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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 82 del 08-07-2020


Direzione Centrale Entrate
Roma, 08/07/2020
Circolare n. 82
Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
   centrali e ai responsabili territoriali
   dell'Area medico legale
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo
   di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
   all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.1
OGGETTO:
Coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali: contributi obbligatori dovuti per l’anno 2020
SOMMARIO:
Con la presente circolare si comunicano gli importi dei contributi obbligatori dovuti, per l’anno 2020, dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP).
 
 
 
 
INDICE
 
1. Contribuzione IVS
2. Contribuzione di maternità
3. Contribuzione INAIL
4. Agevolazioni (territori montani e zone svantaggiate)
5. Tabelle contributi anno 2020
6. Modalità di pagamento
7. Esonero contributivo ai sensi dell’articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
 
 
 
 
 
 
 
1. Contribuzione IVS
 
 
La contribuzione IVS dovuta dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri ed imprenditori agricoli professionali è determinata applicando le aliquote di finanziamento al reddito convenzionale individuato in base alla classificazione delle aziende nelle quattro fasce di reddito indicate nella “Tabella D”, allegata alla legge 2 agosto 1990, n. 233, rimodulate a partire dal 1° luglio 1997 dal decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, e convertite in euro, come da circolare n. 83 del 23 aprile 2002.
 
 
Il reddito convenzionale per ciascuna fascia è determinato, ai sensi dell’articolo 7 della legge n. 233/1990, moltiplicando il reddito medio convenzionale giornaliero - stabilito annualmente con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali sulla base della media delle retribuzioni medie giornaliere degli operai agricoli - per il numero di giornate indicate nella citata “Tabella D”, in corrispondenza della fascia di reddito in cui si colloca l’azienda.
 
 
Per l’anno 2020 il predetto reddito giornaliero, stabilito con decreto del Direttore Generale per le Politiche previdenziali e assicurative del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 7 luglio 2020, è fissato nella misura pari a

59,45
.
 
 
Le aliquote di finanziamento da applicare al reddito convenzionale sono state rideterminate d
all’articolo 24, comma 23,
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
che ha disposto: “Con effetto dal 1° gennaio 2012 le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo dei lavoratori coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alla relativa gestione autonoma dell'INPS sono rideterminate come nelle Tabelle B e C di cui all'Allegato n. 1 del presente decreto.”
 
 
Tali aliquote sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2013 a tutti i lavoratori iscritti alla Gestione autonoma coltivatori diretti, coloni e mezzadri ai sensi dell’articolo 2, comma 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
 
 
 
Si riportano di seguito le tabelle B e C dell’allegato 1 del decreto-legge n. 201/2011.
 
 
 
Tabella B – Aliquota di finanziamento
 
Zona normale
Zona svantaggiata
 Anno
Maggiore di 21 anni
Minore di 21 anni
Maggiore di 21 anni
Minore di 21 anni
2012
21,6%
19,4%
18,7%
15,0%
2013
22,0%
20,2%
19,6%
16,5%
2014
22,4%
21,0%
20,5%
18,0%
2015
22,8%
21,8%
21,4%
19,5%
2016
23,2%
22,6%
22,3%
21,0%
2017
23,6%
23,4%
23,2%
22,5%
Dal 2018
24,0%
24,0%
24,0%
24,0%
 
 
 
 
 
Tabella C – Aliquota di computo
Anni
Aliquota di computo
2012
21,6%
2013
22,0%
2014
22,4%
2015
22,8%
2016
23,2%
2017
23,6%
Dal 2018
24,0%
 
 
 
Le aliquote da applicare, pertanto, ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali per l’anno 2020 sono quelle stabilite, a decorrere dall’anno 2018, senza distinzione né di ubicazione né di giovane età, pari alla misura del 24,00%.
 
Le aliquote di finanziamento sono comprensive del contributo addizionale del 2%, previsto dall’articolo 12, comma 4, della legge n. 233/1990.
 
Alla contribuzione così determinata si aggiunge il contributo addizionale per ogni giornata di iscrizione di cui al comma 1 dell’articolo 17 della legge 3 giugno 1975, n. 160, rideterminato annualmente nella misura prevista dall’articolo 22 della medesima legge. Per l’anno 2020 il contributo è pari a
€ 0,68
, calcolato nel limite massimo di 156 giornate annue per ciascuna unità attiva. 
 
Continuano ad applicarsi, anche per l’anno 2020, le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che consentono ai lavoratori autonomi con più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto, di richiedere la riduzione del 50% dei contributi dovuti.
 
Si richiamano, a tal proposito, i chiarimenti e le indicazioni fornite con le circolari n. 69 del 26 marzo 1998 e n. 138 del 25 giugno 1998. Inoltre, in merito all’individuazione dei soggetti aventi titolo all’agevolazione contributiva, si rinvia alle disposizioni contenute nella circolare n. 175 del 29 luglio 1998.
 
 
 
 
2. Contribuzione di maternità
 
Per l’anno 2020 il contributo annuo ai fini della copertura degli oneri derivanti dalle prestazioni di maternità resta fissato nella misura di € 7,49 ed è dovuto per ciascuna unità iscritta alla Gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri come disposto dell’articolo 82 del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151.
 
 
 
 
3. Contribuzione INAIL
 
Essendo stato raggiunto l’aumento dei contributi, previsto dall’articolo 28 del decreto legislativo del 23 febbraio 2000, n. 38, per il quinquennio 2001 – 2005, e fermo restando quanto stabilito dagli articoli 257 e 262 del T.U. delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il contributo di cui all’articolo 4 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, dovuto per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per l’anno 2020, resta fissato nella misura capitaria annua di:
 
€ 768,50 (per le zone normali);
€ 532,18 (per i territori montani e le zone svantaggiate).
 
L’INAIL, con determinazione del Presidente n. 290 del 26 settembre 2019, ha fissato nella misura pari al
15,29%
la misura della riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali prevista dall’articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n .147. Tale riduzione è applicata agli elenchi delle aziende individuate e trasmesse dall’INAIL.
 
 
 
 
4. Agevolazioni (territori montani e zone svantaggiate)
 
Al fine dell’individuazione delle aree in argomento, nei confronti delle categorie dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri ed imprenditori agricoli professionali, occorre fare riferimento all’articolo 9 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, per i territori montani, e all’articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, per le zone agricole svantaggiate.
 
 
 
 
5. Tabelle contributi anno 2020
 
Nell’allegato n. 1 alla presente circolare sono riportati gli importi, le aliquote e i contributi in vigore nell’anno 2020 per le categorie interessate.
 
 
 
 
6. Modalità di pagamento
 
Il pagamento della contribuzione deve essere effettuato in quattro rate utilizzando il modello F24. Gli estremi per il pagamento mediante i modelli F24 saranno disponibili nel Cassetto previdenziale Autonomi in agricoltura.
 
I termini di scadenza per il pagamento sono i seguenti: 16 luglio 2020, 16 settembre 2020, 16 novembre 2020 e 18 gennaio 2021.
 
 
 
 
7.
Esonero contributivo ai sensi dell’articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
 
L’articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previsti per l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti alle nuove iscrizioni nella Gestione dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, effettuate nell’anno 2020, con età inferiore a quarant’anni (cfr. la circolare n. 72 del 9 giugno 2020).
 
Per coloro che sono ammessi al beneficio, l’esonero è quantificato nella misura del 100% per un periodo massimo di 24 mesi di attività.
 
L’esonero si applica alla quota per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e al contributo addizionale di cui al comma 1 dell’articolo 17 della legge n. 160/1975.
 
Sono esclusi, pertanto, dall’agevolazione:
 
il contributo per le prestazioni di maternità;
il contributo INAIL dovuto dai soli coltivatori diretti. Si precisa che nell’ipotesi in cui il coltivatore diretto operi in zona montana o svantaggiata, tale contributo verrà calcolato e riscosso per intero come si evince dall’articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che stabilisce che l’esonero in argomento
“non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente”.
 
 
 
 
 
 
Il Direttore Generale
 
 
Gabriella Di Michele
 
Allegato N.1