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Circolare numero 56 del 08-03-2017


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Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 08/03/2017
Circolare n. 56
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
   Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.1
OGGETTO:

Procedura di Iscrizione e Variazione Azienda.

Aggiornamento del manuale di classificazione dei datori di lavoro.

Obblighi in materia di censimento delle unità produttive.

SOMMARIO:

Con la presente circolare vengono forniti chiarimenti sulla procedura di Iscrizione e Variazione Azienda in riferimento alla codifica delle attività non censite dall’Istat e in riferimento al concetto di unità produttiva.

Inoltre vengono fornite precisazioni in merito alla classificazione delle attività di gelaterie e pasticcerie.

Da ultimo, si allega il manuale di classificazione dei datori di lavoro aggiornato a gennaio 2017. 

Indice:

Premessa

1. Modifica della codifica delle attività non censite dall’Istat

2. Gelaterie e pasticcerie

3. Aggiornamento manuale di classificazione dei datori di lavoro

4. Unità produttiva

    4.1  Concetto di Unità produttiva. Precisazioni

    4.2 Apertura e gestione delle Unità produttive. Istruzioni operative       

Premessa

 

Con la circolare n. 80 del 25 giugno 2014 è stata rilasciata in produzione la procedura automatizzata di inquadramento dei datori di lavoro, con la quale l’Istituto ha anche allineato la propria codifica delle attività a quella stabilita dall’ISTAT con la codifica ATECO 2007. In tale occasione è stato pubblicato il nuovo manuale di classificazione dei datori di lavoro, nel quale sono state recepite le innovazioni normative intervenute nel corso del tempo.

 

 

1.   Modifica della codifica delle attività non censite dall’ISTAT.

 

Il manuale pubblicato nel 2014 contiene una sezione dedicata ad alcune tipologie di attività che, per la loro natura, non sono censite dall’ISTAT in maniera specifica ma che, per esigenze di carattere procedurale interne all’Istituto, necessitavano e necessitano comunque di essere codificate.

 

A fini esclusivamente interni, come è stato descritto a pagina 271 del manuale, le attività dei datori di lavoro non censite dall’Istat erano state identificate con i seguenti codici Ateco2007 “fittizi”:

 

  • 99.99.97         “Parlamentari – assunzione diretta di assistenti;
  • 99.99.98         “Cantieri di lavoro – allievi”;
  • 99.99.99         “Condomini e proprietari di fabbricato (portiere e addetto alle pulizie)”.

 

 

Allo scopo di allineare l’assetto della predetta codifica al sistema di classificazione adottato dall’Istat, i sopra citati codici sono ridefiniti come di seguito indicato, con effetto retroattivo:

 

  • le attività di cui al codice ATECO 99.99.97 sono riportate nell’ambito del codice ATECO 84.11.10 “Attività degli organi legislativi ed esecutivi, centrali e locali; amministrazione finanziaria”; amministrazioni regionali, provinciali e comunali”;
  • le attività di cui al codice ATECO 99.99.98 sono riportate nell’ambito del codice ATECO 85.59.20 “Corsi di formazione e di aggiornamento professionale”;
  • le attività di cui al codice ATECO 99.99.99 sono riportate nell’ambito del codice ATECO 97.00.00 “Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico”.

 

Pertanto, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente circolare, nelle domande di iscrizione dei datori di lavoro in argomento, dovranno essere utilizzate esclusivamente le seguenti codifiche:

 

  • 84.11.10         “Parlamentari – assunzione diretta di assistenti;
  • 85.59.20         “Cantieri di lavoro – allievi”;
  • 97.00.00         “Condomini e proprietari di fabbricato (portiere e addetto alle pulizie)”.

 

Non saranno più accettate le codifiche 99.99.97; 99.99.98 e 99.99.99.

 

Le matricole presenti in archivio con i codici “fittizi” saranno aggiornate alla nuova codifica direttamente a cura della Direzione Generale; nessun adempimento è richiesto alle aziende e alle strutture territoriali dell’INPS.

 

Nulla cambia per l’inquadramento dei datori di lavoro interessati che continuano ad essere inquadrati con i c.s.c. 70701 (Parlamentari – assunzione diretta di assistenti); 11601 c.a. 8C (Cantieri di lavoro – allievi) e 70601 (Condomini e proprietari di fabbricato – portiere e  addetto alle pulizie).

 

 

2.   Gelaterie e pasticcerie

 

In ordine  allo svolgimento dell’attività delle gelaterie e pasticcerie, bisogna distinguere la produzione industriale o artigianale dei prodotti dalla gelateria o pasticceria intesa come luogo aperto al pubblico nel quale si vende e si consuma il prodotto (cfr. le disposizioni in materia di attività dei pubblici esercizi contenute nella legge 25/8/1991 n. 287).

 

Nella prima ipotesi, l’inquadramento previsto è nell’industria o nell’artigianato, con i c.s.c. 10407/40407 e Ateco2007 10.52.00 per la produzione di gelati; con i c.s.c. 10405/40405 e Ateco2007 10.71.20 per la produzione di pasticceria. Nella seconda ipotesi, si tratta di gelaterie e pasticcerie facenti parte delle attività di somministrazione al pubblico di cibi e bevande per le quali, in entrambi i casi, l’inquadramento previsto è con il c.s.c. 70504 e l’Ateco2007  56.10.30 (o 56.10.41 per le gelaterie e pasticcerie ambulanti).

 

Qualora la produzione del bene venduto sia fatta direttamente dal titolare, l’attività rientra tra quelle artigiane; in quest’ipotesi, tuttavia, perché avvenga l’inquadramento nel settore artigianato con il c.s.c. 40407 (per la produzione di gelati) o con il c.s.c. 40405 (per la produzione di pasticceria) - a fronte dell’Ateco2007 56.10.30 – è necessario che venga posto in vendita in modo esclusivo  o assolutamente prevalente il prodotto artigianale e non anche altre bevande e che il prodotto venga venduto solo per asporto o per essere consumato sul posto, ma senza posti a sedere che presuppongano un servizio al tavolo. In caso contrario, l’attività dovrà essere ricondotta nell’ambito dei pubblici esercizi, con il c.s.c. 70504.

 

Infine, si ribadisce che l’inquadramento nel settore industria sarà possibile – come sopra precisato – soltanto qualora si tratti di un’attività di produzione di gelati o di pasticceria svolta in un laboratorio o in un opificio che non abbia le caratteristiche di locale aperto al pubblico.

 

3.   Aggiornamento del manuale di classificazione dei datori di lavoro

 

In considerazione delle innovazioni di carattere procedurale intervenute dal 2014, in particolare con l’estensione del sistema UniEmens alle Gestioni previdenziali ex Enpals (spettacolo e sport professionistico), delle modifiche di alcune codifiche di attività sopra illustrate e alla luce degli approfondimenti effettuati su alcune tipologie di attività per le quali é stato previsto l’inquadramento anche nel settore artigianato, si ritiene necessario pubblicare, in allegato alla presente circolare, il manuale di classificazione dei datori di lavoro aggiornato, che sarà reso disponibile anche nel sito Internet dell’Istituto, nella sezione Informazioni – Aziende, consulenti e professionisti.

 

Nella stesura del manuale è stata mantenuta l’impostazione iniziale, che evidenzia in appositi box i criteri di inquadramento particolari, tra i quali quelli trattati nella presente circolare.

 

 

4.   Unità produttiva

 

4.1 Concetto di Unità produttiva. Precisazioni

 

Innanzitutto, si ritiene opportuno evidenziare che i datori di lavoro sono tenuti a comunicare i dati relativi alle unità produttive.

 

In merito al concetto di unità produttiva e sulle differenze con quello di unità operativa, si richiamano di seguito le precisazioni fornite nel punto 2.1 della circolare n. 9 del 19/1/2017.

 

In particolare, si ribadisce che l’unità produttiva si identifica con la sede legale, gli stabilimenti, le filiali e i laboratori distaccati dalla sede, che abbiano un’organizzazione autonoma.

 

Costituiscono indice dell’organizzazione autonoma lo svolgimento nelle sedi, stabilimenti, filiali e laboratori distaccati, di un’attività idonea a realizzare l’intero ciclo produttivo o una sua fase completa, unitamente alla presenza di lavoratori in forza in via continuativa.

 

Di seguito, si ribadiscono gli indicatori delle caratteristiche che l’unità produttiva deve possedere e che devono essere oggetto di autocertificazione da parte delle aziende, in sede di iscrizione in anagrafica aziende.

 

A parziale modifica di quanto disciplinato in materia dalla circolare n. 139 del 2016, si precisa che con l’autocertificazione dell’autonomia organizzativa l’azienda dichiara, sotto la propria responsabilità, che l’unità produttiva è lo stabilimento o la struttura finalizzata alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria o tecnico funzionale, intendendosi con tali accezioni il plesso organizzativo che presenta una fisionomia distinta ed abbia, in condizioni di indipendenza, un proprio riparto di risorse disponibili così da permettere in piena autonomia le scelte organizzative più confacenti alle caratteristiche funzionali e produttive dell’unità.

 

Con l’autocertificazione dell’idoneità a realizzare l’intero ciclo produttivo, o una fase completa di esso, l’azienda dichiara sotto la propria responsabilità che il plesso organizzativo esplica, in tutto o in parte, l'attività di produzione di beni o servizi dell'impresa medesima, della quale costituisce elemento organizzativo, non limitandosi  alla realizzazione di meri scopi strumentali sia rispetto ai generali fini dell’impresa, sia rispetto ad una fase completa dell’attività produttiva della stessa.

 

Infine, l’unità produttiva deve avere maestranze adibite in via continuativa.

 

In caso di cantieri edilizi e affini (compresa l’impiantistica industriale), si richiama quanto già espresso nella citata circolare n. 9/2017 e si ribadisce che, oltre ai controlli automatizzati già svolti dalle procedure informatiche, saranno previste ulteriori verifiche su base campionaria di natura amministrativa e/o ispettiva in ordine alla effettività dei requisiti caratterizzanti l’unità produttiva.

 

Sul piano applicativo, anche allo scopo di semplificare la gestione delle unità produttive da parte delle aziende e degli intermediari previdenziali, sono state integrate e parzialmente modificate le istruzioni operative fornite con la circolare n. 197/2015, al par. 1.4 (nozione di unità produttiva).

In particolare, nel sistema di anagrafica aziendale e nel flusso UniEmens, sezione PosContributiva, nell’ambito dell’elemento DenunciaIndividuale, viene introdotto il nuovo elemento denominato UnitaProduttiva (sull’obbligatorietà della valorizzazione di tale elemento per le aziende si veda diffusamente, il punto 2.1 della circolare n.9/2017, già citata). 

 

Sarà cura dei datori di lavoro verificare, ed eventualmente aggiornare, il censimento delle unità produttive e dei lavoratori distribuiti presso le unità produttive, ai fini della nuova valorizzazione dell’elemento UnitaProduttiva. Il censimento delle unità produttive, da parte dei datori di lavoro, sarà oggetto di controllo da parte degli operatori delle strutture territoriali dell’Istituto.

 

Pertanto, a modifica di quanto indicato nell’ambito della circolare n. 197/2015 (par. 1.4) e n.176/2016 (par. 4), viene preservato l’attuale assetto dell’anagrafica aziendale relativo all’elemento UnitaOperativa. Nello specifico, l’elemento UnitaOperativa continua ad essere inteso quale luogo ove viene svolta in maniera stabile l’attività lavorativa di uno o più dipendenti (Circ. n. 172/2010), ovvero sezione produttiva avente caratteristiche di omogeneità.

 

In relazione al termine di presentazione della comunicazione di apertura della nuova unità produttiva, si richiamano le disposizioni già impartite al punto 2.4 della circolare n. 9/2017.

 

4.2 Apertura e gestione delle Unità produttive. Istruzioni operative

 

Tenendo fermo quanto riportato al punto 2.2 della circolare 9/2017 sopra richiamata e ad integrazione dello stesso,  si sottolinea ancora una volta l’importanza della distinzione tra il concetto di unità produttiva e di unità operativa, al fine della loro corretta valorizzazione all’interno della procedura Iscrizione e Variazione Azienda.

 

In relazione all’elemento Unità operativa, nulla cambia rispetto a quanto già stabilito, da ultimo, con la circolare 197/2015.

 

Dopo aver selezionato la voce “Comunicazione unità produttiva/Accentramento contributivo” ed aver proseguito fino ad aver cliccato sul pulsante “Comunicazione unità operativa-produttiva”, apparirà la pagina sulla quale è possibile inserire o modificare le unità operative-produttive;

 

se ci sono unità accentrate, non compariranno perché è stata selezionata la funzione “Comunicazione unità operativa” e non “Accentramento contributivo”;

 

- premere il tasto “inserisci” per inserire una nuova unità;

- compilare le informazioni richieste;

- se si tratta di unità operativa, spuntare l’apposita casella;

- se si tratta di unità produttiva, spuntare l’apposita casella;

- nel caso in cui si spunti “Unità produttiva”, appare una dichiarazione che occorre sottoscrivere per poter proseguire (tale obbligo sussiste anche in caso di modifica di una unità già esistente); in relazione alla dichiarazione in questione, si reputa opportuno evidenziare che l’autonomia riferita all’unità produttiva si differenzia - non rivestendone le caratteristiche - da quella in presenza della quale è prevista l’assegnazione di distinte posizioni contributive, come da ultimo ribadito nelle circolari 172/2010 e 80/2014;

- nel caso in cui non si voglia effettuare la sottoscrizione, rimuovere la spunta da “unità produttiva”;

- dopo aver immesso tutti i dati necessari, premere “salva”;

- si ritornerà all’elenco delle unità produttive- operative, il quale conterrà la nuova unità appena inserita;

- prima di registrare la richiesta, è possibile visualizzare l’anteprima in PDF dei dati trasmessi;

- se sono corretti, premere “Registra Richiesta”, altrimenti premere “pagina precedente” per fare le opportune modifiche;

- se la registrazione è andata a buon fine, apparirà la dicitura “La richiesta è stata registrata con numero di protocollo……”;

- apparirà il tasto “cliccare qui per la ricevuta della richiesta di accentramento in formato PDF”, che consente di visualizzare la ricevuta;

- in caso di errore, apparirà il relativo messaggio invece del tasto della visualizzazione ricevuta.

 

  Il Direttore Generale  
  Gabriella Di Michele