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Circolare numero 86 del 02/07/2010


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Direzione Centrale Pensioni

 

Direzione Centrale Prestazioni a

Sostegno del Reddito

 

Direzione Centrale Entrate

 

Direzione Centrale Organizzazione

 

Direzione Centrale Pianificazione e

Controllo di Gestione

 

Direzione Centrale Sistemi

Informativi e Tecnologici

 

 

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 02/07/2010

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

 

 

Dirigenti Medici

 

 

 

Circolare n. 86 

 

e, per conoscenza,

 

 

 

 

Al

Presidente

 

Al

Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato

 

 

all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

 

 

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

 

 

per l’accertamento e la riscossione

 

 

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

 

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

Allegati n. 3

 

 

 

 

 

 

OGGETTO:

regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 200 del 7 giugno 2004, come modificato dal regolamento  (CE) n. 988 del 16 settembre 2009, e regolamento di applicazione (CE) n. 987 del 16 settembre 2009, pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 284 del 30 ottobre 2009, relativi al coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale – disposizioni in materia di prestazioni familiari.

 

 

 

SOMMARIO:

Premessa

 

PARTE I: Disposizioni generali

1. Principi generali e disposizioni comuni alle prestazioni familiari e ad altre prestazioni

2. Ambito applicativo delle disposizioni in materia di prestazioni familiari

 

PARTE II:  Norme specifiche in materia di prestazioni familiari

3. Cumulo di diritti a prestazioni familiari a carico di due o più Stati membri

3.1) Determinazione della legislazione da applicare in via prioritaria nel caso in cui le prestazioni siano dovute a titolo diverso

3.2) Determinazione della legislazione da applicare in via prioritaria nel caso in cui le prestazioni siano dovute allo stesso titolo

3.3) Diritto a prestazioni familiari derivante da attività lavorative svolte in due o più Stati membri 

3.4) Diritto a prestazioni familiari derivante da titolarità di pensione in due o più Stati membri

3.5) Diritto a prestazioni familiari in due o più Stati membri derivante dalla residenza 

4. Erogazione delle prestazioni per i familiari alla persona fisica o giuridica che provvede al loro mantenimento

5. Prestazioni familiari supplementari o speciali per orfani

6. Prestazioni erogate in forma di pensione, rendita o in forma di integrazione di pensione o rendita

7. Calcolo delle prestazioni familiari

8. Cambiamento della legislazione applicabile e/o della competenza a concedere le prestazioni familiari

9. Residenza

10. Decisioni della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale

11. Disposizioni transitorie

 

PARTE III: Disposizioni procedurali

12. Disposizioni procedurali relative all’applicazione degli articoli 67, 68, 68 bis e 69 del regolamento di base e dell’articolo 58 del regolamento di applicazione

12.1) Procedura che deve seguire l’istituzione che riceve la domanda dal richiedente, la cui legislazione non è da applicare in via prioritaria

12.2) Obblighi dell’istituzione alla quale è stata inoltrata la domanda, la cui legislazione si applica in via prioritaria

12.3) Obblighi specifici delle istituzioni

13) Richiesta e trasmissione di dati con PAPER SED

 

 

 

 

Premessa

 

Dal 1° maggio 2010, le norme di coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale dei 27 Stati membri dell’Unione europea costituite dai regolamenti CEE nn. 1408 del 14 giugno 1971 e 574 del 21 marzo 1972 sono sostituite dalle norme di coordinamento del  regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 200 del 7 giugno 2004, come modificato dal regolamento  (CE) n. 988 del 16 settembre 2009, e dal regolamento di applicazione (CE) n. 987 del 16 settembre 2009, pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 284 del 30 ottobre 2009.

 

In casi determinati è previsto che si continuino ad applicare i regolamenti CEE nn. 1408/71 e 574/72.

 

Le disposizioni di carattere generale sono state impartite con la circolare sui nuovi regolamenti comunitari - disposizioni di carattere generale, alla quale si rimanda integralmente.

 

La presente circolare contiene disposizioni specifiche in materia di prestazioni familiari, in applicazione degli articoli da 67 a 69 del regolamento di base e degli articoli da 58 a 61 del regolamento di applicazione e dell’allegata decisione F1 adottata il 12 giugno 2009 dalla Commissione amministrativa (allegato 1).

 

Il regolamento n. 883/2004 è successivamente indicato anche come “regolamento di base”  ed il regolamento n. 987/2009 come “regolamento di applicazione”.

 

 

PARTE I – Disposizioni generali

 

 

1) Principi generali e disposizioni comuni alle prestazioni familiari e ad altre prestazioni

 

Si ritiene utile ricordare che le disposizioni dei nuovi regolamenti comunitari di coordinamento delle legislazioni nazionali di sicurezza sociale, destinate alle persone che esercitano il diritto di libera circolazione, non sostituiscono le legislazioni nazionali ma stabiliscono, nei casi in cui potrebbero essere applicate due o più legislazioni nazionali, i criteri e le modalità in base ai quali deve essere coordinata la loro applicazione. 

 

Le nuove disposizioni in materia di prestazioni familiari risultano parzialmente semplificate rispetto alle precedenti, in quanto comuni alle varie categorie di soggetti: lavoratori, pensionati e non attivi. 

 

Considerata, altresì, la nuova definizione di prestazioni familiari di cui all’articolo 1, lettera z), del regolamento (CE) n. 883/2004, che supera la preesistente distinzione tra “prestazioni” ed “assegni” familiari, i regolamenti di cui trattasi si applicano indifferentemente a vari tipi di prestazioni familiari, previsti dalle diverse legislazioni nazionali.

 

 

Le nuove norme, inoltre, definiscono più organiche regole di priorità per la determinazione delle legislazioni nazionali da applicare in via prioritaria, o in via sussidiaria, al fine di evitare cumuli ingiustificati di prestazioni, prevedono dettagliatamente quali siano le procedure da seguire nel caso in cui una domanda di prestazione sia presentata all’istituzione che deve applicare la legislazione in via prioritaria oppure quelle da seguire nel caso in cui una domanda sia presentata all’istituzione che deve applicare la legislazione in via sussidiaria.

 

Le disposizioni dei nuovi regolamenti in materia di prestazioni familiari sono basate essenzialmente, come le disposizioni relative agli altri settori della sicurezza sociale, sui principi generali enunciati nel regolamento di base: parità di trattamento, esportabilità delle prestazioni, assimilazione delle prestazioni, dei fatti e dei redditi, divieto di cumulo di prestazioni a carico di due o più Stati membri per gli stessi soggetti e per lo stesso periodo, totalizzazione dei periodi assicurativi nei casi in cui la legislazione di uno Stato membro subordini il diritto alla prestazione a determinati requisiti di assicurazione. 

 

In particolare, dall’esame delle norme specifiche in materia di prestazioni familiari risulta con immediatezza la rilevanza dell’applicazione del principio del divieto di cumulo di prestazioni a carico di due o più Stati membri.

 

L’applicazione di tale principio avviene attraverso norme che tutelano i soggetti interessati, garantendo loro il trattamento migliore tra quelli spettanti a carico di due o più Stati.

 

Un’importanza particolare in materia di prestazioni familiari assume, inoltre, il principio di assimilazione ovvero il riconoscimento transfrontaliero dei fatti o avvenimenti di cui all’articolo 5 del regolamento di base.

 

Tuttavia, al riguardo, occorre ricordare che, secondo quanto previsto dal considerando 11 del regolamento (CE) n. 883/2004, l’assimilazione di fatti o avvenimenti non può in nessun caso rendere un altro Stato membro competente all’erogazione di una prestazione, né rendere applicabile la sua legislazione. 

 

E’ opportuno ricordare, altresì, che l’applicazione di tali disposizioni deve essere basata sull’applicazione dei principi della buona cooperazione tra le istituzioni  e dell’assistenza attiva agli interessati.

 

Si rileva, infine, che per l’applicazione delle disposizioni sulle prestazioni familiari è necessario tenere presenti - oltre i principi generali suindicati e le norme specifiche che sono trattate successivamente - anche alcune disposizioni comuni agli altri settori della sicurezza sociale, tra cui quelle concernenti la procedura di conciliazione prevista nell’ipotesi in cui le istituzioni di due Stati non raggiungano un accordo in merito alla definizione di uno o più casi, quelle relative agli elementi da considerare per la determinazione della residenza di una persona se sussistono divergenze tra le istituzioni, le disposizioni finanziarie per prestazioni indebitamente erogate, l’effettuazione di visite mediche, quelle attinenti al valore giuridico dei documenti e delle certificazioni rilasciate dagli Stati membri, per le quali si rinvia alle altre circolari relative ai regolamenti di cui trattasi.

 

 

 

2) Ambito applicativo delle disposizioni in materia di prestazioni familiari

 

Le norme di cui al Titolo III, Capitolo 8 (articoli 67, 68, 68 bis e 69) del regolamento (CE) n. 883/2004 ed il relativo allegato I, coordinano le legislazioni di due o più Stati membri in materia di prestazioni familiari da applicare principalmente nel caso in cui la persona chieda le prestazioni per familiari residenti in un altro Stato.

 

Le norme del Capitolo VI, articoli da 58 a 61, del regolamento (CE) n. 987/2009 ne stabiliscono le specifiche modalità attuative.

 

In relazione alle suindicate norme occorre, innanzi tutto, tenere presente l’ambito di applicazione soggettivo del regolamento di base (vedi circolare sui nuovi regolamenti comunitari - disposizioni di carattere generale, punto 5a), nonché determinate definizioni del regolamento di base tra le quali, principalmente, la definizione di “familiare” di cui all’articolo 1,  lettera i), punti 1, 2 e 3,  la definizione di “prestazione familiare” di  cui alla lettera z) dello stesso articolo, la definizione di “residenza”, quale luogo in cui una persona risiede abitualmente, e di “dimora”, quale residenza temporanea, e quanto previsto dall’articolo 11 del regolamento di applicazione per la determinazione della residenza (vedi circolare sui nuovi regolamenti comunitari - disposizioni di carattere generale, punto 10).

 

L’articolo 1, lettera i), del regolamento di base dispone che per “familiare” deve intendersi:

 

“ 1. Qualsiasi persona riconosciuta o definita come familiare, oppure designata come componente il nucleo familiare dalla legislazione in base alla quale sono erogate le prestazioni;

 

2.  se la legislazione di uno Stato membro applicabile ai sensi del punto 1 non distingue i familiari dalle altre persone alle quali tale legislazione è applicabile, il coniuge, i figli minori e i figli maggiorenni a carico sono considerati familiari;

 

3.  qualora, secondo la legislazione applicabile ai sensi dei punti 1 e 2, una persona sia considerata familiare o componente il nucleo familiare soltanto quando convive con la persona assicurata o il pensionato, si considera soddisfatta tale condizione se l’interessato è sostanzialmente a carico della persona assicurata o del pensionato”.    

 

L’articolo 1, lett. z), del regolamento di base definisce prestazione familiare “tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari, ad esclusione degli anticipi sugli assegni alimentari e degli assegni speciali di nascita o adozione  menzionati nell’allegato I”. Considerate le competenze dell’Istituto, nella presente circolare si tratta unicamente di prestazioni in denaro.    

 

Occorre, altresì, tenere presente che, secondo quanto indicato nel considerando 36 del regolamento di base, gli anticipi degli assegni alimentari sono recuperabili ed hanno lo scopo di compensare l’incapacità del genitore di mantenere la prole. Poiché tale obbligo deriva dal diritto di famiglia, gli assegni alimentari non vanno considerati come prestazioni familiari.

 

Si  precisa che il suindicato allegato I del regolamento (CE) n. 883/2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 2009, indica le prestazioni non considerate prestazioni familiari e, per l’Italia, non vi è indicata alcuna prestazione (vedi allegato al regolamento (CE) n. 988, lettera A, punti n. 1 e 2).

 

Considerato, inoltre, quanto previsto dall’articolo 1, lettera z),  e dall’articolo 69, paragrafi 1 e 2, le norme comunitarie in materia di prestazioni familiari di cui al Titolo III, Capitolo 8, del regolamento di base si applicano:

 

-    alle prestazioni familiari propriamente dette,

-    alle prestazioni familiari supplementari o speciali per orfani, non previste dalla legislazione italiana,

 

mentre non si applicano:

 

-    agli anticipi degli assegni alimentari,

-    agli assegni di nascita o adozione, se indicati nell’allegato I del regolamento di base.

 

Le prestazioni familiari erogate in forma di pensione o rendita, oppure in forma di integrazione a pensione o rendita, sono attribuite e calcolate in base alle disposizioni del Titolo III, Capitolo 5, relativo alle prestazioni pensionistiche, cioè applicando gli ordinari criteri di totalizzazione e proratizzazione.  

 

Le prestazioni familiari previste dalla legislazione italiana a cui sono integralmente applicabili le disposizioni del Titolo III, Capitolo 8, del regolamento di base e le relative norme attuative sono:

 

-    l’assegno per il nucleo familiare ai lavoratori dipendenti, pensionati, titolari di prestazioni previdenziali derivanti da lavoro dipendente, lavoratori parasubordinati, agricoli e domestici;

-    gli assegni familiari e le quote di maggiorazione.

 

Come già accennato, si ricorre alla totalizzazione dei periodi assicurativi o di residenza risultanti in due o più Stati membri (vedi circolare sui nuovi regolamenti comunitari - disposizioni di carattere generale, punto 9) nei regimi che prevedono requisiti contributivi e/o assicurativi ai fini del diritto alle prestazioni familiari.

 

 

PARTE II: Norme specifiche in materia di prestazioni familiari

3) Cumulo di diritti a prestazioni familiari a carico di due o più Stati membri

 

Secondo quanto previsto dall’articolo 67 del regolamento di base, al fine di accertare il diritto di una persona che risiede in uno Stato membro alle prestazioni per i familiari residenti in un altro Stato membro, ciascuno Stato deve considerare i familiari come se fossero residenti nel proprio territorio.

 

Lo stesso articolo 67 prevede, altresì, che “il titolare di una pensione o di una rendita ha diritto alle prestazioni familiari ai sensi della legislazione dello Stato membro competente per la sua pensione o la sua rendita”.

 

Poiché può verificarsi che il diritto alle prestazioni familiari sorga secondo le legislazioni di due o più Stati membri, al fine di evitare il cumulo di prestazioni  spettanti per lo stesso periodo e per lo stesso soggetto, l’articolo 68 del regolamento di base stabilisce le regole di priorità per determinare la legislazione da applicare in via prioritaria e quella da applicare in via sussidiaria.

 

Le disposizioni dell’articolo 68 succitato distinguono i casi in cui il diritto alle prestazioni sia conferito negli Stati membri a titolo diverso  (esempio: diritto a prestazione attribuito, secondo la legislazione di uno Stato, in relazione alla residenza e, secondo la legislazione di un altro Stato, in relazione ad attività lavorativa) dai  casi in cui il diritto a prestazioni sia conferito allo stesso titolo (esempi: diritto a prestazioni per il figlio derivante dalla titolarità di pensione, sia in uno Stato membro che nell’altro; diritto alla prestazione per il figlio derivante da attività lavorativa svolta dalla madre in uno Stato e dal padre in un altro Stato).

 

 

3.1) Determinazione della legislazione da applicare in via prioritaria nel caso in cui le prestazioni siano dovute a titolo diverso (articolo 68, paragrafo 1, lett. a), e paragrafo 2, del regolamento di base)

 

Se le prestazioni sono dovute a diverso titolo in due o più Stati membri si deve osservare il seguente ordine di priorità: “in primo luogo i diritti conferiti a titolo di un’attività professionale subordinata o autonoma, in secondo luogo i diritti conferiti a titolo dell’erogazione di una pensione o di una rendita e, infine, i diritti conferiti a titolo della residenza” (articolo 68, paragrafo 1, lettera a).

 

Secondo le disposizioni dell’articolo 68, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 68, paragrafo 2, dopo la determinazione della legislazione da applicare in via prioritaria, l’istituzione competente deve erogare le prestazioni in base alle norme nazionali.

 

Nello Stato la cui legislazione interviene in via sussidiaria:

 

-           è sospeso il diritto alle prestazioni, se di importo inferiore a quello spettante secondo la legislazione prioritaria;

 

-           non è sospeso il diritto alle prestazioni, se di importo superiore a quello spettante secondo la legislazione prioritaria.   

 

In questa ultima ipotesi l’istituzione competente dello Stato che interviene in via sussidiaria deve erogare un’integrazione differenziale, pari alla differenza tra l’importo spettante secondo la legislazione sussidiaria ed il minore importo spettante secondo la legislazione prioritaria.

 

In tal modo si evita l’indebito cumulo di prestazioni, garantendo all’interessato l’importo più elevato tra quelli spettanti in ciascuno Stato e realizzando l’applicazione del principio di  ripartizione degli oneri tra gli Stati mitigato dal rispetto delle legislazioni nazionali.

 

Pertanto, la Sede INPS che abbia ricevuto una domanda di prestazioni familiari da esaminare in base alla regolamentazione comunitaria, deve accertare se la legislazione italiana sia prioritaria; nell’ipotesi affermativa è tenuta ad erogare le prestazioni secondo quanto previsto dalla legislazione italiana. Qualora, invece, a seguito dell’esame della domanda in collaborazione con le istituzioni interessate degli altri Stati, la legislazione italiana risulti essere applicabile in via sussidiaria, la Sede INPS deve erogare l’integrazione differenziale eventualmente spettante. Se si accerta che nessun diritto a prestazione può sorgere a carico dell’assicurazione italiana, le informazioni relative alla domanda ed il provvedimento di reiezione adottato devono essere trasmessi immediatamente all’interessato, nonché all’altra o alle altre istituzioni competenti. 

 

Un’eccezione alle regole suesposte - sempre tenendo conto dell’articolo 68, paragrafo 1, lett. a), e paragrafo 2 - è prevista nelle ipotesi in cui, secondo la legislazione sussidiaria, il diritto alle prestazioni sia basato soltanto sulla residenza: in tali casi, l’istituzione che applica la legislazione sussidiaria non è tenuta ad erogare l’importo differenziale per i figli che siano residenti in un altro Stato comunitario.

 

 

3.2) Determinazione della legislazione da applicare in via prioritaria nel caso in cui le prestazioni siano dovute allo stesso titolo

 

Criteri necessariamente più dettagliati, come indicato ai successivi punti, sono stati stabiliti per determinare l’ordine di priorità, ossia per stabilire quale legislazione debba essere applicata in via prioritaria e quale in via sussidiaria, nelle ipotesi in cui il diritto sia conferito allo stesso titolo.

 

 

3.3) Diritto a prestazioni familiari derivante da attività lavorative svolte in due o più Stati membri  (articolo 68, paragrafo 1, lett. b), i),  articolo 68, paragrafo 2, del regolamento di base e articolo 58 del regolamento di applicazione)

 

L’articolo 68, paragrafo 1, lettera b), i), del regolamento di base prevede che se il diritto alle prestazioni familiari deriva da attività lavorative svolte in due o più Stati membri è necessario, preliminarmente, far riferimento allo Stato di residenza dei figli.

 

Quindi, nell’eventualità in cui il diritto alle prestazioni familiari sia conferito in due o più Stati membri in relazione alle attività lavorative svolte in ciascuno di essi, la legislazione che si applica in via prioritaria è quella dello Stato di residenza dei figli.

 

Una volta determinata la legislazione dello Stato da applicare in via prioritaria, l’istituzione competente di tale Stato è tenuta ad accertare il diritto ed a determinare la misura delle prestazioni secondo la propria legislazione e ad erogare immediatamente quanto spettante alla persona richiedente.

 

L’articolo 68, paragrafo 2, del regolamento di base precisa, inoltre, che i diritti alle prestazioni familiari dovute ai sensi delle altre legislazioni in questione sono sospesi fino a concorrenza dell’importo erogato dalla legislazione definita prioritaria. Tuttavia, l’altra o le altre legislazioni in causa, nel caso prevedano prestazioni familiari di importo più elevato, sono tenute ad erogare, sotto forma di integrazione differenziale, la parte che supera l’importo corrisposto dalla legislazione determinata come prioritaria.  

 

Se, invece, il luogo di residenza dei figli non permette di determinare l’ordine di priorità (ad esempio perché i figli risiedono in uno Stato terzo) si applica in via prioritaria la legislazione dello Stato che eroga la prestazione più elevata (vedi articolo 68 del regolamento di base e articolo 58 del regolamento di applicazione).

 

In base a tali disposizioni, occorre procedere nel seguente modo:

 

-    l’istituzione di ciascuno Stato deve calcolare le prestazioni come se tutti i figli risiedessero nel suo territorio, ossia come se, virtualmente, ciascuna legislazione nazionale fosse legislazione prioritaria in base alla residenza dei figli;

 

-    l’istituzione dello Stato che ha calcolato l’importo delle prestazioni più elevato deve erogare le prestazioni;

 

-    l’istituzione dell’altro Stato è tenuta, entro i limiti previsti dalla legislazione che applica, a rimborsare all’istituzione erogatrice la metà dell’importo corrisposto.

 

Tale sistema consente di evitare  il cumulo indebito di prestazioni, garantendo all’interessato l’importo più elevato tra quelli spettanti e realizzando una ripartizione degli oneri tra gli Stati.

 

Ne consegue che, in ogni caso, la Sede, dopo aver esaminato la domanda in collaborazione con le altre istituzioni in base alle disposizioni suindicate, ove risulti che la legislazione italiana è applicabile in via prioritaria, deve erogare, secondo l’articolo 68, paragrafo 1, lett. b), ii) e paragrafo 2, le prestazioni previste dalle norme nazionali alla persona richiedente, mentre l’istituzione dell’altro Stato deve erogare l’importo differenziale alla stessa. Reciprocamente, ove risulti che la legislazione estera sia da applicare in via prioritaria, l’istituzione estera deve erogare le prestazioni secondo la propria legislazione e la Sede INPS, accertato che la legislazione italiana deve intervenire in via sussidiaria, attribuisce all’interessato l’eventuale importo differenziale.

 

Ove risulti che la legislazione prioritaria non sia determinabile in relazione alla residenza dei figli, la Sede, in base alle disposizioni del suindicato articolo 58 del regolamento di applicazione, calcola le prestazioni eventualmente spettanti secondo la legislazione italiana come se i figli fossero residenti in Italia; se l’importo delle prestazioni italiane è superiore a quello determinato dall’istituzione dell’altro Stato, ne dispone il pagamento. L’istituzione dell’altro Stato è tenuta a rimborsare all’Istituto la metà dell’importo erogato, nei limiti degli importi spettanti in quest’ultimo Stato. Se l’importo della prestazione estera è superiore a quello della prestazione italiana, l’istituzione estera deve corrispondere la prestazione alla persona richiedente e la Sede INPS deve rimborsare all’istituzione estera la metà dell’importo che questa ha erogato, nei limiti di quanto spettante alla persona nell’assicurazione italiana.

 

 

3.4) Diritto a prestazioni familiari derivante da titolarità di pensione in due o più Stati membri (articolo 68, paragrafo 1, lett.b), ii) e articolo 68, paragrafo 2, del regolamento di base)

 

L’articolo 68, paragrafo 1, lett. b), ii) prevede, anche nei casi in cui il diritto alle prestazioni familiari derivi dalla titolarità di pensione in due o più Stati membri, l’obbligo di far riferimento allo Stato di residenza dei figli per determinare la legislazione prioritaria.

 

Pertanto, qualora nello Stato di residenza dei figli sia erogata la  pensione - ossia se lo Stato di “residenza dei figli” è anche Stato “di pensione” - si applica in via prioritaria la legislazione di questo Stato.

 

Quindi, anche in tale ipotesi, la legislazione che si applica in via prioritaria è quella dello Stato di residenza dei figli.

 

Se, invece, il luogo di residenza dei figli non permette di determinare l’ordine di priorità (ad esempio perché lo Stato di residenza dei figli non eroga pensione), si applica in via prioritaria la legislazione dello Stato in cui è stato maturato il periodo di assicurazione o di residenza più lungo (articolo 68, paragrafo 1, lett. b), ii).

 

Una volta determinata la legislazione dello Stato da applicare in via prioritaria, l’istituzione competente di tale Stato è tenuta a determinare la misura delle prestazioni secondo la propria legislazione e ad erogare immediatamente quanto spettante alla persona richiedente.

 

L’articolo 68, paragrafo 2, del regolamento di base, precisa, inoltre, che i diritti alle prestazioni familiari dovute ai sensi delle altre legislazioni in questione sono sospesi fino a concorrenza dell’importo erogato dalla legislazione definita prioritaria. Tuttavia l’altra o le altre legislazioni in causa, nel caso prevedano prestazioni familiari di importo più elevato, sono tenute ad erogare, sotto forma di integrazione differenziale, la parte che supera l’importo corrisposto dalla legislazione  determinata come prioritaria.  

 

Pertanto, la Sede, accertato che la legislazione italiana è prioritaria, determina la misura delle prestazioni secondo la propria legislazione ed eroga immediatamente quanto spettante alla persona richiedente.

 

Si precisa che, anche in tale ipotesi, ogni Stato membro interessato calcola l’importo delle prestazioni  familiari come se tutti i figli fossero residenti nel proprio territorio e, inoltre,  trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 68, paragrafo 2, per cui  i diritti alle prestazioni familiari dovute ai sensi delle altre legislazioni in questione sono sospesi fino a concorrenza dell’importo erogato dalla legislazione definita prioritaria.

 

L’altro o gli altri Stati in causa le cui legislazioni prevedano prestazioni familiari di importo più elevato, sono tenute ad erogare, sotto forma di integrazione differenziale, la parte che supera l’importo corrisposto secondo la legislazione determinata come prioritaria.  

 

Pertanto, la Sede, nel caso di richiesta di prestazioni familiari da parte di titolari di pensione a carico anche di altri Stati membri da esaminare in base alla regolamentazione comunitaria, deve accertare se la legislazione italiana sia prioritaria; nell’ipotesi affermativa è tenuta ad erogare le prestazioni secondo quanto previsto dalla legislazione italiana. Qualora, invece, a seguito dell’esame della domanda in collaborazione con le istituzioni interessate degli altri Stati, risulti che le prestazioni familiari italiane siano di importo superiore a quello corrisposto in base alla legislazione individuata come prioritaria, la Sede deve erogare l’integrazione differenziale spettante.

 

Se si accerta che nessun diritto a prestazione può sorgere a carico dell’assicurazione italiana, le informazioni relative alla domanda ed il provvedimento di reiezione adottato devono essere trasmessi immediatamente all’interessato, nonché all’altra o alle altre istituzioni competenti.

 

 

3.5) Diritto a prestazioni familiari in due o più Stati membri derivante dalla residenza  (art. 68, paragrafo 1, lett. b), iii, del regolamento di base)

 

L’articolo 68, paragrafo 1, lett. b), iii), prevede che, se il diritto alle prestazioni familiari in più Stati deriva dalla residenza, si applica la legislazione dello Stato di residenza dei figli.

 

A tal proposito, l’art. 68, paragrafo 2, del regolamento di base stabilisce che: “in caso di cumulo di diritti, le prestazioni familiari sono erogate in base alla legislazione definita prioritaria……..I diritti alle prestazioni familiari dovute a norma della o delle altre legislazioni in questione sono sospesi fino a concorrenza dell’importo previsto dalla prima legislazione ed erogati, se del caso, sotto forma d’integrazione differenziale, per la parte che supera tale importo. Tuttavia, non occorre che tale integrazione differenziale sia erogata per figli residenti in un altro Stato membro, ove il diritto alla prestazione sia basato soltanto sulla residenza”.

 

Le principali disposizioni di cui ai punti da 3.2 a 3.5 sono sintetizzate nell’allegato 2 (tabella A), utile per determinare la legislazione prioritaria in base all’elemento “Stato di residenza dei figli”, e nell’allegato 3 (tabella B), utile per i casi in cui tale elemento non possa essere preso in considerazione.

 

 

4) Erogazione delle prestazioni per i familiari alla persona fisica o giuridica che provvede al loro mantenimento (articolo 68 bis del regolamento (CE) n. 883/2004, come modificato dall’articolo 1, paragrafo 18, del regolamento (CE) n. 988/2009 e articolo 60, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 987/2009)

 

Il regolamento (CE) n. 988/2009 ha modificato le disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2004 in materia di prestazioni familiari, inserendo l’articolo 68 bis che disciplina i casi in cui la persona non destini le prestazioni al mantenimento dei suoi familiari.

 

L’articolo 68 bis del regolamento di base prevede, al riguardo, che l’istituzione competente deve erogare le prestazioni alla persona fisica o giuridica la quale provvede di fatto al mantenimento dei familiari, su richiesta e per il tramite dell’istituzione dello Stato membro di residenza dei familiari oppure tramite l’istituzione o l’organismo specificamente designato dall’autorità competente di questo Stato. Tale norma riprende il disposto dell’articolo 75, paragrafo 2, del regolamento n. 1408/71.

 

E’ utile ricordare anche la disposizione dell’articolo 60 (vedi successiva Parte III) del  regolamento di applicazione che, al paragrafo 1, nel prevedere che la domanda di prestazioni va presentata all’istituzione competente, precisa che, se la persona che ha diritto alle prestazioni non esercita il suo diritto, l’istituzione dello Stato membro la cui legislazione è applicabile deve tener conto della domanda che sia presentata dall’altro genitore o da persona assimilata o dalla persona o ente che ha la tutela dei figli.     

 

 

5) Prestazioni familiari supplementari o speciali per orfani (articolo 69, paragrafo 1, del regolamento di base e articolo 61 del regolamento di applicazione)

 

Le disposizioni del capitolo 8 del titolo III, all’articolo 69 comprendono disposizioni complementari attinenti le prestazioni familiari supplementari o speciali per orfani, non previste dalla legislazione italiana.  

 

Secondo tali disposizioni, nel caso in cui nessun diritto alle prestazioni supplementari o speciali per orfani sia conferito in base alla legislazione designata in applicazione degli articoli 67, 68 e 68 bis del regolamento di base già illustrati, tali prestazioni devono essere erogate - in mancanza o in aggiunta alle prestazioni familiari acquisite secondo la legislazione da applicare - dallo Stato nel quale il defunto è stato assicurato per il periodo più lungo, sempre che, ovviamente, in tale Stato sorga il diritto alle prestazioni familiari supplementari o speciali per orfano.

 

Verificandosi che nello Stato in cui il defunto risulta assicurato più a lungo non sussiste il diritto alle prestazioni familiari speciali o supplementari per l’orfano, è necessario accertare se sussiste il diritto a carico dell’altro Stato o degli altri Stati membri secondo “l’ordine decrescente della durata dei periodi di assicurazione o di residenza” risultanti in tali Stati.

 

In base a quanto previsto dall’articolo 61 del regolamento di applicazione, l’istituzione competente che non deve erogare in via prioritaria le prestazioni familiari supplementari o speciali per orfani, secondo la legislazione che applica, trasmette immediatamente la domanda di prestazioni, con le informazioni ed i documenti necessari, all’istituzione dello Stato in cui il defunto risulta assicurato più a lungo, la cui legislazione prevede l’erogazione di questo tipo di prestazioni familiari. In alcuni casi potrebbe essere necessario risalire fino all’istituzione dello Stato membro in cui risulti il periodo assicurativo o di residenza più breve. 

 

 

6) Prestazioni erogate in forma di pensione, rendita o in forma di integrazione di pensione o rendita (articolo 69, paragrafo 2, del regolamento di base)

 

Lo stesso articolo 69 dispone che le prestazioni erogate in forma di pensione, rendita, integrazione di pensione o integrazione di rendita, come già indicato al punto 2, sono calcolate ed erogate secondo le disposizioni del Titolo III, Capitolo 5, relativo alle pensioni e non è più prevista alcuna eccezione al riguardo.

 

Pertanto, non sussistono, a decorrere dal 1° maggio 2010, le residuali eccezioni indicate al punto 1 della circolare n. 36 del 15 febbraio 2000.

 

Al riguardo, si precisa che nulla è innovato per quanto attiene alle disposizioni del regolamento n. 1408/71 da applicare in base all’accordo SEE, all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera ed in base al regolamento (CE) n. 859/2003 nei confronti di Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Groenlandia e cittadini degli Stati terzi (vedi circolare sui nuovi regolamenti comunitari - disposizioni di carattere generale, punto 4).

 

 

7) Calcolo delle prestazioni familiari (articolo 68, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base e articolo 58 del regolamento di applicazione)

 

Per il calcolo delle prestazioni familiari da effettuare in base alle norme succitate e, in particolare, per determinare l’integrazione differenziale di cui all’articolo 68, paragrafo 2, del regolamento di base nonché per il calcolo delle prestazioni spettanti secondo quanto previsto  dall’articolo 58 del regolamento di applicazione, occorre tener conto di quanto spetta al singolo familiare in ciascuno Stato. 

 

Analogamente a quanto disposto per l’applicazione del regolamento CEE n. 1408/71, si conferma che, pur essendo l’assegno per il nucleo familiare previsto dalla legislazione italiana un unicum indivisibile spettante al nucleo nel suo insieme, tenuto conto dell’inderogabilità dei regolamenti comunitari, occorre dividere fittiziamente l’importo della prestazione per il numero dei componenti il nucleo, compreso il richiedente la prestazione, al fine di determinare quanto spetta al singolo familiare nell’assicurazione italiana (vedi circolari nn. 118 del 5 giugno 1989 e 288 del 20 dicembre 1993).

 

 

8) Cambiamento della legislazione applicabile e/o della competenza a concedere le prestazioni familiari (articolo 59 del regolamento di applicazione)

 

Le disposizioni dell’articolo 59 del regolamento di applicazione disciplinano i casi in cui, nel corso di un mese civile, non sia più applicabile la legislazione di uno Stato membro, bensì la legislazione di un altro Stato ed i casi in cui passi da uno Stato membro ad un altro la competenza prioritaria a concedere le prestazioni familiari.

 

Secondo il suindicato articolo, a prescindere dalle scadenze dei pagamenti previste, l’istituzione che ha l’onere della prestazione all’inizio del mese:

-    mantiene tale onere per tutto il mese;

-    informa l’altra o le altre istituzioni interessate della data di cessazione dell’erogazione della prestazione.

 

L’altra o le altre istituzioni, a decorrere dalla stessa data, sono tenute ad erogare le prestazioni familiari.

 

 

9)    Residenza

 

Si ricordano, altresì, le disposizioni del messaggio n. 4932 del 23 febbraio 2007 che continuano ad essere  applicabili, fermo restando che, per quanto concerne la residenza,  occorre tenere presente, nel caso di divergenze tra le istituzioni, anche quanto stabilito dall’articolo 11 del regolamento di applicazione (vedi circolare sui nuovi regolamenti comunitari - disposizioni di carattere generale, punto 10).

 

10)      Decisioni della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale

 

Si trasmette, in allegato, la decisione n. F1 adottata dalla Commissione amministrativa per il Coordinamento dei Sistemi di Sicurezza Sociale in data 12 giugno 2009, relativa all’interpretazione dell’art. 68 del regolamento di base riguardo alle regole di priorità in caso di cumulo delle prestazioni familiari, la quale ha stabilito che:

 

“Ai fini dell’articolo 68 del regolamento (CE) n. 883/2004, le prestazioni familiari saranno considerate “conferite a titolo di un’attività professionale subordinata o autonoma” in particolare:

 

(a) in caso di effettiva attività subordinata o autonoma; nonché

 

(b) durante un periodo di sospensione temporanea di una tale attività subordinata o autonoma:

 

(i) dovuto a malattia, maternità, infortunio sul lavoro, malattia professionale o disoccupazione purché la remunerazione o le prestazioni, pensioni escluse, siano erogate in relazione alle suddette eventualità; oppure

 

(ii) durante un congedo retribuito, uno sciopero o una serrata; ovvero

 

(iii) durante un congedo non retribuito per allevare un bambino, per il periodo in cui il congedo è assimilato a un’attività subordinata o autonoma in conformità alla legislazione pertinente”.

 

La decisione A1 relativa alla procedura di dialogo e conciliazione che trova applicazione in materia di prestazioni familiari, secondo quanto indicato al successivo punto 12.3, è stata trasmessa in allegato alla circolare sui nuovi regolamenti comunitari - disposizioni di carattere generale.

 

 

11) Disposizioni transitorie (articolo 87 del regolamento di base)

 

I periodi assicurativi, di occupazione o di residenza maturati negli Stati membri prima del 1° maggio 2010, sono presi in considerazione per l’applicazione delle nuove norme.

 

Il diritto è acquisito, in base a tali disposizioni, anche se si riferisce ad eventi verificatisi prima della suddetta data; in nessun caso un diritto può sorgere per il periodo antecedente, in applicazione delle nuove norme.

 

E’ utile considerare, altresì, che “ogni prestazione che non è stata liquidata o che è stata sospesa a causa della cittadinanza o della residenza dell’interessato è liquidata o ripristinata”, su specifica richiesta dello stesso, a decorrere dal 1° maggio 2010, dall’istituzione competente dello “Stato membro interessato, a condizione che i diritti anteriormente liquidati non abbiano dato luogo a liquidazione in capitale”.

 

Se la domanda è presentata entro due anni dal 1° maggio 2010, i diritti eventualmente acquisiti in base al nuovo regolamento decorrono da tale data, a prescindere dalle disposizioni nazionali in materia di decadenza o di limitazione dei diritti.

 

I diritti derivanti da domanda presentata successivamente al termine suindicato spettano in relazione alla data della domanda “a condizione che non sono decaduti o limitati nel tempo……, fatte salve eventuali disposizioni più favorevoli della legislazione di ciascuno Stato membro”.

 

 

Si ritiene, infine, che alle prestazioni agli orfani le quali continuano ad essere corrisposte in misura pari alla pensione teorica (vedi punto 6 della presente circolare), si applichino, su domanda, le norme transitorie concernenti le pensioni, eseguendo il confronto tra il trattamento pensionistico complessivo, italiano ed estero, spettante in base ai regolamenti CEE nn. 1408/71 e  574/72 ed il trattamento complessivo, italiano ed estero, derivante dai nuovi regolamenti comunitari.

 

 

Parte III: Disposizioni procedurali

 

 

12) Disposizioni procedurali relative all’applicazione degli articoli 67, 68, 68 bis e 69 del regolamento di base e dell’articolo 58 del regolamento di applicazione (vedi in particolare articolo 68, paragrafo 3 del regolamento di base, articoli 6, 59 e 60 del regolamento di applicazione)

 

Gli articoli 68, paragrafo 3, del regolamento di base e 6, 59 e 60 del regolamento di applicazione, prevedono gli obblighi delle istituzioni che ricevono una domanda di prestazioni familiari. Occorre distinguere in particolare:

-          la procedura che deve seguire l’istituzione che riceve la domanda, la cui legislazione è applicabile non in via prioritaria;

-          gli obblighi dell’istituzione la cui legislazione è applicabile in via prioritaria;

-          le procedure per l’erogazione di prestazioni in via provvisoria, qualora risultino divergenze in merito alla determinazione della legislazione applicabile in via prioritaria, per l’esame e la definizione della questione da parte della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale e l’eventuale recupero delle somme indebitamente erogate;

-          la procedura da seguire se l’importo delle prestazioni erogate sia modificabile nel tempo oppure risultino modificati elementi che possano incidere sul diritto e/o sulla misura delle stesse.

 

 

12.1) Procedura che deve seguire l’istituzione che riceve la domanda dal richiedente, la cui legislazione si applica non in via prioritaria (articolo 68, paragrafo 3, del regolamento di base)

 

In generale, secondo l’articolo 68, paragrafo 3, lett. a), del regolamento di base l’istituzione che riceve la domanda direttamente dall’interessato e ritiene che la sua legislazione sia applicabile non in via prioritaria, deve:

-          inoltrare immediatamente la domanda all’istituzione che applica la legislazione prioritaria;

-          informare  l’interessato dell’inoltro;

-          fermo restando quanto previsto per la concessione provvisoria delle prestazioni, erogare, se necessario, l’integrazione differenziale.

-           

Si ritiene che l’eventuale integrazione differenziale debba essere pagata dall’istituzione che ha ricevuto la domanda dall’interessato – la quale applica la legislazione che interviene in via sussidiaria – soltanto nelle ipotesi in cui tale istituzione sia già in possesso di tutti i dati necessari per determinarne l’importo. Diversamente, l’istituzione che non abbia le informazioni necessarie dovrà provvedere al pagamento dell’integrazione differenziale immediatamente dopo aver ricevuto i dati dall’altra istituzione che applica la legislazione prioritaria. Dell’attribuzione dell’integrazione differenziale e del relativo pagamento deve essere data comunicazione all’interessato ed all’altra istituzione interessata.

 

 

12.2) Obblighi dell’istituzione alla quale è stata inoltrata la domanda, la cui legislazione si applica in via prioritaria

 

L’istituzione la cui legislazione si applica in via prioritaria è tenuta, in base all’articolo 68, paragrafo 3, lett. b), del regolamento (CE) n. 883/2004:

 

 - ad evadere la domanda come se le fosse stata presentata direttamente dal richiedente;

 - a considerare come data di presentazione della domanda quella in cui la domanda è pervenuta all’istituzione dell’altro Stato.

 

 

 

 

12.3) Obblighi specifici delle istituzioni (articolo 60 del regolamento di applicazione)

 

In base a quanto previsto specificatamente dall’articolo 60 del regolamento di applicazione, l’istituzione competente che riceve la domanda dal richiedente, per l’applicazione dei principi generali in materia di prestazioni familiari espressi all’articolo 67 del regolamento di base e delle regole di priorità di cui al successivo articolo 68, deve:

 

a)   considerare la situazione della famiglia nel suo insieme come se tutti i componenti fossero soggetti alla legislazione che essa applica e risiedessero nello Stato;

b)   considerare che, se una persona non esercita il suo diritto alle prestazioni presentando la relativa domanda, occorre tener conto della richiesta dell’altro genitore, oppure della persona assimilata, oppure della persona o ente che abbia la tutela dei figli;

c)   esaminare la domanda in base alle informazioni dettagliate fornite dalla persona richiedente “tenendo conto di tutti gli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano la situazione familiare del richiedente”; si rileva, al riguardo, che l’istituzione ha l’obbligo di fornire al richiedente ogni informazione utile mentre il richiedente ha l’obbligo di fornire alle istituzioni ogni informazione utile. Dopo l’esame della domanda di prestazione, l’istituzione deve decidere se la sua legislazione si applica in via prioritaria  oppure deve decidere provvisoriamente se la sua legislazione si applica in via non prioritaria.  

 

Qualora l’istituzione decida che la sua legislazione sia applicabile in via prioritaria: 

1.   eroga le prestazioni secondo la sua legislazione;

2.   valuta se può sussistere il diritto ad un’integrazione differenziale, secondo la legislazione di un altro Stato, in base a quanto previsto dall’articolo 68, paragrafo 2, del regolamento di base;

3.   nell’ipotesi in cui ritenga che possa sussistere un eventuale diritto ad integrazione differenziale nel regime di un altro Stato, trasmette, senza indugio, le informazioni relative alla domanda di prestazione all’istituzione competente dell’altro Stato;

4.   comunica all’istituzione dell’altro Stato le decisioni che ha adottato e l’importo delle prestazioni familiari erogate;

5.   ne dà informazione al richiedente. 

 

Qualora l’istituzione decida in via provvisoria che la sua legislazione sia applicabile non in via prioritaria, dovrà procedere senza indugio:

1.               all’inoltro della domanda all’istituzione che applica la legislazione in via prioritaria;

2.               a darne informazione al richiedente;

3.               ad erogare, se del caso, l’integrazione differenziale.

 

L’istituzione a cui la domanda è stata inoltrata è tenuta, entro due mesi, a prendere posizione sulla decisone provvisoria adottata dall’istituzione che ha ricevuto la domanda direttamente dal richiedente. Trascorso il periodo di due mesi senza che siano stati espressi accordo o divergenza in merito alla decisione provvisoria, tale decisione deve essere applicata. In questa ipotesi, l’istituzione a cui è stata inoltrata la domanda deve erogare la prestazione secondo la sua legislazione, comunicandone gli importi all’altra istituzione.

 

Se le istituzioni interessate non concordano nello stabilire quale sia la legislazione applicabile in via prioritaria per l’attribuzione del diritto alle prestazioni familiari, si procede secondo quanto previsto, in generale, dall’articolo 6, paragrafi da 2 a 5, del regolamento di applicazione, per cui si provvede all’attribuzione provvisoria della prestazione al fine di evitare il protrarsi di una situazione di indeterminazione della legislazione da applicare alla persona.

 

Al riguardo, occorre tenere presente che nell’applicazione della procedura provvisoria deve intendersi per “istituzione del luogo di residenza” l’istituzione dello Stato di residenza del figlio o dei figli.

 

Qualora, a conclusione della procedura prevista ed in via definitiva, l’istituzione che ha concesso le prestazioni in via provvisoria abbia erogato importi superiori al dovuto, tale istituzione può chiedere all’istituzione “prioritaria” il recupero delle somme versate in eccedenza secondo le disposizioni dell’articolo 73 del regolamento di applicazione.

Per quanto concerne la procedura di dialogo e conciliazione, si rinvia alla circolare sui nuovi regolamenti comunitari - disposizioni di carattere generale, punto 7, e alla Decisione A1 della Commissione amministrativa, allegata a tale circolare. 

 

13) Richiesta e trasmissione di dati con PAPER SED

 

La tabella di correlazione messa a disposizione dalla Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, indica, per ciascuna delle 10 fasi di scambio di informazioni (o fasi di lavorazione) della domanda di prestazioni familiari:

 

Le dieci fasi di scambio di informazioni sono state denominate dalla Commissione con codici compresi tra F001 e F010.

 

F 001. DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA

 

Le informazioni necessarie per stabilire se sussista il diritto alle prestazioni familiari, quale istituzione sia tenuta ad attribuirlo, se in via prioritaria, esclusiva o sussidiaria, e in quale misura, sono richieste e trasmesse, rispettivamente, con i PAPER SED F001 e F002. Con il PAPER SED F003 è adottata la decisione sulla competenza ad attribuire le prestazioni. 

 

F 002. PROCEDURA DA SEGUIRE NEI CASI DI DISACCORDO TRA LE ISTITUZIONI

 

L’istituzione che necessiti di chiarimenti sui motivi della decisione adottata dall’altra istituzione può richiederli utilizzando il PAPER SED F004; l’altra istituzione trasmetterà le informazioni ed i chiarimenti richiesti con il PAPER SED F005. Con il PAPER SED F006 l’istituzione comunica la decisione provvisoria adottata e le informazioni sulle prestazioni erogate; l’altra istituzione utilizzerà il PAPER SED F007 per notificare l’eventuale disaccordo nei confronti della decisione provvisoria entro due mesi. Qualora, trascorsi due mesi, l’istituzione non notifichi il proprio disaccordo, la decisione provvisoria diverrà definitiva.

 

L’istituzione che ha ricevuto il PAPER SED F 007 comunica con il PAPER SED F 008 la propria decisione di accordo o disaccordo rispetto a quanto ad essa comunicato con il PAPER SED F007. A questo punto la procedura può continuare, se necessario, attraverso l’utilizzo dei PAPER SED F006/F009, quest’ultimo denominato “Contestazione della decisione provvisoria sulla competenza e sulle prestazioni erogate”. Se la decisione non è stata accettata, si procederà alla modifica del PAPER SED F006 al fine di pervenire ad un accordo tra le istituzioni oppure, se necessario, alla consultazione della Commissione amministrativa.

 

F 003. CONSULTAZIONE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA

 

Nel caso in cui  non si  pervenga ad un accordo tra le istituzioni, ciascuna istituzione può avviare la procedura di consultazione della Commissione (PAPER SED F010) che, nel periodo massimo di sei mesi, tenterà di conciliare i punti di vista delle istituzioni e adotterà la relativa decisione (PAPER SED F011)

 

F004. DOMANDA DI RIMBORSO

 

L’istituzione che abbia erogato prestazioni provvisorie che risultino non dovute è tenuta a chiederne il rimborso all’altra istituzione con il PAPER SED F012. Quest’ultima istituzione trasmette le informazioni relative al rimborso con il PAPER SED F013.

 

 

F005. RIESAME ANNUALE

 

L’istituzione di uno Stato la quale applichi la legislazione in via sussidiaria chiede annualmente all’istituzione che applica la propria legislazione in via prioritaria le modifiche intervenute relative agli importi delle prestazioni familiari erogate e alle circostanze che possono modificare il diritto e/o la misura delle prestazioni. Per tale richiesta è prevista l’utilizzazione del PAPER SED F014. La relativa risposta è trasmessa con il PAPER SED F015.

 

F006. RICHIESTA DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI

 

E’ stata prevista, altresì, la procedura da seguire nei casi in cui la persona con cui vivono i figli in uno Stato membro non riceva le prestazioni familiari, che sono destinate al mantenimento dei figli, dal lavoratore che risieda in un altro Stato. In tali casi, le istituzioni utilizzano i PAPER SED F016 e F017 per richiedere e trasmettere i dati sul pagamento delle prestazioni.

 

F007. PRESTAZIONI AGGIUNTIVE PER ORFANI

 

Nell’esame della domanda di prestazioni aggiuntive per orfani, può verificarsi che occorra determinare quale sia l’istituzione tenuta ad erogare le prestazioni in base alla maggiore durata dei periodi assicurativi o di residenza risultanti in uno Stato membro. Per richiedere e trasmettere i dati relativi alla durata dei periodi assicurativi si utilizzano i PAPER SED F018 e F019.

 

Il PAPER SED F020, denominato “Informazioni sulla priorità per le prestazioni aggiuntive”,  è compilato dall’istituzione competente dello Stato in cui risultano, nel complesso, i periodi assicurativi o di residenza più lunghi. L’istituzione competente che deve inviare i dati della domanda di prestazioni all’istituzione dello Stato membro in cui risultano, nel complesso, i periodi assicurativi o di residenza più lunghi, utilizza il PAPER SED F021. 

 

F008. TOTALIZZAZIONE

 

In ogni caso, l’istituzione che, secondo la propria legislazione, procede alla totalizzazione dei periodi esteri per accertare il requisito assicurativo, deve richiedere il prospetto dei periodi esteri attraverso il PAPER SED F022 all’altra o alle altre istituzioni interessate, le quali trasmetteranno le relative informazioni attraverso il PAPER SED F023.

 

F009. ESAMI MEDICI

 

E’ stata prevista, inoltre, l’utilizzazione dei PAPER SED F024 e F025 per richiedere l’esecuzione degli esami medici e per trasmettere le informazioni relative all’esame eseguito (vedi circolare sui nuovi regolamenti comunitari - disposizioni di carattere generale, punto 14).

 

F010. RICHIESTA E TRASMISSIONE DI ULTERIORI INFORMAZIONI

 

I PAPER SED F026 e F027 sono stati previsti per richiedere e trasmettere informazioni ulteriori nel corso dell’esame della domanda di prestazioni familiari.

 

 

 

Il Direttore Generale

Nori

 

 

 

Allegato N.1

Allegato N.2

Allegato N.3