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951013
Direzione centrale
Vigilanza e Recuperi
Contributivi
Circolare n. 262
AI DIRIGENTI CENTRALI E
   PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI
   CENTRALI E PERIFERICI
   DEI RAMI PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI
   E PRIMARI MEDICO LEGALI
   e, per conoscenza:
AL PRESIDENTE
AI CONSIGLIERI DI
   AMMINISTRAZIONE
AI MEMBRI DEL CONSIGLIO
   DI INDIRIZZO E VIGILANZA
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   PROVINCIALI
Nuovi termini prescrizionali della contri-
buzione previdenziale e assistenziale.
Legge 08/08/1995 n.335 (Art. 3, c. 9-10).
Direzione centrale
Vigilanza e Recuperi
Contributivi
Roma, 13 ottobre 1995  AI DIRIGENTI CENTRALI E
Circolare n. 262          PERIFERICI
                       AI COORDINATORI GENERALI
                          CENTRALI E PERIFERICI
                          DEI RAMI PROFESSIONALI
                       AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI
                          E PRIMARI MEDICO LEGALI
                          e, per conoscenza:
                       AL PRESIDENTE
                       AI CONSIGLIERI DI
                          AMMINISTRAZIONE
                       AI MEMBRI DEL CONSIGLIO
                          DI INDIRIZZO E VIGILANZA
                       AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                          REGIONALI
                       AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                          PROVINCIALI
OGGETTO: Nuovi termini prescrizionali della contri-
         buzione previdenziale e assistenziale.
         Legge 08/08/1995 n.335 (Art. 3, c. 9-10).
          Si fa seguito al messaggio n.21297 del
28/08/95 con il quale e' stata data notizia dell'av-
venuta pubblicazione della legge indicata in oggetto
e, a scioglimento della riserva ivi formulata, si
forniscono i seguenti chiarimenti sia in ordine alla
corretta interpretazione della disposizione di legge
in parola sia per quanto riguarda gli adempimenti da
porre in essere nell'operazione di interruzione dei
termini prescrizionali gia' avviata dalle Sedi a
seguito delle istruzioni impartite con messaggio
n.18344 del 29/07/95.
1.  Istruzioni di carattere normativo.
1.1. Nuovi termini di prescrizione.
           Come e' noto, i nuovi termine di prescri-
zione previsti dal comma 9 dell'art.3 della legge
n.335/95 sono:
a)  per le contribuzioni di pertinenza del Fondo
Pensioni Lavoratori Dipendenti e delle altre gestioni
pensionistiche obbligatorie,e per il contributo di
solidarieta' (Art.9-bis ,comma 2,del d.l.293/91,
n.103,convertito nella legge  01/06/91, n.166), di 10
anni; il  termine  suddetto e' peraltro ridotto a 5
anni a decorrere dal 01/01/1996.  La prescrizione
resta tuttavia, anche dopo la suddetta data decennale
nell'ipotesi in cui sia il lavoratore od i suoi
superstiti a denunciare la mancata assicurazione da
parte del datore di lavoro;
b)  per le altre  contribuzioni obbligatorie di
previdenza e assistenza,  di 5 anni.
     Al riguardo, si ritiene opportuno precisare che,
per contribuzione  di pertinenza del F.P.L.D. e delle
altre gestioni obbligatorie, si deve intendere quella
destinata alle assicurazioni Invalidita' Vecchiaia e
Superstiti, compresa ovviamente la contribuzione
aggiuntiva prevista dall'art.3 della legge n.297/82;
deve, pertanto ritenersi esclusa ogni altra  aliquota
di contribuzione relativa a gestioni non di perti-
nenza dei predetti fondi.
     A miglior chiarimento si ricorda che  sono
escluse le seguenti contribuzioni:
-  contribuzione per l'assistenza malattia
    pensionati(L.934/66);
-  contribuzione per gli Asili nido (L.1044/71);
-  contribuzione per la tubercolosi;
-  contribuzione ex ENAOLI;
-  contributo per il fondo di garanzia (L.297/82);
-  contributo per la disoccupazione;
-  contribuzione per la Cassa Assegni Familiari (gia'
   quinquennale);
-  contribuzione per la Cassa Integrazione Guadagni;
-  contribuzione GESCAL;
-  contribuzione indennita' economica di malattia ;
-  contribuzione indennita' economica di maternita';
-  contribuzione per il Servizio Sanitario Nazionale.
1.2. Versamento di contribuzione prescritta.
     Per esplicito dettato della norma in esame
(art. 3 ,comma 9, della legge 335/95), la contribu-
zione caduta in prescrizione non puo' essere versata.
L'Istituto, quindi, non puo' accettare il versamento
di tale contribuzione prescritta ma anzi, qualora
questo venga comunque effettuato,  deve provvedere
d'ufficio al suo rimborso. Come si vede si tratta di
una prescrizione particolare alla quale, a differenza
delle altre, non puo'  rinunciare  neppure chi ne e'
beneficiario. A differenza di quanto avveniva in
passato, la disposizione in esame  ha esteso il
criterio, gia' valido per le assicurazioni IVS,DS e
TBC, a tutte le forme  di contribuzione.
1.3. Efficacia  della disposizione.
1.3.1. I nuovi termini di prescrizione si applicano a
decorrere  dal 17/08/1995 data di entrata in vigore
della legge n. 335/95. Il comma 10  dell'art.3 della
legge in esame specifica poi che i nuovi termini si
applicano anche alle contribuzioni relative a periodi
precedenti il 17/08/95.
      Dal combinato disposto delle suddette disposi-
zioni si deve ritenere che i nuovi termini si appli-
cano alle prescrizioni in corso alla data del
17/08/95; quindi,
-  per quanto riguarda la contribuzione dovuta alle
gestioni pensionistiche obbligatorie,( il cui nuovo
termine di prescrizione , come sopra specificato e'
decennale sino alla data del 31/12/1995 e quinquen-
nale a decorrere dal 1/1/96), l'atto interruttivo
della prescrizione posto in essere dopo l'entrata in
vigore della legge in esame e sino al 31 /12/95
interrompera' la prescrizione dei contributi relativi
ai 10 anni precedenti; l'atto interruttivo posto in
essere a decorrere dal 1/1/1996 interrompera' la
prescrizione dei contributi relativi a periodi
contributivi anteriori di cinque anni. In merito si
ritiene opportuno richiamare l'attenzione delle Sedi,
considerato che  la data in cui si considera effet-
tuato un atto interruttivo e', come noto, quella di
recezione della raccomandata da parte del debitore,
dell'importanza che gli atti interrutivi posti in
essere prima del 31.12.95 siano ricevuti dal debitore
entro tale data, come meglio precisato nel successivo
paragrafo 2.2.
     In ogni caso il nuovo termine di prescrizione
che decorrera' dopo l'atto interruttivo sara' quin-
quennale in ambedue i casi.
     A quest'ultimo riguardo, la disposizione di
legge in esame precisa che il termine prescrizionale
resta decennale anche dopo il 1/1/1996 qualora
l'azione di recupero dei contributi omessi sia
iniziata a seguito di denuncia del lavoratore o dei
suoi superstiti. La denuncia puo' riguardare sia la
mancata assicurazione da parte del datore di lavoro,
sia il mancato versamento dei contributi dovuti. Tale
particolare termine prescrizionale peraltro deve
intendersi limitato solo alla contribuzione relativa
al lavoratore denunciante e non puo' essere estesa ad
altri eventuali lavoratori interessati nei cui
confronti persista una analoga omissione contributi-
va. La denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti
deve essere presentata ad una autorita' competente,
Istituto assicuratore, Ispettorato del Lavoro,
Autorita' Giudiziaria. E' appena il caso di sottoli-
neare la necessita' per l'Istituto di porre in
essere, non appena venuto a conoscenza della denuncia
del lavoratore, gli atti interruttivi della prescri-
zione nei confronti del datore di lavoro inadempien-
te.
-  Per quanto riguarda la contribuzione  non di
pertinenza delle gestioni pensionistiche l'atto
interruttivo posto in essere dopo il 16/08/95 e cioe'
dopo l'entrata in vigore della legge, interrompera' i
termini relativi ai periodi contributivi anteriori di
cinque anni.
1.3.2. La disposizione di legge in questione fa
tuttavia una eccezione alla sopra esposta regolamen-
tazione nei casi in cui, prima dell'entrata in vigore
della legge 335/ 95, siano stati posti in essere
degli atti interruttivi della prescrizione ovvero
siano iniziate delle procedure di recupero del
credito nel rispetto della normative  precedenti.
Nei suddetti casi il termine di prescrizione che
inizia a decorrere dal compimento dell'atto interru-
ttivo e' quello stabilito dalla normativa precedente
l'entrata in vigore della legge n.335/95. Pertanto,
per quanto riguarda gli atti interruttivi posti in
essere (vedi messaggio n.18344 del 29/07/95) sino al
16/08/95 il nuovo termine di prescrizione che decor-
rera' dall'atto sara' decennale o quinquennale a
secondo di quanto previsto dalle precedenti disposi-
zioni ,salvo la sospensiva di cui al punto 1.3.3.. Le
stesse conseguenze si verificano quando siano state
iniziate delle procedure di recupero del credito sia
in sede giudiziaria che  amministrativa. Si ritiene
infatti che anche l'instaurazione di una procedura
amministrativa per il recupero dei contributi dovuti
(partite trasmesse all'Ufficio legale di cui sia
stata data notizia ai debitori interessati, partite
incluse nei ruoli esattoriali ecc.), possa essere
considerata un valido atto interruttivo, sempre che
risulti manifesta al debitore l'inequivocabile
volonta' del titolare del credito a far valere il
proprio diritto. Anche i processi verbali redatti
dall'Ispettorato del lavoro, relativamente alle
omissioni contributive indicate nei verbali stessi,
devono ritenersi inizio di una procedura per il
recupero del credito; pertanto  non e' necessario, ai
fini interruttivi della contribuzione dovuta all'I-
NPS, che sia l'Istituto quale ente creditore a porre
in essere la richiesta di pagamento. Si ritiene
tuttavia opportuno, qualora le copie dei suddetti
verbali vengano trasmesse con ritardo, che le Sedi
prendano contatto con i locali Ispettorati del Lavoro
al fine di pervenire, anche nei casi di specie, ad un
tempestivo inizio dell'azione di recupero dei crediti
contributivi.
1.3.3. La disposizione di legge in esame precisa
infine che, ai fini del computo dei termini prescri-
zionali, non si deve tener conto della sospensiva
prevista dall'art 2 , comma 19, del decreto Legge
12/09/1983 n.463, convertito, con modificazioni nella
legge 11/11/1983 n.638 a meno che non siano stati
compiuti atti interruttivi di cui al precedente
punto. In questo caso, infatti, nella determinazione
della prescrizione si dovra' tener conto della so-
spensiva dei termini prescrizionali stabilita dal
richiamato art. 2,comma 19,della richiamata L.638/83.
Non sussiste - in conformita' anche del parere
dell'Avvocatura centrale - tale sospensiva per le
interruzioni poste in essere nel periodo
16/8/95-31.12.95 per cui gli atti interruttivi
esecutati in tale periodo relativi ai soli fini della
contribuzione IVS hanno efficacia decennale.
1.4. Diritto alla fiscalizzazione e allo sgravio
degli oneri sociali. Applicabilita' dei nuovi termini
di prescrizione.
     Le somme indebitamente fruite a titolo di
sgravio o fiscalizzazione, risolvendosi la fatti-
specie, in ultima analisi, in una omissione contri-
butiva, si prescrivono nello stesso termine  stabi-
lito per i contributi oggetto dei benefici stessi. In
conseguenza di quanto sopra precisato  i nuovi
termini di prescrizione della contribuzione fissati
dalla disposizione di legge in esame, si applicano,
quindi, anche allo sgravio e alla fiscalizzazione.
     Nell'ipotesi, invece, di restituzione di con-
tribuzione non dovuta in quanto versata da ditte
aventi diritto allo sgravio e alla fiscalizzazione,
configurandosi nella fattispecie ( contributi inde-
biti) un indebito oggettivo, la prescrizione sara'
quella ordinaria decennale (Circ.n.96 del 4.4.95).
I nuovi termini prescrizionali,come e' ovvio, non
potranno quindi trovare applicazione nel caso di
specie.
2. Chiarimenti.
      Con  precedenti messaggi (n. 18344 del
29.07.95, n. 19290 del 3.08.95, n.19576 del 04.08.95,
n. 19748 del 07.08.95, n. 20343 dell'11.08.95, n.
20653 del 18.08.95) si e' sottolineata la necessita'
di porre in essere atti interruttivi della prescri-
zione dei contributi dovuti all'Istituto, in vista
della emanazione della legge n. 335/95, e sono state
date le necessarie istruzioni operative. Si ritiene
ora opportuno, a seguito di richieste di chiarimenti
avanzate  da alcune Sedi, fornire le necessarie
puntualizzazioni.
2.1. Si ritiene innanzitutto opportuno ricordare che
i criteri di interruzione dei termini prescrizionali
sopra illustrati si applicano nel presupposto che il
debitore abbia messo in grado l'Istituto di conoscere
l'entita' del debito contributivo. Pertanto nell'i-
potesi in cui cio' non avvenga e l'Istituto non
disponga  di autonomi poteri di accertamento del
debito contributivo, la prescrizione dei contributi
dovuti non puo', ovviamente, decorrere.
2.2. Come noto, e come ricordato al precedente punto
1.3., gli atti interruttivi della prescrizione si
intendono compiuti alla data di ricezione  da parte
del debitore della lettera raccomandata a.r., o di
altro atto ritenuto equipollente dalla legge.
     Si intende che nel caso che la lettera non venga
recapitata per irreperibilita' del destinatario
dovra' provvedersi agli accertamenti del caso e
quindi procedere, eventualmente, ad una nuova noti-
ficazione.
2.3. Nel porre in essere gli atti interruttivi della
prescrizione contributiva, si dovra', ovviamente,
tener conto, come sopra precisato, dei diversi
termini di prescrizione della contribuzione ( dieci
anni per i contributi IVS sino al 31/12/1995 e cinque
anni per le altre contribuzioni).
    Per quanto riguarda la contribuzione riportata
nei modd. DM 10 presentati insoluti o parzialmente
insoluti, l'atto di interruzione dei termini di
prescrizione della contribuzione riguardera', ovvia-
mente, l'importo indicato come saldo. Va da se',
quindi, che in alcuni casi si richiedera' il paga-
mento di contribuzione ormai prescritta. In tale
ipotesi sara'  necessario, tuttavia,che, all'atto del
pagamento del debito, non venga accettato il versa-
mento di quella contribuzione che risulti  caduta in
prescrizione, tenendo peraltro presente che le somme
a credito del datore di lavoro debbono essere portate
a copertura del debito meno garantito e quindi dei
contributi con prescrizione quinquennale.
     Per quanto riguarda sempre i D.M. 10 presentati
totalmente o parzialmente insoluti, si ritiene
opportuno precisare che la sola presentazione del
rendiconto mensile equivale ad una interruzione dei
termini prescrizionali per quanto riguarda l'ammon-
tare dei contributi indicati nel modello stesso. La
presentazione dei modd. e' infatti un riconoscimento
del debito e quindi vale come atto che interrompe la
prescrizione.
2.4. La richiesta di pagamento dei contributi omessi,
come e' noto, oltre ad interrompere  i termini di
prescrizione della contribuzione  interrompe  anche
la prescrizione delle relative sanzioni civili. E'
necessario ,peraltro, che la richiesta di pagamento
dei contributi omessi, contenga anche la pretesa
degli accessori di legge, ancorche' non quantificati.
     Qualora i contributi siano stati pagati in
ritardo rispetto al termine di scadenza legale,le
relative sanzioni civili che risulteranno dovute e
che restano cristallizzate alla data del pagamento,si
prescriveranno nello stesso termine prescrizionale
stabilito per il debito contributivo. Sara' quindi
necessario in questo caso porre in essere atti
interruttivi anche per i crediti relativi alle sole
sanzioni civili.
2.5. Come specificato al punto 1.3., la prescrizione
della contribuzione attinente al Fondo Pensione
Lavoratori Dipendenti resta decennale anche dopo il
1.1.1996 nel caso di denuncia del lavoratore  o dei
suoi superstiti.
     Al riguardo, si ritiene opportuno puntualizzare
che le segnalazioni di presunta omissione contribu-
tiva  effettuate dagli assicurati attraverso il
mod.ECO2-93/CTR devono essere considerate vere e
proprie denunce del lavoratore e di conseguenza
comportare la prescrizione decennale dei contributi
eventualmente omessi. La cartolina "Richiesta di
rettifica dati", mod. ECO2-93, compilata e inviata
dall'assicurato  non vale,invece, come  denuncia del
lavoratore ai sensi della richiamata disposizione
anche quando sia stata barrata la casella "contribu-
zione da rettificare". Va da se' che, una volta
ricevuta la suddetta denuncia mod ECO2- 93CTR
dell'assicurato, dovra' essere tempestivamente posto
in essere da parte dell'Istituto il relativo atto
interruttivo della prescrizione.
2.6. Crediti inferiori alle trentacinquemila lire.
     Come e' noto, l'art. 4 bis della legge n.63/93
ha previsto l'estinzione dei crediti  di importo non
superiore  a L. 35.000  per i contributi dovuti
all'Istituto, in essere alla data del 16/01/1993,
unitamente agli accessori di legge  e alle sanzioni
(v. circ n.70 del 23.3.93).
     Al riguardo mentre si richiamano  le disposi-
zioni diramate in materia, a suo tempo, (v. circ. n.
265 RCV del 14.12.89, n. 1 RCV del 2. 1.90), si
ricorda che per i suddetti crediti, se non ancora
eliminati, non vanno effettuati, ovviamente, gli atti
interruttivi della prescrizione.
2.7. Contribuzione dovuta al Fondo  di previdenza
degli Autoferrotranvieri.
     Come indicato al punto 1.1., i nuovi termini di
prescrizione si applicano anche al fondo Autoferro-
tranvieri.
Anche per tale Fondo vale quindi il principio
dell'inammissibilita' del versamento della contribu-
zione prescritta. Devono pertanto ritenersi abrogate
le istruzioni fornite al riguardo con circolare n.257
del 7.12.89. (v.messaggio n.24382 del 16.9.95).
                             IL DIRETTORE GENERALE
                                  TRIZZINO