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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 44 del 09-03-2018


Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Roma, 09/03/2018
Circolare n. 44
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
   Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.1
OGGETTO:
Aliquote contributive applicate alle aziende agricole per gli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato per l’anno 2018.
 
SOMMARIO:
1.
FPLD per la generalità delle aziende agricole
2.
FPLD per le aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale
3.
Contributi INAIL dal 1 gennaio 2018 per gli operai agricoli dipendenti
4.  Agevolazioni per zone tariffarie
nel settore agricolo anno 2018
1.
FPLD per la generalità delle aziende agricole.
 
Nel calcolo delle aliquote contributive previste per le aziende che operano nel settore agricolo si deve tener conto delle disposizioni in materia contributiva stabilite dal D.lgs. n. 146/1997. L’articolo 3, comma 1, del citato decreto prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 1998, le aliquote contributive dovute al FPLD dai datori di lavoro agricolo che impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato ed assimilati siano elevate annualmente della misura di 0,20 punti
 
percentuali a carico del datore di lavoro, sino al raggiungimento dell'aliquota complessiva del 32%, a cui si deve aggiungere l’incremento di 0,30 punti percentuali di cui all’articolo 1, comma 769, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
 
Risulta, invece, esaurito l’adeguamento dell’aliquota contributiva a carico del lavoratore in quanto la stessa ha già raggiunto la misura piena.
 
Per 
l’anno 2018
, quindi, l’aliquota contributiva nel settore in argomento è fissata nella misura complessiva del
28,90%,
di cui
8,84%
a carico del lavoratore.
 
Ai fini del versamento della contribuzione, si richiamano le disposizioni in materia di minimali e massimali di legge.
 
 
2.
FPLD per le aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale.
 
L’aliquota contributiva dovuta al FPLD dalle aziende singole o associate di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari con processi produttivi di tipo industriale ha raggiunto, nell’anno 2011, la misura complessiva del 32%, di cui alla legge n. 335/1995, cui si è aggiunto l’aumento di 0,30 punti percentuali previsto dall’articolo1, comma 769, della legge n. 296/2006.
 
Conseguentemente, anche per l’anno 2018, l’aliquota contributiva in argomento resta fissata nella misura del 32,30%, di cui 8,84% a carico del lavoratore.
 
 
3.
Contributi INAIL dal 1 gennaio 2018 per gli operai agricoli dipendenti.
 
Le aliquote INAIL sono invariate. Conseguentemente, in base a quanto disposto dall’articolo 28, comma 3, del D.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, a decorrere dal 1 gennaio 2001 i contributi per l’assistenza infortuni sul lavoro sono fissati nelle seguenti misure:
 
Contribuzione
Misura
Assistenza Infortuni sul Lavoro
10,1250
Addizionale Infortuni sul Lavoro
  3,1185
 
 
4. Agevolazioni per zone tariffarie nel settore agricolo anno 2018.
 
Le agevolazioni in oggetto non hanno subito variazioni. In base alla previsione di cui all’articolo 1, comma 45, della legge di stabilità 2011, sono infatti a regime le misure già in essere fino a luglio 2010.
 
Territori
Misura agevolazione D.L.
Dovuto
Non svantaggiati (ex fiscalizzato Nord)
-
100%
Montani
75%
  25%
Svantaggiati
68%
  32%
 
Tale agevolazione non trova applicazione rispetto al contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n 845.
 
 
Il Direttore Generale
 
 
Gabriella Di Michele
 
Allegato N.1