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971230
DIREZIONE CENTRALE
PRESTAZIONI TEMPORANEE
971230
Circolare n. 273
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale medico-
legale Primari Medico-legali
e, per conoscenza,
Al Presidente
Ai Consiglieri di amministrazione
Al Presidente e ai Membri del
Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Ai Presidenti dei Comitati
Amministratori di Fondi, Gestioni
e Casse
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati prov.li
97-273. Legge 24 giugno 1997, n.196: art.24. Intervento del
Fondo di Garanzia in favore dei soci delle cooperative di
lavoro.
DIREZIONE CENTRALE
PRESTAZIONI TEMPORANEE
Roma, 30 dicembre 1997        Ai Dirigenti centrali e periferici
Circolare n. 273              Ai Coordinatori generali, centrali e
                                 periferici dei Rami professionali
                              Al Coordinatore generale medico-
                                 legale Primari Medico-legali
                                 e, per conoscenza,
                              Al Presidente
                              Ai Consiglieri di amministrazione
                              Al Presidente e ai Membri del
                               Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
                              Ai Presidenti dei Comitati
                                 Amministratori di Fondi, Gestioni
                                 e Casse
                              Ai Presidenti dei Comitati regionali
                              Ai Presidenti dei Comitati prov.li
OGGETTO: 97-273. Legge 24 giugno 1997, n.196: art.24. Intervento del
         Fondo di Garanzia in favore dei soci delle cooperative di
         lavoro.
     Con circolare n.77 del 5 aprile 1997, in seguito alle
pronunce della Corte Costituzionale in tema di inapplicabilita' ai
lavoratori soci di cooperative di lavoro dell'intervento del Fondo
di Garanzia, di cui all'art.2 della legge 29 maggio 1982, n.297,
era stato disposto il rimborso alle cooperative, a domanda, della
contribuzione versata per i soci lavoratori, ai fini del
finanziamento del predetto Fondo.
     La legge 24 giugno 1997, n.196 - pubblicata nel Supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.154 del 4 luglio 1997 - ha,
all'art.24, comma 1, disposto che le disposizioni di cui all'art.2
della legge 29 maggio 1982, n.297 e agli artt. 1 e 2 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n.80, si applicano anche ai soci
lavoratori delle cooperative di lavoro; che conservano efficacia i
contributi gia' versati al predetto titolo e che devono essere
restituiti dalle cooperative, entro 90 giorni dalla data di
entrata in vigore della legge, i contributi gia' rimborsati.
     Ai sensi di tale disposizione, pertanto, a decorrere dal
1 .7.1997, la contribuzione al Fondo di Garanzia e' dovuta anche
per i soci lavoratori delle cooperative di lavoro: da cio' deriva
il diritto per i medesimi alla tutela del Fondo stesso.
     Poiche' ai sensi del comma 1 dell'art.24, i contributi
versati antecedentemente all'entrata in vigore della legge
"restano salvi e conservano la loro efficacia ai fini delle
relative prestazioni", le Sedi potranno definire positivamente le
domande di T.F.R. e dei crediti di lavoro, di cui al decreto
legislativo n.80/1992, presentate da lavoratori soci di
cooperative di lavoro, per i quali i contributi sono stati
versati, purche', ovviamente, sussistano tutti gli altri requisiti
previsti dalla vigente normativa.
     Lo stesso comma 1 dell'art.24 dispone, inoltre, che devono
essere restituiti dalle cooperative, senza aggravio di oneri
accessori, i contributi rimborsati in applicazione delle citate
sentenze della Corte Costituzionale. Ove, pertanto, le cooperative
abbiano ottemperato a tale adempimento, le domande presentate dai
soci lavoratori delle medesime sono, in presenza di tutti i
requisiti, suscettibili di accoglimento.
     Nei casi in cui le cooperative non abbiano effettuato
versamenti contributivi per i periodi anteriori al 1  luglio 1997,
nessuna pretesa potra' essere avanzata nei confronti delle
medesime e ai soci lavoratori potra' essere erogata solo la quota
di T.F.R. maturata dopo tale data. Infatti, la specifica
disciplina dei periodi anteriori all'entrata in vigore della legge
in funzione dei contributi versati e comunque non restituiti
all'Istituto comporta che non possa farsi luogo ad alcuna
erogazione, incompatibile con il principio dell'irretroattivita'
della legge.
                                 IL DIRETTORE GENERALE
                                    TRIZZINO