Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 58 del 20-4-2009.htm
Trattamento di integrazione salariale ordinaria - computo dei limiti temporali di cui all’art. 6 legge 20.5.1975 n. 164.
Direzione Generale
Ai
Dirigenti
centrali e periferici
Ai
Direttori
delle Agenzie
Ai
Coordinatori
generali, centrali e
Roma, 20 Aprile 2009
periferici
dei Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti
Medici
Circolare n.
58
e, per conoscenza,
Al
Commissario
Straordinario
Al
Presidente
e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente
e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato
della Corte dei Conti delegato
all’esercizio
del controllo
Ai
Presidenti
dei Comitati amministratori
di
fondi, gestioni e casse
Al
Presidente
della Commissione centrale
per
l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Trattamento di integrazione salariale ordinaria - computo dei
limiti temporali di cui all’art. 6 legge 20.5.1975 n. 164.
SOMMARIO:
Nuovo criterio di calcolo della settimana integrabile computata a
giorni.
L’
art. 6 della legge 20 maggio 1975, n. 164,
stabilisce che «l'integrazione salariale (.…) è corrisposta fino ad un
periodo massimo di 3 mesi continuativi; in casi eccezionali detto periodo può
essere prorogato trimestralmente fino ad un massimo complessivo di 12 mesi».
Tali
limiti – trimestrale e mensile – computati alla stregua del calendario comune
(artt. 2962 e 2963 cod. civ.)
comportano un utilizzo
temporale rigido del beneficio.
Tale
interpretazione risulta insensibile rispetto all’ attuale tipologia di organizzazione lavorativa –
caratterizzata da una estesa flessibilità - ed all’assetto orario che le
imprese – soprattutto in questo periodo -
intendono adottare nello svolgimento dell'attività produttiva.
Nell’ attuale fase di
temporaneo rallentamento dell’attività produttiva risulta cruciale consentire
un utilizzo flessibile degli strumenti di sostegno al reddito al fine di
consentire alle imprese il superamento dell’ attuale periodo di crisi
modulando l’ utilizzo della forza lavoro in relazione all’ andamento dei
mercati nazionale ed internazionale.
A tal fine si è definita
una interpretazione evolutiva della norma per individuare, d’ intesa con il
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, un nuovo e più
flessibile criterio di computo dei limiti temporali di concessione del
trattamento di integrazione salariale ordinaria.
Pertanto
i limiti massimi di cui alla norma sopra riportata possono essere computati avuto riguardo non ad
un’intera settimana di calendario ma alle singole giornate di sospensione del
lavoro e considerando usufruita una settimana solo allorché la contrazione
del lavoro abbia interessato sei giorni, o cinque in caso di settimana corta.
Tale
nuova modalità di computo – fermi restando gli altri requisiti previsti dalle
norme - dovrà essere valutata dalle Commissioni provinciali in sede di
ammissione all’integrazione salariale, anche alla luce della lettera
circolare n. 14/5251 del 30 marzo 2009 del Ministero del Lavoro.
A far
data dalla presente circolare le aziende ricadenti nella fattispecie di cui
sopra (settimane usufruite parzialmente) comunicheranno all’ Inps il numero
di settimane effettivamente usufruite
(somma di singoli giorni diviso 5/6) affinchè l’ Istituto ne tenga
conto ai fini del computo delle 52 settimane.
Il Direttore generale
Crecco