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950308
DIREZIONE CENTRALE
PER I CONTRIBUTI
Circolare n. 69
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI
   E PERIFERICI DEI RAMI
   PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
   PRIMARI MEDICO LEGALI
     e, per conoscenza,
AL PRESIDENTE
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   PROVINCIALI
Personale volontario del Corpo Nazionale Vigili
del Fuoco. Assoggettamento alle assicurazioni
sociali obbligatorie.
DIREZIONE CENTRALE
PER I CONTRIBUTI
Roma, 7 marzo 1995       AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 69          AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI
                            E PERIFERICI DEI RAMI
                            PROFESSIONALI
                         AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
                            PRIMARI MEDICO LEGALI
                              e, per conoscenza,
                         AL PRESIDENTE
                         AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                         AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                            REGIONALI
                         AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                            PROVINCIALI
All.1
OGGETTO:  Personale volontario del Corpo Nazionale Vigili
          del Fuoco. Assoggettamento alle assicurazioni
          sociali obbligatorie.
Sommario:
     Riconoscimento   dell'obbligatorieta'  dell'assoggetta-
mento a contribuzione per il personale volontario del  Corpo
Nazionale  dei  Vigili  del  Fuoco  indipendentemente  dalla
durata del richiamo e dall'esistenza o meno  di  altro  rap-
porto di lavoro.
     Istruzioni per il versamento e la regolarizzazione  dei
contributi. Prescrizione. Precisazioni varie.
1. Obbligo assicurativo per il personale volontario dei
   VV.F.
     Il  Ministero  dell'Interno  - Direzione Generale della
Protezione Civile e dei servizi antincendi,  a  seguito  dei
contatti  intercorsi  con  questa Direzione Generale, con il
Ministero del lavoro e  della  previdenza  sociale,  con  il
Ministero  del  tesoro e con la Presidenza del Consiglio dei
Ministri,  ha affermato l'assoggettamento  all'assicurazione
generale  obbligatoria per il personale volontario del Corpo
Nazionale  dei  Vigili  del  fuoco  indipendentemente  dalla
durata  del  richiamo  e dall'esistenza o meno di altro rap-
porto di  lavoro  ed  ha  emanato  alle  proprie  dipendenze
periferiche  le  istruzioni  necessarie  per l'attuazione di
tale obbligo assicurativo con l'allegata circolare n. 6  del
10 settembre 1994.
2. Versamento, regolarizzazione e prescrizione dei
   contributi.
     Per il versamento dei contributi e la  regolarizzazione
contributiva concernente periodi pregressi, si richiamano le
disposizioni di carattere generale  emanate  per  l'assolvi-
mento  degli  adempimenti  necessari per il versamento della
contribuzione previdenziale ed assistenziale.
     Per quanto  riguarda  la  sospensione  del  termine  di
prescrizione  dei  contributi, si richiamano le disposizioni
emanate con la circolare n. 51033 RCV/58 del 6 marzo 1985.
3. Precisazioni varie.
     Si fa, inoltre, presente che su richiesta del Ministero
dell'Interno  - Direzione Generale della protezione civile e
dei servizi  antincendi,  sono  state  fornite  allo  stesso
Ministero le seguenti precisazioni:
a) minimale contributivo - e' stata ribadita la non
   frazionalita' del minimale di retribuzione, fissato dalla
   legge in misura giornaliera senza alcuna relazione con
   un numero predeterminato di ore.
b) servizio di mensa - e' stato ricordato l'obbligo
   contributivo sulle prestazioni in natura, ai sensi
   dell'art. 12 della legge 30.4.69, n. 153, con riferimento
   ai valori convenzionali della mensa fissati pro-tempore
   dai vari DD.MM. per ciascuna provincia; e' stato,
   inoltre, precisato che, in applicazione dell'art. 17 del
   decreto legislativo 30.12.1992, n. 503, modificato
   dall'art. 11, comma 24, della legge 24.12.1993, n. 537,
   dal periodo di paga in corso alla data del 1.1.1994, il
   corrispettivo del servizio di mensa predisposto dal
   datore di lavoro con riguardo alla generalita dei
   dipendenti per esigenze connesse con l'attivita
   lavorativa e' escluso dalla base imponibile contributiva.
c) indennita' chilometrica - sono state richiamate le
   disposizioni emanate con circolare 361 C. e V. del
   10.5.74 e circ. 448 C. e V. del 5.1.78.
                    ooooooooooooooooo
     In relazione a quanto precede, s'interessano le Sedi  a
garantire  ai  Comandi  Provinciali  dei  VV.F.  ogni  utile
collaborazione  per  consentire  la  regolarizzazione  e  lo
svolgimento degli adempimenti contributivi in argomento.
                         IL DIRETTORE GENERALE
                               TRIZZINO
MINISTERO DELL'INTERNO
DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE
  CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDI
                              Roma, li' 10.9.1994
Serv. GG.CC.
Div. Bil. e AA.VV.
Sez. IV
Prot. n. 205056/2999
Circolare n. 6
                         AL COMANDO SCUOLE CENTRALI
                            ANTINCENDI
                                   ROMA CAPANNELLE
                         ALLA DIREZIONE CENTRO STUDI ED
                              ESPERIENZE
                                   ROMA CAPANELLE
                         AI COMANDI PROVINCIALI VV.F.
                                   LORO SEDI
                         AL COMANDO COLONNA MOBILE
                            CENTRALE
                                   PASSO CORESE-RIETI
                         AGLI ISPETTORATI REGIONALI E
                            INTERREGIONALI VV.F.
                                   LORO SEDI
                                   e, p.c.:
                         AGLI ISPETTORATI AEREOPORTUALI
                            E PORTUALI VV.F.
                                   LORO SEDI
                         AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA
                                   LORO SEDI
                         ALLE RAGIONERIE REGIONALI DELLO
                            STATO
                                   LORO SEDI
                         AI FUNZIONARI INCARICATI DEL
                            RISCONTRO AMMINISTRATIVO
                                   LORO SEDI
OGGETTO:  Cap. 2999 - Personale volontario del Corpo
          Nazionale dei VV.F..  Contributi I.N.P.S.
     A seguito di numerose richieste di chiarimenti da parte
dei  Comandi Prov.li VV.F. in materia previdenziale, si sono
intrapresi contatti con l'I.N.P.S., il Ministero del  Lavoro
e  della  Previdenza  Sociale,  il Ministero del Tesoro e la
Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri.  Dall'esame  della
problematica rappresentata, e' emersa per tutto il personale
volontario del Corpo Nazionale dei VV.F.,  l'obbligatorieta'
dell'assoggettamento  alla  contribuzione  I.N.P.S. indipen-
dentemente dalla durata del richiamo e dall'esistenza o meno
di altro rapporto lavorativo.
     Le attuali aliquote contributive da applicare  sono  le
seguenti:
                                   a carico       a carico
                                  dipendente        Stato
Fondo Pensioni lavoratori dip.       8,34           18,83
TBC                                   --             2,01
ENAOLI                                --             0,16
Fondo disoccupazione                  --             1,61
                                   ---------      ----------
                                     8,34           22,61
per un totale pari al 30,95%.
     L'ammontare delle ritenute previdenziali  si  determina
applicando  la  percentuale suindicata alla base imponibile.
Questa, ai sensi dell'art. 12 L. 153/69, consiste in  "tutto
cio' che il lavoratore riceve in denaro o in natura al lordo
di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto  di  lavo-
ro".
     Nell'imponibile  quindi devono essere comprese tutte le
componenti lo stipendio, il compenso per lavoro  straordina-
rio e l'indennita' di missione o di trasferta.
     Al proposito si precisa che:
a)  l'assegno per nucleo familiare non e' soggetto a contri-
buzione dal 21.12.86 come previsto dalla L. 13.12.86 n. 876;
b) l'indennita' di missione o di trasferta e' soggetta  alla
contribuzione I.N.P.S. solo nella misura del 50% della somma
corrisposta.
     In regime di sanatoria si  dovranno  applicare  per  il
Fondo  pensioni  lavoratori  dipendenti,  le  aliquote  come
appresso indicato, mentre per TBC, ENAOLI e  Fondo  disoccu-
pazione  le  aliquote  stabilite  nella  precedente pagina 2
poiche' invariate:
FONDO PENSIONI LAVORATORI      a carico      a carico
DIPENDENTI                    dipendente       Stato
          1980                   7,15         17,06
dal  1.7.1982                    7,15         17,36
dal  1.1.1983                    7,15         17,56
dal  1.1.1986                    7,15         18,56
dal  1.1.1989                    7,29         18,83
dal  1.5.1991                    7,54         18,83
dal  1.7.1992                    8,14         18,83
dal  1.1.1993                    8,34         18,83
ADEMPIMENTI
a) Denuncia
     I Comandi Provinciali devono predisporre  e  presentare
denuncia  all'I.N.P.S.  del personale volontario con modello
DM 10 entro 6 mesi dal momento del richiamo.
b) Versamento contributi
     Contemporaneamente alla denuncia deve essere effettuato
anche il versamento dei contributi relativi.
     Se  tale  operazione  non  dovesse avvenire nei termini
prescritti  la  Pubblica  Amministrazione  comunque  non  e'
tenuta  al  pagamento  degli  interessi  di mora (art. 16, 3
comma, della L. 370/74).
SANZIONI
     Per la denuncia  non  presentata  entro  6  mesi  viene
applicata  al  datore  di  lavoro  e per esso al funzionario
ritenuto responsabile di tale mancanza la  sanzione  ammini-
strativa di L. 50.000 per ogni dipendente non denunciato.
     Si  rammenta che e' possibile bloccare il decorso delle
predette sanzioni assolvendo la denuncia  con  la  presenta-
zione del modello DM a mezzo raccomandata.
     Per  quanto  concerne invece le sanzioni dipendenti dal
mancato versamento nei termini previsti, si rinvia a  quanto
stabilito nel Decreto Legislativo 24 marzo 1994, n. 211.
PRESCRIZIONE
     Per i contributi I.N.P.S. non versati e' applicabile la
sanatoria per gli ultimi 13 anni e 9 mesi  a  decorrere  dal
momento in cui gli stessi verranno liquidati.
     Infatti  con  D.L. n. 3 del 10 gennaio 1983, convertito
in L. 11 novembre 1983 n. 638, sono  stati  protratti  di  3
anni  e 9 mesi i termini prescrizionali decennali a far data
dall'entrata in vigore del decreto stesso.
LIBRO MATRICOLA E LIBRO PAGA
     Il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124  prevede  l'obbligat-
orieta'  della  tenuta  presso il datore di lavoro dei libri
matricola e libri paga.
     Tuttavia  il  Corpo  Nazionale  VV.F.  secondo   quanto
disposto  dall'art.  1  punto  22  del  predetto decreto, e'
escluso da tale obbligatorieta' purche' vengano dimostrati i
servizi  prestati, la loro durata e le corrispondenti retri-
buzioni.
     Occorre precisare comunque che l'Ispettorato del Lavoro
puo',  in  sede  di  controlli  e  verifiche,  pretendere la
dimostrazione di tutto cio' che concerne  il  servizio  pre-
stato dal personale volontario.
     Presso  i Comandi Provinciali VV.F. le attivita' svolte
dal personale volontario sono evidenziate nei  "rapporti  di
intervento",  mentre  le  competenze  retribuite si evincono
dalla corretta compilazione degli statini di pagamento.
          Al riguardo si sottolinea che i  predetti  statini
devono  contenere  tutti  gli  elementi  che concorrono alla
formazione dello stipendio nonche', dettagliatamente  speci-
ficate,  le  ritenute  (assistenziali, previdenziali ed era-
riali) applicate allo stipendio stesso.
     Nel perseguimento di una gestione  ordinata  e  traspa-
rente  si  raccomanda la puntuale osservanza di quanto sopra
esposto.
     Si resta in attesa di un cenno di assicurazione.
(per eventuali chiarimenti rivolgersi al numero 9046)
                         IL DIRETTORE GENERALE
                             (F.to CORBO)