del decreto ) ed e' quindi applicabile
soltanto alle domande  di ricongiunzione e di riscatto che
risulteranno presentate all' Istituto a far tempo dalla
stessa data del 1  agosto 1997.
     Pertanto, per tutte le domande di riscatto e di ri-
congiunzione in parola, le quote di pen-sione corrispondenti
ai relativi periodi dovranno essere determinate applicando
la nuova disciplina sulla base delle particolari istruzioni
emanate per la liquidazione delle pensioni a carico del
Fondo spe-ciale in relazione alla durata effettiva dei
periodi utili.
     Nulla e' innovato per quanto concerne la determinazione
della riserva matematica relativa alla quota di pensione
corrispondente ai periodi di riscatto e di ricongiunzione,
da calcolarsi come e' noto per differenza tra il valore
della pensione riferita alla complessiva anzianita' assicu-
rativa e quella relativa ai soli periodi gia' acqui-siti nel
Fondo alla data della domanda.
3.2 - Il sesto comma dell' art. 3 del decreto legislativo
dispone peraltro che, con decreto interministeriale da
emanarsi entro 90 giorni, saranno determinati nuovi
coeffi-cienti di  capitalizzazione delle rendite, sulla base
di aggiornati criteri attuariali specifici del Fondo spe-
ciale, da appli-carsi per la determinazione degli oneri di
ricong-iunzione e di riscatto dovuti in relazione alle
domande presentate all' Istituto successivamente alla data (
1  luglio 1997 ) di entrata in vigore dello stesso decreto
legislativo.
     Pertanto, nel precisare che la disposizione di legge in
parola e riferita agli oneri di riscatto e di ricongiunzione
da determinarsi in applicazione dell' art. 13 della legge
1338 / 1962, si rammenta che nell' ambito del Fondo " Volo "
sono interessati i seguenti istituti :
- costituzione di rendita vitalizia in relazione a periodi
  contributivi colpiti da prescrizione ( art. 13 / 1338 );
- ricongiunzioni ex art. 2 della legge 7.2.79 n. 29 e legge
  5.3.1990 n. 45;
- riscatto dei periodi corrispondenti a quelli che danno
  luogo ad assenza facoltativa dal lavoro per maternita
  collocati al di fuori del rapporto di lavoro e dei periodi
  di non lavoro di cui al decreto legislativo 564 del
  16.9.1996 ( circ. 220 del  14.11.96 e 72 del 24.3.1997);
- riscatto del servizio militare (artt. 3 e 4 della legge
  30.7.73 n.484 e art 12 della legge 31.10.88 n. 480);
- riscatto dei corsi di studio universitari ( art. 6 della
  citata legge 484 /73 );
- riscatto dei servizi diversi dall' attivita' di volo ex
  artt. 7 e 16 della legge 484 / 73 e art. 12 della legge
  480 / 88;
- riscatto attivita' di volo ( art. 12 - terzo comma della
  stessa legge 480 /88;
In attesa della emanazione del decreto interministeriale di
cui sopra e' cenno, le domande ricadenti nel nuovo regime
dovranno essere istruite e poi tenute in evidenza in attesa
delle disposizioni che, non appena pubblicato detto decreto,
verranno tempestivamente emanate per l' applicazione delle
nuove tariffe di calcolo degli oneri relativi.
     Per quanto superfluo, si precisa che tutte le domande
di riscatto e di ricongiunzione che sono state presentate
all' Istituto fino al 30 giugno 1997 e non ancora definite
continueranno ad essere trattate applicando le disposizioni
normative e applicative precedentemente in vigore.
     Si richiama da ultimo quanto disposto con decreto
legislativo 184 del 30.4.1997, entrato in vigore dal
12.7.1997, in materia di riscatto dei corsi di studio
universitario e di riscatto dei periodi di lavoro svolto
all' estero e di altri tipi di riscatto, per l' applicazione
del quale si rinvia alla circolare n. 162 del 19.7.1997,
contenente le istruzioni di carattere gene-rale per tutti i
Fondi interessati.
4 - CONTRIBUZIONE VOLONTARIA
     Le disposizioni contenute nei commi 18, 19 e 20  del-
l' art. 3 del decreto prevedono la temporanea riapertura del
termine di cui all' art. 39 della legge 13.7.65 n. 859
onde consentire la prosecuzione dei versamenti della con-
tribuzione volontaria al Fondo, finalizzata a conseguire i
requisiti di anzianita' assicurativa e contri-butiva previsti
per la liquidazione della pensione nel Fondo stesso.
     In particolare, i soggetti destinatari della citata
norma sono coloro che, gia' autorizzati alla contribuzione
volontaria, abbiano effettuato versamenti al Fondo nel
periodo intercorrente tra il 1  gennaio 1993 e la data di
entrata in vigore  del decreto legislativo (1.7.1997) e che,
avendola sospesa, intendano proseguirla ulteriormente fino
al raggiungimento dei requisiti minimi di legge per il
conseguimento della pensione.
     La stessa facolta' e' stata concessa dal decreto in
esame agli iscritti che, cessati dal servizio nel medesimo
periodo tra il 1  gennaio 1993 ed l'1.7.1997, abbiano
maturato alla data di cessazione uno dei requisiti di
anzianita' di cui alla tabella "B" richiamata dall' art. 2,
comma 2 del decreto legislativo 503 del 30.12.1992 e che
intendano incrementare ulteriormente la propria posizione
assicurativa fino a raggiungere il requisito contributivo
previsto in relazione al mese di compimento dell' eta'
pensionabile.
     La domanda di autorizzazione alla prosecuzione della
contribuzione volontaria di cui trattasi deve pervenire al-
l' Istituto entro e non oltre un anno dalla data di entrata
in vigore del decreto e cioe' entro il 1  luglio 1998, a
pena di decadenza.
     Riguardo ai requisiti, ai termini e ai criteri di
carattere generale in base ai quali viene concessa
l' autorizzazione al versamento dei contributi volontari ed
in ordine anche alle modalita' di calcolo dei contributi
stessi sulla base della retribuzione pensionabile, la quale
verra' influenzata dalla disposizione di cui all' art. 1 -
primo comma del decreto legislativo che estende dal 1
gennaio 1998 l' applicazione al Fondo dell' art. 12 della
legge 30.4.1969 n. 153 e successive modificazioni, si
confermano le disposizioni contenute nell' art. 39 della
legge 13.7.1965 n. 859, come modificato dagli artt. 11 e 12
della legge 30.7.1973 n. 484 e dall' 14 della legge
31.10.1988 n. 480.
     Per quanto concerne le aliquote di calcolo della
contribuzione volontaria, la quale e' adeguata di volta in
volta a far tempo dalle stesse date dalle quali siano
intervenute delle variazioni dell' aliquota prevista per la
contribuzione obbligatoria, si rinvia alle apposite circo-
lari in materia richiamando la particolare attenzione sulle
variazioni intro-dotte dall' art. 1 del decreto legislativo
in esame.
     Anche per l' istituto della contribuzione volontaria,
peraltro, si richiama il citato decreto legislativo 184 del
30.4.1997, il quale al capitolo III detta nuove disposizioni
in materia sia per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti
che per i Fondi sostitutivi ed esclusivi dell' A.G.O. per le
domande presentate dalla data di entrata in vigore del
decreto stesso, come da istruzioni di carattere generale
rinvenienti in apposita, separata circolare.
5 - TRASFERIMENTI
     Il comma 6 dell' art. 2 del decreto in parola dispone
che , per il trasferimento delle posizioni assicurative dal
Fondo spe-ciale al " Fondo pensioni lavoratori dipendenti" ,
va applicato l' art. 1 della legge 7.2.79 n. 29 ed abroga
contestualmente sia l' art. 38 della legge 13.7.65 n. 859
che l' art. 13 della legge 31.10.88 n. 480 che finora hanno
disciplinato la materia.
     La nuova normativa si applica alle domande presentate a
far tempo dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo, anche se riguardanti periodi di iscrizione al
Fondo speciale collocati tempo-ralmente prima di tale data.
     Per le domande di trasfe-rimento al " F.P.L.D."  perve-
nute all' Istituto prima della entrata in vigore del decreto
legislativo in esame e non ancora definite trova appli-
cazione la precedente normativa vigente nel Fondo speciale,
ivi compresa la possibilita' del rimborso spettante per gli
importi che eccedano la contribuzione da accreditare al
Fondo previdenziale di destinazione.
     Da ultimo si comunica che i trasferimenti da operarsi
con l' art. 1 della citata legge 29 / 79 si effettuano
sempre a domanda degli interessati e senza alcun onere a
loro carico, a condizione che, in favore dei richiedenti,
non sia stata liquidata la pensione  ne' alcun supplemento
di pensione a carico del Fondo. Il trasferimento opera,
inoltre, anche in assenza di altra posizione assicurativa
presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
                                  IL DIRETTORE GENERALE
                                         TRIZZINO