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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

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Circolare numero 86 del 11-06-2019


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Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 11/06/2019
Circolare n. 86
Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
   centrali e ai responsabili territoriali
   dell'Area medico legale

E, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo
   di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
   all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO:

Regolamentazione comunitaria. Nuove modalità di presentazione delle richieste del certificato di legislazione applicabile (documento portatile A1). Utilizzo del canale telematico

SOMMARIO:

Al fine di agevolare i datori di lavoro nella presentazione delle richieste di rilascio del documento portatile A1, l’Istituto ha realizzato una nuova procedura finalizzata ad informatizzare l’iter procedurale previsto per l’emissione di tale certificazione. Con la presente circolare si illustrano le nuove modalità di presentazione, tramite il canale telematico, delle domande di rilascio del certificato di legislazione applicabile (documento portatile A1).

 

INDICE

 

  1. Premessa
  2. Destinatari
  3. Modalità di presentazione on-line delle domande di rilascio del certificato di legislazione applicabile (documento portatile A1)
    3.1.   Presentazione della domanda, tramite il servizio web, da parte del datore di lavoro o degli intermediari previdenziali
  4. Emissione della certificazione A1
  5. Tipologie di richieste escluse dalla presentazione attraverso il canale telematico

 

 

  

1. Premessa

 

Il documento portatile A1 viene rilasciato per certificare la legislazione di sicurezza sociale applicabile al lavoratore, titolare del modello, nei casi in cui lo stesso svolga un’attività lavorativa in uno o più Stati che applicano la regolamentazione comunitaria.

La normativa comunitaria si applica:

  • agli Stati membri dell’Unione europea: Italia, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia (comprese le isole Aland), Francia e Dipartimenti d’oltremare (isole di Reunion, Mayotte, Guyana francese, isole ricomprese nell’arcipelago delle Piccole Antille: Martinica, Guadalupa e l’isola di Saint Martin), Germania, Regno Unito (Gran Bretagna e Irlanda del Nord compresa Gibilterra), Grecia, Irlanda, Spagna, Lussemburgo, Olanda, Portogallo (comprese le isole Azzorre e di Madera), Spagna (comprese le isole Canarie, Ceuta e Melilla), Svezia, Repubblica Ceca, Repubblica di Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovenia, Slovacchia, Ungheria, Romania, Bulgaria e Croazia;
  • agli Stati SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia), in applicazione dell’Accordo SEE;
  • alla Svizzera, in applicazione dell’Accordo CH-UE.

Per la gestione del rilascio del documento portatile A1 sono stati predisposti specifici modelli di richiesta del predetto certificato, la cui pubblicazione sul sito dell’Istituto è stata resa nota con il messaggio n. 218 del 20/01/2016.

In particolare, sono state fornite le indicazioni sulle modalità di presentazione delle richieste che, a seconda della tipologia di lavoratore, possono essere inoltrate attraverso la funzione bidirezionale del Cassetto previdenziale, PEC, raccomandata A/R o presentate direttamente allo sportello.

Allo scopo di agevolare l’utenza (datori di lavoro e lavoratori) nella presentazione delle predette richieste, l’Istituto ha realizzato una nuova procedura finalizzata ad informatizzare l’iter procedurale previsto per l’emissione della certificazione in oggetto.

Con la presente circolare si illustrano le nuove modalità di presentazione, tramite il canale telematico, delle richieste di rilascio del documento portatile A1.

 

2. Destinatari

 

La trasmissione telematica riguarda la presentazione delle richieste di rilascio del documento portatile A1 da parte dei datori di lavoro o degli intermediari previdenziali di cui all’articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, per le seguenti tipologie di richiesta:

  • Lavoratore marittimo (art. 11, par. 4, Reg. (CE) n. 883/2004);       
  • Lavoratore subordinato distaccato (art. 12, par. 1, Reg. (CE) n. 883/2004);
  • Accordo in deroga per distacco lavoratore dipendente (art. 16 Reg. (CE) n. 883/2004).

Per le richieste di rilascio del documento portatile A1, espressamente elencate al punto 5 della presente circolare, per le quali è prevista la presentazione da parte del lavoratore interessato, la trasmissione della domanda, in attesa del completamento del processo di telematizzazione, dovrà avvenire con le modalità attualmente in uso.

 

3. Modalità di presentazione on-line delle domande di rilascio del certificato di legislazione applicabile (documento portatile A1)

 

A decorrere dal 1 settembre 2019 le domande di rilascio del documento portatile A1, per le quali è prevista la presentazione da parte dei datori di lavoro o degli intermediari previdenziali, devono essere presentate all’INPS esclusivamente in via telematica.

L’invio telematico deve avvenire tramite il seguente percorso:

  • dal sito internet www.inps.it selezionare “Tutti i servizi”, digitare nel campo Testo libero “Servizi per le aziende e consulenti” e accedere al “Portale delle Agevolazioni (ex-DiResCo)” > “Distacchi” (Procedura per la richiesta della certificazione A1 in applicazione della normativa UE).

Si precisa che, al fine di garantire la più ampia informazione e divulgazione delle novità afferenti la presentazione di tali domande mediante modalità telematica, fino al 31 agosto 2019 è previsto un periodo transitorio durante il quale sarà possibile inviare le domande sia con le consuete modalità sia utilizzando il canale telematico.

Si forniscono di seguito le informazioni di dettaglio inerenti la modalità di presentazione delle domande. 

 

 

3.1 Presentazione della domanda, tramite il servizio web, da parte del datore di lavoro o degli intermediari previdenziali

 

Per la presentazione della domanda, come precisato sopra, il datore di lavoro o l’intermediario previdenziale deve accedere al servizio attraverso il “Portale delle Agevolazioni (ex-DiResCo)”. Una volta effettuata l’autenticazione, il sistema propone l’elenco dei moduli di tutte le Dichiarazioni di Responsabilità. Selezionando il modulo “Distacchi” verrà richiesto l’inserimento della matricola INPS del datore di lavoro. All’inserimento della matricola il sistema, verificata la corrispondenza della stessa con i dati presenti negli archivi informatici dell’Istituto, propone la home page del modulo “Distacchi”.

Nella home page del modulo telematico “Distacchi” l’utente potrà visualizzare l’elenco dei lavoratori per i quali sono state effettuate richieste della certificazione A1.

Selezionando l’opzione “Inserimento domanda” sarà possibile procedere all’inserimento di una nuova richiesta, scegliendo tra le tipologie proposte.

Nel manuale utente presente nel servizio web sono riportate in dettaglio le funzionalità dell’applicativo.

 

 

4.  Emissione della certificazione A1

 

Per tutte le domande approvate che si trovano nello stato "Accolta" verrà prodotta la certificazione A1 da rilasciare al lavoratore. L'applicazione, per ogni domanda accolta con numero di protocollo in uscita valorizzato, permette di scaricare in formato PDF la certificazione A1 che sarà memorizzata nell’applicazione.

Il richiedente, oltre a poter visualizzare l’esito nel cruscotto web a lui dedicato, sarà avvisato dell’avvenuta definizione della domanda via e-mail e/o via sms rispettivamente all’indirizzo e al numero di telefono mobile indicati nella domanda (se presenti). La certificazione A1 emessa con il nuovo applicativo sarà firmata mediante firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

Una copia del documento portatile A1 verrà trasmessa al richiedente via PEC o via e-mail.

Qualora su richiesta dell’Istituzione estera si renda necessario acquisire il documento portatile A1 in formato originale, la certificazione sarà disponibile per il ritiro presso la Struttura territoriale INPS di competenza.

 

5. Tipologie di richieste escluse dalla presentazione attraverso il canale telematico

 

Per le tipologie di richieste per le quali è prevista la presentazione da parte del lavoratore interessato, la trasmissione della domanda, in attesa del completamento del processo di telematizzazione, dovrà avvenire con le modalità attualmente in uso.

Nello specifico sono per il momento escluse dall’invio telematico le richieste che riguardano le seguenti situazioni.

  • Lavoratore autonomo distaccato (art. 12, par. 2, Reg. (CE) n. 883/2004);
  • Lavoratore autonomo che esercita un’attività in più Stati (art. 13, par. 2, Reg. (CE) n. 883/2004);
  • Lavoratore autonomo e subordinato che esercita un’attività in più Stati (art. 13, par. 3, Reg. (CE) n. 883/2004);
  • Dipendente pubblico (art. 11, par. 3, lett. b), Reg. (CE) n. 883/2004);
  • Dipendente pubblico che svolge attività di lavoro subordinato e/o autonomo in più Stati (art. 13, par. 4, Reg. (CE) n. 883/2004);
  • Lavoratore subordinato che esercita un’attività in più Stati (art. 13, par. 1, Reg. (CE) n. 883/2004);
  • Personale di volo e di cabina (art. 11, par. 5, Reg. (CE) n. 883/2004);
  • Eccezione (art. 16 Reg. (CE) n. 883/2004):
    a. Accordo in deroga generico;
    b. Accordo in deroga distacco lavoratore autonomo;
  • Lavoratore subordinato/autonomo che è assoggettato alla legislazione dello Stato in cui lavora (art. 11, par. 3, lett. a), Reg. (CE) n. 883/2004).

Con riferimento all’ultima fattispecie sopra elencata, si precisa che la stessa è stata recentemente introdotta dalla Commissione Amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, che ha ritenuto opportuno modificare il documento portatile A1 al fine di consentire il rilascio delle certificazioni anche per tali situazioni.

In questi casi, presupposto per l’emissione della certificazione A1 è la sussistenza di una situazione transfrontaliera nella quale la persona, al di fuori della fattispecie di distacco o di esercizio di attività di lavoro in più Stati, si trova ad avere per motivi di lavoro e di residenza un collegamento con più di uno Stato dell’Unione europea.

In particolare, la fattispecie ricorre nell’ipotesi in cui un lavoratore frontaliero svolga un'attività di lavoro dipendente o autonomo in uno Stato (ad esempio, Italia) e risieda in un altro Stato comunitario (ad esempio, Austria).

In tale situazione il lavoratore per essere esonerato da eventuali obblighi di sicurezza sociale nello Stato di residenza (ad esempio, nello Stato di residenza tutti i residenti sono tenuti per legge ad essere assicurati per la malattia) potrà richiedere, ai sensi dell’articolo 11 paragrafo 3, lett. a), del Regolamento (CE) n. 883/2004, il rilascio del modello A1 all’Istituzione dello Stato in cui esercita l’attività lavorativa.

In questo caso il documento portatile A1 certificherà che tale lavoratore è soggetto esclusivamente alla legislazione dello Stato in cui esercita la sua attività lavorativa.

Per quanto concerne l’Istituto, la certificazione dovrà, pertanto, essere rilasciata solo nel caso in cui il lavoratore sia assicurato in Italia in base al principio di territorialità e risieda in un altro Stato che applica la normativa comunitaria.

La richiesta del documento portatile A1 potrà essere presentata alla Struttura territoriale INPS del luogo di svolgimento dell’attività lavorativa se si tratta di lavoratore subordinato o a quella presso cui è iscritto il lavoratore nel caso di esercizio di attività lavorativa autonoma.

Il modulo di domanda, in corso di definizione, sarà prossimamente disponibile on line sul sito dell’Istituto.  

 

  Il Direttore Generale  
  Gabriella Di Michele