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Versione Grafica

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 66 del 28-4-2009.htm
  
Contributi dovuti dalle aziende agricole per gli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato per l’anno 2009.
  


 
Direzione centrale
Entrate
 
 
 
Ai
Dirigenti centrali e periferici
 
Ai
Direttori delle Agenzie
 
Ai
Coordinatori generali, centrali e
Roma, 28 Aprile 2009
 
periferici dei Rami professionali
 
Al
Coordinatore generale Medico legale e
 
 
Dirigenti Medici
 
 
 
Circolare n.  66
 
e, per conoscenza,
 
 
 
 
Al
Commissario Straordinario
 
Al
Presidente a ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
 
Al
Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
 
Al
Magistrato della Corte dei Conti delegato
 
 
all’esercizio del controllo
 
Ai
Presidenti dei Comitati amministratori
 
 
di fondi, gestioni e casse
 
Al
Presidente della Commissione centrale
 
 
per l’accertamento e la riscossione
 
 
dei contributi agricoli unificati
 
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
Allegati 11
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
 
 
OGGETTO:
Contributi dovuti dalle aziende agricole per gli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato per l’anno 2009.
 
SOMMARIO:
1)
          
aliquota contributiva dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti-    cessazione effetti articolo 01, comma 1, legge 11 marzo 2006, n. 81
2)
          
riduzione degli oneri sociali- art. 120 della legge 23 dicembre 2000 n° 388
3)
          
riduzione del costo del lavoro - art. 1 commi 361-362 legge 23 dicembre 2005, n.266
4)
          
contributi INAIL dal 1° gennaio 2009.
5)
          
retribuzioni.
6)
          
contributi apprendisti
7)
          
agevolazioni per zone tariffarie  gennaio 2009.
8)
          
fondi paritetici interprfessionali, applicabilità agli operai del settore agricolo.
9)
          
misure compensative alle imprese che conferiscono il TFR a forme pensionistiche complementari e/o al Fondo per l’erogazione del TFR.
10)
       
tabelle.
 
 
 
1) Aliquota contributiva dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti – cessazione effetti articolo 01, comma 1, legge 11 marzo 2006, n. 81
 
Dal 1° gennaio 2009 cessano gli effetti del disposto di cui al comma 1, articolo 01, legge 81/2006
(
per il triennio 2006-2008 sono sospesi gli aumenti di aliquota di cui all’art 3, commi 1 e 2 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146
)
e, pertanto, le aliquote contributive continueranno a sottostare al disposto di cui ai commi 1 e 2,  articolo 3  del Decreto Legislativo n. 146/1997:
 “A partire dal 1° gennaio 1998 le aliquote dei contributi dovuti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dai datori di lavoro che impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato ed assimilati sono elevate annualmente nella misura di 0,20 punti percentuali a carico del datore di lavoro e di 0,50 punti percentuali a carico del lavoratore sino al raggiungimento dell’aliquota contributiva prevista dall’ articolo 3, comma 23, della legge 8 agosto 1995 n°335, per gli altri settori produttivi nelle misure rispettivamente previste per i datori di lavoro e i lavoratori”.
“Per le aziende singole o associate di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari con processi produttividi tipo industriale l’adeguamento, di cui al comma 1, è fissato in 0,60 punti percentuali a carico del datore di lavoro  e  in 0,50 punti percentuali a carico del lavoratore con decorrenza 1 luglio 1997”.
 
 
 
Per quanto sopra esposto le aliquote per l’anno 2009 sono così fissate:
 
 
Aliquota dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti dal 1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2009
Datore di lavoro
Lavoratore
Totale
 
18,15% ( esclusa la quota base pari a 0,11%)
8,84%
26,99%
 
 
 
Aliquota dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti dalle aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale,comprese le cooperative dal 1 gennaio 2009 al 30 giugno  2009.
Datore di lavoro
Lavoratore
Totale
 
21,75% ( esclusa la quota base pari a 0,11%)
8,84%
30,59%
 
 
 
            
Aliquota dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti dalle aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale,comprese le cooperative dal 1 luglio 2009 al 31 dicembre  2009.
Datore di lavoro
Lavoratore
Totale
 
22,35% ( esclusa la quota base pari a 0,11%)
8,84%
31,19%
 
 
 
 
2) riduzione degli oneri sociali - art. 120 della legge 23 dicembre 2000 n° 388.
 
 
 Al riguardo continua a trovare applicazione l’art. 120 della legge 23 dicembre 2000, n° 388, (finanziaria 2001), come da circolare n. 95 del 26 aprile 2001.
 
Ne consegue che per la generalità delle aziende agricole, che versano l’aliquota dello 0,43% per gli assegni familiari, gli esoneri sono i seguenti:
 
 
Esoneri aliquote contributive a decorrere dal 1 gennaio 2009 per la generalità delle aziende agricole,comprese quelle con processi produttivi di tipo industriale ma con esclusione delle cooperative agricole, colono mezzadri, coltivatori diretti .
 
Assegni familiari
0,43%
Tutela maternità
0,03%
Disoccupazione
0,34%
 
Per le cooperative agricole e per le aziende coltivatrici dirette, che versano l’aliquota dello 0,01%, per gli assegni familiari gli esoneri sono i seguenti:
 
        
Esoneri aliquote contributive a decorrere dal 1 gennaio 2009 per le cooperative agricole, comprese quelle con processi produttivi di tipo industriale, colono mezzadri, coltivatori diretti e per le cooperative agricole Legge 240/84,  che assumono operai a tempo determinato.
Assegni familiari
0,01%
Tutela maternità
0,03%
Disoccupazione
0,37%
 
 
Esoneri aliquote contributive a decorrere dal 1 gennaio 2009 per le cooperative agricole Legge 240/84,  che assumono operai a tempo indeterminato.
 
Assegni familiari
Conguagliare con il sistema DM10/2
Tutela maternità
0,03%
Disoccupazione
0,37%
 
 
Per i consorzi di bonifica, ai cui operai di ruolo è garantita la stabilità d’impiego,
gli esoneri sono gli stessi di quelli previsti per la generalità delle aziende agricole.                                                          
Difatti,
l
’articolo 20 del decreto-legge n. 112/08, convertito in legge n. 133/08, ha abrogato le disposizioni di cui all’art. 40, n. 2 del RDL n. 1827/35 e modificato l’art. 36 del DPR n. 818/57, estendendo, con effetto dal primo periodo di paga decorrente dal 1° gennaio 2009, l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria al personale dipendente da aziende pubbliche, nonché da aziende esercenti pubblici servizi e da quelle private (circolare n. 18 del 12 febbraio 2009);
 
3) riduzione del costo del lavoro- art. 1, commi 361-362, legge23 dicembre 2005, n. 266
 
L’art. 1, commi 361-362, legge 23 dicembre 2005, n. 266, prevede l’esonero di 1 punto percentuale complessivo da applicarsi sulle aliquote della gestione di cui all’art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
 
Il predetto esonero, a valere prioritariamente sull’aliquota contributiva degli assegni per il nucleo familiare, è cumulabile con quello già previsto dall’art. 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e va applicato in caso di mancanza di capienza sulle altre aliquote contributive della citata gestione, prediligendo la maternità e la disoccupazione ed escludendo l’aliquota per il trattamento di fine rapporto nonché quella di finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.
 
Considerato che  per la generalità delle aziende del settore agricolo che operano con il sistema di DMAG e per le cooperative di trasformazione ex lege 240/84, che assumono anche operai a tempo indeterminato e risultano iscritte nella prima sezione dell’albo informatico delle società cooperative, non trova capienza né l’aliquota degli assegni per il nucleo familiare né  quella della maternità, già azzerate dall’esonero previsto dall’art. 120 citato, il nuovo esonero troverà applicazione sull’aliquota per la disoccupazione la quale, a decorrere dal 1 gennaio 2006, è così determinata:
 
 
 Aliquota disoccupazione
2,75%
Esonero  ex art 1 co. 361/362 L. 266/2005
1,00%
 
 
 
4)  Contributi INAIL dal 1 gennaio 2009.
 
 
I contributi per l’ assistenza infortuni sul lavoro, a decorrere dal 1gennaio 2001,  in base a quanto disposto dal Decreto legislativo  n° 38 del 23 febbraio 2000, art 28, comma 3, sono fissati nelle misure:
 
 
Assistenza Infortuni sul Lavoro                   
10,125%
Addizionale Infortuni sul Lavoro                   
 3,1185%
 
  
5) Retribuzioni
 
Per i minimali di legge relativi all’anno 2009 si rimanda alla circolare n. 14 del 2 febbraio 2009.
 
L’aliquota aggiuntiva di un punto percentuale prevista dall’art. 3-ter della legge 14 novembre 1992, n.438, a carico del lavoratore, deve essere  applicata,  a decorrere dal 1 gennaio 2009,  sulla quota di retribuzione eccedente il limite annuo di

42.069,00.
  
6)  Contributo per gli  apprendisti.
 
L’art. 1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ha previsto che :” Con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2007 la contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani è complessivamente rideterminata nel 10 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali……………Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche con riferimento agli obblighi contributivi previsti dalla  legislazione vigente in misura pari a quella degli apprendisti.”
La norma ha altresì stabilito che i datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove la aliquota complessiva del 10 per cento a carico dei datori di lavoro è ridotta in ragione dell’anno del contratto e, limitatamente ai soli contratti di apprendistato, di 8,5 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto e di 7 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel secondo anno di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi maturati negli anni di contratto successivi al secondo.
 
L’aliquota contributiva a carico dell’apprendista rimane pari, per l’anno 2009, a 
5,84%.
 
 
 
 
7) Agevolazioni per zone tariffarie anno 2009.
 
All’art.1 comma 2 della citata legge n. 81/2006, per il triennio 2006-2008, sono state ridefinite le agevolazioni, a favore del datore di lavoro, per le aziende ubicate o che comunque operino nei territori montani, definiti particolarmente svantaggiati, e nei territori svantaggiati, comprese le aree della ex Cassa del Mezzogiorno (cfr. circ. 56/2001 e 92/2001), nelle seguenti misure:
 
Dal 1° gennaio 2006, per lo stesso periodo di cui al comma 1, le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, sono cosi determinate:
a) nei territori  montani particolarmente svantaggiati la riduzione contributiva compete  nella misura del
75 per cento
dei contributi a carico del datore di lavoro, previsti dal citato articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge n. 67 del 1988;
b) nelle zone agricole svantaggiate, comprese le aree dell'obiettivo 1 di cui  al  regolamento  (CE)  n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno  1999,  nonché  i territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Molise  e  Basilicata, la riduzione contributiva compete nella misura del
68 per cento
”.
 

Le agevolazioni suddette, nella misura prevista per il triennio 2006-2008, sono state prorogate per tutto l’anno 2009 per effetto dall’articolo 8-octies, comma 1 della Legge 9 aprile 2009, n. 33 che ha modificato l’articolo 1-ter, comma 1, del decreto legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito in Legge 30 dicembre 2008, n. 205, sostituendo le parole “31 marzo 2009” con le parole “31 dicembre 2009”.    
 

I contributi a carico del datore di lavoro, per l’anno 2009, sono dovuti nelle seguenti misure:
 
 
Territori
Dovuto
Non svantaggiati (ex fiscalizzato Nord )
100%
Montani
25%
Svantaggiati
32%
 
 
 
8) Fondi paritetici interprofessionali, applicabilità agli operai del settore agricolo (circolare n. 34 del 19 marzo 2008).
 
 
L’art. 1, comma 62 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 ha previsto che: “A decorrere dal 1º gennaio 2008, l’aliquota contributiva per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, di cui all’articolo 11, ultimo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, è ridotta di 0,3 punti percentuali; l’importo derivante dalla riduzione di 0,3 punti percentuali della predetta aliquota contributiva è destinato al finanziamento delle iniziative di formazione continua dirette ai lavoratori dipendenti del settore agricolo”.
 
Il comma nell’introdurre, a decorrere dal 1 gennaio 2008, l’assegnazione di un contributo pari al 0,3 punti percentuali (ex art. 25, comma 4 della legge 21 dicembre 1978, n.845) da destinare al finanziamento delle iniziative di formazione continua dirette ai lavoratori dipendenti del settore agricolo non crea alcun onere aggiuntivo a carico dell’azienda agricola giacché il predetto contributo è scorporato dall’aliquota contributiva da destinare all’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, come espressamente previsto al comma 63 del medesimo articolo 2 della legge argomentata: ”I datori di lavoro che aderiscono ai Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua, istituiti ai sensi del comma 1 dell’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, effettuano l’intero versamento contributivo, pari al 2,75 per cento delle retribuzioni, all’INPS che, dedotti i costi amministrativi e secondo le modalità operative di cui al comma 3 dell’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, provvede bimestralmente al trasferimento dello 0,30 per cento al Fondo paritetico interprofessionale indicato dal datore di lavoro”.
 
Inoltre al comma 64 è previsto: ”Resta fermo per i datori di lavoro che non aderiscono ai Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua l’obbligo di versare all’INPS l’intero contributo di cui al comma 63. In tal caso, la quota dello 0,30 per cento di cui al comma 62 segue la stessa destinazione del contributo integrativo previsto dall’articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni”.
 
Ne consegue che anche i datori di lavoro che non aderiscono ai Fondi paritetici interprofessionali sono tenuti al versamento del contributo integrativo secondo le consuete modalità. Tale contributo sarà destinato al Fondo per la Formazione Professionale e per l’accesso al Fondo Sociale Europeo (FSE).
 
 
 
9) Misure compensative alle imprese che conferiscono il TFR a forme pensionistiche complementari e/o al Fondo per l’erogazione del TFR.
 
In materia di misure compensative alle imprese ex articolo 8 del DL 30 settembre 2005, n. 203, l’esonero dal versamento dei contributi dovuti alla gestione ex articolo 24 della legge n. 88/89, già previsto per il 2008 nello 0,19%, per l’anno in corso è stabilito - per ciascun lavoratore – in misura pari allo 0,21%.
 
 
 
 
 
10) Tabelle.
 
 
In allegato alla presente circolare sono riportati gli allegati, con le varie aliquote contributive ed agevolazioni per zona tariffaria così articolati:
 
·
        
allegato 1:
aliquote operai agricoli a tempo indeterminato e determinato per la generalità delle aziende agricole, in vigore dal 1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2009;
·
        
allegato 2:
aliquote operai agricoli a tempo indeterminato e determinato aziende coltivatrici dirette, in vigore dal 1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2009;
·
        
allegato 3:
aliquote operai agricoli a tempo indeterminato e determinato cooperative agricole e colono/mezzadri, in vigore dal 1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2009;
·
        
allegato 4:
aliquote operai agricoli a tempo indeterminato e determinato cooperative agricole Legge 240/84, in vigore dal 1 gennaio 2009 al  31 dicembre 2009;
·
        
allegato 5: 
aliquote operai agricoli a tempo indeterminato e determinato per la generalità delle aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale, in vigore dal 1 gennaio 2009 al 30 giugno 2009;
·
        
allegato 5 bis: 
aliquote operai agricoli a tempo indeterminato e determinato per la generalità   delle aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale, in vigore dal 1 luglio 2009 al 31 dicembre 2009;
·
        
allegato 6:
aliquote operai agricoli a tempo indeterminato e determinato per  le cooperative agricole con processi produttivi di tipo industriale, in vigore dal 1 gennaio 2009 al 30 giugno 2009;
·
        
allegato 6 bis :
aliquote operai agricoli a tempo indeterminato e determinato per  le cooperative agricole con processi produttivi di tipo industriale, in vigore dal 1 luglio 2009 al 31 dicembre 2009;
·
        
allegato 7:
aliquote operai agricoli a tempo indeterminato e determinato cooperative agricole Legge 240/84 di tipo industriale, in vigore dal 1 gennaio 2009 al 30 giugno 2009;
·
        
allegato 7 bis:
aliquote operai agricoli a tempo indeterminato e determinato cooperative agricole Legge 240/84 di tipo industriale, in vigore dal 1 luglio 2009 al 31 dicembre 2009;
·
       
allegato 8:
agevolazioni per zone tariffarie.
 
                                                                                   Il Direttore generale
                                                                                              Crecco
 
 
 
 
Allegato N.1
Allegato N.2
Allegato N.3
Allegato N.4
Allegato N.5
Allegato N.6
Allegato N.7
Allegato N.8
Allegato N.9
Allegato N.10
Allegato N.11