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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 58 del 20-4-2009.htm
  
Trattamento di integrazione salariale ordinaria - computo dei limiti temporali di cui all’art. 6 legge 20.5.1975 n. 164.
  


 
Direzione Generale
 
 
 
Ai
Dirigenti centrali e periferici
 
Ai
Direttori delle Agenzie
 
Ai
Coordinatori generali, centrali e
Roma, 20 Aprile 2009
 
periferici dei Rami professionali
 
Al
Coordinatore generale Medico legale e
 
 
Dirigenti Medici
 
 
 
Circolare n.  58
 
e, per conoscenza,
 
 
 
 
Al
Commissario Straordinario
 
Al
Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
 
Al
Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
 
Al
Magistrato della Corte dei Conti delegato
 
 
all’esercizio del controllo
 
Ai
Presidenti dei Comitati amministratori
 
 
di fondi, gestioni e casse
 
Al
Presidente della Commissione centrale
 
 
per l’accertamento e la riscossione
 
 
dei contributi agricoli unificati
 
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
 
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
 
 
OGGETTO:
Trattamento di integrazione salariale ordinaria - computo dei limiti temporali di cui all’art. 6 legge 20.5.1975 n. 164.
 
SOMMARIO:
Nuovo criterio di calcolo della settimana integrabile computata a giorni.
 
 
 
L’ art. 6 della legge 20 maggio 1975, n. 164,  stabilisce che «l'integrazione salariale (.…) è corrisposta fino ad un periodo massimo di 3 mesi continuativi; in casi eccezionali detto periodo può essere prorogato trimestralmente fino ad un massimo complessivo di 12 mesi».
 
Tali limiti – trimestrale e mensile – computati alla stregua del calendario comune (artt. 2962 e 2963 cod. civ.)  comportano  un utilizzo temporale rigido del beneficio.
 
Tale interpretazione risulta insensibile rispetto all’ attuale tipologia  di organizzazione lavorativa – caratterizzata da una estesa flessibilità - ed all’assetto orario che le imprese – soprattutto in questo periodo -  intendono adottare nello svolgimento dell'attività produttiva.
 
Nell’ attuale fase di temporaneo rallentamento dell’attività produttiva risulta cruciale consentire un utilizzo flessibile degli strumenti di sostegno al reddito al fine di consentire alle imprese il superamento dell’ attuale periodo di crisi modulando l’ utilizzo della forza lavoro in relazione all’ andamento dei mercati nazionale ed internazionale.
 
A tal fine si è definita una interpretazione evolutiva della norma per individuare, d’ intesa con il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, un nuovo e più flessibile criterio di computo dei limiti temporali di concessione del trattamento di integrazione salariale ordinaria.
 
Pertanto i limiti massimi di cui alla norma sopra riportata possono   essere computati avuto riguardo non ad un’intera settimana di calendario ma alle singole giornate di sospensione del lavoro e considerando usufruita una settimana solo allorché la contrazione del lavoro abbia interessato sei giorni, o cinque in caso di settimana corta.
 
Tale nuova modalità di computo – fermi restando gli altri requisiti previsti dalle norme - dovrà essere valutata dalle Commissioni provinciali in sede di ammissione all’integrazione salariale, anche alla luce della lettera circolare n. 14/5251 del 30 marzo 2009 del Ministero del Lavoro.
 
A far data dalla presente circolare le aziende ricadenti nella fattispecie di cui sopra (settimane usufruite parzialmente) comunicheranno all’ Inps il numero di settimane effettivamente usufruite  (somma di singoli giorni diviso 5/6) affinchè l’ Istituto ne tenga conto ai fini del computo delle 52 settimane.
 
 
 
                                                                                   Il Direttore generale
                                                                                              Crecco