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Versione Testuale
900402
SERVIZIO PRESTAZIONI
ASSICURAZIONI GENERALI
OBBLIGATORIE N. 53616
Circolare n. 262
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
   e, per conoscenza,
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
Legge 12 giugno 1984, n.222. "Revisione della disciplina
dell'invalidita' pensionabile". Istruzioni applicative.
SERVIZIO PRESTAZIONI
ASSICURAZIONI GENERALI
OBBLIGATORIE N. 53616
Roma, 3 dicembre 1984             AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 262                     e, per conoscenza,
                                  AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                                  AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
                                  AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
OGGETTO: Legge 12 giugno 1984, n.222. "Revisione della disciplina
         dell'invalidita' pensionabile". Istruzioni applicative.
    Con circolare n. 53608 A.G.O. - n. 9880 O. - n. 4018 Sn. - n. 941
E.A.D. - n. 303 S.L. del 19 luglio 1984 sono state fornite le prime
direttive per l'attuazione della legge 12 giugno 1984, n. 222 "Revisione
della disciplina dell'invalidita' pensinabile" (1).
    A integrazione delle predette direttive e tenendo conto degli elementi
di valutazione nel frattempo acquisiti anche attraverso il convegno del 5/6
novembre 1984, si impartiscono le istruzioni necessarie per la trattazione
completa delle domande di prestazioni di invalidita' e di inabilita'
disciplinate dalla legge n. 222.
    Istruzioni a parte saranno fornite per gli aspetti di natura medico -
legale ed organizzativi.
1 - ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA'
1.1 - Esclusione dal diritto all'assegno (art. 3).
    Per espressa disposizione dell'art. 3, l'assegno di invalidita' e la
pensione di inabilita', sia ordinari che privilegiati (2), non possono
essere liquidati agli iscritti nell'assicurazione generale obbligatoria dei
lavoratori dipendenti e nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi che
presentino domanda successivamente alla data di compimento dell'eta'
pensionabile (3) (4).
         Qualora la domanda di pensione sia stata presentata prima di tale
data, il riconoscimento del diritto all'assegno deve aver luogo anche nel
caso in cui i requisiti amministrativi o sanitari, non sussistenti alla
data della domanda, risultino conseguiti dopo il compimento dell'eta'
pensionabile nel corso del procedimento amministrativo: cio' in
applicazione dell'art. 18 del D.P.R. n. 488/1968 (5) concernente il
perfezionamento dei requisiti nel corso del procedimento amministrativo.
    Occorre peraltro tener presente che, in virtu' del 10 comma dell'art. 1
(v. successivo paragrafo 1.13), al compimento dell'eta' stabilita per il
diritto alla pensione di vecchiaia l'assegno di invalidita' si trasforma,
in presenza dei requisiti di assicurazione e di contribuzione, in pensione
di vecchiaia: ne consegue che, nei casi in cui alla data di perfezionamento
dei requisiti amministrativi e sanitari per il diritto all'assegno di
invalidita' risultino altresi' sussistenti i requisiti di eta' e di
contribuzione per il diritto alla pensione di vecchiaia, deve farsi luogo
alla liquidazione di quest'ultima prestazione in luogo dell'assegno di
invalidita'.
1.2 - Requisiti sanitari.
1.2.1 - Nuova definizione dell'invalidita' (art. 1, comma 1).
    Si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto
all'assegno nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori
dipendenti e nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, l'assicurato
la cui capacita' di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini,
sia ridotta in modo permanente, a causa di infermita' o difetto fisico o
mentale, a meno di un terzo.
    La nuova definizione dell'invalidita' sostituisce il concetto di
capacita' di guadagno con quello di capacita' di lavoro: cio' significa che
il giudizio di invalidita' deve essere rapportato alla sola validita' fisio
- psichica dell'assicurato ed alle sue attitudini con esclusione dei
fattori socio - economici come risulta esplicitamente confermato dall'art.
15, comma 1, che abroga il richiamo alla situazione socio - economica della
provincia contenuto nell'art. 36 del D.P.R. n. 639/1970 (6).
    La riduzione della capacita' di lavoro deve essere valutata con
riferimento alle occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato
tenendo conto, cioe', dei fattori soggettivi (eta', sesso, esperienza
professionale ecc.) che servono a determinare le attitudini del richiedente
la prestazione e del lavoro precedentemente svolto dal quale deve
svilupparsi l'indagine relativa ai lavori affini espletabili.
    L'espressione "occupazioni confacenti" deve intendersi riferita sia ad
attivita' di natura subordinata che autonoma: in questo contesto deve
essere altresi' considerata l'ipotesi del declassamento che solo se
notevole esclude il carattere confacente dell'attivita'.
1.2.2 - Rischio precostituito (art. 1, comma 2).
    Il secondo comma dell'art. 1, traducendo in norma il principio sancito
dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 163/1983, stabilisce che il
diritto all'assegno di invalidita' sussiste anche nei casi in cui la
riduzione della capacita' lavorativa a meno di un terzo preesista al
rapporto assicurativo purche' vi sia stato successivo aggravamento o siano
sopraggiunte nuove infermita'.
    Per il riconoscimento del diritto la norma richiede che la capacita'
lavorativa venga ulteriormente ridotta per effetto di soli fattori
biologici, indipendentemente dalla misura della ulteriore riduzione che
puo' essere anche di modesta entita'.
    Ovviamente nel caso in cui l'aggravamento sia sopravvenuto o la nuova
infermita' sia insorta dopo la presentazione della domanda di assegno, la
decorrenza della prestazione deve essere fissata al primo giorno del mese
successivo a quello di spravvenienza dell'aggravamento o di insorgenza
della nuova infermita'.
1.3 - Requisiti di assicurazione e di contribuzione (art. 4, commi 1, 2 e
      3).
1.3.1 - Generalita'.
    L'iscritto nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori
dipendenti riconosciuti invalido ha diritto all'assegno ordinario di
invalidita' a condizione che:
    a) siano trascorsi non meno di 5 anni dalla data di inizio
dell'assicurazione;
    b) risultino complessivamente versati, accreditati o dovuti in suo
favore almeno 60 contributi mensili, ovvero 260 contributi settimanali
ovvero 1350 contributi agricoli giornalieri;
    c) risultino versati, accreditati o dovuti in suo favore nel
quinquennio precedente la domanda di pensione almeno 36 contributi mensili
ovvero 156 contributi settimanali ovvero 810 contributi agricoli
giornalieri (7).
    Per gli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e degli
esercenti attivita' commerciali valgono gli stessi requisiti sopra indicati
in virtu' del rinvio di carattere generale alle norme dell'assicurazione
generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti contenuto nelle leggi
istitutive delle due gestioni (art. 1, comma 2 della legge 4 luglio 1959,
n. 463, per gli artigiani e art. 1, comma 3, della legge 22 luglio 1966, n.
613 per gli esercenti attivita' commerciali).
    L'iscritto alla gestione speciale dei coltivatori diretti, coloni e
mezzadri riconosciuto invalido, fermo restando il requisito di cui alla
lettera a) ha diritto all'assegno ordinario di invalidita' a condizione
che:
    b) risultino versati o accreditati in suo favore almeno 780 contributi
giornalieri;
    c) risultino versati o accreditati in suo favore, nel quinquennio
precedente la domanda, almeno 468 contributi giornalieri (7).
    Ai soli fini del raggiungimento dei requisiti minimi di contribuzione
resta fermo quanto disposto dai commi 4, 5 e 6 dell'art. 17 della legge 3
giugno 1975, n. 160 (8) (v. circolare n. 60025 Prs. - n. 7356 C. e V. - n.
7272 O., - n. 345 D.S.E.A.D. del 14 maggio 1976 - punto II in Atti
ufficiali 1976, pag. 1119).
1.3.2. - Riduzione temporanea dei requisiti di contribuzione (articolo 10).
    Il requisito di cui alle lettere c) del punto 1.3.1. e' ridotto:
         - a 12 contributi mensili ovvero 52 contributi settimanali ovvero
270 contributi agricoli giornalieri ovvero 156 contributi giornalieri CD/CM
per coloro che presentino la domanda di assegno nel periodo 1 luglio 1984 -
30 giugno 1986;
         - a 24 contributi mensili ovvero 104 contributi settimanali ovvero
540 contributi agricoli giornalieri ovvero 312 contributi giornalieri CD/CM
per coloro che presentino la domanda nel periodo 1 luglio 1986 - 30 giugno
1987.
    Come si evince dalla dizione della norma, il requisito di contribuzione
richiesto ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno deve essere
determinato avendo riguardo alla data di presentazione della relativa
domanda: ne consegue che il requisito cosi' determinato deve essere
considerato utile e sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto
all'assegno anche nel caso in cui l'evento protetto risulti essersi
verificato in un momento successivo alla data della domanda allorche'
risulti richiesto un diverso e piu' gravoso requisito contributivo (9).
1.3.3 - Periodi da escludere dal computo del quinquennio per l'accertamento
        del requisito contributivo di cui alle lettere c) del precedente
        punto 1.3.1.
    La legge n.222 non contiene alcuna indicazione dei periodi da escludere
dal computo del quinquennio precedente la domanda per l'accertamento del
requisito contributivo di cui al precedente punto 1.3.1: a questo fine
devono pertanto considerarsi tuttora applicabili le disposizioni ed i
criteri gia' osservati ai fini dell'accertamento del diritto alla pensione
di invalidita'.
1.3.4. - Abrogazione del criterio di cui al paragrafo 5 della circolare n.
         53328 Prs del 21 giugno 1967.
    In materia di pensione di invalidita' ha trovato in passato
applicazione il criterio amministrativo a mente del quale, nei confronti
degli assicurati i quali - gia' titolari di pensione di invalidita'
successivamente revocata per cessazione dello stato invalidante -
chiedessero nuovamente la prestazione in parola, i requisiti contributivi
per il diritto a pensione dovevano ritenersi automaticamente soddisfatti.
    Il predetto criterio, non avendo trovato conferma nella normativa
introdotta dalla legge n. 222, deve ritenersi non piu' operante.
1.3.5 - Conferma del criterio di cui alla circolare n. 668 S.L. n. 53535
        Prs. del 31 dicembre 1975 (10).
    Con la circolare in epigrafe - secondo un orientamento
giurisprudenziale recepito dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto -
e' stato stabilito che nei casi in cui lo stato di invalidita', pur non
sussistendo alla data della domanda, si verifichi nel corso del
procedimento amministrativo o giudiziario, deve farsi luogo al
riconoscimento del diritto a pensione con decorrenza dal primo giorno del
mese successivo a quello di insorgenza dello stato invalidante anche se a
quest'ultima data risulti venuto meno il requisito dell'anno di
contribuzione nel quinquennio.
    Il criterio in questione, fondandosi su motivazioni che non sono
contraddette dalla nuova disciplina introdotta dalla legge n.222, non puo'
non trovare applicazione - allo stato della giurisprudenza - anche ai fini
del riconoscimento del diritto all'assegno di invalidita' ed alla pensione
di inabilita'.
1.4. - Determinazione della misura dell'assegno.
1.4.1 - Generalita' (art. 1, comma 3).
    La misura dell'assegno ordinario di invalidita' e' determinata in base
alle norme che disciplinano il calcolo delle pensioni dell'assicurazione
generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ovvero delle gestioni
speciali dei lavoratori autonomi.
1.4.2 - Importo massimo attribuibile in caso di nuova liquidazione
        dell'assegno (art. 1, comma 9).
    Il nono comma dell'art. 1 stabilisce che in caso di nuova liquidazione
dell'assegno il relativo importo deve essere determinato in misura non
superiore all'assegno precedentemente liquidato, incrementato dagli aumenti
di perequazione automatica e maggiorato per effetto della eventuale
contribuzione successivamente intervenuta, valutata secondo la disciplina
dei supplementi di pensione.
    La norma fa riferimento all'ipotesi dell'assicurato il quale - gia'
titolare di assegno di invalidita' successivamente revocato ovvero non
confermato (11) - richieda nuovamente la liquidazione dell'assegno.
    In questa ipotesi, in ottemperanza al precetto legislativo, e'
necessario procedere ad un duplice calcolo determinando l'importo
dell'assegno secondo le norme comuni nonche' l'importo massimo
attribuibile.
    A quest'ultimo fine e' necessario:
    a) applicare all'importo dell'assegno in pagamento alla data della
revoca o della mancata conferma gli aumenti di perequazione automatica
intervenuti tra la data predetta e quella di decorrenza del nuovo assegno;
    b) calcolare l'importo del supplemento relativo agli eventuali periodi
di contribuzione successivi alla revoca o alla mancata conferma (12);
    c) sommare l'importo di cui alla lettera a) con l'importo di cui alla
lettera b).
    Il dato ottenuto costituisce l'importo massimo dell'assegno di
invalidita' attribuibile al richiedente.
    L'importo anzidetto sara' posto a confronto con l'importo dell'assegno
calcolato secondo le norme comuni e sara' messo in pagamento in favore
dell'assicurato il minore dei due importi.
1.5. - Integrazione dell'assegno di importo inferiore al trattamento minimo
       (art. 1, commi 3, 4 e 5).
    La disciplina dell'integrazione al trattamento minimo dettata dall'art.
1 per l'assegno di invalidita', pur confermando il principio che collega il
diritto all'integrazione a limiti di reddito predeterminati, presenta
sostanziali diversita' rispetto a quella introdotta per la generalita'
delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori
dipendenti e delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi dall'art. 6
del D.L. n. 463/1983 convertito nella legge n. 638/1983 (13).
    Le diversita' riguardano sia il meccanismo di integrazione dell'assegno
che i requisiti soggettivi per i riconoscimento del diritto
all'integrazione stessa.
    Relativamente al primo aspetto la norma dispone che l'importo
dell'assegno, se inferiore al trattamento minimo vigente nella gestione
interessata, e' integrato fino a concorrenza del trattamento minimo stesso,
da un importo a carico del Fondo sociale pari a quello della pensione
sociale.
    Quanto alle condizioni soggettive il 4 comma dell'art. 1 stabilisce che
l'integrazione non spetta ai soggetti che posseggono redditi propri
assoggettabili all'IRPEF per un importo superiore a due volte l'ammontare
annuo della pensione sociale.
    Per i soggetti coniugati e non separati legalmente l'integrazione non
spetta qualora il reddito, cumulato con quello del coniuge, sia superiore a
tre volte l'importo della pensione sociale.
    Dal computo dei redditi predetti e' escluso il reddito della casa di
abitazione.
    Il 5 comma stabilisce infine che per l'accertamento del reddito gli
interessati sono tenuti a presentare all'Istituto la dichiarazione di cui
all'art. 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114 (14).
    Im merito alle norme soprarichiamate occorre in primo luogo evidenziare
che, diversamente da quanto previsto per la generalita' delle pensioni, il
superamento dei limiti di reddito stabiliti dal 4 comma dell'art. 1, anche
se di minima entita', esclude il diritto all'integrazione, anche parziale,
dell'assegno.
    E' inoltre da tener presente che:
    - i limiti di reddito devono essere accertati avendo riguardo
all'importo annuo della pensione sociale e cioe' alla somma delle tredici
mensilita' spettanti per l'anno in cui l'integrazione andrebbe corrisposta;
    - i redditi da considerare ai fini dell'accertamento del diritto
all'integrazione sono quelli relativi all'anno per il quale dovrebbe essere
corrisposta l'integrazione stessa;
    - ai fini della determinazione dei redditi del richiedente l'assegno e
del coniuge non separato legalmente devono trovare applicazione i criteri
dettati per l'accertamento del diritto al trattamento minimo ai sensi
dell'art. 6 del D.L. n. 463/1983 convertito nella legge n. 638/1983 (v.
circolare n. 60091 A.G.O. - n. 19603 O. del 30 dicembre 1983, punto 1.2 in
"Atti ufficiali " 1983, pag. 3364) tenendo peraltro presente che, ai fini
del computo dei redditi del richiedente l'assegno e del coniuge non
separato legalmente, deve tenersi conto anche dei trattamenti di fine
rapporto comunque denominati e dell'importo dell'assegno da integrare al
trattamento minimo;
    - non essendo estensibile all'assegno di invalidita' il disposto
dell'art. 9 - bis del D.L. n. 463/1983 convertito in legge n. 638/1983, le
disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 1 trovano applicazione
anche nei confronti dei soggetti residenti all'estero;
    - i titolari di assegno a carico dell'assicurazione obbligatoria per i
lavoratori dipendenti di importo inferiore al trattamento minimo e
superiore a 780 non hanno titolo alla maggiorazione di cui all'art. 14
quater, 3 comma, del D.L. n. 663/1979 convertito nella legge n. 33/1980
(15).
1.6 - Decorrenza dell'assegno.
    L'assegno ordinario di invalidita' decorre dal primo giorno del mese
successivo a quello di presentazione della domanda ovvero dal primo giorno
del mese successivo a quello del perfezionamento del relativo diritto
avvenuto nel corso del procedimento amministrativo (art. 18, D.P.R. n.
488/1968).
    Cio' in virtu' del generico rinvio alle norme comuni contenuto
nell'art. 12, 2 comma, della legge n. 222.
1.7 - Conferma dell'assegno (art. 1, commi 7 e 8).
    L'assegno di invalidita' e' riconosciuto per un periodo di 3 anni (16)
ed e' confermabile per ulteriori periodi triennali sempreche' la riduzione
della capacita' di lavoro permanga al di sotto del limite di legge. Tale
permanenza - per esplicita disposizione del 7 comma - deve essere accertata
tenendo conto anche dell'eventuale attivita' lavorativa svolta
dall'interessato.
    Per ottenere la conferma il titolare di assegno e' tenuto a presentare
apposita domanda.
    Se la domanda viene presentata nel semestre precedente la data
terminale del triennio la conferma ha effetto dal primo giorno del mese
successivo a tale data ed il pagamento dell'assegno non subisce soluzioni
di continuita'.
    Se  la domanda viene presentata entro i 120 giorni successivi alla data
terminale del triennio la conferma ha effetto dal 1 giorno del mese
successivo a quello di presentazione della domanda (17): il nuovo triennio
deve peraltro essere computato dalla data di scadenza del precedente e non
dalla data dalla quale ha effetto la conferma.
    La domanda di conferma presentata dopo la scadenza del termine di
centoventi giorni deve essere considerata e definita quale nuova domanda di
assegno.
    Dopo tre riconoscimenti consecutivi (18) l'assegno e' confermato
automaticamente e cioe' indipendentemente dalla domanda dell'interessato
ferma restando in ogni caso la facolta' di revisione prevista dall'art. 9
(v. paragrafo 5).
    In proposito si precisa che le conferme devono considerarsi consecutive
anche nei casi in cui vi sia stata soluzione di continuita' di pagamento
tra l'una e l'altra per avere il titolare dell'assegno presentato la
relativa domanda nei centoventi giorni successivi alla scadenza del
precedente triennio.
    Non e' equiparabile alla conferma la liquidazione di un nuovo assegno
da parte dell'ex titolare.
1.8 - Perequazione automatica (art. 7).
    L'assegno di invalidita' e' soggetto alla perequazione automatica
vigente nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti
e nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.
1.9 - Divieto di cumulo (art. 1 comma 11).
    L'assegno di invalidita' e' soggetto al divieto parziale di cumulo
previsto dell'articolo 20 della legge n 153/1969 (19) e successive
modificazioni e integrazioni (20).
    In caso di svolgimento di attivita' lavorativa alle dipendenze di terzi
il titolare di assegno ed il datore di lavoro sono conseguentemente
soggetti all'applicazione degli articoli 21 e 40, del D.P.R. n. 488/1968.
1.10 - Non reversibilita' dell'assegno (art. 1, comma 6).
    L'assegno di invalidita' non e' reversibile ai superstiti.
    In caso di decesso del titolare, i superstiti devono essere
considerati, ai fini del diritto alla pensione indiretta, quali superstiti
di assicurato (v. paragrafo 15).
1.11 - Supplementi.
    I contributi versati, accreditati o dovuti per periodi successivi alla
data di decorrenza dell'assegno danno luogo alla liquidazione di
supplementi secondo la disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria
dei lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali dei lavoratori
autonomi.
1.12 - Inapplicabilita' dell'art. 2 - duodecies del D.L. n. 30/1974
       convertito nella legge n. 114/1974 (21).
    La norma in oggetto - che prevede la liquidazione di ufficio della
pensione di anzianita' (e di vecchiaia) qualora il relativo diritto venga
accertato nel corso dell'istruttoria della domanda di pensione di
invalidita' - non e' applicabile alle domande di assegno di invalidita' e
di pensione di inabilita' atteso che l'assicurato puo' avere un preciso
interesse - non sussistente in base alla precedente normativa - ad ottenere
la liquidazione delle prestazioni per invalidita' e inabilita' in luogo
della pensione di anzianita'.
1.13 - Trasformazione dell'assegno di invalidita' in pensione di vecchiaia
       (art. 1, comma 10).
1.13.1 - Generalita'
    Il comma 10, dell'art. 1, in coerenza con il carattere temporaneo
dell'assegno di invalidita', stabilisce che, al compimento dell'eta'
pensionabile prevista dalle gestioni interessate, l'assegno deve essere
trasformato d'ufficio, in presenza dei requisiti di assicurazione e di
contribuzione, in pensione di vecchiaia.
    A questo fine la norma stabilisce che i periodi di godimento
dell'assegno per i quali non sia stata prestata attivita' lavorativa dovono
essere considerati utili ai fini del perfezionamento dei requisiti di
contribuzione e di assicurazione (22): cio' significa che i periodi in
questione devono essere considerati come periodi di contribuzione e di
assicurazione in sede di accertamento del diritto alla pensione di
vecchiaia ferma restando la loro irrilevanza ai fini della determinazione
della relativa misura.
1.13.2 - Insussistenza dei requisiti per il diritto alla pensione di
         vecchiaia al compimento dell'eta' pensionabile.
    Il 10 comma dell'art. 1 nel prevedere la trasformazione dell'assegno di
invalidita' in pensione di vecchiaia al compimento dell'eta' pensionabile,
omette di considerare l'ipotesi in cui a tale data non risultino
perfezionati, nonostante l'utilizzazione dei periodi di godimento
dell'assegno previsto dalla norma, i requisiti di assicurazione e di
contribuzione richiesti per la liquidazione della pensione di vecchiaia.
    In tale ipotesi, non essendo possibile procedere alla liquidazione
della pensione di vecchiaia, l'assegno deve essere mantenuto in pagamento
fino al momento in cui, per effetto di eventuali ulteriori periodi di
contribuzione e della valutazione dei periodi di godimento dell'assegno,
risulteranno conseguiti i requisiti in questione e potra' conseguentemente
procedersi alla liquidazione di ufficio della pensione di vecchiaia (23).
    1.13.3 - Importo minimo della pensione di vecchiaia.
    Nel prevedere la trasformazione d'ufficio dell'assegno in pensione di
vecchiaia il 10 comma dell'art. 1, allo scopo di evitare che l'operazione
risulti economicamente pregiudizievole, stabilisce che l'importo della
pensione non puo' essere inferiore a quello dell'assegno in godimento al
compimento dell'eta' pensionabile (24).
    In ottemperanza alla previsione legislativa l'importo della pensione di
vecchiaia calcolato secondo le norme comuni (25) deve essere posto a
raffronto con l'importo dell'assegno in pagamento alla data di compimento
dell'eta' pensionabile (o del conseguimento dei requisiti di assicurazione
e di contribuzione, se posteriore), mettendo in pagamento, a titolo di
pensione di vecchiaia, il maggiore dei due importi.
1.13.4 - Trasformazione in pensione di vecchiaia dell'assegno di
         invalidita' degli iscritti alla gestione speciale minatori.
    Al compimento del 55 anno di eta' l'assegno di invalidita' degli
iscritti alla gestione speciale dei minatori deve essere trasformato
d'ufficio, in presenza dei requisiti contributivi ed assicurativi, in
pensione di vecchiaia ed al tal fine i periodi di godimento dell'assegno
nei quali non sia stata prestata attivita' lavorativa si considerano utili
ai fini del perfezionamento dei requisiti di contribuzione e di
assicurazione.
    E' di tutta evidenza che tali periodi non potranno invece essere utili
ai fini della prevista contribuzione speciale a copertura dei 15 anni di
lavoro in sottosuolo, con la conseguenza che, in assenza di tale requisito,
la trasformazione in pensione di vecchiaia avverra' al compimento dell'eta'
pensionabile prevista per la generalita' dei lavoratori (60 anni ovvero
successivamente: v. punto 1.13.2). Qualora, invece, l'interessato gia'
all'atto del conseguimento dell'assegno di invalidita' possa far valere 15
anni di contribuzione in sotterraneo oppure tale requisito venga
effettivamente perfezionato durante il godimento dell'assegno, (anche dopo
il 55 anno ma prima del 60), l'assegno stesso verra' trasformato in
pensione di vecchiaia soggetta alla normativa di cui alla legge n. 5/1960.
    La Gestione speciale liquidera', pertanto, la pensione anticipata di
vecchiaia (quota anticipata e quota integrativa) assumendone l'intero onere
sino al momento della riliquidazione per compimento del 60 anno allorche'
restera' a suo carico solo la quota integrativa: l'eventuale quota di
integrazione al minilo resta peraltro a carico del Fondo sociale e non
passa a carico della Gestione speciale.
2 - PENSIONE ORDINARIA DI INABILITA'
2.1. - Esclusione dal diritto alla pensione (art. 3)
    Si richiamano, in proposito, le precisazioni di cui al precedente
paragrafo 1.1 fatta eccezione, ovviamente, per quelle concernenti la
trasformazione dell'assegno di invalidita' in pensione di vecchiaia.
2.2 - Requisiti sanitari
2.2.1 - Nuova definizione dell'inabilita' (art. 2, comma 1)
    Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di inabilita' a
carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e
delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi si considera inabile
l'assicurato o il titolare di assegno di invalidita' il quale, a causa di
infermita' o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente
impossibilita' di svolgere qualsiasi attivita' lavorativa (26).
    La nuova definizione dell'inabilita', adottando la locuzione
"impossibilita' di svolgere qualsiasi attivita' lavorativa" in luogo della
dizione "impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro" usata dall'art.
39 del D.P.R: n. 818/1957, ha inteso escludere dalla pensione di inabilita'
coloro che svolgono o siano in grado di svolgere un'attivita' lavorativa di
natura subordinata o autonoma a nulla rilevando che si tratti di una
attivita' non confacente, usurante o scarsamente remunerativa, essendo
anche tali attivita' preclusive del diritto a pensione.
In altri termini l'invalidita' prevista dalla legge n. 222 va intesa non
come incapacita' del lavoratore allo svolgimento di una proficua
occupazione bensi' come incapacita' piena ed incondizionata a qualsiasi
lavoro autonomo o subordinato.
2.2.2. - Rischio precostituito
    Per la pensione di inabilita' la legge n. 222 non prevede la
valutabilita' del rischio precostituito: cio' si spiega considerando che,
pur essendo ipotizzabile un aggravamento delle condizioni fisiche di chi e'
gia' inabile, lo stato di inabilita' non consente di per se' lo svolgimento
di una qualsiasi attivita' lavorativa e quindi la costituzione di un valido
rapporto assicurativo.
    Resta fermo che l'assicurato gia' invalido prima dell'inizio del
rapporto assicurativo, in caso di aggravamento che comporti la perdita di
ogni capacita' lavorativa, ha diritto al riconoscimento della pensione di
inabilita'.
2.3. - Requisiti di assicurazione e di contribuzione.
    Relativamente ai requisiti amministrativi richiesti per il diritto alla
pensione di inabilita' si rinvia alle istruzioni dettate al precedente
paragrafo 1.3 per l'assegno di invalidita'.
2.4 - Cause impeditive del riconoscimento del diritto a pensione (art. 2,
      comma 2).
    Il 2 comma dell'art. 2 stabilisce che la concessione della pensione al
soggetto riconosciuto inabile e' subordinata alla cancellazione
dell'interessato dagli elenchi anagrafici degli operai agricoli, dagli
elenchi nominativi dei lavoratori autonomi e dagli albi professionali, alla
rinuncia ai trattamenti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria
contro la disoccupazione (27) ed a ogni altro trattamento sostitutivo o
integrativo della retribuzione (28).
    Lo stesso comma stabilisce altresi' che, nel caso in cui la rinuncia o
la cancellazione avvengano successivamente alla presentazione della
domanda, la pensione e' corrisposta a decorrere dal primo giorno del mese
successivo a quello della rinuncia o della cancellazione.
    Dal coordinamento delle due norme si deduce che la cancellazione dagli
elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, dagli elenchi nominativi dei
lavoratori autonomi e dagli albi professionali, cosi' come la rinuncia ai
trattamenti di disoccupazione ovvero sostitutivi o integrativi della
retribuzione costituiscono condizioni essenziali per l'insorgenza del
diritto a pensione.
    In altri termini, l'iscrizione negli elenchi e negli albi e la
percezione dei trattamenti sopra richiamati rappresentano cause impeditive
del riconoscimento del diritto in presenza delle quali deve farsi luogo
alla reiezione della domanda di pensione: resta fermo, peraltro, che in
caso di cancellazione o di rinuncia intervenuta nel corso del procedimento
amministrativo, il diritto a pensione deve essere riconosciuto a far tempo
dal primo giorno del mese successivo a quello dal quale la cancellazione o
la rinuncia ha avuto effetto (29).
2.5 - Determinazione della misura della pensione.
2.5.1 - Generalita' (art.2, comma 3).
    La pensione di inabilita' e' costituita dall'importo dell'assegno di
invalidita' calcolato secondo le norme in vigore nell'assicurazione
generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ovvero nelle gestioni
speciali dei lavoratori autonomi e da una maggiorazione da determinarsi in
base ai seguenti criteri:
    a) per l'iscritto all'assicurazione generale obbligatoria dei
lavoratori dipendenti la maggiorazione e' pari alla differenza tra
l'assegno di invalidita' e quello che gli sarebbe spettato sulla base della
retribuzione pensionabile considerata per il calcolo dell'assegno medesimo
con un'anzianita' contributiva aumentata di un periodo pari a quello
compreso tra la data di decorrenza della pensione di inabilita' e la data
di compimento dell'eta' pensionabile: in ogni caso non potra' essere
computata un'anzianita' contributiva superiore a 40 anni;
    b) per l'iscritto nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi la
misura della maggiorazione e' costituita dalla differenza tra l'assegno di
invalidita' e quello che gli sarebbe spettato al compimento dell'eta'
pensionabile considerando il periodo compreso tra la data di decorrenza
della pensione di inabilita' e la data di compimento di detta eta' coperto
da contribuzione di importo corrispondente a quello stabilito nell'anno di
decorrenza della pensione per i lavoratori autonomi della categoria alla
quale l'assicurato ha contribuito, continuativamente o prevalentemente,
nell'ultimo triennio di lavoro autonomo.
2.5.2 - Determinazione della pensione di inabilita' a carico della
        assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti.
    Ai fini della determinazione della misura della pensione di inabilita'
spettante all'iscritto all'assicurazione generale obbligatoria dei
lavoratori dipendenti e' necessario:
    - calcolare, secondo le norme comuni, la retribuzione settimanale
pensionabile delle ultime 260 settimane di contribuzione precedenti la
decorrenza della pensione;
    - calcolare l'anzianita' contributiva aumentando quella effettivamente
posseduta dall'assicurato di un numero di settimane pari a quelle comprese
tra la decorrenza della pensione di inabilita' e la data di compimento
dell'eta' pensionabile fermo restando che non puo' essere comunque
computata un'anzianita' contributiva superiore a 40 anni;
    - determinare, sulla base delle due componenti di calcolo come sopra
individuate, l'importo della pensione spettante all'interessato.
2.5.3 - Determinazione della misura della pensione a carico delle gestioni
        speciali dei lavoratori autonomi.
spettante all'iscritto nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e'
necessario:
    - prendere in considerazione la misura del contributo stabilito per
ciascuna delle tre gestioni speciali dei lavoratori autonomi per l'anno di
decorrenza della pensione;
    - determinare l'importo complessivo della contribuzione base utile ai
fini del calcolo della pensione adeguata, considerando coperto di
contribuzione il periodo compreso tra la data di decorrenza della pensione
di inabilita' e la data di compimento dell'eta' pensionabile;
    - determinare l'importo della pensione spettante all'interessato sulla
base dei due elementi innanzi indicati secondo i criteri di calcolo vigenti
per ciascuno delle tre gestioni speciali, illustrati nella circolare n.
8046 A.G.O./53 del 12 marzo 1984 (30).
2.5.4 - Misura della pensione da attribuire ai titolari di assegno di
        invalidita' riconosciuto inabile (art. 9, comma 7).
    La misura della pensione di inabilita' da attribuire al titolare di
assegno di invalidita' riconosciuto inabile deve essere determinata secondo
i criteri di cui ai precedenti punti 2.5.2 e 2.5.3 equiparando il titolare
di assegno dell'assicurato.
    Peraltro il 7 comma dell'art. 9, nella considerazione che il titolare
di assegno a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori
dipendenti (31) potrebbe aver utilizzato la residua capacita' di lavoro in
attivita' scarsamente retribuite, si preoccupa di evitare eventuali
pregiudizi economici al lavoratore disponendo che l'importo della pensione
di inabilita' spettante non puo' essere inferiore a quello calcolato sulla
base delle retribuzioni considerate per la determinazione dell'assegno
(32).
    Ai fini dell'applicazione della norma anzidetta e' necessario:
    - individuare - per anno solare - le retribuzioni pensionabili
utilizzate per la liquidazione dell'assegno;
    - rivalutare le retribuzioni stesse in base ai coefficienti previsti
per l'anno di decorrenza della pensione di inabilita';
    - determinare, sulla base delle retribuzioni rivalutate, la
retribuzione media settimanale pensionabile;
    - calcolare l'importo della pensione di inabilita' sulla base della
retribuzione media settimanale come sopra determinata e dell'anzianita'
contributiva calcolata in base ai criteri di cui al precedente punto 2.5.2;
    - raffrontare l'importo della pensione cosi' calcolata con quello della
      pensione calcolato in base ai criteri di cui al precedente punto
      2.5.2;
    -    porre in pagamento l'importo di pensione piu' favorevole.
2.5.5 - Importo massimo della maggiorazione attribuibile in caso di
        percezione di rendita INAIL (art. 2, comma 6).
    Il comma 6 dell'art. 2 stabilisce che, nel caso in cui l'inabilita' sia
causata da infortunio sul lavoro o malattia professionale da cui derivi il
diritto alla relativa rendita, la maggiorazione di cui alle lettere a) e b)
del precedente punto 2.5.1 - e' corrisposto soltanto per la parte
eventualmente eccedente (33).
    Ai fini dell'applicazione della norma e' necessario determinare la
quota parte di pensione riferibile alle settimane di anzianita'
contributiva costituenti la maggiorazione: dalla quota in questione e fino
a concorrenza del relativo importo deve essere detratto l'importo della
rendita INAIL.
    Il divieto di cumulo tra la rendita INAIL e la maggiorazione non trova
applicazione quando la rendita INAIL sia stata liquidata per un evento
diverso da quello che ha determinato l'inabilita' ovvero quando
l'inabilita' sia sopravvenuta per l'aggravarsi delle conseguenze
dell'evento che ha dato luogo alla rendita e l'aggravamento non ha
comportato una maggiorazione alla rendita stessa.
2.6 - Decorrenza della pensione di inabilita'.
    Per la decorrenza della pensione di inabilita' valgono le istruzioni
dettate al precedente paragrafo 1.6 per l'assegno di invalidita'.
2.7 - Applicabilita' delle norme concernenti l'integrazione al minimo.
      (art. 2, comma 4).
    La pensione ordinaria di inabilita' e' soggetta alle norme che
regolano, nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori
dipendenti e nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi,
l'integrazione al trattamento minimo.
2.8 - Riconoscimento della contribuzione figurativa per il periodo di
      godimento della pensione di inabilita' revocata per il recupero della
      capacita' di lavoro (ar. 4, comma 4).
    Il 4 comma dell'art. 4 stabilisce che, in caso di cessazione del
diritto alla pensione di inabilita' conseguente al recupero della capacita'
di lavoro, e' attribuito il riconoscimento della contribuzione figurativa
per tutto il periodo durante il quale l'interessato ha usufruito della
pensione stessa (34).
    Il riconoscimento della contribuzione figurativa e' ammesso solo nel
caso che la cessazione del diritto sia determinata dal venir meno dello
stato di inabilita': resta conseguentemente escluso nel caso in cui la
cessazione del diritto sia dovuto ad altra causa.
2.9 - Reversibilita' della pensione di inabilita' (art. 2, comma 3).
    La pensione ordinaria di inabilita' e' reversibile ai superstiti del
titolare secondo le norme vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria
dei lavoratori dipendenti e nelle gestioni speciali dei lavoratori
autonomi.
2.10 - Cause di incompatibilita' sopravvenute (art. 2, comma 5).
    La pensione di inabilita' e' incompatibile:
    - con i compensi per attivita' di lavoro autonomo o subordinato in
Italia o all'estero svolte successivamente alla concessione della pensione;
    - con l'iscrizione negli elenchi anagrafici degli operai agricoli negli
elenchi nominativi dei lavoratori autonomi o in albi professionali;
    - con i trattamenti (ordinari e speciali) dell'assicurazione generale
obbligatoria contro la disoccupazione e con ogni altro trattamento
sostitutivo o integrativo della retribuzione.
    La legge fa obbligo al titolare di pensione di inabilita' di dare
immediata comunicazione all'Istituto del verificarsi di una delle anzidette
cause di incompatibilita' senza peraltro prevedere alcuna sanzione in caso
di inosservanza dell'obbligo da parte dell'interessato.
    Ricevuta la comunicazione del pensionato o comunque accertata
l'insorgenza di una causa di incompatibilita' deve procedersi alla revoca
della pensione di inabilita' a far tempo dal primo giorno del mese
successivo a quello in cui si e' verificata la causa di incompatibilita'
con contestuale recupero delle eventuali somme indebitamente percepite
(35).
    Verificandosi l'ipotesi anzidetta deve essere accertato d'ufficio se,
alla data dalla quale ha effetto la revoca, esistevano i requisiti sanitari
(36) per il diritto all'assegno di invalidita': in caso affermativo si
procedera' alla liquidazione di quest'ultima prestazione fermo restando
che, in questo caso, le somme indebite da recuperare saranno rappresentate
dalla differenza tra i ratei di pensione di inabilita' eventualmente
percepiti dopo la data di decorrenza della revoca e quelli spettanti per lo
stesso periodo a titolo di assegno per invalidita'.
3 - ASSEGNO PRIVILEGIATO DI INVALIDITA' E PENSIONE PRIVILEGIATA DI
    INABILITA'.
3.1. - Lavoratori aventi diritto (art. 6, comma 1).
    Hanno diritto all'assegno privilegiato di invalidita' e alla pensione
privilegiata di inabilita' i soli iscritti nell'assicurazione generale
obbligatoria per i lavoratori dipendenti.
    L'assegno e la pensione privilegiati, cosi' come quelli ordinari, non
spettano qualora la relativa domanda venga presentata dopo il compimento
dell'eta' pensionabile.
3.2. - Requisiti sanitari (art. 6, comma 1, lett. a).
    Il diritto all'assegno privilegiato d'invalidita' e alla pensione
privilegiata di inabilita' e' condizionato alla circostanza che
l'invalidita' e l'inabilita' risultino riconducibili - con nesso diritto di
causalita' (37) - al servizio prestato dall'assicurato nel corso di un
rapporto di lavoro soggetto all'obbligo assicurativo per l'invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti.
3.3. - Requisiti di assicurazione e di contribuzione (art. 6, comma 1).
    L'iscritto nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori
dipendenti ha diritto all'assegno privilegiato di invalidita' e alla
pensione privilegiata di inabilita' anche in mancanza dei requisiti di
assicurazione e di contribuzione richiesti per il diritto alle analoghe
prestazione ordinarie (38).
    Qualora in sede di istruttoria di una domanda d'assegno o di pensione
privilegiata venga accertata l'esistenza dei requisiti per l'assegno o la
pensione ordinaria potra' farsi luogo alla liquidazione d'ufficio di queste
ultime prestazioni prescindendo dalla circostanza che l'invalidita' o
l'inabilita' risultino in rapporto causale diretto con finalita' di
servizio.
3.4. - Cause di esclusione (art. 6, comma 1, lett. b).
    Il diritto all'assegno privilegiato di invalidita' e quello alla
pensione privilegiata d'inabilita' non possono essere riconsociuti quanto
dall'evento che ha determinato l'insorgenza dell'invalidita' o
dell'inabilita' derivi il diritto a rendita a carico dell'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ovvero a
trattamenti a carattere continuativo di natura previdenziale o
assistenziale a carico dello Stato e di altri Enti pubblici (39) (40).
    Va notato, al riguardo, che pur rivestendo natura previdenziale,
l'assegno privilegiato di invalidita' e la pensione privilegiata di
inabilita' non spettano qualora dall'evento invalidante o inabilitante
derivi il diritto a trattamenti di natura non soltanto previdenziale ma
anche assistenziale e questo indipendentemente dall'importo del trattamento
che, purche' continuativo e a carico dello Stato o di altri Enti pubblici,
esclude il diritto alle prestazioni in parola.
3.5 - Rinvio alle norme regolanti l'assegno ordinario di invalidita' e la
      pensione ordinaria di inabilita'.
    Per quanto non previsto dal presente paragrafo si rinvia alla
disciplina dell'assegno ordinario di invalidita' e della pensione ordinaria
di inabilita'.
3.6. - Abrogazione dell'art. 12 della legge 21 luglio 1965, n. 903.
    L'art. 6, comma 3, della legge n. 222 abroga espressamente le
disposizioni in materia di pensione privilegiata contenute nell'art. 12
della legge 21 luglio 1965, n. 903.
4 - PENSIONE PRIVILEGIATA INDIRETTA DI INABILITA'
4.1. - Generalita' (art. 6, comma 2, n. 1).
    I superstiti dell'iscritto nell'assicurazione generale obbligatoria per
i lavoratori dipendenti (41) indicati dall'art. 22 della legge 21 luglio
1965, n. 903 e successive modificazioni e integrazioni hanno diritto a
pensione privilegiata indiretta per inabilita' a condizione che la morte
dell'assicurato (42) risulti riconducibile - con nesso diretto di
causalita' - al servizio prestato nel corso di un rapporto di lavoro
soggetto all'obbligo assicurativo per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti.
4.2. - Cause di esclusione (art. 6, comma 2, n. 2).
    Il diritto alla pensione privilegiata indiretta di inabilita' non e'
riconoscibile qualora dalla morte dell'assicurato derivi ai superstiti il
diritto a rendita a carico dell'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali ovvero a trattamenti a carattere
continuativo di natura previdenziale o assistenziale a carico dello Stato o
di altri Enti pubblici (43) (44).
4.3 - Rinvio alla disciplina della pensione ai superstiti.
    Alla pensione privilegiata indiretta per inabilita' si applicano le
disposizioni che disciplinano la pensione ai superstiti a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti fatta
eccezione, ovviamente, per quanto attiene ai requisiti di assicurazione e
di contribuzione per il riconoscimento del diritto.
    In particolare, la misura della pensione privilegiata ai superstiti
deve essere calcolata, secondo le percentuali stabilite dall'art. 22 della
legge n. 903/1965, sulla base della pensione privilegiata diretta da
determinarsi secondo le istruzioni di cui al precedente paragrafo 2.5.
5 - REVISIONE DELL'ASSEGNO DI INVALIDITA' E DELLA PENSIONE DI INABILITA'
    (ORDINARI E PRIVILEGIATI ART. 9).
5.1 - Revisione d'ufficio
5.1.1. - Revisione facoltativa dell'assegno di invalidita' e della pensione
         di inabilita'. Revisione obbligatoria dell'assegno di invalidita'
         (comma 1).
    L'Istituto ha facolta' di sottoporre ad accertamenti sanitari di
revisione in qualsiasi momento, anche dopo il compimento dell'eta'
pensionabile, sia il titolare dell'assegno di invalidita' che il titolare
di pensione per inabilita' (45).
    L'accertamento sanitario di revisione e' obbligatorio quando risulti
che nell'anno solare precedente il titolare di assegno di invalidita' abbia
percepito redditi da lavoro dipendente, con esclusione dei trattamenti di
fine rapporto comunque denominati, e reddito da lavoro autonomo o
professionale o d'impresa per un importo lordo annuo, al netto dei soli
contributi previdenziali, superiori a tre volte l'ammontare del trattamento
minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a
tredici volte l'importo mensile in vigore al 1 gennaio di ciascun anno
(46).
5.1.2. - Decorrenza del provvedimento di revoca (commi 2 e 6).
    Qualora dagli accertamenti di revisione risulti venuto meno lo stato
invalidante o di inabilita' deve farsi luogo alla revoca della prestazione
in atto con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di
effettuazione dell'accertamento (47).
5.1.3. - Sostituzione della pensione di inabilita' con l'assegno di
         invalidita' (comma 6).
    Quando, a seguito dell'accertamento di revisione disposto nei confronti
del titolare di pensione di inabilita', viene accertato il recupero della
capacita' di lavoro entro i limiti di cui all'art. 1 della legge deve farsi
luogo alla revoca della pensione di inabilita' ed alla liquidazione
d'ufficio, a far tempo dalla data da cui ha effetto la revoca, dell'assegno
di invalidita' (48).
    La misura dell'assegno deve essere determinata con il computo dei
contributivi figurativi accreditabili per il periodo di godimento della
pensione di inabilita' revocata (v. precedente punto 2.8).
5.1.4. - Sostituzione dell'assegno di invalidita' con la pensione di
         inabilita' (comma 7).
    Quando, a seguito dell'accertamento di revisione, il titolare
dell'assegno di invalidita' viene riconosciuto inabile deve farsi luogo
alla revoca dell'assegno ed alla liquidazione della pensione di inabilita'
a far tempo dalla data da cui ha effetto la revoca.
    Si ricorda che in questa ipotesi l'importo della pensione di inabilita'
da liquidare a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei
lavoratori dipendenti non puo' essere inferiore a quello calcolato sulla
base delle retribuzioni considerate per la determinazione dell'assegno
precedentemente goduto (v. precedente punto 2.5.4.).
5.1.5 - Sospensione dell'assegno di invalidita' e della pensione di
        inabilita'. Decorrenza del successivo provvedimento di revoca o di
        riduzione (commi 4 e 5).
    Qualora il titolare di assegno di invalidita' o di pensione di
inabilita' rifiuti, senza giustificato motivo, di sottoporsi agli
accertamenti di revisione disposti dall'Istituto deve procedersi alla
sospensione del pagamento delle rate della prestazione.
    Il provvedimento di sospensione - da comunicarsi all'interessato a
mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento - ha effetto per il
periodo compreso tra il primo giorno del mese successivo a quello in cui
doveva essere effettuato l'accertamento e il primo giorno del mese
successivo a quello in cui l'accertamento stesso e' stato effettuato.
    Se l'accertamento di revisione conferma la permanenza dello stato di
invalidita' o di inabilita' il pagamento della prestazione sospesa deve
contrario la prestazione e' revocata con effetto dalla data d'inizio della
sospensione - se a tale data gia' risultava venuto meno lo stato
d'invalidita' o di inabilita' - ovvero con effetto da quella successiva
alla quale sia possibile far risalire, con certezza, la cessazione dello
stato di invalidita' o di inabilita'.
    Peraltro, nel caso in cui dall'accertamento di revisione nei confronti
del titolare di pensione di inabilita' emerga la cessazione dello stato di
inabilita' e la sussistenza dello stato di invalidita' deve farsi luogo,
con effetto dalle date sopraindicate, alla revoca della pensione di
inabilita' ed alla liquidazione dell'assegno di invalidita' con il computo
dei contributi figurativi accreditabili per i periodi di godimento della
pensione di inabilita' revocata.
5.2. - Revisione a domanda (comma 3).
5.2.1. - Generalita'.
    L'accertamento di revisione puo' essere richiesto dal titolare di
assegno di invalidita' o di pensione di inabilita' quando siano mutate le
condizioni che hanno dato luogo al riconoscimento del diritto alla
prestazione in atto.
    A tal fine l'interessato e' tenuto a presentare alla competente Sede
dell'Istituto apposita domanda corredata da certificazione sanitaria che
comprovi il mutamento di cui sopra.
    La richiesta di revisione deve esser esaminata dal sanitario
dell'Istituto il quale, ove rilevi che sussistano fondati motivi per
procedere alla revisione, provvede ai necessari accertamenti medico -
legali.
    Qualora il sanitario dell'Istituto non rilevi dalla documentazione
sanitaria esibita dal titolare dell'assegno o di pensione fondati motivi
per procedere alla revisione dovra' darsi motivata comunicazione in tal
senso all'interessato.
5.2.2. - Decorrenza dei provvedimenti conseguenti alla revisione.
    Qualora gli accertamenti di revisione confermino il mutamento delle
condizioni che avevano dato luogo alla liquidazione della prestazione in
atto deve provvedersi alla revoca della prestazione stessa, ovvero, quando
ne ricorrano i presupposti, alla liquidazione dell'assegno di invalidita'
in sostituzione della pensione di inabilita' o viceversa.
    I provvedimenti di revoca o di modifica del trattamento in atto hanno
effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione
della domanda da parte dell'interessato ovvero dal primo giorno del mese
successivo a quello in cui si e' verificato il mutamento delle condizioni
che avevano dato luogo alla liquidazione della prestazione in atto qualora
detto mutamento si sia verificato dopo la presentazione della domanda di
revisione.
5.3. - Revisione del provvedimento di rettifica (49) o di revoca (comma 8).
    L'ottavo comma dell'art. 9 stabilisce che, in caso di aggravamento
delle infermita', documentato da idonea certificazione, l'interessato puo'
chiedere la revisione del provvedimento di rettifica o di revoca.
    Al riguardo va tenuto presente che l'interessato, ove ritenga
illegittimo il provvedimento di rettifica o di revoca, puo' esperiore,
avverso il provvedimento stesso, i consueti gravami amministrativi e
giudiziari (v. successivo paragrafo 9): qualora, invece, non ponendo, in
discussione la legittimita' del provvedimento, ritenga che il successivo
aggravamento delle infermita' abbia nuovamente posto in essere le
condizioni per il riconoscimento della prestazione rettificata o revocata
puo' presentare domanda per il conseguimento della prestazione stessa.
    Avuto riguardo a tale circostanza le richieste di revisione presentate
ai sensi del comma in esame devono considerarsi mere istanze intese a
sollecitare l'eventuale autoimpugnativa da parte della Sede (50).
5.4. - Revocabilita' delle pensioni di inabilita' liquidate a lavoratori
       ciechi.
    L'art. 68, 1 comma, della legge n. 153/1969 stabilisce che le
disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 10 del R.D.L. n. 636/1939
(revoca della pensione di invalidita' in caso di recupero della capacita'
di guadagno), non si applicano nei confronti dei ciechi che esercitano
un'attivita' lavorativa.
    Considerate le finalita' della disposizione ed il rinvio alle norme
comuni contenuto nell'art. 12 della legge n. 222, si ritiene che il
disposto dell'art. 68, 1 comma, della legge n. 153/1969, debba essere
esteso all'assegno di invalidita'.
    La norma in questione non puo' trovare viceversa applicazione per la
pensione di inabilita' attesa l'assoluta incompatibilita' sancita dall'art.
2, comma 5, della legge n. 222, tra la pensione stessa e lo svolgimento di
un'attivita' lavorativa.
6 - LIMITE ALLA PRESENTAZIONE DI NUOVE DOMANDE (ART. 11).
    Al fine di evitare i gravi inconvenienti verificatisi in passato in
conseguenza della reiterazione delle domande di pensione di invalidita' da
parte degli assicurati, l'art. 11 della legge stabilisce che, a decorrere
dal 1 luglio 1984, l'assicurato che abbia in corso o presenti una domanda
di assegno di invalidita' o di pensione di inabilita' (ordinari o
privilegiati) non puo' presentare ulteriore domanda per la stessa
prestazione fino a quando non sia esaurito l'iter di quella in corso in
sede amministrativa o, nel caso di ricorso in sede giudiziaria, fino a
quando non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.
    Al fine dell'applicazione della norma la dizione "domanda per la stessa
prestazione" usata dal legislatore deve essere intesa in senso stretto vale
a dire che all'assicurato il quale abbia in corso una domanda di assegno
ordinario di invalidita' e' preclusa, nei limiti temporali stabiliti dalla
norma, la presentazione di una nuova domanda allo stesso titolo restando
vicevesa ammissibile la presentazione di una domanda di assegno
privilegiato d'invalidita' ovvero di pensione di inabilita' ordinaria o
privilegiata.
    Analogamente l'assicurato che abbia in corso una domanda di pensione
ordinaria di inabilita' puo' presentare domanda di pensione privilegiata di
inabilita' ovvero di assegno ordinario o privilegiato di invalidita'.
    In caso di reiterazione di domanda dalla stessa prestazione la nuova
domanda deve essere archiviata dando all'interessato motivata comunicazione
del provvedimento adottato.
    E' possibile che l'assicurato, dopo la reiezione di una prima domanda,
richieda nuovamente la stessa prestazione e presenti successivamente
ricorso avverso la reiezione della prima domanda.
    In tale ipotesi il ricorso deve essere rgolarmente istruito e definito
mentre la seconda domanda, se non ancora definita, dovra' essere archiviata
ai sensi della norma in esame.
7 - ASSEGNO MENSILE PER L'ASSISTENZA PERSONALE E CONTINUATIVA AI PENSIONATI
    DI INABILITA' (ART. 5).
7.1 - Aventi diritto (comma 1).
    Hanno titolo all'assegno per l'assistenza personale e continuativa i
titolari di pensione di inabilita' ordinaria o privilegiata che si trovano
nell'impossibilita' di deambulare senza l'aiuto permanente di un
accompagnatore o, non essendo in grado ci compiere gli atti quotidiani
della vita, hanno necessita' di assistenza continua (51).
    L'assegno mensile e' riconoscibile, in presenza delle condizioni di
legge, anche nel caso in cui il titolare di pensione di inabilita' ne
faccia richiesta dopo il compimento dell'eta' pensionabile.
7.2. - Misura dell'assegno (comma 1).
    L'assegno - che la norma espressamente dichiara non reversibile - e'
dovuto nella stessa misura dell'analogo assegno previsto nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
(52).
7.3 - Domanda di assegno (comma 2)
    L'assegno e' concesso a domanda dell'interessato da presentare alla
competente Sede dell'Istituto corredata dalla documentazione necessaria a
comprovare il possesso dei requisiti per il riconoscimento del diritto.
7.4 - Decorrenza dell'assegno (comma 1)
    L'assegno spetta a decorrere dal primo giorno del mese successivo a
quello di presentazione della domanda ovvero a quello di perfezionamento
dei requisiti se insorti successivamente a tale data nel corso del
procedimento amministrativo.
7.5 - Cause di esclusione e di incompatibilita' (comma 1)
    L'assegno non spetta per i periodi di ricovero in istituti di cura o di
assistenza a carico della pubblica amministrazione (53).
    L'assegno e' altresi' incompatibile con l'assegno mensile corrisposto
dall'INAIL agli invalidi a titolo di assistenza personale continuativa a
norma degli articoli 76 e 218 del T.U. approvato con D.P.R. 30 giugno 1965,
n. 1124 e successive modificazioni.
    Qualora l'avente diritto, all'assegno fruisca di una prestazione
analoga (54) erogata da altre forme di previdenza obbligatoria e di
assitenza sociale, l'assegno e' ridotto in misura corrispondente
all'importo della prestazione stessa.
8 - DEFINIZIONE DI INABILITA' AI FINI DELLA PENSIONE AI SUPERSTITI E DELLE
    MAGGIORAZIONI (art. 8, comma 1).
    La nuova definizione di inabilita' introdotta dall'art. 2 della legge
opera anche ai fini dell'applicazione degli articoli 21 e 22 della legge 21
luglio 1965, n. 903 e successive modificazioni.
    Per quanto concerne il riconoscimento del diritto alla pensione ai
superstiti in favore dei figli inabili la nuova definizione di inabilita'
deve trovare applicazione per i decessi intervenuti a far tempo dal 1
luglio 1984, data di entrata in vigore della legge.
9 - CONTENZIOSO
    Avverso i provvedimenti in materia di assegno di invalidita' ordinario
e privilegiato, di pensione di inabilita' ordinaria e privilegiata, di
assegno mensile per l'assistenza personale e continuativa ai pensionati per
inabilita' gli interessati hanno facolta' di proporre ricorso in via
amministrativa e azione in sede giudiziaria secondo la normativa di cui al
D.P.R: 30 aprile 1970, n. 639.
10 - DECORRENZA DELLA LEGGE N. 222/1984 (art. 12, comma 1).
    Le norme contenute nella legge n. 222 hanno effetto sulle prestazioni
liquidate con decorrenza 1 agosto 1984 o successiva (55).
11 - RINVIO ALLA NORMATIVA COMUNE (art. 12, comma 2).
    Per quanto non previsto dalla legge n. 222 trovano applicazione, per le
prestazioni previste dalla stessa legge, le norme vigenti
nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e nelle
gestioni speciali dei lavoratori autonomi.
12 - MODIFICA DELL'ART. 36 DEL D.P.R. 30 APRILE 1970, N. 639. (art. 15).
    In coerenza con la nuova definizione dell'invalidita' pensionabile -
basata sulla capacita' di lavoro e non piu' sulla capacita' di guadagno -
l'art. 15 della legge fa venir meno, per i Comitati provinciali, il compito
di esaminare la situazione socio - economica della provincia ai fini
dell'istruttoria e dell'adozione dei provvedimenti in materia di
invalidita' pensionabile.
13- SURROGAZIONE(art.14).
    Per l'applicazione della disciplina contenuta nell'art.14 in materia di
surroga saranno fornite istruzioni con apposita circolare.
14- PENSIONE SUPPLEMENTARE
    La legge n.222,nel regolamentare su nuove basi l'intera materia delle
prestazioni di invalidita' e di inabilita' a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali
dei lavoratori autonomi, ha omesso qualsiasi riferimento alla pensione
supplementare. Deve conseguentemente ritenersi che, a seguito dell'entrata
in vigore della legge n. 222, la pensione supplementare di invalidita' non
possa essere ulteriormente ricompresa tra le prestazioni conseguibili a
carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e
delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.
    Resta fermo che eventuali periodi di  contribuzione insufficienti per
il conseguimento del diritto all'assegno di invalidita' o alla pensione di
inabilita' possono essere comunque utilizzati per la liquidazione di una
pensione supplementare di vecchiaia al compimento dell'eta' pensionabile
ovvero per la liquidazione o la ricostituzione di altra prestazione
pensionistica mediante il trasferimento dei periodi di contribuzione ai
sensi della legge n. 29/1979 (56).
15 - MODIFICA DEI REQUISITI CONTRIBUTIVI PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE
    INDIRETTA (art. 1, comma 6).
15.1 - Generalita'.
    L'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 stabilisce, com'e' noto,
che i superstiti dell'assicurato hanno titolo alla pensione indiretta
sempreche', al momento della morte, sussistano i requisiti di assicurazione
e di contribuzione di cui all'art. 9, n. 2 lettera a) e b) del RDL 14
aprile 1939, n. 636 quale risulta sostituito dall'art. 2 della legge 4
aprile 1952, n. 218 (57).
    L'art. 4, comma 2, della legge 222 - ai fini del diritto all'assegno di
invalidita' e della pensione di inabilita' - modifica la lettera b) del
predetto art. 9 elevando da uno a tre anni il requisito di contribuzione
richiesto nel quinquennio precedente la data della domanda di assegno o di
pensione.
    A sua volta l'art. 1, comma 6, della stessa legge n. 222, dopo aver
precisato che ai fini del diritto alla pensione ai superstiti gli aventi
causa dal titolare di assegno di invalidita' devono essere considerati
quali superstiti di assicurato, stabilisce testualmente che "ai fini del
conseguimento dei requisiti di cui al secondo comma dell'art. 4, si
considerano utili i periodi di godimento dell'assegno di invalidita' nei
quali non sia stata prestata attivita' lavorativa".
    Dal tenore di quest'ultima norma e dal coordinamento della stessa con
le altre in precedenza citate, si deduce che il requisito contributivo
introdotto dall'art. 4, comma 2, della legge n. 222 deve essere richiesto
non soltanto ai fini del perfezionamento del diritto all'assegno
d'invalidita' ed alla pensione di inabilita' ma anche ai fini del
riconoscimento del diritto alla pensione indiretta.
    In altri termini per i decessi successivi al 30 giugno 1984 (58) in
luogo dei requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti per il
diritto alla pensione di invalidita' ex art. 10 del RDL n. 636/1939
dovranno essere richiesti, per il riconoscimento del diritto alla pensione
indiretta, i requisiti di assicurazione e di contribuzione stabiliti
dall'art. 4 della legge in esame ai fini del diritto all'assegno di
invalidita' ed alla pensione di inabilita'.
    In conseguenza di quanto sopra e tenuto altresi' conto della riduzione
dei requisiti contributivi prevista dall'art. 10 della legge n. 222/84 il
requisito contributivo richiesto nel quinquennio precedente il decesso
dell'assicurato per il riconoscimento del diritto alla pensione indiretta
resta stabilito come segue:
a) un anno di contribuzione per i decessi verificatisi nel periodo compreso
tra il 1 luglio 1984 ed il 30 giugno 1986; b) due anni di contribuzione per
i decessi compresi nel periodo 1 luglio 1986 - 30 giugno 1987; c) 3 anni di
contribuzione per i decessi successivi al 30 giugno 1987.
15.2 - Valutazione dei periodi di godimento dell'assegno di invalidita'
    E' stato in precedenza ricordato che,per espressa disposizione
dell'art. 1, comma 6, i superstiti di titolari di assegno di invalidita'
devono essere equiparati, ai fini del diritto alla pensione indiretta, ai
superstiti di assicurato.
    E' evidente che l'applicazione di tale principio escluderebbe in molti
casi i superstiti del titolare di assegno dal diritto alla pensione
indiretta: cio' accadrebbe, in particolare, nei casi in cui, non avendo il
titolare di assegno prestato attivita' lavorativa nel quinquennio
precedente il decesso (o avendola prestata per un periodo limitato di
tempo), verrebbe a mancare il requisito contributivo richiesto per tale
quinquennio ai fini del diritto alla pensione ai superstiti.
    Allo scopo di evitare tale possibile pregiudizio, il 6 comma dell'art.
1 riconosce utili ai fini del conseguimento di tale requisito i periodi di
godimento dell'assegno di invalidita' nei quali non sia stata prestata
attivita' lavorativa (59).
                                  IL DIRETTORE GENERALE
                                       FASSARI
(1) V. "Atti ufficiali" 1984, pag. 1787.
(2) Per l'assegno di invalidita' e la pensione di inabilita'
privilegiati v. successivo paragrafo 3.
(3) Si supponga, a titolo esemplificativo, che l'assicurato compia
l'eta' pensionabile il 10 del mese: in tale ipotesi la domanda
presentate entro il giorno 10 dara' luogo, in presenza dei requisiti
di legge, alla liquidazione dell'assegno di invalidita' (o della
pensione di inabilita') la domanda presentata successivamente dovra'
essere respinta indipendentemente dal possesso o meno dei requisiti
di legge.
(4) Per i lavoratori ciechi l'eta' pensionabile e' fissata
dall'articolo 9, sub art. 2, della legge n. 218/1952 a 55 anni per
gli uomini e a 50 anni per le donne: per gli iscritti alle gestioni
speciali dei minatori l'eta' pensionabile e' fissata a 55 anni
    Ne consegue che la possibilita' di presentare utilmente la
domanda di assegno d'invalidita' e di pensione d'inabilita' viene
meno, per i lavoratori in questione, con il superamento dei predetti
limiti di eta'.
    Le eta' pensionabili sopra indicate devono essere tenute
altresi' presenti in sede di determinazione della maggiorazione
della pensione di inabilita' (v. punto 2.5) e di trasformazione
dell'assegno in pensione di vecchiaia (v. punto 1.13).
(5) V. "Atti ufficiali" 1968, pag. 459.
(6) V. "Atti ufficiali" 1970, pag. 1064.
(7) In caso di passaggio dall'assegno di invalidita' alla pensione
di inabilita' e viceversa il requisito di cui alla lettera c) deve
ritenersi automaticamente perfezionato trattandosi di sostituire,
senza soluzione di continuita', una prestazione ad un'altra
nell'ambito della tutela previdenziale dell'invalidita' sancita
dalla Costituzione e realizzata dalla legge n. 222.
    In caso di presentazione della domanda di assegno di invalidita'
(o di pensione di inabilita') da parte di assicurato gia' titolare
di assegno revocato o non confermato, i periodi di godimento di
quest'ultima prestazione nei quali non sia stata prestata attivita'
lavorativa non possono essere valutati ai fini del conseguimento del
requisito contributivo di cui alla lettera c) tale valutazione e'
prevista dal 6  comma dell'art. 1 ai soli fini della concessione
della pensione indiretta ai superstiti del titolare di assegno e dal
10  comma dello stesso art. 1 ai fini della trasformazione
dell'assegno in pensione di vecchiaia.
(8) V. "Atti ufficiali" 1975, pag. 1135.
(9) Esempio: Domanda di assegno presentata nel giugno 1986 da
assicurato che consegue i requisiti nel settembre dello stesso anno.
    In tale ipotesi l'assicurato ha diritto all'asssegno in base
all'anno di contribuzione nel quinquennio e non in base al biennio
richiesto  a coloro che presentino domanda nel mese di settembre del
1986.
(10) V. "Atti ufficiali" 1975, pag. 2590.
(11) Per la conferma dell'assegno vedi successivo paragrafo 1.7.
(12) L'operazione di cui alla lettera b) deve essere effettuata
anche se tra la data della revoca o della mancata conferma e la data
di decorrenza del nuovo assegno non risulti trascorso il periodo di
tempo richiesto dall'art. 7 della legge n. 155/1981 (v. "Atti
ufficiali" 1981, pag. 794) per la liquidazione del supplemento di
pensione.
(13) V. "Atti ufficiali" 1983, pag. 2961.
(14) V. "Atti ufficiali" 1977, pag. 573.
(15) V. "Atti ufficiali" 1980, pag. 284.
(16) Sia il triennio iniziale che quelli successivi devono essere
computati a calendario: pertanto se l'assegno ha decorrenza dal 1
agosto 1984 la data terminale del triennio deve essere fissata al 31
luglio 1987.
(17) In tale ipotesi l'importo dell'assegno da porre in pagamento
deve essere determinato tenendo conto degli eventuali aumenti di
perequazione automatica intervenuti nel periodo compreso tra la
scadenza del precedente triennio e la data dalla quale ha effetto la
conferma.
(18) La norma parla di "riconoscimenti" ricomprendendo nel termine
sia l'accoglimento della domanda iniziale di assegno sia le
successive conferme.
(19) V. "Atti ufficiali" 1969, pag. 446.
(20) In virtu' del richiamo all'art. 20 della legge n. 153/1969
devono trovare applicazione anche nei confronti di titolari di
assegno di invalidita' i critieri interpretativi dello stesso
articolo di cui alla circolare n. 53607 A.G.O. del 17 luglio 1984 i
quali hanno confermato che deve ritenersi cumulabile con la
retribuzione l'importo della pensione corrispondente al trattamento
minimo: nulla rileva, al riguardo, la circostanza che l'assegno di
invalidita' non sia soggetto alla normativa comune in materia di
trattamento minimo.
(21) V. "Atti ufficiali" 1974, pag. 1066.
(22) A tal fine devono essere considerati utili non soltanto i
periodi di godimento dell'assegno in atto al compimento dell'eta'
pensionabile ma anche i periodi di godimento di eventuali assegni
precedenti, revocati o non confermati.
(23) Nel periodo compreso tra il compimento dell'eta' pensionabile
ed il perfezionamento dei requisiti per la pensione di vecchiaia
l'assegno e' disciplinato dalle norme comuni: (perequazioni,
conferme, revisioni ecc.).
(24) Nel caso in cui, non sussistendo i requisiti di assicurazione e
di contribuzione al compimento dell'eta' pensionabile, la
trasformazione ha luogo successivamente a tale data, l'importo della
pensione non potra' essere inferiore a quello dell'assegno in
godimento alla data di conseguimento dei requisiti.
(25) Si ricorda che in sede di determinazione della misura della
pensione i periodi di godimento dell'assegno durante i quali non sia
stata prestata attivita' lavorativa non devono essere presi in
considerazione.
(26) la dizione della legge, come e' stato gia' rilevato con la
circ. n. 53608 AGO - n. 9880 O. - n. 4018 Sn. - n. 941 EAD - n. 3035
S.L. del 19 luglio 1984, esclude dal diritto alla pensione di
inabilita' i titolari di pensione di invalidita' liquidata,
ovviamente, con decorrenza anteriore al 1 agosto 1984 (27).
    In virtu' della dizione della norma deve ritenersi che, ai soli
fini del riconoscimento del diritto alla pensine di inabilita', si
rendano rinunciabili anche i trattamenti che, come quelli di
disoccupazione, sono concordemente considerati "irrinunciabili".
(28) Pur facendo la norma esplicito riferimento ai trattamenti
sostitutivi o integrativi della retribuzione deve ritenersi che
anche la percezione di un trattamento retributivo condizioni
negativamente la concessione della pensione: tale conclusione e'
confermata dal 5 comma dello stesso art. 2 che indica i compensi per
attivita' di lavoro autonomo o subordinato in Italia o all'estero
svolte successivamente alla concessione della pensione quali cause
di incompatibilita' che determinano l'automatica revoca della
pensione.
La percezione di un trattamento retributivo da parte del lavoratore
inabile puo' ricorrere, ad esempio, nei casi di aspettativa per
infermita' prevista da numerosi contratti di lavoro.
(29) Si richiama l'attenzione sul fatto che, ai fini del
riconoscimento del diritto, deve aversi riguardo al mese da cui ha
effetto la cancellazione o la rinuncia e non al mese in cui la
cancellazione o la rinuncia e' stata richiesta.
(30) V."Atti ufficiali" 1984, pag. 997.
(31) Il problema non si pone per gli iscritti nelle gestioni
speciali dei lavoratori autonomi nei confronti dei quali il
pregiudizio ipotizzabile per i lavoratori dipendenti non puo'
verificarsi.
(32) Il 7 comma dell'art. 9 sembra riferirsi all'ipotesi in cui il
riconoscimento dell'inabilita' ha luogo in sede di revisione: il
trattamento piu' favorevole deve peraltro essere garantito anche nel
caso in cui la liquidazione della pensione di inabilita' abbia luogo
in relazione ad una formale domanda di pensione presentata dal
titolare di assegno.
(33) In ordine alla norma anzidetta e' da tenere presente che la sua
applicazione e' limitata alla sola pensione ordinaria di inabilita'
e non anche alla pensione privilegiata di inabilita' atteso che,
come sara' precisato piu' avanti (v. paragrafo 3.4) il diritto a
rendita INAIL e' del tutto incompatabile con il diritto a
quest'ultima prestazione.
(34) Anche se successivo al compimento dell'eta' pensionabile. Per
quanto riguarda la misura del valore retributivo da accreditare per
i periodi riconosciuti figurativamente devono trovare applicazione
le disposizioni di cui ai primi due commi dell'art. 8 della legge n.
155/1981. L'accreditamento, non essendo richiesta la domanda, deve
essere disposto d'ufficio al momento della revoca della pensione.
(35) Il recupero deve essere effettuato secondo la prassi seguita
per il recupero delle prestazioni indebitamente percepite a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria e delle gestioni speciali
per i lavoratori autonomi.
(36) I requisiti amministrativi, secondo quanto precisato alla
precedente nota 4), devono ritenersi automaticamente perfezionati.
(37) Si richiama, in proposito, la circ. n. 53596 AGO del 18
novembre 1983, in Atti Ufficiali 1983, pag. 3103.
(38) E' quindi sufficiente, per il riconoscimento del diritto, che
in favore del richiedente risulti versato o dovuto almeno un
contributo.
(39) Solo la effettiva titolarita' dei trattamenti considerati dalla
norma e non anche il diritto potenziale a detti trattamenti esclude
il diritto all'assegno privilegiato di invalidita' ed alla pensione
privilegiata di inabilita'.
(40) Il diritto all'assegno privilegiato di invalidita' ed alla
pensione privilegiata di inabilita' deve essere riconosciuto anche
se l'interessato ha ottenuto la rendita INAIL quando:
- la rendita sia stata liquidata per un evento diverso da quello che
determinato l'inabilita';
- l'inabilita' sia sopravvenuta per l'aggravarsi delle conseguenze
dell'evento che ha dato luogo alla rendita e l'aggravamento non ha
comportato una maggiorazione della rendita stessa.
(41) Pur facendo la norma esclusivo riferimento ai superstiti
dell'assicurato, il diritto alla pensione privilegiata indiretta
deve ritenersi riconoscibile, in presenza dei presupposti di legge,
anche in favore dei superstiti di titolare di assegno di invalidita'
a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori
dipendenti.
(42) Il diritto alla pensione privilegiata indiretta per inabilita'
deve essere riconosciuto anche in caso di decesso successivo al
compimento dell'eta' pensionabile.
Occorre ricordare, in proposito, che il diritto alla pensione
indiretta si acquista dai superstiti per diritto proprio e non iure
hereditatis non puo' pertanto precludere il riconoscimento del
diritto alla pensione privilegiata indiretta per inabilita' in
favore dei superstiti la circostanza che il dante causa, pur potendo
far valere le altre condizioni richieste dalla legge, non potesse
utilmente richiedere la pensione privilegiata di inabilita' per aver
superato  l'eta' pensionabile.
(43) Solo la effettiva titolarita' dei trattamenti considerati dalla
norma e non anche il diritto potenziale a detti trattamenti esclude
il diritto alla pensione privilegiata di inabilita' indiretta.
(44) Il diritto alla pensione privilegiata di inabilita' indiretta
deve essere riconosciuto anche se i superstiti hanno ottenuto la
rendita INAIL quando:
- la rendita sia stata liquidata ai superstiti in conseguenza di un
evento diverso da quello che ha determinato la morte del dante
causa.;
- la morte sia sopravvenuta per l'aggravarsi delle conseguenze di un
infortunio o di una malattia professionale che aveva gia' dato luogo
a rendita a favore del lavoratore e da tale aggravamento non e'
derivato alcun incremento della rendita INAIL spettante ai
superstiti.
(45) Gli accertamenti di revisione dopo il compimento dell'eta'
pensionabile, devono essere effettuati con particolare cura anche in
considerazione delle difficolta' che il lavoratore potrebbe
incontrare nel conseguimento dei requisiti per la pensione di
vecchiaia.
(46) Per l'individuazione dei redditi da computare ai fini della
determinazione del reddito complessivo annuo si rinvia alle
istruzioni di cui alla circ.n. 53599 AGO - n. 20250 O. del 27
dicembre 1983, lettera a) in Atti ufficiali 1983, pag. 3345.
(47) Se l'accertamento di revisione viene ritardato dal rifiuto
dell'interessato di sottoporsi all'accertamento stesso la decorrenza
dell'eventuale provvedimento di revoca deve essere fissata secondo
quanto stabilito dal comma 5 (v. successivo punto 5.1.5).
(48) Se l'accertamento di revisione riguarda un lavoratore di eta'
superiore a quella pensionabile e' necessario verificare se,
computando anche i contributi figurativi per i periodi di godimento
della pensione di inabilita', risultino conseguiti i requisiti per
il diritto alla pensione di vecchiaia.
In caso affermativo deve farsi luogo alla liquidazione d'ufficio di
quest'ultima prestazione: in caso negativo deve procedersi alla
liquidazione dell'assegno di invalidita' ferma restando la sua
trasformazione in pensione di vecchiaia una volta perfezionati i
relativi requisiti.
(49) Per rettifica si intende il provvedimento di sostituzione della
pensione di inabilita' con l'assegno di invalidita'.
(50) La decisione negativa della Sede costituisce, in tale ipotesi,
conferma del provvedimento di revoca o di rettifica.
(51) La norma individua nella titolarita' della pensione di
inabilita' un presupposto indispensabile per il conseguimento del
diritto all'assegno dal quale restano conseguentemente esclusi,
indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni psico-fisiche,
i soggetti che non risultano in possesso di tale titolo.
(52) La misura dell'assegno spettante dal 1 luglio 1984 e' pari a L.
285.000 mensili.
(53) Dalla dizione della legge si deduce che l'assegno non e' dovuto
anche nei casi di ricovero in istituti di cura o di assistenza
privati quando la relativa spesa sia assunta in carico dalla
Pubblica Amministrazione.
(54) Per prestazione analoga deve intendersi una prestazione
pecuniaria erogata con carattere di continuita' allo scopo di
garantire l'assistenza personale dell'interessato.
(55) Per le prestazione ex lege 222, riconoscibili in relazione a
domande presentate anteriormente al 1 luglio 1984 v. circ. n. 53608
AGO - n. 988 O. - n. 4018 Sn. - n. 941 EAD - n. 303 SL. del 19
luglio 1984.
(56) V. "Atti ufficiali" 1979, pag. 340.
(57) I requisiti in questione sono quelli richiesti prima
dell'entrata in vigore della legge n. 222/1984 per il riconoscimento
del diritto alla pensione di invalidita' ai sensi dell'art. 10 dello
stesso RDL n. 636/1939.
(58) Si ricorda che a norma dell'art. 12 della legge 222 le norme
contenute nella stessa legge n. 222 hanno effetto sulle prestazioni
liquidate con decorrenza successiva all'entrata in vigore della
legge.
(59) Cio' significa che i suddetti periodi devono essere considerati
utili ai fini del diritto e non anche ai fini della misura della
pensione indiretta.