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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 73 del 14/06/2010


Direzione Centrale Entrate
 
 
Ai
Dirigenti centrali e periferici
 
Ai
Direttori delle Agenzie
 
Ai
Coordinatori generali, centrali e
Roma,
14/06/2010
 
periferici dei Rami professionali
 
Al
Coordinatore generale Medico legale e
 
 
Dirigenti Medici
 
 
 
Circolare n.
73
 
 
e, per conoscenza,
 
 
 
 
Al
Commissario Straordinario
 
Al
Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
 
Al
Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
 
Al
Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo
 
Ai
Presidenti dei Comitati amministratori
 
 
di fondi, gestioni e casse
 
Al
Presidente della Commissione centrale
 
 
per l’accertamento e la riscossione
 
 
dei contributi agricoli unificati
 
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
.
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
 
 
OGGETTO:
Riscossione 2010 dei contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale e dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995 n. 335
 
 
SOMMARIO:
1. Termini e modalità di versamento
2. Reddito imponibile
3. Reddito imponibile per i contribuenti minimi
4. Rateizzazione
5. Quadro “RR” del modello UNICO 2009
6. Compensazione
 
 
 
1.
Termini e modalità di versamento
L’Istituto ha provveduto, previo scambio di dati con l’Agenzia delle Entrate, alla spedizione di un prospetto di liquidazione contenente l’indicazione degli importi e delle causali per il versamento dei contributi previdenziali relativi all’anno 2010, nonché una lettera esplicativa delle modalità di determinazione degli importi dovuti dai commercianti ed artigiani titolari di partita IVA. Per i soggetti non titolari di partita IVA sono stati spediti anche i necessari modelli F24.
Nel richiamare le precisazioni fornite con
circolare n. 14 del 2 febbraio 2010
in
ordine alla misura e alle modalità di pagamento dei contributi previdenziali dovuti nel corrente anno dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali, si fa presente che, ai sensi del D.L.15 aprile 2002, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi.
 
Per il corrente anno le suddette scadenze sono quelle del
16 giugno 2010
per il saldo 2009 ed il primo acconto 2010 e del
30 novembre 2010
per il secondo acconto 2010.
Si evidenzia, al riguardo, che il versamento del saldo 2009 e del primo acconto 2010 (e non di altre somme eventualmente a debito) può essere effettuato entro il 16 luglio 2010, anziché entro il 16 giugno 2010, maggiorando l'importo dei contributi dovuti dello 0,40 per cento a titolo di interessi.
La predetta maggiorazione dello 0,40 per cento deve essere versata separatamente dai contributi, utilizzando la causale contributo "API" (artigiani) o "CPI" (commercianti) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo.
 
2. Reddito imponibile
In merito all’individuazione dell’ammontare del reddito da assoggettare all’imposizione dei contributi previdenziali, nel far rinvio alle precisazioni fornite con
circolare n. 102 del 12 giugno 2003
, si fa presente che deve essere preso in considerazione il totale dei redditi d’impresa seguiti nel 2009, al netto delle eventuali perdite dei periodi d’imposta precedenti scomputate dal reddito dell’anno.
 
Per i soci di S.r.l. iscritti alle gestioni degli artigiani o dei commercianti la base imponibile è costituita dalla parte del reddito d’impresa della S.r.l. corrispondente alla quota di partecipazione agli utili, ovvero alla quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza.
Ciò premesso, si indicano, di seguito, gli elementi che costituiscono la base imponibile per il calcolo della contribuzione dovuta, indicati eventualmente nei quadri RF (
impresa in contabilità ordinaria
), RG (
impresa in regime di contabilità
semplificata e regimi forfetari
) e RH (
redditi di partecipazione in società di persone ed assimilate
):
RF47
– (RF
48
+ RF
50
, col.1) + [RG29 – (RG31+RG33, col.1)] + [somma algebrica (colonne 4 da RH1 a RH4 con codice 1,3
e 6
e colonne 4 da RH5 a RH6) – RH12].
 
Si sottolinea che i redditi in argomento devono essere integrati anche con quelli eventualmente derivanti, agli iscritti alle Gestioni, dalla partecipazione a società a responsabilità limitata denunciati con il mod. Unico S. C. (società di capitali).
3
.
Reddito imponibile per i contribuenti minimi
Per i soggetti che – ai sensi dell’art. 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 – fruiscono del regime semplificato per i contribuenti minimi, la base imponibile per il calcolo dei contributi dovuti viene determinata come segue:
CM6 (Reddito lordo o perdita) – CM9 (Perdite pregresse).
Il reddito da assoggettare ad imposizione contributiva previdenziale, infatti, deve essere considerato al netto delle perdite pregresse ma al lordo dei contributi previdenziali, che il contribuente dovrà indicare nel rigo CM7.
4. Rateizzazione
La rateizzazione può avere ad oggetto esclusivamente i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile, con esclusione quindi dei contributi dovuti sul minimale predetto, ancorché risultanti a debito del contribuente nel quadro "RR" in quanto non versati in tutto o in parte all'atto della compilazione del modello UNICO 2010.
 
La prima rata deve essere corrisposta entro il giorno di scadenza del saldo e/o dell’acconto, eventualmente differito; le altre rate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza (per i titolari di partita IVA) ed entro la fine di ciascun mese (per gli altri contribuenti).
 
In ogni caso il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre 2010.
 
L’importo da pagare ad ogni scadenza è dato dalla sorte capitale, a cui va sommata l'eventuale maggiorazione dovuta per differimento (0,40%), divisa per il numero delle rate, e dagli interessi relativi alla singola rata, da calcolare al tasso dello 0,5 per cento mensile.
 
Gli interessi devono essere corrisposti utilizzando, per ogni sezione del modello, l'apposita causale (API o CPI) e la medesima codeline relativa al contributo cui afferiscono. Essi decorrono dal termine previsto per il versamento in via ordinaria dell'acconto e/o del saldo, eventualmente differito, che coincide con il termine di versamento della prima rata.
 
In merito alle modalità di compilazione del modello F24 in caso di pagamento rateale, si precisa quanto segue:
 
·
        
gli interessi vanno esposti separatamente dai contributi;
·
        
le causali CP, CPR, AP, APR devono quindi riguardare solo contributi;
·
        
la rateizzazione riguarda sia i contributi dovuti, che la maggiorazione dello 0,40 per cento nel caso in cui il versamento della prima rata sia effettuato dal 17 giugno al 16 luglio. La quota parte dell'importo relativo alla maggiorazione deve comunque essere inclusa nella causale CPI o API, unitamente agli eventuali interessi sulle rate successive alla prima.
5. Il quadro "RR" del modello UNICO 2010
Ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo n. 241/97, il quadro "RR" del modello "UNICO 2010 persone fisiche" deve essere compilato, ai fini della determinazione dei contributi dovuti per l’anno 2009, sulla base dei redditi dichiarati per il medesimo anno, dai soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali (sezione I).
 
I liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 terranno conto
della circolare n. 13 del 28 gennaio 2009
per la determinazione della contribuzione dovuta, mentre per la compilazione del quadro RR - sezione II,  avranno cura di osservare le istruzioni contenute nel mod. Unico 2010.
In questa sede appare sufficiente evidenziare che, qualora dal quadro RR emergano debiti a titolo di contributi dovuti sul minimale di reddito ed il contribuente intenda regolarizzare la propria posizione tramite mod. F24, la codeline da riportare nel modello è sempre quella relativa ai predetti contributi sul minimale di reddito (codeline del titolare).
In caso di importi diversi da quelli originari, la codeline deve essere rideterminata secondo i criteri esposti al punto 6 che segue. Qualora l’importo da corrispondere si riferisca a più di una rata, dovrà essere riportato quale numero rata “0”.
 
6. Compensazione
L’importo eventualmente risultante a credito dal quadro RR del modello UNICO 2010 può essere portato in compensazione nel modello di pagamento unificato F24.
Per effettuare la compensazione il contribuente compilerà uno o più righi di uno o più modelli F24 indicando la causale contributo AP o AF (artigiani) o CP o CF (commercianti), il codice sede, il codice INPS (17 caratteri) relativo alla riscossione dell’anno 2008, se il credito è evidenziato nella colonna 16 o 28 del quadro RR (credito dell’anno precedente) o dell’anno 2009, se il credito emerge dalla dichiarazione 2010 (i codici INPS sono rilevabili dai prospetti inviati unitamente ai modelli F24 dei predetti anni).
Sarà quindi indicato il periodo di riferimento (l’anno 2008 ovvero il 2009, secondo quanto appena evidenziato) e l'importo che si intende compensare.
Qualora venga portata in compensazione soltanto una quota parte della contribuzione originariamente versata con una delle quattro rate relative al minimale imponibile il codice INPS (codeline di n. 17 caratteri) dovrà essere rideterminato in funzione del nuovo importo secondo i criteri di cui al punto 3 della circolare n. 98 del 7 maggio 2001.
A tal fine potrà essere utilizzata la funzione di calcolo della codeline rilevabile nel sito Internet www.inps.it - servizi on line – art./com. – calcolo codeline.
 
 
 
Il Direttore Generale
Nori