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Versione Grafica

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 6 del 15-01-2016


Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Roma, 15/01/2016
Circolare n. 6
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
   Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.1
OGGETTO:
Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica. Aggiornamento del contributo a carico degli iscritti.
SOMMARIO:
Aggiornamento del contributo dovuto per l’anno 2014; indicazioni su pagamenti con modalità MAV, pagamenti cumulativi,  bonifico sulla contabilità speciale della Sede di Terni e sul conto bancario della Sede.
Precisazioni su rimborsi, adempimenti cumulativi, decorrenza dell’obbligo contributivo, adempimenti a cui sono tenute le Curie.
Recupero delle differenze contributive dovute per i periodi pregressi.
Aggiornamento del contributo dovuto per l’anno 2014.
 
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 27 novembre 2015 è stato pubblicato il Decreto Interministeriale del 30 ottobre 2015 (All. 1) che ridetermina, ai sensi dell’art. 20 della legge 22 dicembre 1973, n. 903, il contributo dovuto
per l’anno 2014
dagli iscritti al Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica.
 
Detto contributo è di euro 1.718,64 annui (euro 286,44 bimestrali ed euro 143,22 mensili); tale importo resta provvisoriamente confermato anche per gli anni 2015, 2016 e 2017 fino a che non sarà emanato un nuovo decreto che, in base al disposto della richiamata norma, ne vari l’ammontare.
 
Qui di seguito si riportano gli importi dovuti, quale conguaglio dei contributi già versati per gli anni 2014 e 2015, dagli iscritti al predetto Fondo:
 
Contributo annuo aggiornato
euro
1.718,64
Contributo annuo già dovuto
euro
1.699,92
Differenza dovuta per ciascun anno
euro
18,72
 
L’importo dovuto a titolo di conguaglio per un bimestre è di euro 3,12  e per un mese euro 1,56.
 
Considerati i tempi necessari per la predisposizione dei nuovi bollettini da inviare agli iscritti al Fondo, il termine di versamento senza aggravio di interessi è fissato al
31/03/2016
e attiene alle sole integrazioni dovute per gli anni precedenti. La contribuzione riferita al 2016 deve essere adeguata ai nuovi importi fin dalla prima scadenza.
 
Modalità di pagamento a mezzo MAV.
 
Con circolare 30 del 21 febbraio 2013, anche per i versamenti riferiti alla contribuzione dovuta dagli iscritti al Fondo Clero è stato introdotto il bollettino MAV -pagamento mediante avviso- in sostituzione del bollettino di conto corrente postale.
 
Il bollettino MAV può essere pagato dal destinatario senza commissione presso gli sportelli delle banche, nonché su internet per chi dispone di servizi di banca telematica, oppure presso gli uffici postali con addebito della commissione.
 
La modalità MAV è riferita ai soli iscritti che provvedono autonomamente al versamento:
Sacerdoti secolari cattolici esclusi dal sostentamento di cui alla legge 222 del 20 maggio 1985;
Ministri di Culto acattolici tenuti all’assolvimento individuale sulla base di quanto disposto per ciascuna Confessione dal relativo Decreto Interministeriale (secondo comma dell’art 5 della Legge 903 del 22 dicembre 1973) che ha esteso al Culto di appartenenza le disposizioni della L. 903/73;
Sacerdoti secolari cattolici e Ministri di Culto acattolici in contribuzione volontaria.
L’iscritto riceverà la fornitura MAV anche per l’intero 2016.
     
Dal sito Internet www.inps.it, nella sezione
Servizi Online – Portale dei Pagamenti – Fondo Clero – Entra nel servizio
è possibile ottenere l’immediata stampa di un altro MAV conforme a quello ricevuto.
Il servizio è stato attivato per evitare che lo smarrimento del MAV ricevuto in fornitura induca l’iscritto ad utilizzare un ordinario bollettino postale compilandolo autonomamente.
 
L’introduzione del MAV ha disattivato
il pagamento con bollettino postale;
il corrispondente conto corrente postale intestato alla Sede di Terni  è stato chiuso definitivamente il 31 marzo 2013.
 
 
Pagamenti cumulativi e bonifico.
 
Permane confermata la modalità del versamento unico a mezzo bonifico per i pagamenti a cura:
dell’Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero, con riferimento ai Sacerdoti cattolici rientranti nel sistema del sostentamento di cui alla L. 222/85;
 
delle diverse Confessioni acattoliche, con riferimento ai propri Ministri di Culto nei casi in cui il Decreto -che ha esteso al Culto l’applicabilità della L. 903/73- preveda l’adempimento unico.
 
Con la chiusura del conto corrente postale dedicato, i predetti versamenti cumulativi dovranno essere effettuati  esclusivamente con bonifico diretto in Tesoreria provinciale sulla contabilità speciale intestata alla sede di Terni
 
IBAN:
IT06H0100003245321200001248
BIC:BITAITRRENT valido anche per i versamenti all’interno dell’
area euro
 
I bonifici provenienti dall’area
extra euro
dovranno essere indirizzato sul conto corrente che la medesima sede intrattiene con Casse di Risparmio dell’Umbria sulla filiale n. 00430 – “Terni Sede”, il cui IBAN è IT13 G063 1514 4051 0000 0004 580, CRSPIT3S.
 
Oltre che per i versamenti cumulativi effettuati da soggetti diversi dagli iscritti al Fondo Clero, l’utilizzo del bonifico viene eccezionalmente consentito anche ai singoli iscritti che si trovino all’estero (contribuenti volontari o contribuenti obbligatori al servizio di una Diocesi italiana o figura equivalente per i Ministri di Culto acattolici) per i pagamenti a cui sono tenuti alle regolari scadenze.
 
La deroga è stata prevista per facilitare l’adempimento fuori del territorio nazionale.
 
Si evidenzia che i soggetti in questione comunque riceveranno la dotazione MAV all’indirizzo registrato negli archivi.
 
I predetti iscritti potranno avvalersi del bonifico diretto in tesoreria,  in sostituzione dell’utilizzo del MAV,
a condizione che richiedano autorizzazione preventiva alla Sede Inps di Terni
, Polo unico nazionale per la gestione degli adempimenti riferiti al Fondo Clero.
 
L’assenso della Sede è essenziale per consentire l’accredito delle somme a cura dell’operatore, il quale dovrà poi ricondurre il pagamento che perverrà con bonifico, provvedendo ad un abbinamento manuale.
 
Con riferimento ai bonifici - sia di singoli iscritti che cumulativi -  l’acquisizione dell’importo sarà possibile unicamente se nel campo
causale
sono presenti:
 
1) la parola “CLERO”;
 
2) il codice fiscale del Sacerdote o Ministro di culto per i bonifici di singoli iscritti, ovvero l’identificativo dell’ICSC o della Confessione acattolica per i bonifici cumulativi;
 
3) il periodo di riferimento (aaaa, mm, gg).
 
In assenza degli elementi appena descritti e, con esclusivo riferimento ai soli bonifici dei singoli iscritti, in assenza dell’autorizzazione preventiva della sede di Terni, il pagamento non verrà attribuito in estratto conto per mancanza di individuazione certa della posizione previdenziale.
 
In conformità alle regole generali, l’autorizzazione fornita dalla Sede di Terni conserva validità anche per le scadenze successive alla prima richiesta, fin quando l’iscritto non ne chieda la revoca.
 
Si precisa che l’autorizzazione può essere chiesta a mezzo posta ordinaria, via mail alla casella istituzionale “Fondo.Clero@inps.it”, oppure via fax al n. 0744469309.
 
Gli operatori contabili della sede di Terni acquisiranno gli incassi per bonifici singoli e per quelli cumulativi avendo cura di trasmettere al settore amministrativo di riferimento gli estremi degli avvenuti versamenti tramite la stampa dei relativi biglietti contabili e della documentazione disponibile (quietanze RE.BI., estratto conto bancario). La procedura amministrativa provvederà alla successiva ripartizione ai conti di definitiva imputazione.
 
 
 
Precisazioni su rimborsi, adempimenti cumulativi, decorrenza dell’obbligo contributivo, adempimenti a cui sono tenute le Curie
 
I controlli attivi nelle nuove procedure di contabilizzazione non consentono, come in passato, di abbattere il totale bimestrale mediante compensazioni tra importo dovuto e presunti crediti autonomamente accertati dal versante.
 
I soggetti tenuti all’adempimento cumulativo (Istituto Centrale per il Sostentamento e Confessioni Acattoliche ove previsto) sono tenuti ad adeguarsi a tali vincoli, secondo i quali l’importo pagato in ogni bimestre non può essere difforme dalla sommatoria dei singoli contributi individuali dovuti nel medesimo bimestre; non sono ammesse detrazioni con valori negativi.
 
Le domande di rimborso dovranno essere gestite con distinta operazione amministrativa e contabile. L’Istituto Centrale per il Sostentamento o la  Confessione Acattolica saranno tenuti a presentare apposita richiesta, anche cumulativa per più iscritti. Per ciascun ministro di culto la richiesta dovrà essere motivata e suffragata da idonea documentazione (a titolo esemplificativo per il clero cattolico: provvedimento di riduzione allo stato laicale, di sospensione, di esclusione dal sostentamento con effetto retroattivo, ecc).
 
E’ sufficiente la sola motivazione e non anche la documentazione a sostegno, in caso di richiesta di rimborso riferita a errato versamento di contribuzione successiva alla decorrenza della pensione (in tale evenienza gli Uffici potranno rilevare direttamente l’indebito dalla consultazione degli archivi). 
 
La Sede di Terni provvederà all’istruttoria delle richieste di rimborso ed alla restituzione - con distinto atto contabile - della contribuzione che accerterà non dovuta.
 
In merito all’insorgenza dell’obbligo contributivo, si ricorda che questo decorre dall’acquisizione dello
status
di ministro di culto o dall’inizio del ministero in Italia (art. 5 L. 903/73) ed in particolare, ai sensi del comma 6, art. 42 L. 488/99, a  partire dal 1° gennaio 2000 l'iscrizione al
Fondo
è estesa anche ai
sacerdoti ed ai ministri di culto che
non hanno cittadinanza italiana
e che sono presenti in Italia al servizio di diocesi italiane e delle Chiese o Enti non cattolici  riconosciuti. Dalla stessa decorrenza è dovuta l'iscrizione al Fondo anche per i sacerdoti e i ministri di culto aventi la cittadinanza italiana ed
operanti all'estero
al servizio di diocesi italiane e delle Chiese o Enti non cattolici riconosciuti. 
 
Con esclusivo riferimento al clero cattolico, ne deriva che
 a) non esiste identità temporale tra obbligo contributivo ed accesso al sistema sostentamento;
b) il sostentamento interviene in un tempo successivo all’ordinazione o all’inizio del ministero in Italia e, per taluni, il sostentamento potrebbe essere anche escluso;
c)  grava esclusivamente sul ministro di culto la contribuzione dovuta nel periodo compreso tra ordinazione sacerdotale e inserimento nel sistema di sostentamento; oppure nel periodo compreso tra ingresso nel clero secolare (di un soggetto già ordinato regolare) e inserimento nel sistema di sostentamento; o ancora del periodo compreso tra ingresso in Italia e inserimento nel sistema di sostentamento; o, in ultimo, in caso di esclusione dal sostentamento per cessazione del titolo.
 
Al fine di evitare carenze contributive in estratto conto spesso rilevate dall’interessato all’atto del pensionamento  o comunque a decorso termine prescrizionale già intervenuto, e considerato che qualora l’interessato non abbia titolo  al sostentamento potrebbe  -in buona fede-  ignorare gli oneri previdenziali a cui è tenuto, è opportuno dettagliare il contenuto dell’obbligo contributivo e dei  correlati adempimenti posti a carico delle Curie e dell’Istituto Centrale di Sostentamento del Clero.
 
La contribuzione al Fondo Clero ha natura obbligatoria e scaturisce dallo
status
di ministro di culto; ai sensi dell’art. 5 della L. 903/73 lo
status
deve essere attestato dall’ordinario che esercita sul medesimo la giurisdizione secondo le norme del diritto canonico.
 
Ne deriva che su tale ordinario -e sulle figure equiparate nel caso di Confessioni Acattoliche- incombe l’obbligo di notifica da cui deriva l’iscrizione previdenziale al Fondo, il suo mantenimento e la cessazione ove l’ipotesi ricorra.
 
Diverso dai doveri connessi all’attestazione di
status,
è l’adempimento posto dall’art. 7 della citata L. 903/73 in capo al soggetto che provvede alla “congrua” (ora sostentamento ai sensi dell’art. 25 L. 222/85). Anche in tal caso, destinatario dell’obbligo contributivo rimane il ministro di culto, ma la norma -per opportunità gestionale- ha istituito una sorta di delega cumulativa al pagamento degli oneri previdenziali ponendola a carico del soggetto che corrisponde la remunerazione ai ministri di culto.
 
Detta delega non è soggetta ad esclusione o revoca, e permane fin quando sussiste titolo al sostentamento.
 
Trattandosi di delega al mero pagamento non produce effetti ulteriori, quali trasferire sul delegato obblighi di denuncia connessi allo
status
di ministro di culto. Gli obblighi permangono invariati in capo all’ordinario che esercita la giurisdizione secondo le norme del diritto canonico, o figure equiparate nel caso di Confessioni Acattoliche.
   
Chiarita la distinzione tra soggetto tenuto ad attestare e soggetto tenuto ad adempiere in conformità alle attestazioni del primo,
si invitano le Curie Diocesane a notificare prontamente  le ordinazioni sacerdotali, le comunicazioni di inizio del ministero in Italia  per gli stranieri, nonché a segnalare con la medesima celerità qualsiasi altra variazione/cessazione dell’obbligo contributivo.
 
La relativa documentazione dovrà essere trasmessa alla Sede di Terni, che provvederà ad informare l’assicurato dell’insorgenza dell’obbligo contributivo, attiverà la spedizione dei MAV in caso di iscrizione o di riattivazione, e/o adeguerà gli archivi nei casi di cessazione d’obbligo.
 
In linea con il dettato normativo, l’Istituto Centrale per il Sostentamento dovrà limitarsi a gestire il mero adempimento per i soggetti che hanno titolo al sostentamento. Analogamente alle Curie, dovrà provvedere  a segnalare con immediatezza alla Sede di Terni le cessazioni, le riprese e qualsiasi altra notizia che incida sull’adempimento, nonché eventuali variazioni dei dati anagrafici se intervenute.
 
  
Recupero delle differenze contributive dovute per i periodi pregressi da ministri di culto nel frattempo pensionati.  
 
Il contributo relativo al Fondo Clero, essendo legato all'aumento percentuale che ha dato luogo alla variazione degli importi di pensione degli iscritti, assume carattere definitivo solo a posteriori.
 
Ne deriva che gli adeguamenti retroattivi sono dovuti anche dai pensionati.
 
 
Il Direttore Generale
 
 
Cioffi
 
 
 
 
 
Allegato N.1
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 30 ottobre 2015 
Adeguamento del contributo individuale dovuto dagli iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri  di  culto  delle  confessioni
religiose diverse dalla cattolica, relativo all'anno 2014. (15A08848) (GU n.277 del 27-11-2015)
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI
 
                           di concerto con
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
 
  Vista la legge 22 dicembre 1973, n. 903;
 
Visto l'art. 20 della citata legge n. 903  del  1973,  che  estende alle pensioni del Fondo di previdenza del clero  e  dei  ministri  di
culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica il  sistema di perequazione automatica delle pensioni a carico dell'assicurazione
generale  obbligatoria  per  l'invalidita',   la   vecchiaia   ed   i superstiti;
 
 Visto, in particolare, il quarto comma del citato articolo, secondo il quale il contributo a carico degli iscritti e' aumentato  mediante
decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di concerto con il Ministro dell'  economia  e  delle  finanze,  con  la
stessa decorrenza dell'aumento delle pensioni di cui al primo  comma, in misura pari all'incremento percentuale  che  ha  dato  luogo  alle
variazioni degli importi delle pensioni medesime;
 
 Tenuto  conto  che,  dalla  rilevazione   elaborata   dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, comunicata con nota del 6  luglio
2015, la percentuale di aumento  medio  delle  pensioni  erogate  dal predetto Fondo e', per l'anno 2014, pari all'1,1%;
 
  Visto l'art. 1, comma 2, lett. a), della legge 13 novembre 2009, n. 172;
 
                              Decreta:
 
 Il contributo a carico degli iscritti al Fondo  di  previdenza  del cclero e dei ministri di culto  delle  confessioni  religiose  diversedalla cattolica, e' aumentato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, da  € 1.699,92 a € 1.718,64 annui.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 30 ottobre 2015
 
                                             Il Ministro del lavoro
                                            e delle politiche sociali
                                                    Poletti          
Il Ministro dell'economia
     e delle finanze
         Padoan