Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 44 del 24-3-2009.htm
Utilizzo dei buoni lavoro nell’ambito dei lavori domestici ex art. 70, lett. a) decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni
Ufficio Legislativo
Direzione Centrale
Entrate
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Sistemi Informativi e Tecnologici
Direzione Centrale
Bilanci e Servizi fiscali
Ai
Dirigenti
centrali e periferici
Ai
Direttori
delle Agenzie
Ai
Coordinatori
generali, centrali e
Roma, 24 Marzo 2009
periferici
dei Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti
Medici
Circolare n.
44
e, per conoscenza,
Al
Commissario
Straordinario
Al
Presidente
e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente
e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato
della Corte dei Conti delegato
all’esercizio
del controllo
Ai
Presidenti
dei Comitati amministratori
di
fondi, gestioni e casse
Al
Presidente
della Commissione centrale
per
l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
Allegati
3
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Utilizzo dei buoni lavoro nell’ambito dei lavori domestici ex art.
70, lett. a) decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive
modificazioni
SOMMARIO:
1.
Premessa
2.
Utilizzo dei buoni lavoro
(voucher) nell’ambito dei lavori domestici.
3.
Modalità di applicazione
del sistema di regolazione del lavoro occasionale accessorio attraverso i buoni lavoro (voucher)
1.
Premessa
Con circolare della Direzione Generale per il
mercato del lavoro e la Direzione Generale per l'innovazione tecnologica e la
comunicazione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche
Sociali n. 16/SEGR/1044 del 16 febbraio 2009, sono stati forniti chiarimenti
sugli adempimenti connessi alla comunicazione riguardante l’instaurazione, la
proroga, la trasformazione e la cessazione del rapporto di lavoro domestico
(Decreto legge. n. 185 del 29 novembre 2008, convertito, con modificazioni
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2).
Il Ministero ha
precisato che le disposizioni di cui all’art. 16 bis, commi 11 e 12, del
decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008, come convertito dalla legge del 28
gennaio 2009, n. 2, si applicano a tutti i datori di lavoro che assumono alle
proprie dipendenze lavoratori per l’espletamento di attività domestiche, con
l’esclusione delle prestazionirese
“per esigenze solo temporanee di lavoro
domestico”
.
In tale caso può essere utilizzato il lavoro
accessorio di cui all’art. 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, recentemente riformato dal decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, attraverso il sistema di consegna dei
buoni lavoro (c.d. voucher) con i quali i committenti corrispondono la
retribuzione e contestualmente versano la contribuzione a fini previdenziali
e assicurativi verso INPS ed INAIL. Per questo tipo di prestazione non
sussiste obbligo di comunicazione, ma si applicano le specifiche disposizioni
attuative emanate dall’INPS sulla materia, presentate nel successivo
paragrafo 3.
2.
Utilizzo
dei buoni lavoro nell’ambito dei lavori domestici
Con la presente circolare si forniscono indicazioni
riguardanti l’utilizzo delle prestazioni di tipo accessorio nell’ambito di
lavori domestici, resi a favore delle famiglie.
L’istituto delle prestazioni occasionali di tipo
accessorio, come previsto dall’articolo 70 del decreto legislativo n. 276 del
2003 e successive modificazioni, ha la finalità
di
regolamentare, sottoponendole a specifica disciplina retributiva e
contributiva, quelle prestazioni che si qualificano per tratti di
discontinuità e non sono riconducibili a specifiche tipologie di contratti di
lavoro, con la finalità di far emergere
prestazioni oggi rese in forma
irregolare e non coperta da disposizioni normative.
Rientrano nel campo
di applicazione della normativa tutte quelle prestazioni di lavoro domestico
svolte in maniera
meramente occasionale
intendendosi per tali, ai
sensi del comma 2 dell’articolo 70 del predetto d.lgs. n. 276/2003, “
le attività che non danno complessivamente luogo, con riferimento al
medesimo committente, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno
solare
”
. Tale compenso è esente da qualsiasi imposizione
fiscale e non incide sullo status di inoccupato o disoccupato e non richiede
la sottoscrizione di un contratto di lavoro.
In sostanza, per
aderire alla finalità della norma, il ricorso ai voucher per i lavori
domestici può essere effettuato solamente per quelle attività, che per la
loro natura occasionale e accessoria, fino ad oggi non sono assistite da
alcuna tutela previdenziale e assicurativa, quindi attività
non
riconducibili né a un rapporto di lavoro già disciplinato dalla legge
(il
rapporto di lavoro domestico, di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 339 ha uno specifico obbligo assicurativo
previsto dal D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403.)
né a regolamentazioni
contrattuali afferenti a tale ambito lavorativo
(CCNL del 16 febbraio 2007).
Va precisato che le prestazioni di natura
occasionale accessoria non danno diritto alle prestazioni di malattia,
maternità, disoccupazione e assegni familiari. Inoltre, per quanto riguarda i
cittadini extracomunitari, non consentono né il rilascio né il rinnovo del
permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Pertanto, al di fuori di tali particolari
fattispecie, ai rapporti di lavoro domestico caratterizzato da prestazioni
non occasionali e con carattere continuativo (anche se prestato con le
modalità del lavoro ripartito o per un numero limitato di ore) si applicano
le vigenti disposizioni in materia previdenziale ed assicurativa con relativo
obbligo di comunicazione riguardante l’instaurazione, la proroga, la
trasformazione e la cessazione del rapporto medesimo.
3.
Modalità
di applicazione del sistema di regolazione del lavoro occasionale accessorio
attraverso i buoni lavoro (voucher)
Il valore nominale di ogni singolo buono (voucher) è
pari a
10 euro
, (fermo restando che sono disponibili buoni ‘multipli’,
del valore di
50 euro
equivalenti a cinque buoni non separabili)
comprensivo della contribuzione a favore della gestione separata ex articolo
2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n.335 (convenzionalmente stabilita
dall’art 72, comma 4 del d.lgs. 276/2003 e successive modifiche, per questa
tipologia lavorativa, nell’aliquota del
13%
), di quella in favore
dell’INAIL (
7%
) e di una quota pari al 5% per la gestione del servizio.
Il valore netto del voucher da
10 euro
nominali, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del
prestatore, è quindi pari a
7,50 euro
. Il valore netto del buono
‘multiplo’ da
50 euro
, cioè il corrispettivo netto della prestazione,
in favore del prestatore, è quindi pari a
37,50 euro
.
L’Istituto ha predisposto due modalità di
applicazione del sistema di regolazione del lavoro occasionale di tipo
accessorio attraverso i buoni lavoro (voucher):
A. un processo che
prevede l’accredito del corrispettivo della prestazione attraverso una
procedura telematica (
c.d. voucher telematico);
B. un processo che
prevede l’acquisto e la riscossione di buoni (voucher) cartacei. I buoni
(voucher) sono disponibili per l’acquisto su tutto il territorio nazionale,
presso le sedi provinciali INPS. La riscossione dei buoni da parte dei
prestatori può avvenire presso tutti gli uffici postali sul territorio
nazionale.
Il flusso procedurale è stato predisposto in modo da
consentire al committente e al prestatore la più ampia scelta di canali di
accesso, sia nella fase di registrazione/accreditamento, che in quella di
pagamento (acquisto dei voucher e riscossione), riducendo al minimo gli
adempimenti per ciascuna delle due parti, per assolvere ai quali si potrà
utilizzare, a discrezione:
Contact
center Inps/Inail (numero gratuito 803.164);
Sito
internet
www.inps.it;
Sedi
Inps;
Associazioni
di categoria dei datori di lavoro, firmatarie del CCNL di settore.
All’interno del flusso sono ricomprese le
comunicazioni all’INAIL, da effettuarsi
prima dell’inizio della
prestazione
, concernenti i dati riferiti all’attività lavorativa affidata
al prestatore (luogo e periodo della prestazione) nonchè i dati anagrafici
del committente e del prestatore. Tali comunicazioni devono intendersi
riferite anche alle eventuali variazioni sopravvenute del periodo di lavoro
(cessazione/nuova assunzione, con conseguente modifica del periodo di
attività) che devono essere trasmesse all’INAIL sempre preventivamente
rispetto all’inizio della medesima variazione.
Per tali comunicazioni l’INAIL mette a disposizione
il fax n. 800.657657.
Per quanto attiene alle istruzioni operative e
procedurali, si fa rinvio alle indicazioni contenute nelle circolari già
emanate dall’Istituto per l’applicazione del lavoro occasionale di tipo
accessorio nel settore agricolo e nei settori del commercio, turismo e
servizi (circolari n. 81 del 31 luglio 2008, n. 94 del 27 ottobre 2008,
circolare n. 104 del 1 dicembre 2008, allegate).
Il Direttore generale
Crecco
Allegati
circolare n. 81 del 31
luglio 2008
circolare n. 94 del 27 ottobre 2008
circolare
n. 104 del 1 dicembre 2008
Allegato N.1
Allegato N.2
Allegato N.3