Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 73 del 14/06/2010
Direzione Centrale
Entrate
Ai
Dirigenti
centrali e periferici
Ai
Direttori delle
Agenzie
Ai
Coordinatori
generali, centrali e
Roma,
14/06/2010
periferici dei
Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti
Medici
Circolare n.
73
e, per conoscenza,
Al
Commissario
Straordinario
Al
Presidente e ai
Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente e ai
Componenti del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato
della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo
Ai
Presidenti dei
Comitati amministratori
di fondi,
gestioni e casse
Al
Presidente
della Commissione centrale
per
l’accertamento e la riscossione
dei contributi
agricoli unificati
Ai
Presidenti dei
Comitati regionali
.
Ai
Presidenti dei
Comitati provinciali
OGGETTO:
Riscossione 2010
dei contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni artigiani e commercianti
sulla quota di reddito eccedente il minimale e dai liberi professionisti
iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995 n. 335
SOMMARIO:
1.
Termini e modalità di versamento
2.
Reddito imponibile
3.
Reddito imponibile per i contribuenti minimi
4.
Rateizzazione
5.
Quadro “RR” del modello UNICO 2009
6.
Compensazione
1.
Termini e modalità
di versamento
L’Istituto ha provveduto, previo
scambio di dati con l’Agenzia delle Entrate, alla spedizione di un prospetto di
liquidazione contenente l’indicazione degli importi e delle causali per il versamento
dei contributi previdenziali relativi all’anno 2010, nonché una lettera esplicativa
delle modalità di determinazione degli importi dovuti dai commercianti ed artigiani
titolari di partita IVA. Per i soggetti non titolari di partita IVA sono stati spediti
anche i necessari modelli F24.
Nel richiamare le precisazioni
fornite con
circolare n. 14 del 2 febbraio 2010
in
ordine alla misura e alle modalità
di pagamento dei contributi previdenziali dovuti nel corrente anno dagli artigiani
e dagli esercenti attività commerciali, si fa presente che, ai sensi del D.L.15
aprile 2002, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 15 giugno 2002, n.
112, i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale devono essere
versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi.
Per il corrente anno le
suddette scadenze sono quelle del
16 giugno 2010
per il saldo 2009 ed il
primo acconto 2010 e del
30 novembre 2010
per il secondo acconto 2010.
Si evidenzia, al riguardo,
che il versamento del saldo 2009 e del primo acconto 2010 (e non di altre somme
eventualmente a debito) può essere effettuato entro il 16 luglio 2010, anziché entro
il 16 giugno 2010, maggiorando l'importo dei contributi dovuti dello 0,40 per cento
a titolo di interessi.
La predetta maggiorazione dello
0,40 per cento deve essere versata separatamente dai contributi, utilizzando la
causale contributo "API" (artigiani) o "CPI" (commercianti)
e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo.
2. Reddito imponibile
In merito all’individuazione
dell’ammontare del reddito da assoggettare all’imposizione dei contributi previdenziali,
nel far rinvio alle precisazioni fornite con
circolare n. 102
del 12 giugno 2003
, si fa presente che deve essere preso
in considerazione il totale dei redditi d’impresa seguiti nel 2009, al netto delle
eventuali perdite dei periodi d’imposta precedenti scomputate dal reddito
dell’anno.
Per i soci di S.r.l. iscritti
alle gestioni degli artigiani o dei commercianti la base imponibile è costituita
dalla parte del reddito d’impresa della S.r.l. corrispondente alla quota di partecipazione
agli utili, ovvero alla quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate
in regime di trasparenza.
Ciò premesso, si indicano, di seguito, gli elementi
che costituiscono la base imponibile per il calcolo della contribuzione dovuta,
indicati eventualmente nei quadri RF (
impresa in contabilità ordinaria
),
RG (
impresa in regime di contabilità
semplificata e regimi forfetari
)
e RH (
redditi di partecipazione in società di persone ed assimilate
):
RF47
– (RF
48
+ RF
50
, col.1) + [RG29 – (RG31+RG33, col.1)] + [somma algebrica (colonne
4 da RH1 a RH4 con codice 1,3
e 6
e colonne 4 da RH5 a RH6) – RH12].
Si sottolinea che i redditi
in argomento devono essere integrati anche con quelli eventualmente derivanti, agli
iscritti alle Gestioni, dalla partecipazione a società a responsabilità limitata
denunciati con il mod. Unico S. C. (società di capitali).
3
.
Reddito imponibile
per i contribuenti minimi
Per i soggetti che – ai sensi dell’art. 1, commi
da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 – fruiscono del regime semplificato
per i contribuenti minimi, la base imponibile per il calcolo dei contributi dovuti
viene determinata come segue:
CM6 (Reddito lordo o perdita) – CM9 (Perdite pregresse).
Il reddito da assoggettare ad imposizione contributiva
previdenziale, infatti, deve essere considerato al netto delle perdite pregresse
ma al lordo dei contributi previdenziali, che il contribuente dovrà indicare nel
rigo CM7.
4. Rateizzazione
La rateizzazione può avere
ad oggetto esclusivamente i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il
minimale imponibile, con esclusione quindi dei contributi dovuti sul minimale predetto,
ancorché risultanti a debito del contribuente nel quadro "RR" in quanto
non versati in tutto o in parte all'atto della compilazione del modello UNICO 2010.
La prima rata deve essere corrisposta
entro il giorno di scadenza del saldo e/o dell’acconto, eventualmente differito;
le altre rate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza (per i titolari di
partita IVA) ed entro la fine di ciascun mese (per gli altri contribuenti).
In ogni caso il pagamento rateale
deve essere completato entro il mese di novembre 2010.
L’importo da pagare ad ogni
scadenza è dato dalla sorte capitale, a cui va sommata l'eventuale maggiorazione
dovuta per differimento (0,40%), divisa per il numero delle rate, e dagli interessi
relativi alla singola rata, da calcolare al tasso dello 0,5 per cento mensile.
Gli interessi devono essere
corrisposti utilizzando, per ogni sezione del modello, l'apposita causale (API o
CPI) e la medesima codeline relativa al contributo cui afferiscono. Essi decorrono
dal termine previsto per il versamento in via ordinaria dell'acconto e/o del saldo,
eventualmente differito, che coincide con il termine di versamento della prima rata.
In merito alle modalità di
compilazione del modello F24 in caso di pagamento rateale, si precisa quanto segue:
·
gli interessi vanno esposti separatamente
dai contributi;
·
le causali CP, CPR, AP, APR devono
quindi riguardare solo contributi;
·
la rateizzazione riguarda sia i
contributi dovuti, che la maggiorazione dello 0,40 per cento nel caso in cui il
versamento della prima rata sia effettuato dal 17 giugno al 16 luglio. La quota
parte dell'importo relativo alla maggiorazione deve comunque essere inclusa nella
causale CPI o API, unitamente agli eventuali interessi sulle rate successive alla
prima.
5. Il quadro "RR"
del modello UNICO 2010
Ai sensi dell’articolo 10 del
decreto legislativo n. 241/97, il quadro "RR" del modello "UNICO
2010 persone fisiche" deve essere compilato, ai fini della determinazione dei
contributi dovuti per l’anno 2009, sulla base dei redditi dichiarati per il medesimo
anno, dai soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali
degli artigiani e degli esercenti attività commerciali (sezione I).
I liberi professionisti
iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335 terranno conto
della circolare n. 13
del 28 gennaio 2009
per la determinazione della
contribuzione dovuta, mentre per la compilazione del quadro RR - sezione II, avranno
cura di osservare le istruzioni contenute nel mod. Unico 2010.
In questa sede appare sufficiente
evidenziare che, qualora dal quadro RR emergano debiti a titolo di contributi dovuti
sul minimale di reddito ed il contribuente intenda regolarizzare la propria posizione
tramite mod. F24, la codeline da riportare nel modello è sempre quella relativa
ai predetti contributi sul minimale di reddito (codeline del titolare).
In caso di importi diversi
da quelli originari, la codeline deve essere rideterminata secondo i criteri esposti
al punto 6 che segue. Qualora l’importo da corrispondere si riferisca a più di una
rata, dovrà essere riportato quale numero rata “0”.
6. Compensazione
L’importo eventualmente risultante
a credito dal quadro RR del modello UNICO 2010 può essere portato in compensazione
nel modello di pagamento unificato F24.
Per effettuare la compensazione
il contribuente compilerà uno o più righi di uno o più modelli F24 indicando la
causale contributo AP o AF (artigiani) o CP o CF (commercianti), il codice sede,
il codice INPS (17 caratteri) relativo alla riscossione dell’anno 2008, se il credito
è evidenziato nella colonna 16 o 28 del quadro RR (credito dell’anno precedente)
o dell’anno 2009, se il credito emerge dalla dichiarazione 2010 (i codici INPS sono
rilevabili dai prospetti inviati unitamente ai modelli F24 dei predetti anni).
Sarà quindi indicato il periodo
di riferimento (l’anno 2008 ovvero il 2009, secondo quanto appena evidenziato) e
l'importo che si intende compensare.
Qualora venga portata in compensazione
soltanto una quota parte della contribuzione originariamente versata con una delle
quattro rate relative al minimale imponibile il codice INPS (codeline di n. 17
caratteri) dovrà essere rideterminato in funzione del nuovo importo secondo i
criteri di cui al punto 3 della circolare n. 98 del 7 maggio 2001.
A tal fine potrà essere
utilizzata la funzione di calcolo della codeline rilevabile nel sito Internet
www.inps.it - servizi on line – art./com. – calcolo codeline.
Il Direttore Generale
Nori