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Circolare numero 84 del 05-05-2017


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Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Roma, 05/05/2017
Circolare n. 84
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
   Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:

Regolamentazioni delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze ai sensi della Legge 20 maggio 2016, n.76 - Effetti su prestazioni a sostegno del reddito erogate dall’INPS. Nucleo di riferimento per unioni civili. Assegno per il nucleo familiare ed Assegni Familiari. Assegno per congedo matrimoniale.

SOMMARIO:

Premessa e quadro normativo. Effetti sulla concessione dell’Assegno per il nucleo familiare e degli Assegni familiari di cui al DPR 30 maggio 1955, n. 797 e della legge 13 maggio 1988, n. 153, nonché dell’assegno per congedo matrimoniale.

 

1. Nucleo di riferimento per unioni civili

2. Effetti dello scioglimento dell’unione civile sulle prestazioni familiari

3. Reddito di riferimento in caso di convivenza 

4. Assegno per congedo matrimoniale

5. Disposizioni generali

 

Premessa  

                                                                                                        

La Legge 20 maggio 2016, n.76 ha disciplinato le unioni civili tra persone dello stesso sesso (art. 1, commi 1- 35) e le convivenze di fatto (art. 1, commi 36 – 65)  prevedendo, tra l’altro, che “le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso”.  

 

Nell’ambito dell’art. 1 della legge 76/2016 si richiamano, in particolare, i seguenti   commi:

 

-      comma 20, primo periodo, che prevede: “Al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge, nonché' alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184. …………”.

 

-      comma 36: “Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 37 a 67 si intendono per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.”

 

-      comma 37: “Ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui al comma 36, per l'accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica…………..”.

 

-      comma 50: “I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza.”

 

-      comma 53: “Il contratto di cui al comma 50 reca l'indicazione dell’indirizzo  indicato da ciascuna parte al quale sono effettuate le comunicazioni inerenti al contratto medesimo. Il contratto può contenere:

a)    l'indicazione della residenza;

b)    le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo;

c)     il regime patrimoniale della comunione dei beni, di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile.”

 

Come noto, l'Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) erogato dall’Inps spetta ai nuclei familiari dei lavoratori dipendenti iscritti alle casse gestite dall’Inps, dei titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente (disoccupazione, CIGS, maternità), dei lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, del personale statale in servizio e in quiescenza e dei dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali.

 

L’assegno in parola sostituisce, a decorrere dal 1 gennaio 1988, gli assegni familiari, le quote di aggiunta di famiglia ed ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato e la "maggiorazione degli assegni familiari" prevista dalla pregressa normativa di cui agli artt. 5 e 6 del D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, e  compete alle condizioni previste nell'art. 2 del D.L. 13 maggio 1988, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.

 

Gli Assegni Familiari (AF) di cui al DPR 30 maggio 1955, n.797 sono tuttora erogati per il sostegno delle famiglie di coltivatori diretti, coloni e mezzadri, piccoli coltivatori diretti, titolari delle pensioni a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri) il cui nucleo familiare abbia un reddito complessivo al di sotto dei limiti stabiliti annualmente dalla legge.

 

In entrambi i casi il nucleo familiare è composto dal richiedente - lavoratore o titolare di prestazioni previdenziali - dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato e dai figli legittimi o legittimati ed equiparati (adottivi, affiliati, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio del coniuge, affidati dai competenti organi a norma di legge), di età inferiore a 18 anni o maggiorenni inabili senza limiti di età, purché non coniugati.

 

La sussistenza del diritto e l’importo dell’assegno dipendono dal numero dei componenti, dal reddito e dalla tipologia del nucleo familiare.

 

Premesso ciò, alla luce di quanto disposto con la legge n.76/2016 ed in base alle indicazioni fornite  con nota del 25/01/2017, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, interpellato sulla questione al fine di individuare il “nucleo” di riferimento alla luce della citata normativa e garantire le vigenti tutele per il sostegno al reddito familiare, con la presente circolare si forniscono chiarimenti in merito alle seguenti tematiche:

 

-      individuazione del nucleo di riferimento per le unioni civili;

-      determinazione del reddito complessivo per i nuclei familiari composti da genitori conviventi;

-      diritto all’assegno per congedo matrimoniale.

 

1.           Nucleo di riferimento per unioni civili.

 

1.1        Nucleo in cui solo una delle due parti dell’unione è lavoratore dipendente o titolare di prestazione previdenziale.

 

In questo caso, al pari del diritto riconosciuto nell’ambito del matrimonio per il coniuge non separato legalmente ed effettivamente -  che non sia titolare di posizione tutelata, devono essere riconosciute le prestazioni familiari per la parte dell’unione civile priva di posizione tutelata.

 

1.2        Nucleo formato da persone dello stesso sesso con unione civile e figli di una delle due parti dell’unione nati precedentemente all’unione stessa.

 

Nel caso di genitori separati o naturali con figli nati precedentemente all’unione civile, nulla cambia nel caso in cui uno dei due genitori abbia la posizione tutelata e l’affido sia condiviso oppure esclusivo. A tali figli, infatti, viene garantito in ogni caso il trattamento di famiglia su una delle due posizioni dei propri genitori, a nulla rilevando la successiva unione civile contratta da uno di essi.

 

Ove si tratti di genitori separati o naturali, privi entrambi di una posizione tutelata, la successiva unione civile di uno dei due con altro soggetto - lavoratore dipendente o titolare di prestazione previdenziale sostitutiva - garantisce il diritto all’ANF/AF per i figli dell’altra parte dell’unione civile. 

 

1.3       Nucleo formato da persone dello stesso sesso con unione civile e figli di una delle due parti nati dopo l’unione

 

In tale situazione l’assegno potrà essere erogato dall’Istituto allorché il figlio sia stato inserito all’interno dell’unione civile, anche mediante il procedimento descritto dall’art. 252 c.c..  

 

2.        Effetti dello scioglimento dell’unione civile sulle prestazioni familiari

 

Il diritto alle prestazioni familiari, in caso di scioglimento dell’unione          civile, ai sensi dell’art. 1 commi 21-26 della legge n.76/2016, sarà regolato ove possibile in conformità con quanto disposto dal codice civile se compatibile ed espressamente previsto. Per quanto concerne, in particolare, il nucleo formato da persone dello stesso sesso con unione civile e figli di una delle due parti nati dopo l’unione, l’Istituto ha sottoposto la questione al Ministero del lavoro.

 

3.     Reddito di riferimento in caso di convivenza

 

Ai fini della misura dell’ANF, per la determinazione del reddito complessivo è assimilabile ai nuclei familiari coniugali la sola situazione dei conviventi di fatto, di cui ai commi 36 e 37 dell’art.1 della legge n.76/2016, che abbiano stipulato il contratto di convivenza di cui al citato comma 50 dell’art.1 della legge n.76/2016, qualora dal suo contenuto emerga con chiarezza l’entità dell’apporto economico di ciascuno alla vita in comune.

 

4.    Assegno per congedo matrimoniale

 

L’assegno per congedo matrimoniale è una prestazione previdenziale prevista per ciascun lavoratore o lavoratrice che contragga matrimonio civile o concordatario, per un congedo della durata di 8 giorni da fruire entro i 30 giorni successivi alla data dell’evento, corrisposta ad entrambi i coniugi quando l’uno e l’altra vi abbiano diritto. La prestazione spetta anche in caso di unione civile tra persone dello stesso sesso.

 

5.    Disposizioni generali

 

Il richiedente le prestazioni in oggetto potrà inoltrare domanda all’Inps in via telematica, seguendo le procedure già esistenti per le prestazioni di riferimento.

 

Si precisa che nella domanda per le suddette prestazioni familiari il richiedente è tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art.46 del DPR 445/2000, lo stato di “coniuge”, “unito civilmente”, “convivente di fatto” ex comma 50 dell’art.1 della legge 76/2016.

 

Per quanto riguarda la qualificazione di “unito civilmente” ai sensi del comma 3, art.1 della legge n.76/2016, dovrà farsi riferimento agli atti dell’unione civile registrati nell’archivio dello stato civile.

 

Trattandosi di dati detenuti da altra pubblica amministrazione, ai fini della concessione del diritto sarà sufficiente la dichiarazione del richiedente, nella domanda, di essere coniuge/unito civilmente/convivente di fatto ai sensi del comma 50 della legge 76/2016.

 

Il matrimonio contratto all’estero da cittadini italiani con persona dello stesso sesso produce gli effetti dell’unione civile regolata dalla legge italiana.

 

Tali disposizioni hanno effetto, ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni pensionistiche e previdenziali e dell’applicazione delle disposizioni che le disciplinano, a decorrere dal 5 giugno 2016.

 

 

  Il Direttore Generale  
  Gabriella Di Michele