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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 84 del 28-06-2018


Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 28/06/2018
Circolare n. 84
Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
   centrali e ai responsabili territoriali
   dell'Area medico legale
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo
   di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
   all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.1
OGGETTO:
Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito
.
Prestazione denominata “contribuzione correlata in presenza di solidarietà espansiva”: modalità di accesso e disciplina. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
SOMMARIO:
Con la presente circolare si illustrano la disciplina, i criteri e le modalità di accesso alla prestazione di cui all’articolo 10, comma 6, del D.I. n. 83486/2014 (solidarietà intergenerazionale).
INDICE
1. Premessa e quadro normativo      
2. Contribuzione correlata in presenza di solidarietà espansiva
2.1 Condizioni di accesso alla prestazione  
2.2 Ambito di applicazione: beneficiari       
2.3 Criteri e modalità di accesso. Modalità di presentazione della domanda
2.4 Elementi della domanda    
2.5 Misura della contribuzione correlata     
3. Finanziamento 
4. Pagamento della prestazione        
5. Modalità di compilazione del flusso Uniemens. Esposizione dell’evento   
6. Monitoraggio e rendicontazione della spesa     
7. Istruzioni contabili     
 
1.  Premessa e quadro normativo
 
Con l’accordo del 20 dicembre 2013, stipulato tra le organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale del settore Credito, la disciplina di cui al decreto n. 158 del 28 aprile 2000, e successive modificazioni, è stata adeguata alle disposizioni di cui all’articolo 3, commi 4 e ss., della legge 28 giugno 2012, n. 92.
 
Con decreto interministeriale n. 83486 del 28 luglio 2014, pubblicato nella G.U. n. 247 del 23 ottobre 2014, di recepimento dell’accordo richiamato, è stato istituito presso l’INPS il Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito, che continua la gestione del preesistente Fondo di solidarietà.
 
L’entrata in vigore del D.I. n. 83486 del 28 luglio 2014, coincidente con il decimoquinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, ha determinato l’abrogazione del decreto n. 158 del 28 aprile 2000.
 
Il 24 settembre 2015 è entrato in vigore il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro che, al Titolo II, revisiona l’ambito di applicazione dei Fondi di solidarietà, ampliando la platea dei beneficiari delle prestazioni garantite dai Fondi di solidarietà e abrogando i commi 1 e da 4 a 45 del citato articolo 3 della legge n. 92/2012.
 
A norma dell’articolo 26, comma 7, del D.lgs n. 148/2015, tali Fondi sono obbligatori per tutti i settori che non rientrano nel campo di applicazione della normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e occupano mediamente più di cinque dipendenti.
 
L’articolo 2, comma 1, del D.I. n. 83486/2014 dispone, nel rispetto del limite dimensionale di cui al citato articolo 26, comma 7, del D.lgs n. 148/2015, che il Fondo ha lo scopo di attuare interventi in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende già rientranti nel campo di applicazione del preesistente Fondo di solidarietà di cui al D.I. n. 158/2000, ivi comprese quelle facenti parte di gruppi creditizi e delle associazioni di banche anche con meno di quindici dipendenti.
 
Con la circolare n. 90 del 6 maggio 2015 sono state fornite, preliminarmente, le istruzioni relative alle prestazioni straordinarie e alla contribuzione ordinaria di finanziamento del Fondo, nonché le relative istruzioni operative e contabili.
 
Con la circolare n. 213 del 2 dicembre 2016 è stato illustrato il quadro normativo vigente, le finalità del Fondo e il suo ambito di applicazione; sono state fornite inoltre le istruzioni amministrative, operative e contabili in ordine alle prestazioni ordinarie ed emergenziali, con evidenza, per ciascuna di esse, delle principali modifiche normative introdotte dal D.lgs n. 148/2015.
 
Con la presente circolare, infine, si chiariscono le modalità di accesso e la disciplina della prestazione denominata contribuzione correlata in presenza di solidarietà espansiva alla luce del dettato normativo di cui all’articolo 41, comma 2, del D.lgs n. 148/2015, introdotto dall’articolo 1, comma 285, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016). 
 
2. Contribuzione correlata in presenza di solidarietà espansiva
 
L’articolo 10, comma 6, del D.I. n. 83486/2014 prevede che nei casi di riduzioni stabili di orario di lavoro, attuate con l’assenso dei lavoratori interessati, per un periodo massimo di quarantotto mesi pro capite con riduzione proporzionale della retribuzione e la contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale al fine di incrementare gli organici, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2 del D.L. n. 726/1984, convertito dalla legge n. 863/1984, nonché le ulteriori disposizioni nazionali e territoriali in materia di solidarietà intergenerazionale, anche in concorso con le eventuali prestazioni rivenienti da enti bilaterali nazionali del settore Credito. Il citato articolo 2 del D.L. n. 726/1984 è stato abrogato dal D.lgs n. 148/2015.
 
Conseguentemente, considerato che a norma dell’articolo 46, comma 5, del D.lgs n. 148/2015 i rinvii disposti da leggi o regolamenti alle disposizioni abrogate si intendono riferiti alle corrispondenti norme introdotte dal medesimo decreto legislativo, alla fattispecie in commento si applicano le disposizioni di cui all’articolo 41, comma 2-
bis
, del D.lgs n. 148/2015.
 
In base alla richiamata disposizione, nei confronti dei lavoratori interessati da riduzione stabile dell'orario di lavoro con riduzione della retribuzione ai sensi dei commi 1 e 2 del medesimo articolo 41, e la contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale, i Fondi di solidarietà istituiti ai sensi dell’articolo 26 e ss. di cui al medesimo decreto legislativo possono versare la contribuzione ai fini pensionistici correlata alla quota di retribuzione persa. In relazione al predetto versamento non sono riconosciute le agevolazioni contributive di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 41.
 
Il regolamento del Fondo prevede, pertanto, in aggiunta alle prestazioni ordinarie (assegno ordinario, interventi di formazione), a quelle emergenziali integrative dell’indennità di disoccupazione (assegno emergenziale,
outplacement
) e a quelle straordinarie (assegno straordinario in ragione di processi di agevolazione all’esodo), un’ulteriore tipologia di prestazione, denominata contribuzione correlata in presenza di solidarietà espansiva.
 
2.1 Condizioni di accesso alla prestazione
 
Le domande di accesso alla prestazione in oggetto, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del D.I. n. 83486/2014, sono esaminate dal Comitato amministratore con cadenza trimestrale e deliberate secondo l’ordine cronologico di presentazione, nel rispetto del vincolo di disponibilità del Fondo. Il Fondo non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità.
 
L’accesso alla prestazione avviene secondo criteri di precedenza e turnazione e nel rispetto del principio della proporzionalità delle erogazioni rispetto ai contributi dovuti. Nuove richieste di accesso alle predette prestazioni, da parte dello stesso datore di lavoro, potranno quindi essere esaminate subordinatamente all’accoglimento di eventuali richieste di altri datori di lavoro aventi titolo di precedenza.
 
L’accesso alla prestazione è subordinato, come disposto dall’articolo 10, comma 6, del D.I. n. 83486/2014, alla contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale al fine di incrementare l’organico.
 
La riduzione dell'orario di lavoro deve essere stabile e comportare una contestuale riduzione della retribuzione.
 
2.2 Ambito di applicazione: beneficiari
 
Ai sensi dell’articolo 2 del D.I. n. 83486/2014, alla contribuzione correlata in presenza di solidarietà espansiva sono ammessi tutti i lavoratori dipendenti delle aziende già rientranti nel campo di applicazione del preesistente Fondo di solidarietà di cui al D.I. n. 158 del 28 aprile 2000, compresi i dirigenti e i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante e con contratto di lavoro a tempo determinato.
 
Per accedere alla prestazione non è richiesto il possesso, in capo al lavoratore, di alcuna anzianità aziendale.
 
2.3 Criteri e modalità di accesso. Modalità di presentazione della domanda
 
Ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lett. b), del D.I. n. 83486/2014, l’accesso alla prestazione in argomento è subordinato all’espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali, nonché di quelle legislative ove espressamente previste.
 
Ai sensi del successivo comma 2 del citato articolo le suddette procedure sindacali devono concludersi con un accordo aziendale o di gruppo nell’ambito del quale siano state individuate le modalità di attuazione della solidarietà espansiva. Pertanto, qualora non si raggiunga l’accordo aziendale, non sarà possibile accedere all’intervento richiesto.
 
L’accordo collettivo aziendale, stipulato ai sensi dell’articolo 51 del decreto legislativo n. 81/2015, deve essere depositato presso l’Ispettorato territoriale del lavoro (ITL) per la verifica della corrispondenza tra la concordata riduzione d’orario e le assunzioni a tempo indeterminato effettuate (art. 41, comma 7, del D.lgs n. 148/15).
 
All'ITL è demandata, tra l’altro, la vigilanza in ordine alla corretta applicazione dei contratti, finalizzata alla concessione della prestazione in commento.
 
Ai sensi dell’articolo 9, comma 4, del D.I. n. 83486/2014, come modificato dall’articolo 1, comma 2, del D.I n. 99789/2017, nei casi di accesso alla prestazione della contribuzione correlata in presenza di solidarietà espansiva, ovvero nei casi di accesso congiunto ai finanziamenti per programmi formativi, assegno ordinario e solidarietà espansiva, l’intervento è determinato in misura non superiore a due volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti dalla singola azienda istante, ovvero dal complesso delle società del gruppo cui l’azienda appartiene, fino al trimestre antecedente la data di presentazione della domanda, al netto degli oneri di gestione e amministrazione del Fondo e delle prestazioni già deliberate per formazione, assegno ordinario e per contribuzione correlata in presenza di solidarietà espansiva.
 
Nei casi in cui la misura dell’intervento risulti superiore al limite sopra richiamato, la differenza di erogazione resta a carico del datore di lavoro secondo le modalità illustrate al paragrafo 4.2.11 della circolare n. 213 del 2016.
 
L’accesso alla prestazione avviene previa presentazione della domanda, esclusivamente per via telematica, alla Struttura INPS competente per la matricola sulla quale insistono i lavoratori interessati ovvero competente per la matricola di accentramento contributivo per le aziende che hanno adempiuto all’obbligo dell’unicità della posizione contributiva di cui alla circolare n. 80 del 25 giugno 2014.
 
La domanda è disponibile nel portale INPS www.inps.it, previa autenticazione con Pin dispositivo rilasciato dall’Istituto, accedendo per tipologia di utenza “Aziende, enti e datori di lavoro” oppure “Altre aziende private” oppure “Consulenti e professionisti”,  inserendo come tema “Fondi e gestioni” e scegliendo “Fondi di solidarietà: assegno ordinario e finanziamento programmi di formazione”; entrare in “Invio domande” e scegliere tipo di prestazione “Correlata per solidarietà espansiva” e tipo di fondo “Fondo credito”.
 
Dal 1 giugno 2018, per periodi decorrenti dalla stessa data, i datori di lavoro al momento della presentazione della domanda, o i loro consulenti/intermediari, dovranno associare un codice identificativo, c.d. Ticket, composto di 16 caratteri alfanumerici. Il ticket deve essere richiesto obbligatoriamente al momento della compilazione della domanda
on line
, utilizzando l’apposita funzionalità “Inserimento ticket” a tal fine prevista all’interno della procedura di inoltro della domanda al Fondo. Pertanto, il Ticket non deve essere richiesto tramite l’applicativo “Gestione ticket” (cfr. messaggio n. 1403/2018) .
 
Dopo l’inserimento del Ticket la domanda viene protocollata e sarà possibile stampare la ricevuta di presentazione nonché il prospetto dei dati trasmessi.
 
Il Manuale operativo per aziende e consulenti per l’invio telematico delle domande è disponibile all’interno dell’applicazione stessa, nella sezione “Area di Download”.
 
La domanda non potrà riguardare interventi di durata superiore a dodici mesi. Tuttavia, stante la previsione di cui all’articolo 10, comma 6, del D. I. n. 83486/2014, secondo cui la riduzione stabile dell’orario di lavoro può avere una durata massima di quarantotto mesi pro capite, è ammissibile richiedere per i medesimi lavoratori una proroga dell’intervento (sempre della durata massima di dodici mesi), fino al raggiungimento, per ciascuno di essi, del limite massimo di quarantotto mesi.
 
2.4 Elementi della domanda
 
La domanda dovrà contenere, oltre ai dati anagrafici dell’azienda e del titolare ovvero del legale rappresentante, i seguenti elementi:
 
il periodo della prestazione richiesta, il numero dei lavoratori coinvolti, il totale delle ore per le quali si richiede l’intervento del Fondo;
la data dell’accordo aziendale;
la dichiarazione di responsabilità nella quale si attesti che all’accordo aziendale si è pervenuti nel pieno rispetto delle procedure di cui all’articolo 7, comma 1, lett. b), del D.I. n. 83486/2014;
la dichiarazione sulla eventuale richiesta di interventi in deroga alla normativa vigente in materia di CIG, nonché quella sulla eventuale stipula di contratti di solidarietà difensivi in vigenza dell’abrogato articolo 5, comma 5, del D.L. n. 148/1993;
la dichiarazione di responsabilità nella quale l’azienda attesti di aver richiesto o meno le agevolazioni contributive di cui all’articolo 41, commi 1 e 2, del D.lgs n. 148/2015.
 
 
Alla domanda dovranno essere allegati copia dell’accordo sindacale, l’elenco dei lavoratori beneficiari della prestazione con la specifica indicazione, per ciascuno di essi, della retribuzione oraria lorda, dei mesi, del numero di ore per le quali si richiede l’intervento e dell’aliquota contributiva della forma di previdenza obbligatoria di appartenenza.
 
Dovrà inoltre essere allegata anche una dichiarazione di responsabilità dalla quale risultino tutte le aziende del gruppo bancario di appartenenza dell’azienda istante e/o le aziende eventualmente incorporate a seguito di operazioni societarie. Tale dichiarazione dovrà essere redatta sulla base delle indicazioni fornite nel messaggio n. 1218/2017.
 
Infine, dovrà essere allegato il parere positivo dell’Ispettorato territoriale del lavoro in ordine alla corrispondenza tra la riduzione d’orario concordata e le assunzioni a tempo indeterminato effettuate.
 
Si precisa che il parere positivo della ITL costituisce presupposto necessario ai fini dell’eventuale accoglimento della domanda. L’istanza, infatti, in mancanza del suddetto parere, sarà sottoposta all’esame del Comitato amministratore con proposta di rigetto.
 
2.5 Misura della contribuzione correlata
 
La misura della contribuzione correlata, versata dal Fondo di solidarietà in trattazione nei casi di riduzione dell’orario di lavoro come sopra esposti, è determinata dall’articolo 40 della legge n. 183/2010 (cfr. art. 10, comma 11, del D.I. n. 83486/2014).
 
Tale contribuzione è utile per il conseguimento del diritto a pensione, ivi compresa quella anticipata, e per la determinazione della misura.
 
Sul piano operativo, e nel rispetto delle disposizioni generali introdotte dal D.lgs n. 148/2015, si evidenzia che ai fini del calcolo della contribuzione correlata deve essere assunta come base la retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate (c.d. retribuzione persa). Il predetto importo deve essere determinato sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi.
 
A tal proposito, per l’algoritmo di calcolo della retribuzione persa (che include gli elementi che devono essere considerati per il corretto calcolo della base imponibile), si rimanda alle istruzioni fornite con la circolare n. 9/2017, relativa ai trattamenti di integrazione salariale soggetti alla nuova disciplina introdotta dal D.lgs n. 148/2015. Infatti, considerato che sul piano generale alle prestazioni ordinarie erogate dai Fondi di solidarietà si applica la normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie (art. 30, comma 1, del D.lgs n. 148/2015), la determinazione della retribuzione persa, con particolare riguardo alle modalità di accredito della contribuzione figurativa/correlata, va effettuata sulla base di regole che risultino assolutamente coerenti con quelle utilizzate per la determinazione dell’importo delle integrazione salariali.
 
Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata sono calcolate sulla base dell’aliquota di finanziamento tempo per tempo vigente della forma di previdenza obbligatoria di appartenenza dei lavoratori dipendenti interessati. In particolare, per il 2018 l’aliquota contributiva da assumere a riferimento per il calcolo e il versamento della contribuzione correlata per i lavoratori iscritti alle gestioni FPLD e CTPS è pari al 33%. L’aliquota contributiva da assumere a riferimento per il calcolo e il versamento della contribuzione correlata per gli iscritti alle gestioni CPDEL, CPI, CPS, CPUG è pari al 32,65%.
 
Detta aliquota verrà computata tenendo conto dell’aliquota aggiuntiva nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, di cui all’articolo 3-
ter
del decreto-legge n. 384/1992, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.
 
Per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, si terrà conto del massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la cui misura per l'anno 2018 è pari a €101.427,00.
 
3. Finanziamento
 
Per le indicazioni sulle modalità di finanziamento della prestazione in trattazione - tramite il contributo ordinario dello 0,20% (di cui lo 0,133% a carico del datore di lavoro e lo 0,067% a carico dei lavoratori) calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, compresi i dirigenti, con contratto a tempo indeterminato – si rimanda alle disposizioni emanate con la circolare n. 90/2015.
 
Con successivo messaggio verranno fornite le istruzioni procedurali relative al contributo addizionale – determinato nella misura dell’1,50% e calcolato in rapporto alle retribuzioni perse ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del D.I. n. 83486/2014 – previsto a carico del datore di lavoro in caso di fruizione della prestazione in trattazione.
 
4. Pagamento della prestazion
e
 
Una volta deliberato l’intervento da parte del Comitato amministratore del Fondo, la delibera è comunicata alla competente Struttura territoriale INPS che provvede al rilascio della relativa autorizzazione. La delibera è comunicata all’azienda ed è resa disponibile all’interno del ”Cassetto bidirezionale”.
 
5. Modalità di compilazione del flusso Uniemens. Esposizione dell’evento
 
I datori di lavoro dovranno indicare il <CodiceEvento> per le ore di riduzione dell’attività lavorativa tutelate dalla prestazione denominata contribuzione correlata in presenza di solidarietà espansiva, gestite con il sistema del Ticket.
 
A tal fine avranno cura di compilare il flusso Uniemens secondo le seguenti modalità.
 
Nell’elemento <Settimana> di <DatiRetributivi> di <DenunciaIndividuale>, nel campo <CodiceEvento> andrà utilizzato il codice che identifica l’evento di riduzione tutelato dal Fondo. Lo stesso andrà valorizzato nell’elemento <EventoGiorn> dell’elemento <Giorno> in corrispondenza di <CodiceEventoGiorn> (contenente la codifica della tipologia dell’evento del giorno). L’elemento <NumOreEvento> dovrà contenere il numero di ore dell’evento espresso in centesimi. Per la modalità di corretta compilazione del suddetto elemento si rimanda alle indicazioni fornite nel documento tecnico Uniemens.
 
Nell’elemento <IdentEventoCIG> va indicato il codice identificativo (Ticket di 16 caratteri alfanumerici) associato alla domanda all’atto della presentazione secondo le modalità illustrate nel precedente paragrafo 2.3.
 
Parallelamente anche nell’elemento <CodiceEvento> di <DifferenzeACredito> dovrà essere valorizzato il relativo codice evento.
 
Il nuovo codice evento “CSE” potrà essere utilizzato solo in corrispondenza delle matricole aventi il codice di autorizzazione del Fondo Credito (C.A. 3D).
 
6. Monitoraggio e rendicontazione della spesa
 
L’articolo 35 del D.lgs n. 148/2015 stabilisce che i Fondi di solidarietà hanno obbligo di bilancio in pareggio e non possono erogare prestazioni in carenza di disponibilità. Sulla base del bilancio di previsione di cui al comma 3 del citato articolo 35, il Comitato può proporre modifiche in relazione all'importo delle prestazioni ovvero alla misura dell’aliquota di contribuzione.
 
In caso di necessità di assicurare il pareggio di bilancio ovvero di far fronte a prestazioni già deliberate o da deliberare ovvero in caso di inadempienza del Comitato in ordine all’attività di cui al precedente capoverso, l’aliquota contributiva può essere modificata con decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’Economia e delle finanze.
 
In caso di assenza dell’adeguamento contributivo l’INPS è tenuto a non erogare le prestazioni in eccedenza.
 
Ciò premesso, per garantire la corretta gestione del Fondo e assicurare continuità di reddito ai beneficiari delle prestazioni del Fondo, l’Istituto monitorerà costantemente il flusso delle entrate e delle uscite avvalendosi di
report
per la rendicontazione della spesa e la puntuale rilevazione del residuo di cassa.
 
7. Istruzioni contabili
 
Con riferimento alla contabilizzazione degli eventi che interessano la contribuzione correlata in presenza di solidarietà espansiva, si evidenzia che in relazione al finanziamento della stessa, che avverrà con il contributo ordinario versato dal datore di lavoro, saranno opportunamente rinominati i seguenti conti in uso:
 
FBR21110 per la rilevazione del contributo ordinario per il finanziamento delle prestazioni di cui all’art. 5, comma 1, lett. a) e lett. b) del D.I.  n. 83486/2014 - competenza degli anni precedenti;
 
FBR21170 per la rilevazione del contributo ordinario per il finanziamento delle prestazioni di cui all’art. 5, comma 1, lett. a) e lett. b) del D.I.  n. 83486/2014 - competenza dell’anno in corso;
 
Riguardo la rilevazione contabile dell’onere sostenuto dal Fondo per la contribuzione correlata in presenza di solidarietà espansiva, diretta ad alimentare la posizione assicurativa dei soggetti beneficiari nell’ambito del Fondo pensionistico di appartenenza, si istituisce il seguente conto:
 
FBR32151 onere per la contribuzione correlata in presenza di solidarietà espansiva – art. 41, comma 2, del D.lgs n. 148/2015. 
 
Con riferimento alla registrazione dell’accredito della contribuzione ai conti delle gestioni di iscrizione dei beneficiari, il conto FBR32151 dovrà essere movimentato in DARE in contropartita dei seguenti conti riferiti al Fondo o alla Cassa pensionistica d’iscrizione del lavoratore da imputare in “AVERE”:
 
FPR22151   Contributi figurativi per la copertura dei periodi di contribuzione correlata in presenza di solidarietà espansiva – art. 41, comma 2, del D.lgs n. 148/2015;
 
INR22151   Contributi figurativi per la copertura dei periodi di contribuzione correlata in presenza di solidarietà espansiva – art. 41, comma 2, del D.lgs n. 148/2015;
 
INS22151   Contributi figurativi per la copertura dei periodi di contribuzione correlata in presenza di solidarietà espansiva – art. 41, comma 2, del D.lgs n. 148/2015;
 
INT22151    Contributi figurativi per la copertura dei periodi di contribuzione correlata in presenza di solidarietà espansiva – art. 41, comma 2, del D.lgs n. 148/2015;
 
INV22151   Contributi figurativi per la copertura dei periodi di contribuzione correlata in presenza di solidarietà espansiva – art. 41, comma 2, del D.lgs n. 148/2015;
 
INU22151   Contributi figurativi per la copertura dei periodi di contribuzione correlata in presenza di solidarietà espansiva – art. 41, comma 2, del D.lgs n. 148/2015.
 
Nell’allegato n. 1 è riportata la variazione al piano dei conti.
 
 
Il Direttore Generale
 
 
Gabriella Di Michele
 
Allegato N.1